CASS
Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2023, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AB HO AW YE nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/08/2022 del TRIB. LIBERTA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del P.G. GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Alessandro Maneffa, in difesa dell'indagato, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con remissione in libertà del proprio assistito o, in subordine, la riforma dell'ordinanza impugnata con concessione all'indagato della misura degli arresti domiciliari;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3944 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 agosto 2022, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame, proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di AB MA Abdeltawwab Elsayed, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del 13.7.2022, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di tentato omicidio di MA TA. Rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per omessa traduzione della stessa nella lingua dell'indagato, condivideva il Tribunale il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice della cautela sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai soggetti presenti agli accadimenti, delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza installato nell'esercizio commerciale, teatro dei fatti, dei risultati descritti nelle annotazioni di servizio, dei rilievi esperiti nell'immediatezza e del referto medico ospedaliero del MA;
alla stregua degli elementi raccolti era stato, infatti, accertato che la vittima, la quale aveva cercato di rifugiarsi inutilmente all'interno di un bar, era stata aggredita da più persone, tra cui l'indagato, che avevano utilizzato spranghe e arnesi in ferro per colpirla con particolare ferocia al capo anche quando ormai era caduta a terra. Condivideva, altresì, il suddetto Tribunale il giudizio relativo alla ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Alessandro Maneffa, formulando sei motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "illogicità ed erroneità della motivazione in ordine all'eccezione di nullità dell'ordinanza per mancata traduzione nella lingua dell'indagato". Secondo la difesa, la motivazione svolta dal Tribunale al fine di rigettare l'indicata eccezione sarebbe "alquanto scarna", oltre che "contraddittoria e illogica", non essendo convincente il ragionamento alla stregua del quale il giudicante ha ritenuto sanato il vizio della mancata traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nella lingua dell'indagato per avere questi, in sede di interrogatorio, dichiarato di rinunciare alla traduzione medesima;
lo stesso G.I.P. aveva personalmente constatato che l'indagato non era in grado di comprendere la lingua italiana e la nomina dell'interprete era stata effettuata proprio perché, in mancanza, non si sarebbe potuto procedere all'interrogatorio di garanzia;
l'indagato era "stato portato a dichiarare espressamente di rinunciare alla traduzione" perché non gli sarebbe stato spiegato il significato di tale rinuncia;
non era neppure condivisibile l'argomentazione secondo cui la mancata 2 traduzione dell'ordinanza non avrebbe comportato alcuna invalidità avendo l'indagato proposto riesame. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "illogicità ed erroneità della motivazione per erronea applicazione dell'art. 292, comma 2- ter, cod. proc. pen.". Il Tribunale avrebbe omesso - sempre secondo il ricorrente - di considerare gli elementi a favore dell'indagato, ovvero le precedenti aggressioni e minacce che lo stesso, unitamente agli altri indagati, avevano subito dalla famiglia della persona offesa, peraltro affermando in modo contraddittorio che l'episodio in questione sarebbe slegato e autonomo, sotto il profilo temporale, dalle condotte attribuite alla medesima parte offesa e ai membri della sua famiglia, mentre detto episodio "faceva parte del medesimo disegno criminoso ideato e azionato in primo luogo dalla famiglia MA e non di certo dai AB, che devono essere considerati come vittime/persone offese al pari dello stesso MA OU;
inoltre, il Tribunale avrebbe "mal interpretato l'animo che ha spinto i AB ad aggredire TA MA, posto che l'odierno indagato, come gli altri, non ha fatto altro che ribellarsi alle plurime e continue aggressioni patite, senza l'impeto di uccidere ma solo di fare sentire la loro voce". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "illogicità e mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza", osservando che "se da un lato sussistono indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, dall'altro la presenza degli elementi non vagliati dal Tribunale del riesame è capace di sminuirne l'importanza e non può che far ritenere come gli stessi non siano capaci di giustificare l'applicazione della misura cautelare più afflittiva". 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato". Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato l'applicazione della più afflittiva misura cautelare ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione nel reato, atteso che così operando avrebbe determinato un'evidente disparità di trattamento tra la posizione dell'indagato e quella della persona offesa, rimasta in libertà nonostante in passato si fosse resa responsabile in più occasioni di medesimi fatti delittuosi nei confronti degli appartenenti della famiglia dei AB;
