Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
I corsi d'acqua, per legge beni immobili, per poter essere oggetto di furto devono essere smobilizzati, cioè distolti, almeno in parte, dal loro normale corso a beneficio di un soggetto che in tal modo si impossessa del bene divenuto mobile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2005, n. 15431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15431 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/03/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 525
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 046973/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AR BE, N. IL 08/01/1962;
avverso ORDINANZA del 01/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di AOSTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. CIAMPOLI Luigi che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Sentiti gli avv.ti CHEVALLARD Marisella e GUZZO Arcangelo, per il ricorrente, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte:
OSSERVA
1) AR BE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 6 dicembre 2004 del Tribunale di Aosta, sezione per il riesame delle misure cautelari reali, che ha rigettato la richiesta di riesame del sequestro preventivo emesso il 17 novembre 2004 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale;
sequestro preventivo riguardante la presa d'acqua facente parte di una centrale elettrica - gestita dalla s.r.l. Valdena di cui il ricorrente è amministratore unico - e posta sul torrente Rutor in località La Promise nel comune di La Thuile.
Il Tribunale ha ritenuto che fossero astrattamente ipotizzabili entrambi i reati contestati: il furto d'acqua perché il ricorrente aveva prelevato dal torrente un quantitativo d'acqua superiore a quello indicato nella concessione;
il reato previsto dall'art. 734 cod. pen. perché i periodi di secca provocati dal maggior prelievo erano idonei a produrre conseguenze negative sulla qualità biologica del torrente e sull'ittiofauna in esso presente.
A fondamento del ricorso si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b, ed e del codice di rito. Il ricorrente sostiene innanzitutto che sarebbero errati i calcoli sul prelievo di acqua che sarebbe avvenuto per i quantitativi consentiti. In secondo luogo si afferma nel ricorso che non sarebbe ipotizzabile il furto d'acqua perché l'acqua prelevata veniva soltanto deviata per porre in azione le turbine della centrale idroelettrica e, subito dopo, restituita nell'alveo del fiume.
Quanto all'ipotesi di reato prevista dall'art. 734 cod. pen. nel ricorso si fa presente che tutti gli accertamenti svolti dagli organi pubblici preposti alla tutela dell'ambiente avevano sempre confermato l'ottima qualità biologica del torrente. Infine il ricorrente si duole della circostanza che non sia stata disposta la restituzione di cose oggetto di sequestro probatorio.
Il ricorrente ha poi depositato memoria con la quale ribadisce che il prelievo è stato inferiore a quello consentito e che è sempre stato garantito il minimo deflusso vitale;
si confermano poi nella memoria le critiche proposte con il ricorso contro il provvedimento impugnato.
2) Ciò premesso va preliminarmente rilevato che il ricorso in Cassazione contro le ordinanze del tribunale per il riesame, in materia di misure cautelari reali, è proponibile, per l'espresso disposto dell'art. 325 comma 1 c.p.p., solo "per violazione di legge".
Ciò comporta, in particolare, per quanto attiene ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, che con il ricorso in questa materia non sono deducibili tutti i vizi concernenti la motivazione del provvedimento impugnato previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e del codice di rito ma soltanto la mancanza assoluta, o materiale, della motivazione perché solo in questo caso può configurarsi la violazione di legge ed in particolare la violazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p. che prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanze in attuazione del disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 111 della Costituzione. Tra i casi di mancanza assoluta della motivazione può certamente ricomprendersi anche il caso di motivazione meramente apparente o assolutamente inidonea a spiegare le ragioni addotte a sostegno dell'esistenza o meno dei presupposti per il mantenimento della cautela. Non possono invece formare oggetto di ricorso in Cassazione le censure dirette ad evidenziare l'insufficienza, l'incompletezza, l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione. La giurisprudenza di legittimità è univoca nel senso indicato: cfr. da ultimo Cass., sez. 3^, 13 febbraio 2002 n. 11292, Salerno;
sez. 5^, 25 settembre 2000 n. 4066, DA (che ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta su questa limitazione); sez. 6^, 18 ottobre 1999 n. 3265, Albanese;
sez. 2^, 4 giugno 1997 n. 3808, Baisi;
sez. 5^, 8 maggio 1998 n. 2879, Bonelli). 3) Alla luce di questo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (che neppure il ricorrente pone in discussione) parte delle censure rivolte dal ricorrente all'ordinanza impugnata devono essere ritenute inammissibili. Ciò, in particolare, deve affermarsi per quanto riguarda le censure che si riferiscono:
- ai calcoli dei prelievi effettuati dal ricorrente che afferma non essere stato superato il limite consentito;
posto che il ricorrente pone in discussione i criteri utilizzati per il calcolo del prelievo e che l'interpretazione dell'atto di concessione è riservato al giudice di merito se anche la censura potesse ritenersi rientrante nei compiti del giudice di legittimità questa doglianza sarebbe riferita ad un vizio di motivazione il cui esame, per quanto si è detto, è precluso alla Corte di Cassazione;
- alla astratta ravvisabilità dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 734 cod. pen.; il tribunale del riesame ha infatti fatto riferimento alla consulenza del pubblico ministero in atti rilevando che le analisi eseguite dall'Arpa non erano idonee a smentire i risultati cui era pervenuta la consulenza indicata con particolare riferimento alle conseguenze sull'ittiofauna presente nel torrente in esito a periodi di secca provocati da una presa d'acqua superiore a quella consentita.
