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Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31202 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA AN nato a [...] il [...] MA IZ nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE Il Proc. Gen. si riporta alla memoria in atti concludendo per l'accoglimento di entrambi i ricorsi limitatamente al primo motivo e annullamento con rinvio, assorbito il resto. udito il difensore In difesa di MA AN e MA IZ è presente l'avvocato CUOMO RT del foro di TORRE ANNUNZIATA. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. In difesa di MA IZ è altresì presente l'avvocato SENESE LUIGI del foro di NAPOLI. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31202 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 28/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di MA AU e MA RI avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 31 ottobre 2022 con cui è stata applicata agli indagati la misura cautelare della custodia in carcere, poi sostituita per MA RI in quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, in ordine ai reati di cui agli artt. 74, commi 1 e 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 61-bis cod. pen. (capo A); 110, 81, cod. pen.; 73, commi 1 e 6, 80 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo C); 110, 81, 56 cod. pen.; 73, commi 1 e 6, 80 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo D); in quanto indiziariannente ritenuti responsabili della partecipazione ad un sodalizio criminoso dedito all'importazione di sostanza stupefacente dalla Colombia. 1.1. Il Tribunale di Napoli ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza di riesame avanzata dagli indagati, considerando, in primo luogo, infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei "messaggi, sia di testo che vocali estrapolati dalla piattaforma di chat criptata Sky Ecc" sollevata dalla difesa. Ricostruendo sinteticamente i tratti della vicenda in esame, il Tribunale ha ricordato come: con ordine di indagine europeo (OIE) del 19 aprile 2021 il P.M. presso il Tribunale di Napoli avesse chiesto all'autorità giudiziaria francese di acquisire i contenuti integrali delle comunicazioni transitate sulla piattaforma "Sky Ecc" nonché la rete di tutti i contatti e le relative chat presenti in taluni dispositivi nella disponibilità di soggetti indagati e non identificati;
nella specie le operazioni da compiere fossero state descritte in termini di "acquisizione di informazioni o prove già in possesso dell'autorità di esecuzione e contenute in basi di dati della polizia e dell'autorità giudiziaria"; l'ordine di indagine europeo fosse stato corredato dall'indicazione di elementi già acquisiti nel corso delle indagini, indicativi dell'operatività di una associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina importata dalla Colombia, di cui erano partecipi (tra l'altro) MA AU e MA RI;
in data 26 aprile 2021 l'autorità giudiziaria francese avesse delegato alla Direzione centrale della Polizia giudiziaria l'esecuzione delle richieste operazioni;
i dati fossero stati estrapolati il 18 giugno 2021 da un ufficiale di Polizia giudiziaria dalla banca dati, tramite immissione dei codici IMEI, riversati su DVD, con contestuale indicazione della chiave di decrittazione, per poi essere inviati al P.M. istante;
in data 14 novembre 2022 i difensori di MA AU e MA RI avessero richiesto al P.M. di Napoli di mettere nella loro disponibilità tutta la documentazione, comprensiva anche dei files consegnati da Europol/Eurojust a seguito 2 dell'accesso ai server di "Sky Ecc", con l'indicazione delle modalità di acquisizione dei dati in oggetto dai server, e allegazione dei relativi verbali;
il 16 novembre 2022 il P.M. avesse rappresentato, in risposta, che "le modalità di acquisizione sono già in atti, essendo inserita al TIAP copia dell'OIE n. 27/2021 trasmesso alla Francia tramite Eurojust, con il verbale di estrazione della polizia francese dei dati in oggetto e l'autorizzazione del Giudice Hansemann del 2 giugno 2021 alla richiesta della Procura di Napoli con allegato CD con la documentazione". In ragione della prospettata ricostruzione dei fatti, il Tribunale del riesame ha ritenuto l'infondatezza della sollevata eccezione di inutilizzabilità dei messaggi estrapolati dalla piattaforma di chat criptata "Sky Ecc", atteso che, nella specie, le modalità di acquisizione dei dati sarebbero state direttamente evincibili dal contenuto del processo verbale redatto il 18 giugno 2021 dall'ufficiale di Polizia giudiziaria francese che aveva direttamente Orovveduto all'effettuazione dell'operazione. Per i giudici del riesame, pertanto, si era trattato di una procedura del tutto adeguata ad offrire idonee garanzie in ordine al rispetto dei diritti fondamentali degli indagati, per cui, in assenza di specifiche censure sollevate dalla difesa circa la riferibilità dei codici IMEI alle utenze nella disponibilità degli indagati, nonché con riguardo alle effettuate modalità di estrapolazione e decrittazione dei messaggi, non vi era stato nessun vizio nella procedura di acquisizione della prova. Sotto altro profilo, quindi, il Tribunale del riesame ha diffusamente esplicato i motivi di infondatezza delle censure eccepite in ordine alla carenza di gravi indizi a carico di MA AU e MA RI, da ritenersi invece ricorrenti con riguardo a tutte le ipotesi di reato loro ascritte, in ossequio a quanto evincibile dai contenuti delle numerose conversazioni captate e dalle risultanze scaturite dalle svolte operazioni di polizia. Il giudice del riesame ha, altresì, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come il titolo dei reati contestati e la gravità delle condotte perpetrate, espressive di un professionale inserimento dei prevenuti nel mercato internazionale della droga, fossero tali da palesare una negativa personalità degli indagati, idonea a far ritenere concreto il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, così configurando la sussistenza di esigenze cautelari tali da rendere necessaria l'adozione delle misure custodiali applicate. 2. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione MA AU e MA RI, a mezzo dei rispettivi difensori, tuttavia trattabili congiuntamente stante la sostanziale identità dei due motivi di censura dedotti. 3 Con il primo è stata eccepita la nullità dell'ordinanza impugnata in relazione agli artt. 191 cod. proc. pen., 27 Cost. e 6 CEDU, oltre a omissione, travisamento, carenza e illogicità della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle chat "Sky Ecc" nell'ambito del presente procedimento. I ricorrenti rilevano come l'ordinanza cautelare nei loro confronti emessa sarebbe stata quasi esclusivamente fondata sul contenuto delle chat intercorse tra i prevenuti mediante l'utilizzo del sistema di messaggistica criptata denominato "Sky Ecc". Conseguentemente, assumerebbe rilievo la circostanza per cui, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura della Repubblica di Napoli nella nota del 16 novembre 2022, nella documentazione messa a disposizione degli indagati non risulterebbe l'indicazione delle modalità di acquisizione dei files dai server seguite dalla Polizia francese, avendo la suddetta documentazione riguardato esclusivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria francese della messa a disposizione dei files richiesti dalla Procura di Napoli, con verbale di effettuazione della relativa copia su di un CD. Si sarebbe trattato, pertanto, solo di una copia di files su un CD già in possesso della polizia francese senza l'indicazione delle precedenti e originarie modalità di acquisizione dei files dal server, e quindi dell'iter procedimentale seguito dalle autorità straniere per acquisire e decrittare le suddette chat, in modo da garantire la piena instaurazione del contraddittorio sul punto. Ciò assumerebbe rilievo anche al fine di comprendere come esse dovessero essere qualificate nel procedimento italiano, onde vagliarne il rispetto dei nostri principi fondamentali, in particolare precisando se esse costituiscano: l'esito di un'attività di intercettazione di flussi di comunicazione in itinere, con successiva conversione in un database;
ovvero dei meri documenti, di rilievo ai sensi degli artt. 234 e 234-bis cod. proc. pen., qualora le chat non siano state acquisite nel mentre le stesse avvenivano, bensì attraverso la loro successiva estrapolazione da un server o da un altro contenitore digitale in cui erano state stipate. A fronte di tale doglianza, decisiva ai fini della valutazione di utilizzabilità delle suddette chat, il Tribunale del riesame avrebbe fornito una risposta palesemente inadeguata, dimostrando di non aver compreso l'effettivo contenuto della questione prospettatale, atteso che la difesa aveva richiesto di conoscere le modalità attraverso cui l'autorità straniera era autonomamente venuta in possesso, con l'originaria acquisizione, delle chat poi trasmesse alla Procura di Napoli, e non già delle modalità mediante cui l'autorità francese aveva dato esecuzione, in sede di cooperazione giudiziaria, alla richiesta avanzata dall'autorità italiana con l'ordine di indagine europeo. 4 Ne sarebbe conseguita, pertanto, l'impossibilità di instaurare un valido contraddittorio sul punto, e dunque un congruo esercizio del diritto di difesa da parte dei ricorrenti, essendo stati acquisiti gli esiti di un'attività probatoria svolta all'estero e non anche tutta la documentazione utile a ricostruire il complesso iter seguito ai fini della ricerca e dell'acquisizione della prova. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno lamentato violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere il Tribunale del riesame fondato il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla loro partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo A sulla scorta di una lettura travisante e parcellizzata del compendio probatorio e delle dedotte censure difensive, esprimendo in proposito una motivazione apparente, apodittica e omissiva. Avrebbe errato, infatti, il giudice del riesame nell'aver ritenuto che i rapporti tra i prevenuti e il coindagato TI AB fossero ulteriori e stabili rispetto alla sola estemporanea programmazione e realizzazione di singoli reati fine, ed in particolare dell'unica operazione illecita concorsuale loro ascrivibile rubricata sub D, avendo fondato tale convincimento su una lettura travisata dei messaggi riportati, nonché, in generale, su una analisi parcellizzata e incongrua dell'intero compendio indiziario. Ciò lo si evincerebbe, in particolare, ove si considerino il breve arco di tempo in cui sarebbero intercorsi i rapporti tra i AT MA e il TI - soggetto operante in maniera autonoma e senza l'interferenza di nessun altro indagato - e dal fatto che essi avevano avuto natura meramente commerciale, in cui i MA avrebbero agito nella qualità di acquirenti ed il TI come loro venditore. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento di entrambi i ricorsi limitatamente al primo motivo dedotto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il difensore di MA AU ha depositato successiva memoria, con cui ha prospettato ulteriori argomenti a sostegno del primo motivo di doglianza, evidenziando, rispetto alle precedenti pronunce espresse da questa Corte di legittimità sul tema dell'utilizzabilità delle chat scambiate mediante messaggistica criptata denominata "Sky Ecc", la peculiarità della questione prospettata nel caso di specie, avente ad oggetto «la mancata messa a disposizione di tutto ciò che aveva riguardato l'attività prodromica ed esecutiva dell'originaria acquisizione delle chat effettuata dall'autorità francese, nonché la mancata messa a disposizione dell'intero compendio degli scambi informativi tra forze di polizia (avvenuto verosimilmente mediante lo strumento dei c.d. 5 intelligence package)». Pur vigendo, infatti, la