il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto tenere in considerazione il lasso di tempo trascorso tra i fatti, avvenuti il 16 marzo 2022, e la carcerazione dell'indagato disposta a distanza di circa quattro mesi. 2.5. Con il quinto motivo, la difesa ha dedotto "illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva prodotta dalla difesa". 3 Il Tribunale - secondo il ricorrente - avrebbe dovuto considerare il c.d. accordo di pace siglato il 22.5.2022 tra le famiglie dei AB e dei MA, accordo che non si riferiva solamente alle aggressioni pregresse, ma anche a quella avvenuta il 16 marzo 2022 e al quale avrebbe dovuto riconoscere un'importante efficacia deterrente rispetto a ulteriori condotte aggressive. 2.6. Con il sesto motivo, la difesa ha dedotto "mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla modifica della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari" e ha sostenuto che la motivazione, al riguardo, non sarebbe idonea a sorreggere la decisione adottata, tenuto conto che l'indagato è soggetto incensurato, l'episodio in questione sarebbe isolato e che la misura degli arresti domiciliari è pur sempre una misura restrittiva. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
il Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
l'avv. Alessandro Maneffa, in difesa dell'indagato, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con remissione in libertà del proprio assistito o, in subordine, la riforma dell'ordinanza impugnata con concessione al predetto della misura degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso relativo alla dedotta nullità dell'ordinanza impugnata per omessa traduzione del provvedimento restrittivo nella lingua dell'indagato. E in vero, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (Fattispecie relativa alla ordinanza di ripristino dell'originaria misura cautelare custodiale, emessa dal tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero)" (Cass. Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Rv. 279447 - 01), evidenziando che la parte non aveva inteso avvalersi di tale facoltà, avendo provveduto alla tempestiva e rituale proposizione della richiesta di riesame per il tramite del proprio difensore di fiducia, che aveva, non solo eccepito la 4 questione in esame, ma aveva svolto specifiche censure in relazione sia al quadro indiziario, sia a quello cautelare. Inoltre, il Tribunale ha fondato la sua decisione anche sul rilievo che l'indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva, alla presenza dell'interprete, espressamente dichiarato di rinunciare alla traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare a suo carico, essendo del tutto congetturali le censure del ricorrente tese a sostenere l'inefficacia e/o non validità di detta dichiarazione. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi favorevoli all'indagato. Le censure contenute nel presente motivo, infatti, non solo sono meramente reiterative di profili già esaminati e valutati dai giudici del merito con argomentazioni non manifestamente illogiche, ma sono, altresì, volte a prospettare una diversa lettura delle emergenze procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. L'ordinanza impugnata ha adeguatamente e congruamente spiegato che le precedenti aggressioni subite dai componenti della famiglia AB costituivano semmai il motivo di quella oggetto dell'indagine, ma non potevano considerarsi elementi favorevoli per quella specifica condotta aggressiva in relazione alla quale è stata applicata la misura cautelare di che trattasi. Del tutto inconferente è, altresì, l'osservazione secondo cui l'Ufficio di Procura avrebbe adottato una "clamorosa disparità di trattamento", richiedendo nei confronti dell'indagato l'applicazione della misura cautelare per l'episodio del 16 marzo 2022, mentre gli appartenenti alla famiglia dei MA, autori di altrettanto violente aggressioni contro i AB, erano rimasti in libertà; e ciò perché tale circostanza non può - all'evidenza - inficiare la validità e correttezza dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, confermata in sede di richiesta di riesame. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha contestato la ricorrenza di un quadro indiziario a carico del proprio assistito, è inammissibile perché assolutamente generico. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti 5 determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 4. Inammissibile è anche il quarto motivo di impugnazione - con il quale la difesa censura l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione in relazione al ritenuto pericolo da parte del ricorrente di reiterazione di ulteriori condotte delittuose - sotto un duplice profilo. Intanto, perché - a fronte delle precise e puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata (cfr. pagg. 10 - 11) - le doglianze formulate, versate sostanzialmente in fatto, riproducono aspetti già esaminati e valutati dal Tribunale di Milano;
e, poi, perché le stesse prospettano circostanze del tutto inconferenti, relative al fatto che i componenti della famiglia dei MA, che avevano posto in essere violente azioni nei confronti del AB, erano rimasti in libertà. In particolare, il Tribunale ha messo in rilievo: l'estrema gravità del fatto, caratterizzato da inaudita violenza nei confronti della vittima, colpita ripetutamente da più persone con arnesi in ferro;