Anche in merito a queste censure deve osservarsi che la motivazione non è certo mancante e l'impossibilità di rilevare il vizio di motivazione non consente neppure di saggiare, la logicità dell'argomentazione del giudice di merito. Sia pure per motivi diversi è inoltre inammissibile per genericità l'ultimo motivo di ricorso che si riferisce alla mancata restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio non essendo stato neppure precisato di quali beni si tratti.
4) Sono invece da ritenere fondate, nei limiti che verranno precisati, le censure che si riferiscono all'ipotesi di reato di furto aggravato delle acque del torrente Rutor contestata al ricorrente.
Va premesso che il decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari riporta nel capo a) questa imputazione formulata dal pubblico ministero: il "reato di cui agli artt. 81 cpv, 624, 625 n. 7, 61 n. 7 c.p. perché.... si impossessava in media annua di 312,81 litri al secondo di acqua, prelevandola dal Torrente Rutor in quantità eccedente i limiti stabiliti dalla concessione..........". L'imputazione, come è agevole verificare, faceva quindi riferimento all'impossessamento dell'acqua e a fronte delle critiche rivolte da AR BE al provvedimento del Gip per aver erroneamente ravvisato l'ipotesi del furto aggravato, i giudici del riesame avrebbero dovuto accertare se, nei fatti accertati, fosse ravvisabile l'ipotesi criminosa ipotizzata.
In particolare era necessario accertare se, ogni volta che veniva superato il limite massimo consentito nella concessione, fosse possibile ritenere avvenuto l'impossessamento dell'acqua eccedente il limite consentito ed in particolare verificare se effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, l'acqua utilizzata per azionare le turbine venisse immediatamente riversata nell'alveo del torrente ovvero se ad una parte significativa del letto venisse sottratta una parte dell'acqua sì che potesse altresì parlarsi di avvenuta sottrazione del bene.
Se è infatti vero che è irrilevante, per costante giurisprudenza di legittimità, la durata dell'impossessamento (cfr., tra le altre, Cass., sez. 5^, 29 ottobre 1992 n. 2622, Demirov, rv. 194318) è altrettanto vero che deve essere dimostrato che impossessamento vi sia stato (se così non fosse il giudice dovrebbe valutare la possibilità di inquadrare l'ipotesi accertata nella fattispecie di reato prevista dall'art. 632). Su queste questioni di fatto il provvedimento impugnato è silente anche perché non viene spiegato dove sia posta la presa d'acqua, se e dove venga incanalata l'acqua prelevata, se la reimmissione nel torrente avvenga, dopo quanto tempo e con quale percorso. Ovviamente in questo accertamento della fattispecie concreta il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito al quale soltanto compete l'accertamento del fatto che consente alla Corte di Cassazione di esercitare il richiesto controllo di legalità.
V'è ancora da considerare che i corsi d'acqua sono definiti dalla legge beni immobili (art. 812 comma 1 cod. civ.) e che, per poter essere oggetto di furto, devono essere smobilizzati, cioè una parte di essi deve essere distolta dal normale corso a beneficio di un terzo;
il che si risolve nell'impossessamento del bene divenuto mobile ma con la ribadita necessità di verificare l'esistenza dell'avvenuta smobilizzazione.
Ma v'è di più. Oltre a non aver fornito alcuna risposta su questi aspetti fondamentali del problema posto all'attenzione dei giudici del riesame il provvedimento impugnato ha poi sostanzialmente mutato (non l'imputazione ma) i fatti posti a fondamento dell'imputazione. L'ordinanza del Tribunale di Aosta ha infatti ritenuto configurabile, nel caso concreto, l'ipotesi contestata di furto aggravato "con riferimento specifico alla sottrazione della potenza espressa dallo scorrimento dell'acqua nell'alveo del torrente".
Se è vero che al giudice del riesame - in virtù della particolare natura di questo mezzo d'impugnazione svincolato dall'osservanza del principio devolutivo - è consentito di riesaminare, appunto, l'esistenza dei presupposti per la legittima emissione e il mantenimento della misura cautelare reale ed eventualmente ravvisare un'ipotesi di reato diversa rispetto a quella oggetto della misura, non può non rilevarsi come, in questo caso, vi sia stata una vera e propria immutazione dei fatti perché al ricorrente era stato addebitato un furto d'acqua e il tribunale parla invece di un furto di "potenza" senza peraltro spiegare che cosa significhi questa espressione e senza precisare se questa condotta possa ritenersi ricompresa in quella contestata.
In particolare il Tribunale non ha spiegato se, con l'espressione usata, si sia inteso fare riferimento alla sottrazione di energia, avente un valore economico (ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 624 cod. pen.) o ad una qualche altra forma di bene diversa dall'acqua ma questa indeterminatezza si pone in contrasto con i principi di tipicità e tassatività; la condotta descritta, se intesa diversamente dall'acqua divenuta bene mobile o dall'energia, non è infatti neppure ricompresa nella fattispecie descritta dalla norma.
Il provvedimento impugnato va dunque annullato in relazione alla ipotesi di furto aggravato ipotizzato con rinvio al medesimo tribunale per il riesame che preciserà la descrizione della condotta attribuita al ricorrente verificando la possibilità di inquadrarla nell'ipotesi delittuosa contestata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla conferma del sequestro preventivo in riferimento all'ipotesi di furto aggravato e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Aosta.
Rigetta il ricorso in relazione al sequestro disposto per il reato di cui all'art. 734 cod. pen.. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2005