Sentenza 23 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2002, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POP04 185 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 6418/00 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 10335/99 Dott. Francesco NI MAIORANO - Consigliere Cron. 9851 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Ud.18/12/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, l'Avvocaturapresso e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in FABIO FONZO, atti;
ricorrente
contro
FLLI SIGNORETTO SAS, SIGNORETTO ANTONIO, in persona < 2001 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 5184 domiciliati in ROMA VIA G BELLONI 88, presso lo studio -1- dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO DALLA BERNARDINA, giusta delega in atti;
- controricorrenti sul 2° ricorso n° 10335/99 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONSO FABIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
FLLI SIGNORETTO SAS, SIGNORETTO ANTONIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato PROSPERETTI GIULIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA BERNARDINA M, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso 1 sentenza n. 2207/99 del Tribunale di 99 34/0VERONA, depositata il 31/12/99 R.G.N. 375/982 34 del Tubumble ou VERONA, depositata 1L 27/1/99 R.G.N. 121/38, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Natale -2- ' CAPITANIO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito l'Avvocato MARRARI per delega PROSPERETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -3- INPS contro f. lli OR s.a.s. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso per ingiunzione datato 17 gennaio 1997 e notificato con il pedissequo decreto ingiuntivo del Pretore di Verona in data 8 marzo 1997 l'INPS intimava alla ditta filli OR s.a.s, corrente in Cerea, e ad NI OR, in proprio e nella qualità di socio accomandatario, il pagamento della somma di lire 165.397.193, richiesta a titolo di somme aggiuntive ex art. 4 comma 1 lett. a e comma 2 e ex legge n. 48 del 1988 per il periodo 1° dicembre 1986 / 31 agosto 11987 oltre ulteriori importi e somme aggiuntive calcolate catenate sino al 5 febbraio 1993. Con atto depositato il 15 aprile 1997 la ditta OR s.a.s. e NI OR proponevano opposizione al decreto ingiuntivo intimato deducendo l'inammissibilità dell'ingiunzione e, comunque, l'intervenuta prescrizione estintiva del credito azionato in quanto relativo ad accessori del debito contributivo pertinente al periodo 1° dicembre 1986- 31 agosto 1987 interamente saldato con pagamenti mensili eseguiti dal 4 novembre 1988 al 5 febbraio 1993 e garantiti da cambiali. Gli opponenti rilevavano che l'INPS con il decreto ingiuntivo intimato aveva insistito per il pagamento della complessiva somma di lire 165.397.193 a esclusivo titolo di somme aggiuntive in relazione a contributi già saldati. Con sentenza in data 15 gennaio 1998 il Pretore di Verona accoglieva l'opposizione e, in conseguenza, revocava il decreto ingiuntivo intimato,interamente compensando le spese di lite. Osservava in particolare, che era fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, non potendo riconoscersi né alla domanda di condono del 6 novembre 1998 né alla successiva domanda di pagamento rateale del 6 novembre 1998, accettata dall'Istituto, effetto di ricognizione del debito con effetto interruttivo. 1 Con sentenza in data 8 gennaio 1999-27 gennaio 199 n. 94 il Tribunale di Verona rigettava l'appello proposto dall'Istituto confermando integralmente la sentenza del Pretore e le sue argomentazioni e condannando l'INPS al pagamento delle ulteriori spese. Con successivo ricorso notificato in data 31 maggio 1999 l'INPS proponeva ricorso in cassazione sostenuto da due articolati motivi. sostenuto da due articolati motivi. Con un secondo e separato ricorso l'INPS richiedeva e otteneva decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Verona in data 16 aprile 1997 e notificato il 10 maggio 1997 sempre alla società OR e ad NI OR, con il quale ai medesimi veniva intimato il pagamento della somma di lire 218.259.884 per ritardato pagamento di contributi relativi allo stesso periodo 1° dicembre 1986-31 agosto 1987, concernenti, però, una diversa posizione contributiva. Anche in tale caso i contributi erano stati versati con piano di ammortamento proposto dalla società all'INPS mediante effetti cambiari a scadenze comprese nel periodo 4 novembre 1988- 5 febbraio 1993 Contro tale ultimo decreto veniva proposta opposizione dalla società intimata e dal socio accomandatario,i quali anche per tale credito azionato dall'INPS sollevavano l'eccezione della prescrizione estintiva. Con sentenza in data 15 settembre- 1° dicembre 1998 il Pretore adito riteneva fondata la sollevata eccezione di prescrizione e, in conseguenza, revocava il decreto ingiuntivo compensando le spese del giudizio. Con sentenza in data 19 novembre 1999n. 2207 il Tribunale di Verona rigettava l'appello dell'INPS confermando la sentenza pretorile di dichiarata prescrizione e conseguente revoca del decreto ingiuntivo intimato. Contro tale ultima sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due articolati motivi. 2 Contro entrambi i ricorsi gli intimati hanno resistito con controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente a norma degli artt.274 primo comma e 151 disp. att. c.p.c per ragioni di connessione vanno riuniti i ricorsi n. 10395 / 1999 e n.6418/2000 R.G., riferendosi essi alle stesse parti e avendo ad oggetto la stessa questione di diritto. Con entrambi i ricorsi vengono dedotti due identici motivi. Con il primo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.l.n. 442 del 1987 convertito in legge n. 48ndel 1988,dell'art. 3 decimo comma della legge n. 335 del 1995e degli artt. 1988 e 2944 c.c., nonché vizio di motivazione. In proposito l'INPS premette che l'art. 3 comma nono ultimo alinea della legge n. 335 del 1995 riduce a un quinquennio il termine prescrizionale delle contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie a decorrere dal 1° gennaio 1996. Aggiunge l'Istituto ricorrente che con il decimo comma il legislatore ha esteso l'ambito applicativo del nuovo termine prescrizionale anche alle contribuzioni relative ai periodi contributivi passati, esclusi quelli per i quali siano stati compiuti atti interruttivi o siano già state iniziate procedure nel rispetto della normativa preesistente, in relazione ai quali vale il precedente termine prescrizionale di dieci anni. L'Istituto rileva che il condono nasce da una facoltà concessa al debitore contributivo, come ha affermato questa Corte, di avvalersi dell'agevolazione contributiva e, quindi, presuppone l'ammissione della propria responsabilità. 