la circostanza che gli aggressori avevano inseguito la vittima all'interno del locale dove si era riparata, sfondando la porta di ingresso e avevano interrotto l'azione solo dopo che il proprietario del bar aveva azionato l'allarme; l'insignificanza, al fine di interesse, del lasso temporale di quattro mesi tra il fatto e l'emissione della misura cautelare, nel corso del quale l'indagato non aveva compiuto altri comportamenti di aggressione nei confronti della persona offesa. 5. Con riferimento al quinto motivo di ricorso - al di là del rilievo che non è deducibile, nel caso di specie, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per il procedimento cautelare - ritiene il Collegio che censure in esso svolte finiscono con il prospettare una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione del c.d. "accordo di pace" intervenuto tra le due famiglie dei AB e dei MA. Tuttavia, va ricordato che esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Ebbene le argomentazioni, sul punto, non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie e resistono alle deduzioni difensive;
il Tribunale di Milano ha, a giudizio del Collegio, adeguatamente e coerentemente spiegato che detto accordo non era sufficiente a formulare una prognosi favorevole sui futuri comportamenti dell'indagato, 6 Il Presidente data l'evidente mancanza di autocontrollo, e a reprimere gli impulsi violenti e vendicativi manifestati dalle descritte modalità dei fatti. 6. Inammissibile è, infine, il sesto motivo di impugnazione relativo alla scelta del presidio di contenimento. Il Tribunale di Milano ha, al riguardo, evidenziato che l'unica misura attualmente adeguata a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari fosse quella della custodia in carcere, mentre le altre meno afflittive, ivi compresa quella degli arresti domiciliari, dovessero reputarsi inidonee a salvaguardarle, tenuto conto delle concrete modalità dei fatti e della personalità dell'indagato, che facevano dubitare in ordine alla capacità dello stesso di rispettare le prescrizioni connesse alla più mite misura cautelare. Orbene, detta motivazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua, mentre le censure difensive (in verità, alquanto generiche), finiscono - ancora una volta - per richiedere a questa Corte una non consentita "rilettura" dei dati procedímentalí. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 8. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma.
1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, dísp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del P.G. GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni dell'avv. Alessandro Maneffa, in difesa dell'indagato, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con remissione in libertà del proprio assistito o, in subordine, la riforma dell'ordinanza impugnata con concessione all'indagato della misura degli arresti domiciliari;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3944 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 agosto 2022, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame, proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di AB MA Abdeltawwab Elsayed, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del 13.7.2022, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia in carcere in relazione al delitto di tentato omicidio di MA TA. Rigettata l'eccezione preliminare di nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per omessa traduzione della stessa nella lingua dell'indagato, condivideva il Tribunale il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice della cautela sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai soggetti presenti agli accadimenti, delle immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza installato nell'esercizio commerciale, teatro dei fatti, dei risultati descritti nelle annotazioni di servizio, dei rilievi esperiti nell'immediatezza e del referto medico ospedaliero del MA;
alla stregua degli elementi raccolti era stato, infatti, accertato che la vittima, la quale aveva cercato di rifugiarsi inutilmente all'interno di un bar, era stata aggredita da più persone, tra cui l'indagato, che avevano utilizzato spranghe e arnesi in ferro per colpirla con particolare ferocia al capo anche quando ormai era caduta a terra. Condivideva, altresì, il suddetto Tribunale il giudizio relativo alla ritenuta ricorrenza delle esigenze cautelari e alla scelta del presidio di contenimento. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, avvocato Alessandro Maneffa, formulando sei motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "illogicità ed erroneità della motivazione in ordine all'eccezione di nullità dell'ordinanza per mancata traduzione nella lingua dell'indagato". Secondo la difesa, la motivazione svolta dal Tribunale al fine di rigettare l'indicata eccezione sarebbe "alquanto scarna", oltre che "contraddittoria e illogica", non essendo convincente il ragionamento alla stregua del quale il giudicante ha ritenuto sanato il vizio della mancata traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nella lingua dell'indagato per avere questi, in sede di interrogatorio, dichiarato di rinunciare alla traduzione medesima;
lo stesso G.I.P. aveva personalmente constatato che l'indagato non era in grado di comprendere la lingua italiana e la nomina dell'interprete era stata effettuata proprio perché, in mancanza, non si sarebbe potuto procedere all'interrogatorio di garanzia;
l'indagato era "stato portato a dichiarare espressamente di rinunciare alla traduzione" perché non gli sarebbe stato spiegato il significato di tale rinuncia;
