Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2013, n. 39021
CASS
Sentenza 15 aprile 2013

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Massime1

L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione, perché sollevata solo con l'atto di appello e non, invece, nei termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado).

Commentario1

  • 1Processo in assenza e rescissione del giudicato (Cass. 2117/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2013, n. 39021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39021
Data del deposito : 15 aprile 2013

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