Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A RE PU BBLICA ITALIANA 0 22 04 /02 In nome del Popolo Itali E SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.assicurazioni Dott. Vincenzo Mileo Presidente R.G.18601/99 "I Mario Putaturo Donati V. Consigliere 21538/99 1" Pietro Cuoco 21540/99 " ET AN " Rep. Cron.5245 " Giovanni 11Mammone ha pronunciato la seguente Ud. 9/11/2001 SENTENZA Sul ricorso (R.G.N. 18601/1999) proposto da L'ASSICURAZIONEISTITUTO NAZIONALE PER
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO I.N.A.I.L in persona del legale rappresentante pro- • F Roma, via IV Novembre n.144,presso gli tempore, elett.dom.in avv. Adriana Pignataro e Franco Qyaranta, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
O.M. FERRARI S.p.a.; OFFICINE MECCANICHE BEDOGNI & C. S.r.l.; INTIMATE NONCHE' 4309 1 Sul ricorso (R.G.N. 21538/1999) proposto Da OFFICINE MECCANICHE FERRARI FERNANDO S.p.a.,in persona del sie legale rappresentante pro-tempore, elett.dom.in Roma, piazzale Clodio 52.. n. 617, presso l'avv.Carlo Caianiello che, unitamente agli avv. Giuseppe Castelli e Fiorello Tatone, la rappresentano e dufficio difendono, per procura speciale in calce al controricorso;
le concellene delle carte di cosseniori- presso мся CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
I.N.A.I.L.; INTIMATO E Sul ricorso (R.G.N.21540/1999) proposto da All SERVI GEST S.r.l., in liquidazione, già denominata OFFICINE MECCANICHE BEDOGNI & C.,in persona del legale rappresentante pro- gie tempore elett.dom.in Roma, piazzale Clodio n.61, presso l'avv.Carlo Caianiello che, unitamente agli avv. Giuseppe Castelli e Fiorello Tatone, la rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
e d'ufficio presso be cancellene della Corte di lasseion. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
CONTRO
I.N.A.I.L.; INTIMATO 风 2 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, in data 12 ottobre 1998, n.987 (R.G.N.21540/1999); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 9/11/2001,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv.A.Pignataro; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost Proc. Gen.Dr.Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto dei ricorsi incidentali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi la O.M. Ferrari s.p.a. e le Officine Meccaniche Bedogni $ C. S.r.l. convenivano davanti al Pretore del lavoro di Reggio Emilia 1'INAIL e, deducendo che avevano versato all'Istituto per premi assicurativi obbligatori,dal 1980 al 30 giugno 1988, somme non dovute, rispettivamente, per 271.750.386 milioni e per 119.542.614, in seguito alla erronea applicazione dei criteri posti dal D.M. 14 novembre 1978, ai fini della determinazione del tasso specifico aziendale, e che a quei fini era stato illegittimamente ampliato il calcolo del tasso specifico aziendale con l'inserimento, oltre alle prestazioni previste e sancite dall'art.66 del T.U. n.1124 del 1965,di ulteriori oneri e,in particolare, di quelli indiretti, della riserva sinistri nonché delle prestazioni previste ai punti 5) e 6) dell'art.66 T.U. che erano state trasferite a carico delle UU.SS.LL, chiedevano accertarsi a tutti gli effetti restitutori l'illegittimità dei detti versamenti. Nella resistenza del convenuto, il Pretore, riuniti ricorsi, con sentenza non definitiva dell'8 gennaio 1996, rigettava le eccezioni di difetto di giurisdizione e di nullità dei ricorsi dichiarando le pretese delle attrici soggette a prescrizione decennale, a decorrere dalla comunicazione dell'INAIL del premio a nnuo applicato. Nel merito dichiarava omogenei i criteri, le modalità,], le norme di formazione del tasso medio nazionale di tariffa e del tasso specifico aziendale, mediante inserimento degli della riserva sinistri, la quale doveva essere oneri indiretti e calcolata in base agli infortuni aziendali denunciati, ma non ancora liquidati. Rimetteva la causa in istruttoria, con separata ordinanza, per la verifica, nel contraddittorio delle parti, della espletata consulenza tecnica d'ufficio. Avverso la pronuncia proponeva proponeva gravame l'INAIL che denunciava l'errore in cui era incorso il Pretore nel determinare ai fini del tasso specifico aziendale, in base agli infortuni denunciati, ma non ancora liquidati, posto che l'assenza nell'ambito della singola posizione assicurativa di eventi lesivi, definiti о rimasti da definire, non faceva venire meno la necessità di tenere conto, nel bilancio, di un onere per riserva sentenza del 12 ottobre 1998 il locale Tribunalesinistri.Con la decisione l'appello dell'Istituto, confermava rigettava e impugnata compensava le spese del grado tra le parti. proposto ricorso per cassazione con L'INAIL ha un memoria, cui hanno resistito le società motivo, illustrato da intimate con controricorso proponendo ciascuna ricorso incidentale con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devono riunirsi d'ufficio i de ricorsi in un solo processo, ai sensi dell'art.335 c.p.c. Con un unico complesso motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.11 