non era neppure condivisibile l'argomentazione secondo cui la mancata 2 traduzione dell'ordinanza non avrebbe comportato alcuna invalidità avendo l'indagato proposto riesame. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "illogicità ed erroneità della motivazione per erronea applicazione dell'art. 292, comma 2- ter, cod. proc. pen.". Il Tribunale avrebbe omesso - sempre secondo il ricorrente - di considerare gli elementi a favore dell'indagato, ovvero le precedenti aggressioni e minacce che lo stesso, unitamente agli altri indagati, avevano subito dalla famiglia della persona offesa, peraltro affermando in modo contraddittorio che l'episodio in questione sarebbe slegato e autonomo, sotto il profilo temporale, dalle condotte attribuite alla medesima parte offesa e ai membri della sua famiglia, mentre detto episodio "faceva parte del medesimo disegno criminoso ideato e azionato in primo luogo dalla famiglia MA e non di certo dai AB, che devono essere considerati come vittime/persone offese al pari dello stesso MA OU;
inoltre, il Tribunale avrebbe "mal interpretato l'animo che ha spinto i AB ad aggredire TA MA, posto che l'odierno indagato, come gli altri, non ha fatto altro che ribellarsi alle plurime e continue aggressioni patite, senza l'impeto di uccidere ma solo di fare sentire la loro voce". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "illogicità e mancanza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza", osservando che "se da un lato sussistono indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, dall'altro la presenza degli elementi non vagliati dal Tribunale del riesame è capace di sminuirne l'importanza e non può che far ritenere come gli stessi non siano capaci di giustificare l'applicazione della misura cautelare più afflittiva". 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione del reato". Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente confermato l'applicazione della più afflittiva misura cautelare ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione nel reato, atteso che così operando avrebbe determinato un'evidente disparità di trattamento tra la posizione dell'indagato e quella della persona offesa, rimasta in libertà nonostante in passato si fosse resa responsabile in più occasioni di medesimi fatti delittuosi nei confronti degli appartenenti della famiglia dei AB;
il Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto tenere in considerazione il lasso di tempo trascorso tra i fatti, avvenuti il 16 marzo 2022, e la carcerazione dell'indagato disposta a distanza di circa quattro mesi. 2.5. Con il quinto motivo, la difesa ha dedotto "illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata assunzione di una prova decisiva prodotta dalla difesa". 3 Il Tribunale - secondo il ricorrente - avrebbe dovuto considerare il c.d. accordo di pace siglato il 22.5.2022 tra le famiglie dei AB e dei MA, accordo che non si riferiva solamente alle aggressioni pregresse, ma anche a quella avvenuta il 16 marzo 2022 e al quale avrebbe dovuto riconoscere un'importante efficacia deterrente rispetto a ulteriori condotte aggressive. 2.6. Con il sesto motivo, la difesa ha dedotto "mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla modifica della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari" e ha sostenuto che la motivazione, al riguardo, non sarebbe idonea a sorreggere la decisione adottata, tenuto conto che l'indagato è soggetto incensurato, l'episodio in questione sarebbe isolato e che la misura degli arresti domiciliari è pur sempre una misura restrittiva. 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
il Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
l'avv. Alessandro Maneffa, in difesa dell'indagato, ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con remissione in libertà del proprio assistito o, in subordine, la riforma dell'ordinanza impugnata con concessione al predetto della misura degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso relativo alla dedotta nullità dell'ordinanza impugnata per omessa traduzione del provvedimento restrittivo nella lingua dell'indagato. E in vero, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "la mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (Fattispecie relativa alla ordinanza di ripristino dell'originaria misura cautelare custodiale, emessa dal tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero)" (Cass. Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Rv. 279447 - 01), evidenziando che la parte non aveva inteso avvalersi di tale facoltà, avendo provveduto alla tempestiva e rituale proposizione della richiesta di riesame per il tramite del proprio difensore di fiducia, che aveva, non solo eccepito la 4 questione in esame, ma aveva svolto specifiche censure in relazione sia al quadro indiziario, sia a quello cautelare. Inoltre, il Tribunale ha fondato la sua decisione anche sul rilievo che l'indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva, alla presenza dell'interprete, espressamente dichiarato di rinunciare alla traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare a suo carico, essendo del tutto congetturali le censure del ricorrente tese a sostenere l'inefficacia e/o non validità di detta dichiarazione. