Sentenza 15 aprile 2013
Massime • 1
L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181 cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, configurabile solo in caso di omessa citazione dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione, perché sollevata solo con l'atto di appello e non, invece, nei termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado).
Commentario • 1
- 1. Processo in assenza e rescissione del giudicato (Cass. 2117/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/04/2013, n. 39021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39021 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/04/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 777
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 49352/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.G. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 3506/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 08/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. G..B. impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la decisione di primo grado che lo ha dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 570 c.p.p. per non avere corrisposto alla moglie e al figlio minore la somma stabilità dal tribunale in sede di separazione, facendo loro mancare i necessari mezzi di sussistenza.
La Corte d'appello ha condiviso le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado, disattendendo i motivi di gravame con i quali si è ipotizzata l'insussistenza dello stato di bisogno della moglie la svolgeva regolare attività lavorativa. In ogni caso, non vi era il dolo richiesto per la configurazione del reato e avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di assoluzione, mancando la prova della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
Ad avviso di giudice d'appello, la dedotta improcedibilità per irritualità della querela è infondata, poiché la querela presenta tutte le caratteristiche previste dalla legge ivi compresa l'istanza di punizione.
Quanto al mancato rispetto del termine a comparire, si rileva che il pubblico ministero ha motivato l'abbreviazione dei termini e peraltro, indipendentemente dalla regolarità dell'atto, la nullità ex art. 180 c.p.p. non avrebbe potuto essere dedotta con l'impugnazione della sentenza.
Il profilo di merito è anch'esso infondato per la Corte d'appello, poiché la persona offesa ha riferito circostanze precise circa la modestia della sua retribuzione rispetto a quella del marito. Peraltro, anche dopo il divorzio la somma, ridotta rispetto a quella precedente non è stata corrisposte.
Altra circostanza è quella del totale disinteresse per il figlio anche sotto il profilo affettivo.
La pena è stata determinata, tenuto conto anche della recidiva, in misura proporzionata alla gravita dei fatti. La ingiustificata inadempienza legittima la condanna al risarcimento del danno.
2. La difesa, dopo avere descritti i punti significativi della sentenza impugnata, deduce:
-vizio di motivazione e violazione di legge in relazione l'art. 178 c.p.p., lett. c), art. 179 c.p.p., art. 484 c.p.p., comma 2 e artt.
420 ter e quater c.p.p..
Il decreto di citazione emesso dal pubblico ministero ha una motivazione apparente in relazione alla riduzione dei termini a comparire ex art. 552 c.p.p., comma 3, poiché la riduzione giustificata dal fatto che l'udienza di comparizione è prossima non è una motivazione idonea a giustificare i termini stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto di difesa.
Per il ricorrente, il vizio dedotto comporta una nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. dell'atto di citazione a giudizio perché attiene alla vocatio in ius.
-vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle disposizioni sulla valutazione della prova e alla norma incriminatrice di cui all'art. 570 c.p.. Non può esserci alcuna equiparazione tra l'obbligo di mantenimento imposto all'esto del giudizio civile e quello della mancanza dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 570 c.p.. Non si tenuto conto che il Tribunale civile aveva ridotto la somma da versare da L.
1.000.000 a Euro 250 in favore solo del figlio, poiché la moglie era titolare di un reddito da lavoro dipendente. La dedotta impossibilità dell'obbligato non è stata considerata dai giudici di merito, nonostante è stata rappresentata la mancanza di attività lavorativa collegata anche ai periodi di carcerazione che può costituire causa di forza maggiore.
Per tali ragioni è stata sensibilmente ridotta la somma dovuta da B. .
Non vi è stata alcuna motivazione sul dolo richiesto per la configurazione del reato, tenuto conto che B. non era in condizione di avere consapevolezza dello stato di bisogno. -vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt.336 e 546 c.p.p.. La querela non ha le caratteristiche richieste dalla legge, poiché si fa espresso riferimento a una denuncia, che non ha i requisiti richiesti per essere una condizione di procedibilità. Peraltro, Ca..Be. non avrebbe potuto essere legittimata a presentare querela in proprio, poiché l'obbligo di B. per il periodo indicato riguardava solo il pagamento della somma di Euro 250 in favore del figlio minorenne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La prima questione, relativa all'immotivata abbreviazione dei termini di comparizione, oltre che infondata per le ragioni correttamente rilevate dal giudice d'appello, è tardiva perché l'inosservanza dei termini a comparire integra una nullità relativa e non assoluta, come affermato più volt da questa Corte.
L'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato non costituisce una nullità assoluta (che si determina ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., n. 1, ultima parte in caso di omessa citazione dell'imputato), bensì una nullità relativa che si ritiene sanata qualora non venga eccepita entro i termini di cui all'art. 181 c.p.p. (Sez. 6, 27 giugno 2008, dep. 4 settembre 2008, n. 34629 ). Nella specie, la relativa eccezione era stata sollevata solo con l'atto di appello, mentre avrebbe dovuto esserlo ai sensi dell'art.491 c.p.p. nel giudizio di primo grado.
2. L'ulteriore censura attiene alla circostanza, per la quale non vi è stata risposta da parte del giudice d'appello, secondo cui Br.Ca. avrebbe presentato una mera denuncia e non proposto un rituale querela.
La questione è infondata per un duplice ordine di ragioni. L'uno, è quello che il reato è procedibile d'ufficio nel caso in cui è in danno di figli minori e, nel caso concreto, la violazione degli obblighi riguarda essenzialmente il figlio minore B.C. . L'altro, riguarda la natura dell'atto presentato da C..B. , in realtà definito denuncia, con la quale però in termini inequivoci la denunciante chiede "che si proceda penalmente nei confronti di B. "; formula conclusiva che costituisce una espressa istanza di punizione e integra una querela.
3. Le altre questioni riguardano scelte di merito corrette e coerenti con le premesse probatorie descritte in sentenza.
La censura è diretta a proporre questioni relative a valutazioni di merito, motivate correttamente.
Il giudice d'appello, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, ha correttamente esposto la ricostruzione dei fatti e ritenuto la sussistenza degli elementi per confermare la responsabilità di B. , in base alle precise racconto della persona offesa, come già riportato in narrativa.
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d'appello ha descritto i fatti e sviluppato il ragionamento probatorio in coerenza con gli elementi di prova indicati in motivazione.
La ricostruzione dei fatti, come descritta in narrativa, è stata ampiamente e correttamente giustificata dal giudice d'appello e si caratterizza per la chiarezza dimostrativa delle ragioni per le quali è stata confermata l'affermazione di responsabilità.
4. Il ricorso è, dunque, infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013