Sentenza 19 aprile 1991
Massime • 1
L'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno, tanto più quando la obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che è stato indotto in errore dipende dal comportamento dell'agente. (Fattispecie in cui il venditore di un immobile aveva taciuto sulla pratica di mutuo ipotecario in corso, unitamente alla garanzia che tale immobile era libero da pesi e vincoli di sorta. La S.C., nell'affermare il principio predetto, ha precisato che la fonte del dovere d'informazione può risiedere anche in una norma extra penale come l'art. 1337 cod. civ., che impone alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, l'obbligo del comportamento secondo buona fede).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/1991, n. 9194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9194 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1991 |
Testo completo
9 1 94
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 19-4-91 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 671 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Maulio Crucian Presidente
1. Dott. Nicola Monaco Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>> Emilio Pitisat N.2664/90 Luigi Bianco
3.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Eurico Altieri UFFICIO COPIE
+.
->>
Rilasciata copia-legale ha pronunciato la seguente AL G.
10000+3 NOV 1991 SENTENZA
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da 1) LV basis, was a 5. Dona ohi Piave il 15-2-1961;
Cal 2) LV CA, not a CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- appie 1946 Vis ie 13 UFFICI COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. DIMOLA
6002 per diritti 12 MAR 1996 delle Carte d'appello IL CANCELLIERE avverso la sentenza
شد شهسته لبلو date 15-11-1989 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COME
1 Richiesta copia studio
Riccidal Sig. per diritti L. 4000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, il * 5 011. 1996 Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere IL CANCELLIERE
Mod. 82
A. Spinosi Roma
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dott. Eunico altion dal Sig. DCHARTU per diritti 3,162 28.610.2004
IL CANCELLIERE Udito, per la parte civile, l'avv.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio. Generale dott. Giovanni Еголува dal Sig. FIORAVANTI che ha concluso per l'amullaments serze per diritti € 3,54
11 6/3/09 riuvis perchè il resto è estinto ple IL CANCELLIERE
amnistia ; rigetta wel resto a rigetto per quanto attione alle statuizioni negl' interem civili Udit i difensor O S SERVA :
sentenza in data 10 giugno 1987 il Pretore di S.Donà Con
dichiarava IO RI e IO CA di Piave 81del delitto di cui agli articoli 110, cpv., responsabili
61 n.7 cod.pen., perchè, in concorso tra loro, con più 640,
azioni esecutive di LIM medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri, consistiti in particolare nel dichiarare
che i quattro immobili compravenduti, siti in S.Donà di Piave,
erano liberi da pesi, ipoteche o gravami di qualsiasi genere,
mentre in realtà era già in corso la procedura per ottenere dall'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie la concessione di un mutuo per L.195 milioni, garantito da
iscrizione ipotecaria sui beni stesi, accesa il 3 marzo 1984
per la somma di L.487.500.000, si procuravano un ingiusto profitto, facendosi corrispondere, all'atto della stipulazione del preliminare e alle scadenze pattuite, L.35 milioni da
GR NT per l'acquisto di un appartamento, L.110 milioni da GA EL per l'acquisto di due appartamenti e L.60
milioni da TT RE, parte in contanti, parte mediante emissione di due pagherò cambiari.
I due imputati venivano condannati alla pena di mesi otto
di L.300.000 di multa ciascuno, oltre al di reclusione risarcimento dei danni in favore della GA, della
TT, del ER e del GR.
"
I l Pretore dichiarava, invece, non doversi procedere in le relazione al reato di abuso di foglio firmato in bianco (
cambiali emesse dalla TT perchè estinto per ป
effetto dell'amnistia concesa con D.P.R. 16 dicembre 1986
n.865. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza in data 15
novembre 1989, revocava la condanna al risarcimento dei danni
a favore della GA, in quanto non costituita parte civile,
confermando nel resto la decisione di primo grado.
Dalle citate decisioni dei Giudici di merito risulta che i due fratelli IO, soci di fatto in un'impresa edile, poi dichiarata fallita, avevano condotto trattative per la vendita
di appartamenti "al grezzo", a seguito delle quali erano stati stipulati, nel periodo dal 10 gennaio al 29 febbraio 1984,
contratti per scrittura privata, i quali, pur essendo definiti venivano interpretati dai Giudici di merito"preliminari”,
come vendite definitive, e quindi traslative della proprietà,
con impegno dei venditori a riprodurre il consenso in forma di atto pubblico.
All'atto della stipulazione gli acquirenti avevano corrisposto il prezzo per intero o quasi per intero, eccetto la NO, la quale aveva regolato una parte del prezzo mediante emissione di pagherà cambiari.