presunzione di legittimità dell'attività svolta dall'autorità straniera, dovrebbe pur sempre essere consentito alla difesa di poter effettuare un vaglio critico circa la conformità di essa ai principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento italiano, mettendole a disposizione tutta la documentazione relativa alla formazione della prova raccolta all'estero, altrimenti violandosi i principi espressi anche dagli artt. 47, comma 2, Carta Diritti Umani e 6, comma 1, CEDU, nonché 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE, a tutela dei diritti difensivi e dell'espletamento di un equo processo. L'acquisizione integrale della suddetta documentazione consentirebbe, inoltre, alla difesa di provvedere all'eventuale nomina di un proprio consulente tecnico, avente le competenze necessarie a verificare se vi siano stati errori tecnici commessi dagli agenti stranieri nelle operazioni di captazione delle chat. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati e devono, pertanto, essere rigettati. 2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, comune ad entrambi i ricorsi, rispetto alla quale, tuttavia, deve preliminarmente essere osservato come la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, LO (non massimata) - invocata dalle difese a sostegno della ritenuta inutilizzabilità del materiale acquisito per il tramite dell'autorità giudiziaria francese - non risulti pertinente rispetto al caso di specie, avendo ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute», sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di Paesi diversi, non utilizzabili processualmente. Tale risposta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa, non potendo da essa comprendersi quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari;
informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.». Nel presente giudizio, invece, la Procura della Repubblica ha messo a disposizione delle difese tutta la documentazione trasmessale dall'autorità giudiziaria francese, esplicando che si trattava di dati - acquisiti da parte di quella magistratura, resasi garante della loro corretta modalità di acquisizione, tuttavia 6 precisando come, trattandosi di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, l'autorità giudiziaria francese non avesse trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati. 3. Chiariti i superiori aspetti, deve essere osservato, poi, come il materiale di cui si contesta in questa sede l'utilizzabilità sia stato acquisito, ai sensi del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, mediante ordine di indagine europeo, per poi essere stata messa a disposizione della difesa tutta la relativa procedura acquisitiva. Tale ordine di indagine non è stato emesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 108/2017, avente ad oggetto la «richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro», non avendo richiesto l'autorità giudiziaria italiana assistenza tecnica per l'esecuzione di operazioni di intercettazione, bensì l'«acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione» e l'«acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie» francesi. Dalla lettura del provvedimento può desumersi come tra i materiali trasmessi possano esservi anche i risultati di una svolta acquisizione di flussi di dati in tempo reale, e cioè i risultati di attività di intercettazione autonomamente disposte dall'autorità giudiziaria francese, secondo la propria normativa, che consente, tuttavia, espressamente (art. 706-102-1 e art. 230-1 del codice di procedura penale francese) al pubblico ministero nel corso dell'indagine e al giudice istruttore nella fase di istruzione di avvalersi «di risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» per accedere a dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti, procedendosi, ove necessario, alla decrittazione dei dati stessi. Tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, ragion per cui l'autorità giudiziaria francese, nel dare esecuzione all'ordine di indagine italiano, non ha fornito indicazione alcuna in ordine alle modalità di acquisizione dei dati. Ha attestato, tuttavia, la regolarità del trasferimento di quei dati su un supporto informatico non modificabile, inviato in plico sigillato alla Procura della Repubblica di Napoli. Ne consegue, pertanto, che l'acquisizione dell'indicato materiale probatorio sia avvenuta senza violazione di alcun divieto stabilito dalla legge, essendo stati messi a disposizione delle parti l'OIE inviato dalla Procura della Repubblica di Napoli nonché l'intera documentazione trasmessa in esecuzione di tale ordine, riferentesi agli esiti delle attività di indagine autonomamente compiute dall'autorità giudiziaria francese, nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. 7 La magistratura francese ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati su supporti informatici immodificabili, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate. 3.1. Quanto, poi, alle modalità con cui tali dati erano stati inizialmente ottenuti, il Collegio ritiene che i diritti difensivi debbano necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha dato esecuzione all'ordine di indagine europeo, nel senso che la verifica della correttezza della procedura e della legittimità dell'attività svolta deve, necessariamente, essere compiuta con riferimento alla legge processuale dello Stato richiesto e poiché, nel caso di specie, tale Paese può opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decrittazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto da parte dell'autorità giudiziaria francese. D'altro canto - per come in precedenza osservato - la Procura della Repubblica di Napoli non ha chiesto all'autorità giudiziaria francese di procedere ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai sensi degli artt. 266 o 266-bis cod. proc. pen., bensì di acquisire, tramite ordine di indagine europeo, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 108 del 2017, la trasmissione «in copia forense» del contenuto di comunicazioni già avvenute, autonomamente acquisite dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto del proprio diritto interno, e cioè di dati già estrapolati dai server della piattaforma «Sky Ecc», archiviati su supporto informatico e custoditi secondo la normativa dello Stato estero. Rispetto a ciò, non è di alcun rilievo stabilire se tali dati fossero stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale, come flussi di comunicazioni, considerato che, allorquando sono stati richiesti dalla magistratura italiana, essi, comunque, non avevano più la forma di flussi di comunicazione in corso. 