e 14 D.M. 14 novembre 1978,20 D.M. 18 giugno 1988,39 e 40 T-U. n.1124 del 1965 nonché omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza perché,pur partendo da una corretta premessa, ha errato nel calcolo del t.s.a. affermando, in particolare, che la riserva sinistri copre gli oneri che derivano da un evento protetto verificatosi nell'esercizio, ma che non può essere determinato immediatamente in via definitiva, sicchè in assenza di infortuni о malattie professionali, rimasti da definire, il t.s.a. deve essere determinato senza tenere conto della riserva sinistri.In effetti la c.d. riserva sinistri,voce ricompresa nelle c.d. percentuali di caricamento e ricollegata al complesso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali non ancora definito, deve necessariamente essere soltanto stimata, e cioè presunta con calcolo statistico, essendo in essa ricomprese sopra indicati non non soltanto le prestazioni relative ai casi ancora definiti sotto il profilo sanitario ma anche quelle, ad 5 esempio, definite sotto il profilo sanitario, ma non ancora definite sotto il profilo strettamente economico (costo parziale e/o definitivo). In considerazione dei principi secondo cui il complessivo onere finanziario dell'INAIL è a totale carico dei datori di lavoro, e che la c.d. riserva sinistri altro non costituisce che quella parte dell'onere finanziario dell'Istituto che scaturisce dalla differenza tra il costo sanitario al momento della rilevazione e quello definitivo -quest'ultimo effettivamente conclusivamente erogato per il sinistro interessato al periodoe di rilevamento (donde la necessità dell'iscrizione a debito in detto periodo) non vi è la possibilità di escludere la detta riserva dal criterio di computo del tasso specifico aziendale, al fine the di non costringere l'Istituto a trovarsi in qualche modo scoperto in uno dei casi sopra indicati. In altri termini il sistema adoperato per il calcolo del premio, che si definisce "sistema di ripartizione dei capitali di copertura", richiede la costituzione di riserve tecniche ed è di tipo misto , dovendosi prestazioni relativeprocedere per le ai casi non ancora conclusi, addefiniti, all'epoca della rilevazione ° comunque non una quantificazione mediante tecniche statistico-attuariali. Il motivo va accolto perché fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, a Sezioni Unite, che va in questa sede ribadita in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno, ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel 6 R calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando nell'azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato;
ed infatti il detto tasso specifico aziendale è stato previsto dal D.M. 18 giugno 1988 e dai precedenti decreti (contenenti le tabelle di classificazione con i corrispondenti tassi di tariffa, nonché i criteri di determinazione del tasso all'andamentospecifico aziendale) con riferimento non infortunistico della singola azienda, bensì al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, in il corrispondenza di un principio di mutualità tra le imprese assicuranti che, salvaguardando l'equilibrio finanziario dell'ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese, * consente di evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralità di imprese e la conseguente riduzione assai consistente nel complesso, sicontributiva, eventualmente traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri si ripercuota sul bilancio ell'ente assicuratore;
mentre l'assenza di sinistri per la singola azienda può eventualmente beneficio di una riduzione del comportare per quest'ultima il tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva (ex art.20,quarto comma, del citato D.M. del 1988). 7 Siffatti principi sono stati violati dall'impugnata sentenza che, nel rigettare il gravame dell'INAIL, ha affermato esattamente il contrario, escludendo dal calcolo,ai fini della determinazione t.s.a.,l'incidenza dei sinistri non ancora definiti e nondel tenendo conto del principio mutualistico sottostante all'applicazione di criteri di matematica attuariale. Resta assorbito l'unico motivo dei ricorsi incidentali con cui si è denunciata l'erroneità della sentenza impugnata perché il Tribunale, nel disporre la compensazione delle spese, avuto riguardo alla peculiarità e controvertibilità delle questioni trattare, non ha tenuto conto della giurisprudenza consolidatasi in subiecta materia. Il ricorso principale va perciò accolto, assorbiti gli incidentali,la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai criteri e principi enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale, assorbiti gli incidentali;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna. Roma, 9 novembre 2001 Il Consigliere est. Il Presidente V.incluso Miles Dhill eдне ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI PLIFTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA * & FEB. 2002 : DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 11.4.72 N 533 در دو بع دی