CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18274 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE IA nato a [...] il [...] TR LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18274 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 19/01/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 18 settembre 2019, con cui RR DA e RI EL erano stati condannati alla pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 624, e 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (capo 1), 642 cod. pen. (capo 2) e 635 cod. pen. (capo 3). Dall'esame degli atti del procedimento emerge che BE EL aveva assicu- rato l'autovettura Volkswagen Golf tg EG 224 FC mediante la società Axa assicura- zioni;
il 30 luglio 2015, era stato denunciato un incidente avvenuto il giorno prece- dente tra tale autoveicolo e l'autovettura Lancia Y10 tg. RE643318; nel modello re- lativo al sinistro si dichiarava che l'auto della BE era guidata dal marito De BA DA e che il conducente della Lancia Y10 si era dato alla fuga al momento del fatto. Giunti sul luogo del fatto per la constatazione del sinistro, gli organi di P.G. tro- vavano presenti i due imputati, che asserivano di essere stati coinvolti in un incidente stradale tra veicoli cagionato da un soggetto allontanatosi subito dopo l'accaduto. In base alle verifiche, emergeva che l'auto Y10 era stata oggetto di furto avve- nuto nel pomeriggio dello stesso giorno ai danni di DI OF fra le ore 15.00 e le ore 17.30; la descrizione del sinistro, comprendente la velocità dell'auto condotta dal De BA e l'urto tra la parte anteriore dell'auto Golf e la parte laterale sinistra dell'auto Y10 non si conciliava con la lieve entità del danno, costituito da una ridotta introflessione della portiera della Y10; peraltro, il freno a mano dell'auto Y10 era "tirato", elemento poco compatibile con una fuga frettolosa del conducente. Dall'esame dei filmati di videosorveglianza presenti sul posto, si notava che le due auto erano state posizionate e riposizionate più volte sul posto per simulare un incidente e che l'auto Golf era stata fatta urtare con l'auto Y10 (vedi la sentenza di primo grado). La portiera di tale veicolo risultava forzata e il cruscotto era stato di- velto. La compagnia assicurativa aveva comunicato il fatto mediante l'inoltro del mo- dulo CAI a firma del De BA, in cui risultavano segnalati danni alla fiancata sinistra dell'auto Golf, quantificati in euro diecimilatrecento. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 178 e 522 cod. proc. pen.. 3 Si deduce che la mancanza nel decreto di citazione a giudizio notificato agli im- putati dell'indicazione del fatto contestato e della recidiva aveva determinato una nullità di ordine generale, riguardante la partecipazione dell'imputato al giudizio, la quale poteva essere eccepita prima dell'emissione della sentenza di secondo grado. Peraltro, entrambe le imputazioni riportate nelle intestazioni delle sentenza di merito non contenevano la contestazione della recidiva, che però il Tribunale aveva valutato e posto in bilanciamento. La doglianza era stata adeguatamente documentata mediante l'allegazione dell'atto ricevuto via Pec. 2.2. Violazione di legge e travisamento del fatto in ordine all'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. contestata in relazione al reato di furto di cui al capo 1). Si osserva che, come indicato dal teste DI, il giorno del furto l'autovet- tura non era stata posteggiata in una strada pubblica, bensì nella zona in uso a par- cheggio da parte degli anziani dediti alla cura degli orti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità della RI. Si rileva che la RI non aveva mantenuto un comportamento attivo, che de- notasse un suo supporto, anche solo psicologico, alla condotta dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene la tesi della nullità del decreto di citazione a giudizio notificato agli imputati per omessa indicazione del fatto contestato e della recidiva, è manifestamente infondato. Va premesso che dalla lettura dell'originale del decreto di citazione a giudizio in originale emergono la completezza del fatto contestato e la regolarità della contesta- zione della recidiva. Pertanto, l'eventuale problematica va circoscritta esclusivamente all'integrità o meno dell'atto notificato ai ricorrenti. Al riguardo, ad avviso della Corte di appello, non era certo che il decreto a giu- dizio notificato agli imputati fosse effettivamente la copia incompleta prodotta in giu- dizio dalla difesa. Inoltre, nella sentenza impugnata è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l'accoglimento dell'eccezione procedurale, grava sulla parte che ha sollevato l'eccezione stessa (Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010, dep. 2011, Durantini, Rv. 249048; vedi anche Sez. 2, n. 56336 del 18/09/2018, Mancuso, Rv. 276297, in tema di eccezione di irregolarità della notificazione del decreto di citazione). 