Era risultato, inoltre che, in epoca precedente alla Gian Carlo Salvalaiostipulazione dei predetti contratti,
aveva presentato domanda di mutuo, con concessione di garanzia ipotecaria sugl'immobili in questione, all'Istituto di Credito
Fondiario delle Venezie. Il contratto di mutuo er a stato stipulato in data 2 marzo 1984 e l'ipoteca era stata iscritta nei registri immobiliari prima che potesse procedersi alla trascrizione delle sopra descritte vendite.
I Giudici di merito ritenevano, quindi, che l'aver taciuto sulla pratica di mutuo ipotecario in corso, unitamente alla garanzia che gli immobili erano liberi da pesi e da vincoli di sorta o, comunque, le assicurazioni verbali dei venditori in integrasse una manovra truffaldina a danno deglital senso,
acquirenti. Loris,Veniva, pertanto disattesa la difesa del IO
secondo cui la pratica di mutuo era stata da loro trascurata e ripresa in considerazione soltanto in data successiva alla stipulazione delle vendite, con esclusione, quindi, dolo de l di truffa al momento della conclusione di tali contratti.
Nel giudizio d'appello, a seguito di parziale rinnovazione del funzionariodibattimento, veniva esaminato Lin
chedell'Istituto bancario citato, il quale aveva dichiarato dopo 15 20 giorni dalla presentazione della domanda il
richiedente veniva informato del buon esito della pratica.
I Giudici d'appello osservavano, altres , che il rilievo degli imputati, secondo cui due contratti erano nulli, per sottoscritti da RI IO, essere stati che non er
a cheproprietario, era assolutamente ininfluente, oltre giuridicamente infondata, essendo entrambi i fratelli soci di
fatto della società, e con conseguente attribuzione a ciascuno di essi, anche disgiuntamente, del potere di rappresentanza della società. "
Veniva, inoltre, disattesa l'eccezione di mullità per essere state indicate nel capo d'imputazione tre persone
offese anzichè quattro, non sussistendo alcun interesse degli della appellanti a rilevarla, in considerazione della misura inflitta, e del fatto che la TT e il Barbieri pena erano stati considerati come una sola parte.
Hanno proposto ricorso cassazione gl'imputati,
pe r deducendo vizio di omessa e/o insufficiente motivazione SLI
a chiedendo, in via principale, diversi punt i decisivi entrambi i reati;
in via subordinata, per l'assoluzione da attiene all'addebito di truffa, la qualificazione del quanto fraudolenta 典 1'applicazione fatto Come insolvenza dell'amnistia.
Lamentano i ricorrenti:
1) che la sentenza non ha preso in considerazione il fatto che
la scrittura privata, da qualificarsi come preliminare, era stata sottoscritta personalmente dall TT non conteneva alcuna garanzia di libertà da vincoli e pesi, che e
J
1'appartamento era stato regolarmente consegnato;
2) che la data apposta sulle cambiali era conforme a quella risultante dalla scrittura privata, modificata secondo gli accordi delle parti;
3) che il preliminare GR era nullo, essendo stato
stipulato a non domino, e che la querela per tale fatto er a
tardiva; 4) che il preliminare GA non conteneva alcuna menzione
della libertà da pesi o vincoli;
che la querela della Gavioli
era stata presentata soltanto
contro
IO CA;
erroneamente il Pretore, e poi la Corte di merito, 5 ) che disatteso le loro opposizioni alla costituzione di avevano delparte civile del ER e le loro eccezioni di nullità
decreto di citazione, per non essere stato il ER
sottoscrittore del preliminare TT;
6) che non è stato adeguatamente valutata la particolare animosità dimostrata dai querelanti nei confronti di essi
ricorrenti, e che non esiste idonea motivazione sul dolo del
reato di truffa;
7) che, riguardo all'addebito di abuso di foglio firmato in
bianco, i Giudici di merito hanno erroneamente ritenuto
CA, applicabile l'amnistia nei confronti di IO
mentre quest'ultimo avrebbe dovuto essere assolto con formula piena, essendo stato sempre estraneo alle trattative, come risultava dalle concordi dichiarazioni dei testi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente osserva la Corte che il reato di truffa compreso fra quelli per cui è stata concessa amnistia con
D.P.R 12 aprile 1990 n.75. E' necessario, però, procedere all'esame dei motivi di
ricorso, sia al fine di verificare se sussistano i presupposti pronuncia di proscioglimento nel merito per emettere una cod.proc.pen.), sia perchè la sentenza contiene (art.152
statuizioni sugli interessi civili,
sentenzaCirca la sussistenza degli artifizi e raggiri la contiene adeguata motivazione, avendo i Giudici di merito fatto riferimento, non solo all'attività ingannatrice positiva nei confronti di alcuni acquirenti, consistente nell'assicurare che gli immobili oggetto della vendita erano già stata liberi da vincoli di qualsiasi specie, mentre era presentata Lina richiesta di mutuo, da garantirsi mediante concessione d'ipoteca sugli stessi beni, ma anche al silenzio tale circostanza, che, se conosciuta dagli serbato s n
costoro dalla avrebbe certamente distolto acquirenti,
stipulazione del contratto o, quanto meno, dal versamento di cospicue parti del prezzo.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte
vedano, fra le tante, Sez.IV, 5 novembre 1983 n. 9176; si
Sez.II, 16 1990 n. 3685 >marzo anche il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere giuridico di farle conoscere costituisce artificio, in quanto il comportamento dell'agente non può ritenersi artificiosamente preordinato a meramente passivo, ma
perpetrare l'inganno, tanto più quando la obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che
stato indotto in errore dipende dal comportamento dell'agente.