3.2. A proposito della svolta attività di decriptazione, di cui la magistratura francese, apponendo il segreto previsto dalla sua legislazione, non ha rappresentato le modalità di svolgimento, quindi esplicando come i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili, è opportuno ricordare come, per orientamento interpretativo oramai consolidatosi, _ la decriptazione del dato informatico rappresenti un'attività distinta da quella della captazione, potendo essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo (Sez. 6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819-01; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandinnarte, Rv. 277949-02). Tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, 8 consentendone la fedele riproduzione (sez. 4, n. 30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv.283454-01). In analogia al caso in esame, è stato espressamente affermato, poi, che, in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "Sky Ecc" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. Il principio è stato enunciato con specifico riferimento ad una fattispecie in cui è stata ritenuta legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di chat su sistema "Sky Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale (così, espressamente, Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998-01). 3.3. La circostanza che le difese non siano state messe in condizione di verificare il contenuto dei provvedimenti con cui l'autorità giudiziaria francese aveva acquisito il materiale poi trasmesso alla Procura della Repubblica di Napoli non comporta nessuna lesione della norma dell'art. 7 della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Se è vero, infatti, che, ai sensi del comma 2 dell'indicata Direttiva, gli Stati membri devono assicurare alle persone arrestate o detenute o ai loro avvocati «l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato», è pur vero che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, «in deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato [...] se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale». In questi casi, gli Stati membri devono garantire che il provvedimento di rifiuto sia adottato «da un'autorità giudiziaria» o sia quantomeno soggetto «a un controllo giurisdizionale» e, nel caso di specie, la decisione di non consentire l'accesso alla documentazione in parola è stata adottata dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. Nella fattispecie, pertanto, tutto il materiale probatorio di cui gli inquirenti erano in possesso è stato messo a disposizione della difesa e il principio di parità delle parti nel processo non è stato in alcun modo violato. Neppure sono 9 ravvisabili, in concreto, violazioni dei principi sanciti dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 della CEDU. L'acquisizione dei dati è avvenuta nel pieno rispetto del d.lgs. n. 108 del 2017, di attuazione nel diritto interno della Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014, ed è stato garantito agli indagati e ai loro difensori l'accesso «a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti», come previsto dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Ne consegue, pertanto, la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione dell'OIE, che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto, né in violazione di principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. 4. Del pari infondata è anche la seconda censura eccepita dai ricorrenti, con cui è stata lamentata l'erronea configurazione dell'indiziaria loro partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo A. 4.1. In proposito, infatti, assume rilievo il principio per cui, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la 10 valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 4.2. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dai ricorrenti si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Ed infatti, l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto da MA AU e MA RI, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da alcune conversazioni captate, da cui è stato possibile evincere il coinvolgimento degli indagati in un'associazione criminale, organicamente strutturata per consentire l'importazione dal Sud America di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti, cui i due ricorrenti avevano aderito non al fine di operare una mera perpetrazione di singole e determinate condotte illecite, di rilievo ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, ma allo scopo di realizzare una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti. Per come logicamente esplicato dal Tribunale del riesame, infatti, in più colloqui intercettati con il coindagato TI, ovvero in taluni messaggi a lui inviati, risulta evidente come i due ricorrenti, oltre a commentare le specifiche operazioni delittuose in corso, già stessero programmando la commissione di ulteriori crimini, prevedendo successive attività di importazione di droga, con predisposizione anche di future strategie innovative. D'altro canto, la stabilità del rapporto tra gli associati, consolidatosi ben prima dell'avvio delle indagini, risulta comprovato, per i giudici del riesame, dalla circostanza che il TI e MA AU, nell'apprendere dell'avvenuto arresto del sodale HI Fernando, avessero indicato nel periodo immediatamente successivo al 2018 la data di instaurazione dei rapporti con l'indagato. Dal compendio probatorio in atti, quindi, è stato possibile evincere l'inequivoca ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dei prevenuti in ordine alla loro partecipazione al sodalizio criminoso, evidenziato dal Tribunale del riesame con motivazione del tutto logica e congrua, immune da vizi 11 sindacabili in questa sede di legittimità, essendo stato adeguatamente sottolineato come fossero espressione di uno stabile progetto criminoso, cui i due indagati avevano partecipato in modo attivo, aspetti quali: l'impiego di rilevanti risorse finanziarie;