4 íy In ogni caso, la genericità dell'imputazione - che dà luogo alla nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., per insuffi- ciente determinazione del fatto ex art. 555, commi 1, lett. c), cod. proc. pen. - per costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, non integra una nul- lità di ordine generale a norma dell'art. 178 cod. proc. pen., perché non costituisce una ipotesi di omessa citazione dell'imputato (Sez. 5, n. 29933 del 16/06/2006, Diano, Rv. 235150), ma rientra tra quelle relative, di cui all'art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa resta sanata qualora non venga eccepita prima dell'a- pertura del dibattimento (Sez. 5, n. 28512 del 14/05/2014, Novara, Rv. 262508), e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S, Rv. 275749; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C, Rv. 257910). Nel caso di specie, la difesa solo con l'atto di appello, per cui tardivamente, pro- spettava la nullità del decreto di citazione a giudizio. Si tratta di doglianza che effet- tivamente integra un'ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., per insufficiente determinazione del fatto ex art. 555, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; tuttavia, come sopra illustrato, essa è pacificamente considerata di natura relativa, per cui è sanata se non tempestiva- mente sollevata o rilevata entro il termine di cui all'art. 491 cit. cod. proc. pen.. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. contestata in relazione al reato di cui al capo 1), è generico. Va ricordato che, in tema di furto di autovettura, la chiusura a chiave degli spor- telli della stessa nel momento del suo parcheggio deve considerarsi un atto istintivo di prudenza e non certamente un comportamento idoneo ad evitare la sottrazione della stessa ad opera di eventuali ladri e ciò anche in considerazione della estrema facilità di superare l'ostacolo comunque predisposto;
tale fragile sistema di protezione rende preminente l'affidamento dell'autoveicolo alla pubblica fede con inevitabile ul- teriore aggravamento di responsabilità per l'autore del reato di furto (Sez. 2, n. 11880 del 04/10/1985, Braidich, Rv. 171309). Peraltro, la circostanza aggravante in esame (cose esposte per necessita o con- suetudine alla pubblica fede) non è applicabile, in linea di principio, nel caso di furto di autoveicolo, o di parti di autoveicolo, parcheggiato in luogo privato, anche se fa- cilmente accessibile o aperto al pubblico;
in tale ipotesi, il ladro non profitta della particolare situazione della strada e del diritto di uso pubblico ad essa inerente, ma, non avendo certo il diritto di accedere alla proprietà privata per fine illecito o senza un particolare diritto di transito, viola i confini della proprietà stessa, che già di per se costituiscono un argine all'invadenza abusiva e all'intraprendenza delittuosa, e in 5 cui, almeno di norma, lo stato stesso dei luoghi (cancelli, cartelli indicatori, contiguità ad edifici abitati o pertinenza degli stessi, ecc.) implica il realizzarsi della cosiddetta 'custodia reale' e rende anche agevole, per lo più, l'attuazione di una vigilanza per- sonale da parte degli interessati (Sez. 2, n. 1279 del 27/10/1970, dep. 1971, Biondi, Rv. 116507). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame il Tribunale aveva rilevato che, secondo quanto dichiarato dal proprietario dell'autoveicolo sot- tratto, l'auto era parcheggiata chiusa in v. Galileo Galilei;
