Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
La generica enunciazione del fatto integra una ipotesi di nullità relativa del decreto di citazione a giudizio, che resta sanata qualora non venga eccepita prima dell'apertura del dibattimento, con la conseguenza che è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale all'udienza dibattimentale (nella fattispecie, nel corso dell'esame testimoniale) dichiari di ufficio la nullità del decreto ai sensi dell'art. 552, comma secondo, cod. proc. pen. e disponga la restituzione degli atti al P.M., poiché tale atto determina un'inammissibile regressione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/05/2014, n. 28512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28512 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 14/05/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 668
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 38176/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO;
nei confronti di:
VA AR EA N. IL 13/08/1969;
avverso l'ordinanza n. 774/2012 TRIBUNALE di PRATO, del 20/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Prato, all'udienza dibattimentale del 20 novembre 2012, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione emesso nei confronti dell'imputato RA AV AN e disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per "impossibilità di capire i fatti (omessa indicazione dei fatti corretta)".
2. Ha presentato ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato per abnormità del provvedimento. Deduce che la mancata o incompleta enunciazione dei fatti oggetto dell'imputazione determina una nullità relativa del decreto di citazione a giudizio, che è sanata qualora non eccepita nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1, e che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio la suddetta nullità. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Poiché la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale per generica enunciazione del fatto a norma dell'art. 555, comma 2, stesso codice non integra ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., la relativa eccezione va formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;
conseguentemente, è abnorme il provvedimento del Tribunale che di ufficio dichiari tale nullità, disponendo la restituzione degli atti al P.M. e determinando, così, un'inammissibile regressione del procedimento (Cass., n. 2367 del 30/3/2000). Nella specie la restituzione degli atti al Pubblico Ministero è stata disposta addirittura dopo l'apertura del dibattimento e nel corso dell'esame di un teste, per cui il provvedimento si pone, a maggior ragione, fuori dei confini, segnati dalla legge, entro cui rilevano le nullità, assumendo le caratteristiche dell'abnormità.
Deve rilevarsi, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che è abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv. 215094 e 10 dicembre 1997 n. 17, rv. 209603). Esattamente come avvenuto nella specie.
Per quanto sopra il provvedimento va annullato con conseguente restituzione degli atti al giudice a quo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Prato per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2014