l'esistenza di consolidati rapporti con fornitori operanti in Sud America;
l'impiego e la costituzione di società, attive in altri settori, volte a favorire lo svolgimento dell'illecito traffico;
le spese sostenute per avvalersi dell'ausilio di un chimico colombiano. 5. I ricorsi, in conclusione, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
nella specie le operazioni da compiere fossero state descritte in termini di "acquisizione di informazioni o prove già in possesso dell'autorità di esecuzione e contenute in basi di dati della polizia e dell'autorità giudiziaria"; l'ordine di indagine europeo fosse stato corredato dall'indicazione di elementi già acquisiti nel corso delle indagini, indicativi dell'operatività di una associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina importata dalla Colombia, di cui erano partecipi (tra l'altro) MA AU e MA RI;
in data 26 aprile 2021 l'autorità giudiziaria francese avesse delegato alla Direzione centrale della Polizia giudiziaria l'esecuzione delle richieste operazioni;
i dati fossero stati estrapolati il 18 giugno 2021 da un ufficiale di Polizia giudiziaria dalla banca dati, tramite immissione dei codici IMEI, riversati su DVD, con contestuale indicazione della chiave di decrittazione, per poi essere inviati al P.M. istante;
in data 14 novembre 2022 i difensori di MA AU e MA RI avessero richiesto al P.M. di Napoli di mettere nella loro disponibilità tutta la documentazione, comprensiva anche dei files consegnati da Europol/Eurojust a seguito 2 dell'accesso ai server di "Sky Ecc", con l'indicazione delle modalità di acquisizione dei dati in oggetto dai server, e allegazione dei relativi verbali;
il 16 novembre 2022 il P.M. avesse rappresentato, in risposta, che "le modalità di acquisizione sono già in atti, essendo inserita al TIAP copia dell'OIE n. 27/2021 trasmesso alla Francia tramite Eurojust, con il verbale di estrazione della polizia francese dei dati in oggetto e l'autorizzazione del Giudice Hansemann del 2 giugno 2021 alla richiesta della Procura di Napoli con allegato CD con la documentazione". In ragione della prospettata ricostruzione dei fatti, il Tribunale del riesame ha ritenuto l'infondatezza della sollevata eccezione di inutilizzabilità dei messaggi estrapolati dalla piattaforma di chat criptata "Sky Ecc", atteso che, nella specie, le modalità di acquisizione dei dati sarebbero state direttamente evincibili dal contenuto del processo verbale redatto il 18 giugno 2021 dall'ufficiale di Polizia giudiziaria francese che aveva direttamente Orovveduto all'effettuazione dell'operazione. Per i giudici del riesame, pertanto, si era trattato di una procedura del tutto adeguata ad offrire idonee garanzie in ordine al rispetto dei diritti fondamentali degli indagati, per cui, in assenza di specifiche censure sollevate dalla difesa circa la riferibilità dei codici IMEI alle utenze nella disponibilità degli indagati, nonché con riguardo alle effettuate modalità di estrapolazione e decrittazione dei messaggi, non vi era stato nessun vizio nella procedura di acquisizione della prova. Sotto altro profilo, quindi, il Tribunale del riesame ha diffusamente esplicato i motivi di infondatezza delle censure eccepite in ordine alla carenza di gravi indizi a carico di MA AU e MA RI, da ritenersi invece ricorrenti con riguardo a tutte le ipotesi di reato loro ascritte, in ossequio a quanto evincibile dai contenuti delle numerose conversazioni captate e dalle risultanze scaturite dalle svolte operazioni di polizia. Il giudice del riesame ha, altresì, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come il titolo dei reati contestati e la gravità delle condotte perpetrate, espressive di un professionale inserimento dei prevenuti nel mercato internazionale della droga, fossero tali da palesare una negativa personalità degli indagati, idonea a far ritenere concreto il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, così configurando la sussistenza di esigenze cautelari tali da rendere necessaria l'adozione delle misure custodiali applicate. 2. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione MA AU e MA RI, a mezzo dei rispettivi difensori, tuttavia trattabili congiuntamente stante la sostanziale identità dei due motivi di censura dedotti. 