Sentenza 7 novembre 2018
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di ordine di carcerazione illegittimamente emesso sulla base di una sentenza di condanna erroneamente ritenuta definitiva, al giudice della riparazione è precluso provvedere sulla relativa istanza fino a quando non sia definitivamente concluso il procedimento nel quale sia stato emesso l'ordine di esecuzione della pena illegittimo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di riparazione sul presupposto della intervenuta remissione in termini dell'imputato per proporre appello avverso la sentenza di condanna erroneamente ritenuta esecutiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2018, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2018 |
Testo completo
02623-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - FAUSTO IZZO Sent. n. sez. 2246/2018 CC 07/11/2018- ANDREA MONTAGNI UGO BELLINI R.G.N. 28203/2018 GIUSEPPE PAVICH Relatore DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HU IS nato il [...] c. MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 02/05/2018 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG S RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza resa il 2 maggio 2018, ha dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di HE SL in relazione al periodo di restrizione carceraria da lui subito in esecuzione della sentenza n. 22150/04 del Tribunale di Roma, con la quale egli era stato condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 3, nn. 4 e 8, e 4, nn. 1 e 7, legge n. 75/1958, e 629 cod.pen.. La condanna veniva erroneamente ritenuta definitiva in data 14 gennaio 2006 e veniva quindi emesso ordine di carcerazione;
l'odierno ricorrente contestava però l'esecutività della sentenza e presentava a tal fine istanza ex art. 670 cod. proc.pen., che il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione respingeva in data 7 giugno 2006; il 20 giugno 2006 lo HE presentava ricorso per cassazione e, in conseguenza di ciò, la Corte di Cassazione, in data 13 marzo 2007, dichiarava la non esecutività del titolo e ordinava la sospensione dell'esecuzione e la scarcerazione del prevenuto. Già il 19 giugno 2006, peraltro, lo HE aveva proposto appello avverso la citata sentenza del Tribunale di Roma;
ma a tutt'oggi l'appello non risulta essere stato fissato. La Corte capitolina, nel dichiarare inammissibile l'istanza riparatoria, ha osservato che l'odierno ricorrente non ha diritto all'indennizzo, non essendo stato emessa in suo favore una sentenza assolutoria irrevocabile. Non rileva, osserva la Corte di merito, che nei confronti dello HE fosse stato emesso un ordine di esecuzione illegittimo, atteso che il medesimo é stato rimesso in termini per proporre appello avverso la sentenza di condanna erroneamente ritenuta esecutiva.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre lo HE, affidando le sue doglianze a un unico motivo di ricorso, con il quale egli lamenta violazione di legge, in relazione al fatto che la stessa Corte d'appello ha riconosciuto che l'ordine di esecuzione della sentenza di primo grado era stato emesso illegittimamente e che é la stessa Corte di merito ad avere omesso di fissare l'udienza relativa all'appello del ricorrente, così creando le condizioni per la perdurante pendenza del giudizio di merito;
a fronte di ciò, la stessa Corte capitolina avrebbe potuto decidere in senso favorevole, provvedendo in via incidentale, oppure sospendere il giudizio riparatorio (o differire la relativa udienza) in attesa che sia definito il giudizio d'appello. In aggiunta a ciò, ed a fronte della propria negligenza, la Corte di merito ha anche condannato l'odierno ricorrente al pagamento delle spese di lite. 2 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Dal canto suo l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. Sebbene non possa sottacersi la grave anomalia che ha determinato l'odierna domanda riparatoria (anomalia riferita al fatto che, a distanza di 12 anni, non risulta ancora fissato il giudizio d'appello conseguente ad impugnazione proposta dallo HE avverso la primigenia sentenza di condanna), deve ritenersi corretta l'osservazione della Corte di merito in base alla quale non può accedersi, allo stato, alla domanda medesima, essendo riferita a procedimento a tutt'oggi non definito con sentenza irrevocabile. Nell'ordinanza impugnata viene richiamata la sentenza n. 310/1996, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione: decisione riferita ad un caso nel quale l'ordine d'esecuzione della misura era stato adottato in base all'errato presupposto che si fosse formato giudicato di condanna nei confronti dell'interessato, e che fu adottata per impedire «ingiustificate differenziazioni tra custodia cautelare ed esecuzione di pena detentiva». Ma, proprio sulla base della simmetria di trattamento tra esecuzione di pena e misura custodiale affermata dalla Consulta, deve richiamarsi il principio ricavabile dal chiaro riferimento dell'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc.pen., al presupposto di una decisione di proscioglimento irrevocabile in base al quale - l'ingiustizia della restrizione non può che risultare dall'esito definitivo del giudizio. Del resto, il dato testuale appena richiamato trova ampia conferma nella giurisprudenza della Corte. A titolo di esempio, si é affermato che, nel caso di ordine di carcerazione illegittimamente emesso, al giudice della riparazione é precluso provvedere sulla relativa istanza fino quando non sia definito il procedimento dal quale deriva l'ordine di esecuzione della pena illegittimo (Sez. 4, n. 35333 del 05/07/2001, Sandberg Ruth, Rv. 219883); analogamente si é chiarito, in altra successiva pronunzia, che l'erroneità o l'illegittimità dell'ordine di esecuzione, che in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 può dare diritto all'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, deve essere accertata con decisione irrevocabile, in quanto anche in tale ipotesi é necessario che il procedimento principale sia definitivamente concluso con il riconoscimento dell'erroneità o dell'illegittimità del provvedimento che si assume aver dato causa all'ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8117 del 24/11/2005 - dep. 2006, Arrisicato, Rv. 233647).
2. Si soggiunge che, nella specie, l'assunto del ricorrente, teso a dimostrare l'ingiustizia formale della patita restrizione in esecuzione del ridetto ordine di esecuzione dichiarato illegittimo, trascura di considerare che, nella specie, non trova allo stato riscontro il presupposto costituito dalla natura originaria dell'asserita ingiustizia formale: sul punto é opportuno fare riferimento all'assimilazione tra misura cautelare ed esecuzione della pena affermata dalla già citata pronunzia della Corte Costituzionale n. 210/1996; e al chiaro riferimento, affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 23283 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247633) al necessario presupposto della sussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura ai fini del riconoscimento dell'indennità, da cui é agevole ricavare con riguardo al caso di specie l'analogo requisito (ad oggi mancante) della sussistenza ab origine dell'ingiustizia formale della restrizione patita dall'odierno ricorrente.
3. Del resto, l'odierno rigetto del ricorso (al pari della pronunzia negativa della Corte di merito) non preclude in alcun modo la riproposizione della domanda riparatoria da parte dello HE, laddove questi venga definitivamente assolto dai reati a lui ascritti all'esito del giudizio di cognizione tuttora pendente;
e in ogni caso, una volta intervenuta la decisione definitiva al termine di tale giudizio, potrà trovare applicazione il criterio di fungibilità della custodia patita senza titolo di cui all'art. 314, comma 4, cod.proc.pen. rispetto all'eventuale statuizione sanzionatoria finale.
4. Da quanto precede consegue inoltre che, per il principio della soccombenza, non é neppure censurabile il fatto che la Corte capitolina abbia posto a carico dell'odierno ricorrente la rifusione delle spese di lite.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano come da dispositivo. 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro 1.000,00. Così deciso in Roma il 7 novembre 2018. IlP/esidence Il Consigliere estensore (Giuseppe Pavich)You (Fausto DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIAR 21 GEN 2019 IZIARIO Irene Coliendo oggi, 5