Sentenza 16 giugno 2006
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la nullità della citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto non è di ordine generale, a norma dell'art. 178 cod. proc. pen., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Libertà di difesa consente offese (Cass. 38235/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2006, n. 29933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29933 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 16/06/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1234
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 032539/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) AN CA, N. IL 05/04/1951;
2) RB NA, N. IL 14/05/1971;
3) CR LO, N. IL 03/02/1970;
avverso SENTENZA del 14/04/2005 GIUDICE DI PACE di BUSTO ARSIZIO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Cedrangolo Oscar che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per Cassazione FR IA, BI AB e MA CR avverso la sentenza del Giudice di pace di Busto Arsizio in data 14 aprile 2005 con la quale è stata pronunciata condanna a pena pecuniaria e al risarcimento del danno, in relazione alle seguenti imputazioni:
- ingiuria in danno di De CO IZ, commessa l'11 aprile 2003 (capo A1), ingiuria e minacce, commessi il 30 aprile 2003 (capo A2), fatti contestati a IA;
- ingiuria commessa l'11 aprile 2003 (capo B), fatto contestato a BI;
- minaccia commessa telefonicamente il 15 aprile 2003 (capo C), fatto contestato a CR.
La vicenda processuale era nata da motivi di risentimento della famiglia IA - BI - CR (rispettivamente nonna, madre e padre del piccolo TI), nei confronti della insegnante del minore, ritenuta responsabile di comportamenti incivili e illegittimi nei riguardi del bambino. L'11 aprile le due donne avevano avuto un alterco con l'insegnante, culminato con l'iniziativa della IA di cospargere di escrementi la faccia della insegnante. Il padre del bambino si era poi reso autore di una telefonata dai contenuti minacciosi nei confronti della persona offesa. Alla fine del mese di aprile, infine, una terza persona aveva raccolto espressioni ulteriormente minacciose proferite dalla IA nei riguardi della maestra.
Nei motivi di ricorso si deduce:
- la nullità del capo B) della imputazione, elevato nei confronti della BI, nonché la violazione dei diritti della difesa per la assoluta genericità della accusa formulata, allusiva a generiche ingiurie;
- la violazione dell'art. 612 c.p. in relazione al capo A2) riguardante la IA. La minaccia in esso ipotizzata sarebbe stata proferita non nei confronti della persona offesa ne' di altra a questa legata, bensì nel corso di un colloquio col tale sig.ra DO, madre di altro alunno della scuola, priva di specifici legami con la De CO: ciò che comporterebbe la non configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di minacce;
- la insufficienza della motivazione sulla sussistenza dei reati menzionati ai capi B) e C), privi di adeguato sostrato probatorio. Occorre preliminarmente rilevare che sul capo A1) (fatto di ingiuria dell'11 aprile 2003) non è stata proposta impugnazione e si è dunque formato il giudicato.
Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. La genericità della imputazione è prevista come motivo di nullità dall'art. 552 c.p.p., comma 2, che è applicabile dinanzi al giudice di pace D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art.
2. Si tratta però di una nullità non assoluta perché non integra una ipotesi di omessa citazione dell'imputato.
Sulla natura di tale nullità la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che essa non è neppure di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p.. (Sez. 6^, 9 marzo 2000, Tancredi, rv. 217123). Con il secondo motivo si lamenta la non configurabilità del reato di minacce, proferite parlando con una persona diversa da quella alla quale erano riferite.
In materia, questa Corte, come ricordato anche dal ricorrente, ha osservato che sussiste il reato di cui all'art. 612 c.p., anche se le minacce non sono rivolte direttamente al soggetto passivo, ma a persona a lui legata da relazioni di parentela, di amicizia e di lavoro, con la certezza che di esse egli venga a conoscenza (Sez. 5^, 16 aprile 1985, Pifferi, rv. 169902), posto che la libertà morale tutelata dalla norma contro influenze estranee intimidatrici può essere esposta a pericolo anche attraverso una azione per così dire "obliqua", quando la modalità di esternazione è comunque idonea a raggiungere il bersaglio, dando luogo alle conseguenze paventate dal legislatore. Dalla motivazione della sentenza, però, una simile attitudine non è lumeggiata in alcun modo, essendosi il giudice limitato a dare atto della circostanza di fatto che le espressioni minacciose furono pronunciate dalla IA mentre parlava con una donna di cui è rimasta inesplorata la relazione (eventuale) con la De CO.
La doglianza in questione si traduce, in altri termini, in un vizio di motivazione al pari di quelle integranti il terzo motivo del ricorso.
Ma tale evenienza comporta la operatività di un ulteriore principio giurisprudenziale ormai condiviso largamente da questa Corte: quello secondo cui l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia condannato lo stesso imputato ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile è qualificabile, ove con essa venga contestato il giudizio di responsabilità, come appello e non come ricorso per Cassazione, alla luce del disposto di cui all'art. 574 c.p.p., nella parte in cui prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti dalla condanna (Sez. 5^, 25 novembre 2004, Parisi, rv. 230205).
P.Q.M.
Qualifica il ricorso come appello e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006