3 Con il primo è stata eccepita la nullità dell'ordinanza impugnata in relazione agli artt. 191 cod. proc. pen., 27 Cost. e 6 CEDU, oltre a omissione, travisamento, carenza e illogicità della motivazione in relazione all'utilizzabilità delle chat "Sky Ecc" nell'ambito del presente procedimento. I ricorrenti rilevano come l'ordinanza cautelare nei loro confronti emessa sarebbe stata quasi esclusivamente fondata sul contenuto delle chat intercorse tra i prevenuti mediante l'utilizzo del sistema di messaggistica criptata denominato "Sky Ecc". Conseguentemente, assumerebbe rilievo la circostanza per cui, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura della Repubblica di Napoli nella nota del 16 novembre 2022, nella documentazione messa a disposizione degli indagati non risulterebbe l'indicazione delle modalità di acquisizione dei files dai server seguite dalla Polizia francese, avendo la suddetta documentazione riguardato esclusivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria francese della messa a disposizione dei files richiesti dalla Procura di Napoli, con verbale di effettuazione della relativa copia su di un CD. Si sarebbe trattato, pertanto, solo di una copia di files su un CD già in possesso della polizia francese senza l'indicazione delle precedenti e originarie modalità di acquisizione dei files dal server, e quindi dell'iter procedimentale seguito dalle autorità straniere per acquisire e decrittare le suddette chat, in modo da garantire la piena instaurazione del contraddittorio sul punto. Ciò assumerebbe rilievo anche al fine di comprendere come esse dovessero essere qualificate nel procedimento italiano, onde vagliarne il rispetto dei nostri principi fondamentali, in particolare precisando se esse costituiscano: l'esito di un'attività di intercettazione di flussi di comunicazione in itinere, con successiva conversione in un database;
ovvero dei meri documenti, di rilievo ai sensi degli artt. 234 e 234-bis cod. proc. pen., qualora le chat non siano state acquisite nel mentre le stesse avvenivano, bensì attraverso la loro successiva estrapolazione da un server o da un altro contenitore digitale in cui erano state stipate. A fronte di tale doglianza, decisiva ai fini della valutazione di utilizzabilità delle suddette chat, il Tribunale del riesame avrebbe fornito una risposta palesemente inadeguata, dimostrando di non aver compreso l'effettivo contenuto della questione prospettatale, atteso che la difesa aveva richiesto di conoscere le modalità attraverso cui l'autorità straniera era autonomamente venuta in possesso, con l'originaria acquisizione, delle chat poi trasmesse alla Procura di Napoli, e non già delle modalità mediante cui l'autorità francese aveva dato esecuzione, in sede di cooperazione giudiziaria, alla richiesta avanzata dall'autorità italiana con l'ordine di indagine europeo. 4 Ne sarebbe conseguita, pertanto, l'impossibilità di instaurare un valido contraddittorio sul punto, e dunque un congruo esercizio del diritto di difesa da parte dei ricorrenti, essendo stati acquisiti gli esiti di un'attività probatoria svolta all'estero e non anche tutta la documentazione utile a ricostruire il complesso iter seguito ai fini della ricerca e dell'acquisizione della prova. Con la seconda doglianza i ricorrenti hanno lamentato violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere il Tribunale del riesame fondato il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla loro partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo A sulla scorta di una lettura travisante e parcellizzata del compendio probatorio e delle dedotte censure difensive, esprimendo in proposito una motivazione apparente, apodittica e omissiva. Avrebbe errato, infatti, il giudice del riesame nell'aver ritenuto che i rapporti tra i prevenuti e il coindagato TI AB fossero ulteriori e stabili rispetto alla sola estemporanea programmazione e realizzazione di singoli reati fine, ed in particolare dell'unica operazione illecita concorsuale loro ascrivibile rubricata sub D, avendo fondato tale convincimento su una lettura travisata dei messaggi riportati, nonché, in generale, su una analisi parcellizzata e incongrua dell'intero compendio indiziario. Ciò lo si evincerebbe, in particolare, ove si considerino il breve arco di tempo in cui sarebbero intercorsi i rapporti tra i AT MA e il TI - soggetto operante in maniera autonoma e senza l'interferenza di nessun altro indagato - e dal fatto che essi avevano avuto natura meramente commerciale, in cui i MA avrebbero agito nella qualità di acquirenti ed il TI come loro venditore. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento di entrambi i ricorsi limitatamente al primo motivo dedotto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il difensore di MA AU ha depositato successiva memoria, con cui ha prospettato ulteriori argomenti a sostegno del primo motivo di doglianza, evidenziando, rispetto alle precedenti pronunce espresse da questa Corte di legittimità sul tema dell'utilizzabilità delle chat scambiate mediante messaggistica criptata denominata "Sky Ecc", la peculiarità della questione prospettata nel caso di specie, avente ad oggetto «la mancata messa a disposizione di tutto ciò che aveva riguardato l'attività prodromica ed esecutiva dell'originaria acquisizione delle chat effettuata dall'autorità francese, nonché la mancata messa a disposizione dell'intero compendio degli scambi informativi tra forze di polizia (avvenuto verosimilmente mediante lo strumento dei c.d. 5 intelligence package)». Pur vigendo, infatti, la presunzione di legittimità dell'attività svolta dall'autorità straniera, dovrebbe pur sempre essere consentito alla difesa di poter effettuare un vaglio critico circa la conformità di essa ai principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento italiano, mettendole a disposizione tutta la documentazione relativa alla formazione della prova raccolta all'estero, altrimenti violandosi i principi espressi anche dagli artt. 47, comma 2, Carta Diritti Umani e 6, comma 1, CEDU, nonché 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE, a tutela dei diritti difensivi e dell'espletamento di un equo processo. L'acquisizione integrale della suddetta documentazione consentirebbe, inoltre, alla difesa di provvedere all'eventuale nomina di un proprio consulente tecnico, avente le competenze necessarie a verificare se vi siano stati errori tecnici commessi dagli agenti stranieri nelle operazioni di captazione delle chat. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati e devono, pertanto, essere rigettati. 2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, comune ad entrambi i ricorsi, rispetto alla quale, tuttavia, deve preliminarmente essere osservato come la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, LO (non massimata) - invocata dalle difese a sostegno della ritenuta inutilizzabilità del materiale acquisito per il tramite dell'autorità giudiziaria francese - non risulti pertinente rispetto al caso di specie, avendo ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame, in cui il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute», sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di Paesi diversi, non utilizzabili processualmente. Tale risposta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa, non potendo da essa comprendersi quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari;
informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.». Nel presente giudizio, invece, la Procura della Repubblica ha messo a disposizione delle difese tutta la documentazione trasmessale dall'autorità giudiziaria francese, esplicando che si trattava di dati - acquisiti da parte di quella magistratura, resasi garante della loro corretta modalità di acquisizione, tuttavia 6 precisando come, trattandosi di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, l'autorità giudiziaria francese non avesse trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati. 3. Chiariti i superiori aspetti, deve essere osservato, poi, come il materiale di cui si contesta in questa sede l'utilizzabilità sia stato acquisito, ai sensi del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, mediante ordine di indagine europeo, per poi essere stata messa a disposizione della difesa tutta la relativa procedura acquisitiva. Tale ordine di indagine non è stato emesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 108/2017, avente ad oggetto la «richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro», non avendo richiesto l'autorità giudiziaria italiana assistenza tecnica per l'esecuzione di operazioni di intercettazione, bensì l'«acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione» e l'«acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie» francesi. Dalla lettura del provvedimento può desumersi come tra i materiali trasmessi possano esservi anche i risultati di una svolta acquisizione di flussi di dati in tempo reale, e cioè i risultati di attività di intercettazione autonomamente disposte dall'autorità giudiziaria francese, secondo la propria normativa, che consente, tuttavia, espressamente (art. 706-102-1 e art. 230-1 del codice di procedura penale francese) al pubblico ministero nel corso dell'indagine e al giudice istruttore nella fase di istruzione di avvalersi «di risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» per accedere a dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti, procedendosi, ove necessario, alla decrittazione dei dati stessi. Tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, ragion per cui l'autorità giudiziaria francese, nel dare esecuzione all'ordine di indagine italiano, non ha fornito indicazione alcuna in ordine alle modalità di acquisizione dei dati. Ha attestato, tuttavia, la regolarità del trasferimento di quei dati su un supporto informatico non modificabile, inviato in plico sigillato alla Procura della Repubblica di Napoli. Ne consegue, pertanto, che l'acquisizione dell'indicato materiale probatorio sia avvenuta senza violazione di alcun divieto stabilito dalla legge, essendo stati messi a disposizione delle parti l'OIE inviato dalla Procura della Repubblica di Napoli nonché l'intera documentazione trasmessa in esecuzione di tale ordine, riferentesi agli esiti delle attività di indagine autonomamente compiute dall'autorità giudiziaria francese, nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. 7 La magistratura francese ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati su supporti informatici immodificabili, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate. 3.1. Quanto, poi, alle modalità con cui tali dati erano stati inizialmente ottenuti, il Collegio ritiene che i diritti difensivi debbano necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha dato esecuzione all'ordine di indagine europeo, nel senso che la verifica della correttezza della procedura e della legittimità dell'attività svolta deve, necessariamente, essere compiuta con riferimento alla legge processuale dello Stato richiesto e poiché, nel caso di specie, tale Paese può opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decrittazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto da parte dell'autorità giudiziaria francese. D'altro canto - per come in precedenza osservato - la Procura della Repubblica di Napoli non ha chiesto all'autorità giudiziaria francese di procedere ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai sensi degli artt. 266 o 266-bis cod. proc. pen., bensì di acquisire, tramite ordine di indagine europeo, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 108 del 2017, la trasmissione «in copia forense» del contenuto di comunicazioni già avvenute, autonomamente acquisite dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto del proprio diritto interno, e cioè di dati già estrapolati dai server della piattaforma «Sky Ecc», archiviati su supporto informatico e custoditi secondo la normativa dello Stato estero. Rispetto a ciò, non è di alcun rilievo stabilire se tali dati fossero stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale, come flussi di comunicazioni, considerato che, allorquando sono stati richiesti dalla magistratura italiana, essi, comunque, non avevano più la forma di flussi di comunicazione in corso. 