La fonte del dovere d'informazione può risiedere anche in una norma extra-penale; nella specie nell'art.1337 cod.civ.,
il quale impone alle parti, nello svolgimento delle trattative comportamento e nella formazione del contratto, l'obbligo del secondo buona fede.
per essereQuanto alla dedotta nullità dei contratti,
stati gli stessi stipulati da soggetti privi dell'a necessaria
legittimazione, esattamente i Giudici di merito non hanno
ritenuto rilevante tale questione, osservando che ad entrambi gl'imputati competeva la rappresentanza della società. osservare, inoltre, che la vendita di cosa Vi era da nulla, ma soltanto produttiva di effetti altrui non obbligatori, e che ai due imputati non era stato contestato
soltanto il fatto di aver ottenuto, רוכבי artifizi, l a prestazione del consenso, ma anche, e soprattutto, di aver cui, cospicue parti del prezzo convenuto, per conseguito almeno sotto tale profilo, era incontestabile la sussistenza
del danno.
Le questioni sulla ritualità delle querele sono manifestamente infondate, stante la procedibilità ex officio
per il reato contestato ( art.640 u.c. cod.pen.) ; parimenti,
come hanno esattamente ritenuto i Giudici di merito, Sono
manifestamente infondate le questioni relative alla validità della costituzione. di parte civile del ER, parte sostanziale del rapporto, anche se non indicato quale persona offesa nel capo d'imputazione. Avendo i giudici di merito adeguatamente motivato sulla sussistenza degli elementi del reato di truffa e correttamente interpretato ed applicato le norme ed i principi giuridici che regolano la materia, nessun dovere di motivazione sussisteva in relazione ad altre circostanze, considerate ininfluenti.
Quanto al dolo del reato, costituiva idonea motivazione sul punto il riferimento alla preordinazione del raggiro all'ingannevole silenzio, comportamenti i quali dovevano, per loro natura e per la posizione dei due imputati, entrambi soci
di una società di fatto e direttamente coinvolti dell'impresa, nell'amministrazione ess er e addebitati ad entrambi. Poiché, ovviamente, non sussistono i presupposti per dell'art.152 cod. .proc.pen. l a sentenza deve l'applicazione annullata senza rinvio, limitatamente al delitto di essere truffa aggravata continuata.
Per quanto concerne il reato di abuso di foglio firmato in merito bianco, ritiene la Corte che correttamente i Giudici di applicato l'amnistia, fondando il loro abbiano convincimento delle persone offese,dichiarazioni le quali, sulle nell'esercizio di un potere d'apprezzamento non sindacabile in questa sede, sono state giudicate attendibili, per cui, anche
per tale reato, רחבי ה ricorrevano presupposti per
proscioglimento nel merito.
Trattandosi di censure concernenti il merito i ricorsi vanno dichiarati, sul punto, inammissibili. Per le esposte considerazioni, tutte le statuizioni sugli interessi civili contenute nella sentenza impugnata devono essere confermate. "
P.Q.M.
La Corte;
annulla senza rinvio perché estinto per amnistia il reato di
truffa aggravata, ferme restando le statuizioni sugl'interessi civili;
dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Così deciso il 19 aprile 1991.
IL PRESIDENTE
се IL CONSIGLIERE RELATORE чаб Depositato in Carcellery
1 2 SET. 1901 11 IL GOLLABORATORE A
DI CANCELLERIA/ M
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