3 Peraltro, sostiene l'INPS, la società aveva presentato domanda di condono rateale senza apporvi alcuna condizione, con la conseguenza che essa non può più rimettere in discussione una scelta premiale assolutamente discrezionale con la quale si è avvalsa delle agevolazioni introdotte da una legislazione premiale. L'Istituto rileva ancora che la rinunzia alla prescrizione da parte del soggetto che può validamente disporre del diritto può aversi per il tramite di una dichiarazione o di un comportamento concludente ossia può desumersi da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione .Inogni caso, la ricognizione del debito idonea a interrompere la prescrizione del diritto è un atto di scienza e non già un atto negoziale e, perciò, prescinde dall'intento di produrre l'effetto interruttivo. I giudici di merito, perciò, non avevano fatto buon governo dei principi suesposti non riconoscendo effetto interruttivo alla domanda di condono, ciò che avrebbe comportato l'applicazione del termine prescrizionale decennale. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente denunzia violazione e / o falsa applicazione dell'art. 3 della legge n.335 del 1995, delle norme di ermeneutica contrattuale e degli artt. 1988 e 2944 c.c., deducendo che la lettura della dichiarazione rilasciata dal rappresentante della società con la richiesta di versamento rateizzato del debito contributivo garantito da 48 effetti cambiari non poteva alla stregua dell'art. 1362 lasciare dubbi sull'intento della società di volere riconoscere il proprio debito contributivo con conseguente effetto interruttivo. Esaminati congiuntamente i dedotti motivi, in quanto logicamente connessi, la Corte osserva che OU ricorsefondate Va, intanto premesso che il contrasto di giurisprudenza insorto sugli effetti del condono previdenziale, presentato dal debitore dei contributi con riserva di procedere all'accertamento 4 giudiziario sulla sussistenza o no del proprio debito contributivo, risolto temporaneamente dalle Sezioni Unite con sentenza 12 febbraio 1998 n. 4918, è stato definito in via interpretativa ( e,quindi, con effetto retroattivo ) dall'art. 81 comma nono della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale ha stabilito che sono valide e producono effetto le domande di condono previdenziale con eseguito pagamento del debito contributivo secondo le modalità previste nel provvedimento di clemenza con la riserva di ripetere quanto pagato in esito all'accertamento giudiziario circa la sussistenza o no del debito contributivo pagato con le agevolazioni previste dal provvedimento di condono . Pertanto alla luce dell'indicato ius superveniens, costituito dall'art. 81 comma nono citato, il Tribunale nelle impugnate sentenze, identiche nel contenuto, fatta eccezione per alcune differenze derivate da errori di battitura (essendo una di esse estesa a mano ), è incorso in evidenti insufficienze motivazionali e nella violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 c.c.. di rateizzatione e Infatti non ha esaminato approfonditamente il contenuto delle richieste di condono presentate dal legale rappresentante della società attraverso un analitico commento delle dichiarazioni presentate e sottoscritte dal medesimo nonché delle dichiarazioni di eventuale accettazione dell'INPS. Invero, attraverso tale esame il giudice del rinvio dovrà accertare, dandone atto con motivazione adeguata, logica e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale :1) se la società aveva avanzato domanda di condono con la riserva di accertamento giudiziario circa la sussistenza dell'obbligo contributivo ( riserva ora consentita dal citato art. 81 comma nono senza che tale dichiarazione debba essere interpretata come un riconoscimento del debito contributivo anche al fine di eccepire la prescrizione ) ; 2) se, comunque tra le parti fossero intervenute pattuizioni transattive, sottoscritte da entrambe, anche se non contestualmente ma sempre con la forma scritta ad substantiam e non già ad probationem, attesa la natura di ente pubblico dell'INPS, (v. in proposito: Cass. 16 ottobre 1999 n. 11687 ; Cass.24 aprile 1990 n, 3440 ; Cass, 15 maggio 1998n. 5 4905; Cass, 19 febbraio 1999 n. 1414), dalle quali fosse risultato che l'Istituto avesse inteso accettare il pagamento del mero importo dei contributi con rinuncia a pretendere sugli stessi gli interessi, le sanzioni amministrative e/o le somme aggiuntive e a quali condizioni;
3) se, infine, il legale rappresentante della società avesse eseguito i pagamenti del debito contributivo senza condizioni o, comunque, senza che tale pagamento avesse comportato per l'INPS rinuncia agli interessi, alle sanzioni amministrative e/o alle somme aggiuntive per il ritardato pagamento, fatta salva, in ogni caso, per tale ultima evenienza, l'applicazione della nuova normativa sopravvenuta. Pertanto, in accoglimento dei proposti ricorsi come sopra riuniti, le sentenze impugnate vanno cassate con rinvio dell'intera causa alla Corte d'Appello di Bologna, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
* La Corte, riunito il ricorso n. 10335 / 1999 R.G. al ricorso n. 6418 / 2000 R.G., li accoglie. Cassa le sentenze impugnate e rinvia l'intera causa alla Corte d'Appello di Bologna, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Matale Cagiten Presidentof M arselle IL CANCELLIER Depositato in Cancelleria oggi, 23 MAR. 2002 WEREFalle