Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/1991, n. 9194
CASS
Sentenza 19 aprile 1991

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L'artificio o il raggiro richiesti per la sussistenza del reato di truffa può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze da chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno, tanto più quando la obiettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta da colui che è stato indotto in errore dipende dal comportamento dell'agente. (Fattispecie in cui il venditore di un immobile aveva taciuto sulla pratica di mutuo ipotecario in corso, unitamente alla garanzia che tale immobile era libero da pesi e vincoli di sorta. La S.C., nell'affermare il principio predetto, ha precisato che la fonte del dovere d'informazione può risiedere anche in una norma extra penale come l'art. 1337 cod. civ., che impone alle parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, l'obbligo del comportamento secondo buona fede).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/1991, n. 9194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9194
    Data del deposito : 19 aprile 1991

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