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa sostiene che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi favorevoli all'indagato. Le censure contenute nel presente motivo, infatti, non solo sono meramente reiterative di profili già esaminati e valutati dai giudici del merito con argomentazioni non manifestamente illogiche, ma sono, altresì, volte a prospettare una diversa lettura delle emergenze procedimentali, non consentita nel presente scrutinio di legittimità. L'ordinanza impugnata ha adeguatamente e congruamente spiegato che le precedenti aggressioni subite dai componenti della famiglia AB costituivano semmai il motivo di quella oggetto dell'indagine, ma non potevano considerarsi elementi favorevoli per quella specifica condotta aggressiva in relazione alla quale è stata applicata la misura cautelare di che trattasi. Del tutto inconferente è, altresì, l'osservazione secondo cui l'Ufficio di Procura avrebbe adottato una "clamorosa disparità di trattamento", richiedendo nei confronti dell'indagato l'applicazione della misura cautelare per l'episodio del 16 marzo 2022, mentre gli appartenenti alla famiglia dei MA, autori di altrettanto violente aggressioni contro i AB, erano rimasti in libertà; e ciò perché tale circostanza non può - all'evidenza - inficiare la validità e correttezza dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, confermata in sede di richiesta di riesame. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa ha contestato la ricorrenza di un quadro indiziario a carico del proprio assistito, è inammissibile perché assolutamente generico. Al riguardo, giova ricordare che il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell'impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l'individuazione dei punti ai quali la censura si riferisce (Sez.4, 6 aprile 2004, Maviglia, Rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un'esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti 5 determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, 19 febbraio 2003, Rv. 224659; Sez. 2, 27/05/1999, Rv. 214249). 4. Inammissibile è anche il quarto motivo di impugnazione - con il quale la difesa censura l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione in relazione al ritenuto pericolo da parte del ricorrente di reiterazione di ulteriori condotte delittuose - sotto un duplice profilo. Intanto, perché - a fronte delle precise e puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata (cfr. pagg. 10 - 11) - le doglianze formulate, versate sostanzialmente in fatto, riproducono aspetti già esaminati e valutati dal Tribunale di Milano;
e, poi, perché le stesse prospettano circostanze del tutto inconferenti, relative al fatto che i componenti della famiglia dei MA, che avevano posto in essere violente azioni nei confronti del AB, erano rimasti in libertà. In particolare, il Tribunale ha messo in rilievo: l'estrema gravità del fatto, caratterizzato da inaudita violenza nei confronti della vittima, colpita ripetutamente da più persone con arnesi in ferro;
la circostanza che gli aggressori avevano inseguito la vittima all'interno del locale dove si era riparata, sfondando la porta di ingresso e avevano interrotto l'azione solo dopo che il proprietario del bar aveva azionato l'allarme; l'insignificanza, al fine di interesse, del lasso temporale di quattro mesi tra il fatto e l'emissione della misura cautelare, nel corso del quale l'indagato non aveva compiuto altri comportamenti di aggressione nei confronti della persona offesa. 5. Con riferimento al quinto motivo di ricorso - al di là del rilievo che non è deducibile, nel caso di specie, il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per il procedimento cautelare - ritiene il Collegio che censure in esso svolte finiscono con il prospettare una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione del c.d. "accordo di pace" intervenuto tra le due famiglie dei AB e dei MA. Tuttavia, va ricordato che esula dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Ebbene le argomentazioni, sul punto, non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie e resistono alle deduzioni difensive;
il Tribunale di Milano ha, a giudizio del Collegio, adeguatamente e coerentemente spiegato che detto accordo non era sufficiente a formulare una prognosi favorevole sui futuri comportamenti dell'indagato, 6 Il Presidente data l'evidente mancanza di autocontrollo, e a reprimere gli impulsi violenti e vendicativi manifestati dalle descritte modalità dei fatti. 6. Inammissibile è, infine, il sesto motivo di impugnazione relativo alla scelta del presidio di contenimento. Il Tribunale di Milano ha, al riguardo, evidenziato che l'unica misura attualmente adeguata a fronteggiare le ritenute esigenze cautelari fosse quella della custodia in carcere, mentre le altre meno afflittive, ivi compresa quella degli arresti domiciliari, dovessero reputarsi inidonee a salvaguardarle, tenuto conto delle concrete modalità dei fatti e della personalità dell'indagato, che facevano dubitare in ordine alla capacità dello stesso di rispettare le prescrizioni connesse alla più mite misura cautelare. Orbene, detta motivazione è, a giudizio del Collegio, assolutamente congrua, mentre le censure difensive (in verità, alquanto generiche), finiscono - ancora una volta - per richiedere a questa Corte una non consentita "rilettura" dei dati procedímentalí. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 8. Va disposta la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma.
1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, dísp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore