Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2018, n. 2623
CASS
Sentenza 7 novembre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di ordine di carcerazione illegittimamente emesso sulla base di una sentenza di condanna erroneamente ritenuta definitiva, al giudice della riparazione è precluso provvedere sulla relativa istanza fino a quando non sia definitivamente concluso il procedimento nel quale sia stato emesso l'ordine di esecuzione della pena illegittimo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di riparazione sul presupposto della intervenuta remissione in termini dell'imputato per proporre appello avverso la sentenza di condanna erroneamente ritenuta esecutiva).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2018, n. 2623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2623
    Data del deposito : 7 novembre 2018

    Testo completo