la Corte di merito ha poi precisato che l'autovettura si trovava sulla pubblica via, nella zona Orti, cioè in un luogo aperto o comunque accessibile e, conseguentemente, era esposta alla pubblica fede. I ricorrenti si limitano a dedurre che, al contrario, detta zona era interna ad un'area privata, ma non forniscono elementi documentai* a sostegno del proprio as- sunto, in violazione del principio di autosufficienza. 3. La terza doglianza, con cui si contesta il ritenuto concorso nei reati contestati di RI EL, è manifestamente infondata. Va ricordato che, in tema di concorso di persone, la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il concorso nel reato commesso da altro soggetto richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'al- tro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso nei reati di sequestro di persona e violenza privata nei confronti dell'imputato che aveva assistito ai fatti materialmente com- messi da altri due correi, senza intervenire in soccorso delle vittime, e dato "stimolo" all'azione criminosa, avendo fornito l'occasione per far incontrare ai due correi le persone offese). Questa Corte ha successivamente precisato che, mentre la connivenza non pu- nibile consiste nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è richiesto un consapevole contributo o apporto - morale o materiale - che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167). 6 Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte bolognese ha efficacemente confutato la tesi difensiva, rilevando che la RI dovesse trovarsi necessariamente su uno dei due veicoli (la propria auto Golf o l'auto Y10 rubata), per cui non era presente occasionalmente ed aveva quantomeno assistito allo scenario di un inesi- stente sinistro stradale, al quale era interessata in quanto intestataria del mezzo;
ne derivava che la RI aveva quanto meno apportato un conforto, almeno morale, alla realizzazione del furto, negli stessi termini del coimputato, in quanto la credibilità della denuncia di sinistro esigeva la disponibilità di un'auto alla cui guida doveva essere indicato un fantomatico conducente di un'auto rubata. La Corte distrettuale, pertanto, ha fornito una ricostruzione logica della vicenda, spiegando in dettaglio le ragioni della rilevanza penale attribuita alla condotta ascritta alla RI. La doglianza del ricorrente è inammissibile in questa sede, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de- cisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18274 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 19/01/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 18 settembre 2019, con cui RR DA e RI EL erano stati condannati alla pena complessiva di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 624, e 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (capo 1), 642 cod. pen. (capo 2) e 635 cod. pen. (capo 3). Dall'esame degli atti del procedimento emerge che BE EL aveva assicu- rato l'autovettura Volkswagen Golf tg EG 224 FC mediante la società Axa assicura- zioni;
il 30 luglio 2015, era stato denunciato un incidente avvenuto il giorno prece- dente tra tale autoveicolo e l'autovettura Lancia Y10 tg. RE643318; nel modello re- lativo al sinistro si dichiarava che l'auto della BE era guidata dal marito De BA DA e che il conducente della Lancia Y10 si era dato alla fuga al momento del fatto. Giunti sul luogo del fatto per la constatazione del sinistro, gli organi di P.G. tro- vavano presenti i due imputati, che asserivano di essere stati coinvolti in un incidente stradale tra veicoli cagionato da un soggetto allontanatosi subito dopo l'accaduto. In base alle verifiche, emergeva che l'auto Y10 era stata oggetto di furto avve- nuto nel pomeriggio dello stesso giorno ai danni di DI OF fra le ore 15.00 e le ore 17.30; la descrizione del sinistro, comprendente la velocità dell'auto condotta dal De BA e l'urto tra la parte anteriore dell'auto Golf e la parte laterale sinistra dell'auto Y10 non si conciliava con la lieve entità del danno, costituito da una ridotta introflessione della portiera della Y10; peraltro, il freno a mano dell'auto Y10 era "tirato", elemento poco compatibile con una fuga frettolosa del conducente. Dall'esame dei filmati di videosorveglianza presenti sul posto, si notava che le due auto erano state posizionate e riposizionate più volte sul posto per simulare un incidente e che l'auto Golf era stata fatta urtare con l'auto Y10 (vedi la sentenza di primo grado). La portiera di tale veicolo risultava forzata e il cruscotto era stato di- velto. La compagnia assicurativa aveva comunicato il fatto mediante l'inoltro del mo- dulo CAI a firma del De BA, in cui risultavano segnalati danni alla fiancata sinistra dell'auto Golf, quantificati in euro diecimilatrecento. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 178 e 522 cod. proc. pen.. 3 Si deduce che la mancanza nel decreto di citazione a giudizio notificato agli im- putati dell'indicazione del fatto contestato e della recidiva aveva determinato una nullità di ordine generale, riguardante la partecipazione dell'imputato al giudizio, la quale poteva essere eccepita prima dell'emissione della sentenza di secondo grado. Peraltro, entrambe le imputazioni riportate nelle intestazioni delle sentenza di merito non contenevano la contestazione della recidiva, che però il Tribunale aveva valutato e posto in bilanciamento. La doglianza era stata adeguatamente documentata mediante l'allegazione dell'atto ricevuto via Pec. 2.2. Violazione di legge e travisamento del fatto in ordine all'aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. contestata in relazione al reato di furto di cui al capo 1). Si osserva che, come indicato dal teste DI, il giorno del furto l'autovet- tura non era stata posteggiata in una strada pubblica, bensì nella zona in uso a par- cheggio da parte degli anziani dediti alla cura degli orti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità della RI. Si rileva che la RI non aveva mantenuto un comportamento attivo, che de- notasse un suo supporto, anche solo psicologico, alla condotta dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, con cui si sostiene la tesi della nullità del decreto di citazione a giudizio notificato agli imputati per omessa indicazione del fatto contestato e della recidiva, è manifestamente infondato. Va premesso che dalla lettura dell'originale del decreto di citazione a giudizio in originale emergono la completezza del fatto contestato e la regolarità della contesta- zione della recidiva. Pertanto, l'eventuale problematica va circoscritta esclusivamente all'integrità o meno dell'atto notificato ai ricorrenti. Al riguardo, ad avviso della Corte di appello, non era certo che il decreto a giu- dizio notificato agli imputati fosse effettivamente la copia incompleta prodotta in giu- dizio dalla difesa. Inoltre, nella sentenza impugnata è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l'accoglimento dell'eccezione procedurale, grava sulla parte che ha sollevato l'eccezione stessa (Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010, dep. 2011, Durantini, Rv. 249048; vedi anche Sez. 2, n. 56336 del 18/09/2018, Mancuso, Rv. 276297, in tema di eccezione di irregolarità della notificazione del decreto di citazione). 4 íy In ogni caso, la genericità dell'imputazione - che dà luogo alla nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., per insuffi- ciente determinazione del fatto ex art. 555, commi 1, lett. c), cod. proc. pen. - per costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, non integra una nul- lità di ordine generale a norma dell'art. 178 cod. proc. pen., perché non costituisce una ipotesi di omessa citazione dell'imputato (Sez. 5, n. 29933 del 16/06/2006, Diano, Rv. 235150), ma rientra tra quelle relative, di cui all'art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che essa resta sanata qualora non venga eccepita prima dell'a- pertura del dibattimento (Sez. 5, n. 28512 del 14/05/2014, Novara, Rv. 262508), e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S, Rv. 275749; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C, Rv. 257910). Nel caso di specie, la difesa solo con l'atto di appello, per cui tardivamente, pro- spettava la nullità del decreto di citazione a giudizio. Si tratta di doglianza che effet- tivamente integra un'ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio prevista dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., per insufficiente determinazione del fatto ex art. 555, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; tuttavia, come sopra illustrato, essa è pacificamente considerata di natura relativa, per cui è sanata se non tempestiva- mente sollevata o rilevata entro il termine di cui all'art. 491 cit. cod. proc. pen.. 2. Il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce l'insussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. contestata in relazione al reato di cui al capo 1), è generico. Va ricordato che, in tema di furto di autovettura, la chiusura a chiave degli spor- telli della stessa nel momento del suo parcheggio deve considerarsi un atto istintivo di prudenza e non certamente un comportamento idoneo ad evitare la sottrazione della stessa ad opera di eventuali ladri e ciò anche in considerazione della estrema facilità di superare l'ostacolo comunque predisposto;
tale fragile sistema di protezione rende preminente l'affidamento dell'autoveicolo alla pubblica fede con inevitabile ul- teriore aggravamento di responsabilità per l'autore del reato di furto (Sez. 2, n. 11880 del 04/10/1985, Braidich, Rv. 171309). Peraltro, la circostanza aggravante in esame (cose esposte per necessita o con- suetudine alla pubblica fede) non è applicabile, in linea di principio, nel caso di furto di autoveicolo, o di parti di autoveicolo, parcheggiato in luogo privato, anche se fa- cilmente accessibile o aperto al pubblico;
in tale ipotesi, il ladro non profitta della particolare situazione della strada e del diritto di uso pubblico ad essa inerente, ma, non avendo certo il diritto di accedere alla proprietà privata per fine illecito o senza un particolare diritto di transito, viola i confini della proprietà stessa, che già di per se costituiscono un argine all'invadenza abusiva e all'intraprendenza delittuosa, e in 5 cui, almeno di norma, lo stato stesso dei luoghi (cancelli, cartelli indicatori, contiguità ad edifici abitati o pertinenza degli stessi, ecc.) implica il realizzarsi della cosiddetta 'custodia reale' e rende anche agevole, per lo più, l'attuazione di una vigilanza per- sonale da parte degli interessati (Sez. 2, n. 1279 del 27/10/1970, dep. 1971, Biondi, Rv. 116507). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame il Tribunale aveva rilevato che, secondo quanto dichiarato dal proprietario dell'autoveicolo sot- tratto, l'auto era parcheggiata chiusa in v. Galileo Galilei;
la Corte di merito ha poi precisato che l'autovettura si trovava sulla pubblica via, nella zona Orti, cioè in un luogo aperto o comunque accessibile e, conseguentemente, era esposta alla pubblica fede. I ricorrenti si limitano a dedurre che, al contrario, detta zona era interna ad un'area privata, ma non forniscono elementi documentai* a sostegno del proprio as- sunto, in violazione del principio di autosufficienza. 3. La terza doglianza, con cui si contesta il ritenuto concorso nei reati contestati di RI EL, è manifestamente infondata. Va ricordato che, in tema di concorso di persone, la connivenza non punibile postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il concorso nel reato commesso da altro soggetto richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'al- tro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il concorso nei reati di sequestro di persona e violenza privata nei confronti dell'imputato che aveva assistito ai fatti materialmente com- messi da altri due correi, senza intervenire in soccorso delle vittime, e dato "stimolo" all'azione criminosa, avendo fornito l'occasione per far incontrare ai due correi le persone offese). Questa Corte ha successivamente precisato che, mentre la connivenza non pu- nibile consiste nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è richiesto un consapevole contributo o apporto - morale o materiale - che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167). 6 Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte bolognese ha efficacemente confutato la tesi difensiva, rilevando che la RI dovesse trovarsi necessariamente su uno dei due veicoli (la propria auto Golf o l'auto Y10 rubata), per cui non era presente occasionalmente ed aveva quantomeno assistito allo scenario di un inesi- stente sinistro stradale, al quale era interessata in quanto intestataria del mezzo;
ne derivava che la RI aveva quanto meno apportato un conforto, almeno morale, alla realizzazione del furto, negli stessi termini del coimputato, in quanto la credibilità della denuncia di sinistro esigeva la disponibilità di un'auto alla cui guida doveva essere indicato un fantomatico conducente di un'auto rubata. La Corte distrettuale, pertanto, ha fornito una ricostruzione logica della vicenda, spiegando in dettaglio le ragioni della rilevanza penale attribuita alla condotta ascritta alla RI. La doglianza del ricorrente è inammissibile in questa sede, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de- cisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2023.