3.2. A proposito della svolta attività di decriptazione, di cui la magistratura francese, apponendo il segreto previsto dalla sua legislazione, non ha rappresentato le modalità di svolgimento, quindi esplicando come i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili, è opportuno ricordare come, per orientamento interpretativo oramai consolidatosi, _ la decriptazione del dato informatico rappresenti un'attività distinta da quella della captazione, potendo essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo (Sez. 6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819-01; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandinnarte, Rv. 277949-02). Tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati, 8 consentendone la fedele riproduzione (sez. 4, n. 30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv.283454-01). In analogia al caso in esame, è stato espressamente affermato, poi, che, in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "Sky Ecc" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. Il principio è stato enunciato con specifico riferimento ad una fattispecie in cui è stata ritenuta legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di chat su sistema "Sky Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale (così, espressamente, Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998-01). 3.3. La circostanza che le difese non siano state messe in condizione di verificare il contenuto dei provvedimenti con cui l'autorità giudiziaria francese aveva acquisito il materiale poi trasmesso alla Procura della Repubblica di Napoli non comporta nessuna lesione della norma dell'art. 7 della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Se è vero, infatti, che, ai sensi del comma 2 dell'indicata Direttiva, gli Stati membri devono assicurare alle persone arrestate o detenute o ai loro avvocati «l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato», è pur vero che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, «in deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato [...] se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale». In questi casi, gli Stati membri devono garantire che il provvedimento di rifiuto sia adottato «da un'autorità giudiziaria» o sia quantomeno soggetto «a un controllo giurisdizionale» e, nel caso di specie, la decisione di non consentire l'accesso alla documentazione in parola è stata adottata dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. Nella fattispecie, pertanto, tutto il materiale probatorio di cui gli inquirenti erano in possesso è stato messo a disposizione della difesa e il principio di parità delle parti nel processo non è stato in alcun modo violato. Neppure sono 9 ravvisabili, in concreto, violazioni dei principi sanciti dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 della CEDU. L'acquisizione dei dati è avvenuta nel pieno rispetto del d.lgs. n. 108 del 2017, di attuazione nel diritto interno della Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014, ed è stato garantito agli indagati e ai loro difensori l'accesso «a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti», come previsto dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Ne consegue, pertanto, la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione dell'OIE, che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto, né in violazione di principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. 4. Del pari infondata è anche la seconda censura eccepita dai ricorrenti, con cui è stata lamentata l'erronea configurazione dell'indiziaria loro partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo A. 4.1. In proposito, infatti, assume rilievo il principio per cui, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la 10 valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 4.2. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dai ricorrenti si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Ed infatti, l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto da MA AU e MA RI, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da alcune conversazioni captate, da cui è stato possibile evincere il coinvolgimento degli indagati in un'associazione criminale, organicamente strutturata per consentire l'importazione dal Sud America di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti, cui i due ricorrenti avevano aderito non al fine di operare una mera perpetrazione di singole e determinate condotte illecite, di rilievo ex art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, ma allo scopo di realizzare una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti. Per come logicamente esplicato dal Tribunale del riesame, infatti, in più colloqui intercettati con il coindagato TI, ovvero in taluni messaggi a lui inviati, risulta evidente come i due ricorrenti, oltre a commentare le specifiche operazioni delittuose in corso, già stessero programmando la commissione di ulteriori crimini, prevedendo successive attività di importazione di droga, con predisposizione anche di future strategie innovative. D'altro canto, la stabilità del rapporto tra gli associati, consolidatosi ben prima dell'avvio delle indagini, risulta comprovato, per i giudici del riesame, dalla circostanza che il TI e MA AU, nell'apprendere dell'avvenuto arresto del sodale HI Fernando, avessero indicato nel periodo immediatamente successivo al 2018 la data di instaurazione dei rapporti con l'indagato. Dal compendio probatorio in atti, quindi, è stato possibile evincere l'inequivoca ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dei prevenuti in ordine alla loro partecipazione al sodalizio criminoso, evidenziato dal Tribunale del riesame con motivazione del tutto logica e congrua, immune da vizi 11 sindacabili in questa sede di legittimità, essendo stato adeguatamente sottolineato come fossero espressione di uno stabile progetto criminoso, cui i due indagati avevano partecipato in modo attivo, aspetti quali: l'impiego di rilevanti risorse finanziarie;
l'esistenza di consolidati rapporti con fornitori operanti in Sud America;
l'impiego e la costituzione di società, attive in altri settori, volte a favorire lo svolgimento dell'illecito traffico;
le spese sostenute per avvalersi dell'ausilio di un chimico colombiano. 5. I ricorsi, in conclusione, devono essere rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente