Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
Non integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi arbitrariamente a proprio beneficio l'attività lavorativa prestata dal suo sottoposto, atteso che l'energia umana, non essendo cosa mobile, non è suscettibile di appropriazione.
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Leggi di più… - 2. Peculato e attività intra moenia del medicoAccesso limitatoAntonio Francesco Morone · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2010, n. 35150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35150 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
M
35 150 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - GIOVANNI DE ROBERTO Dott. N.4218
- Rel. Consigliere - Dott. NICOLA MILO N. 10433/2008- Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA Dott.
- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA
- Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IN VI N. IL 31/10/1968
avverso la sentenza n. 12649/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 26/11/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C.bi Casola che ha concluso per il rigetto Sel ricasso;
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. More è comparso-
Fatto e diritto
1- Il Gup del Tribunale di Saluzzo, con sentenza 1/12/2005, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava IO NO colpevole - tra l'altro - del reato di abuso d'ufficio continuato, così qualificata l'originaria contestazione di peculato (capo a), e lo condannava, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia e condizionalmente sospesa.
L'addebito specifico mosso all'imputato è di avere, nella qualità di sindaco del Comune di Rossana, fatto fotocopiare, per fini personali, numerosi testi, utilizzando materiale di cancelleria e la fotocopiatrice dell'Ente e distogliendo, per l'esecuzione delle relative operazioni, i dipendenti comunali ER DR e BI CU dai loro compiti istituzionali (fatti commessi tra il 1996 e il gennaio 2003).
2- A seguito di gravame dell'imputato, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza 26/11/2007, riformando in parte quella di primo grado, riqualificava il fatto nei termini di cui all'originaria contestazione di peculato, concedeva all'appellante anche l'attenuante di cui all'art. 323bis c.p. e determinava la misura della pena in mesi quattro e giorni venti di reclusione.
Il Giudice distrettuale, dopo avere premesso che era pacifica la materialità del fatto e che non era stata dimostrata l'asserita finalità pubblica di realizzare, attraverso l'utilizzo del materiale fotocopiato, una ricerca storiografica sul Comune di Rossana, riteneva non configurabile l'abuso d'ufficio, difettando una qualsiasi violazione di legge o di regolamento, e ravvisabili, invece, gli estremi del peculato: il distogliere i dipendenti dai loro compiti istituzionali e utilizzarli abusivamente per scopi privati integrava la condotta appropriativa di energie lavorative, della quale v'era traccia anche nella legislazione positiva (art. 78 della legge n. 121/81 sul Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza); anche l'utilizzazione di materiale di consumo e della fotocopiatrice del Comune integrava la condotta di appropriazione di cui all'art. 314 c.p.. 3- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 314 c.p., non essendo configurabile l'appropriazione di energie lavorative, che non integrano il concetto di “cosa mobile”, e difettando l'elemento della patrimonialità nelle risorse materiali utilizzate per le operazioni di fotocopiatura e rilegatura;
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere ritenuto la sussistenza del reato, pur non emergendo dagli atti alcun apprezzabile danno per le casse comunali. La difesa del ricorrente ha depositato, in data 24/5/2010, motivi nuovi, con i quali ha sottolineato che, pur a volere ammettere in astratto la configurabilità del peculato www MA
mediante appropriazione dell'energia lavorativa, doveva in concreto escludersi tale appropriazione, intesa come "completa sottrazione” di quell'energia alla sfera della P.A., considerato che i dipendenti utilizzati per le operazioni di fotocopiatura e rilegatura dei fogli fotocopiati avevano contestualmente continuato a svolgere le loro funzioni istituzionali.
4- Il ricorso è fondato.
Date per pacifiche le circostanze di fatto innanzi evidenziate, che hanno concretizzato la condotta addebitata all'imputato, le questioni giuridiche in ordine alle quali si sollecita la verifica di legittimità sono: a) la configurabilità del peculato di energie lavorative;
b) offensività della condotta appropriativa di cose prive di un apprezzabile valore economico. 4a- In relazione al primo problema, osserva la Corte che deve escludersi la configurabilità del peculato nell'utilizzo arbitrario dell'attività lavorativa prestata da un pubblico dipendente, anziché a favore della Pubblica Amministrazione da cui dipende, a beneficio
2 privato di altro pubblico ufficiale, al quale il primo è legato da vincolo di subordinazione gerarchica.
Non è, infatti, ipotizzabile l'appropriazione di energia umana, essendo incontestabile che questa e, quindi, l'uomo che la produce non è una "cosa mobile" e non se ne può perciò immaginare il possesso o la disponibilità da parte dell'agente. La conferma della bontà di tale tesi, che non ignora precedenti risoluzioni in senso contrario di questa Suprema Corte (cfr. Cass. sez. VI 18/1/2001, Cassetti;
sez. VI 26/9/'91, Burgaretta;
sez. VI 17/9/'90, Del Vecchio;
sez. VI 6/12/'83, Russo), è rinvenibile nel sistema positivo.
Proprio l'art. 78 della legge 1/4/1981 n. 121, richiamato dalla sentenza impugnata, smentisce la tesi contraria da questa propugnata, che avalla un'interpretazione forzata e in malam partem della fattispecie tipica delineata dall'art. 314 c.p..
Il citato art. 78, prevedendo il reato di utilizzo arbitrario delle prestazioni lavorative del personale dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, dimostra chiaramente che il legislatore ha voluto colmare, con tale norma, sia pure limitatamente ad uno specifico settore, una evidente lacuna legislativa. La stessa previsione è stata estesa al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, con l'art. 20 della legge 15/12/1990 n. 395. Sintomaticamente, nel corso dei lavori preparatori alla legge di riforma del 1990, erano stati presentati due progetti, volti, l'uno (n. 1250/'85 dei senatori Vassalli e altri), alla previsione di un'autonoma incriminazione delle condotte di sfruttamento dell'attività lavorativa prestata da un subalterno a favore del superiore gerarchico;
l'altro (n. 2709/285 dei deputati Andò e altri), all'inserimento di un capoverso nell'art. 314, per punire con la stessa pena del peculato d'uso l'utilizzo a proprio vantaggio delle prestazioni lavorative di dipendenti dello stesso Ente di appartenenza del soggetto agente. Tali progettate previsioni di norme ad hoc di portata generale, però, non sono state mai tradotte in legge e permane, pertanto, la lacuna normativa che le medesime miravano a colmare. Non va, inoltre, sottaciuto che, per quello che si evince dalla ricostruzione in fatto operata in sede di merito, l'utilizzazione dei due dipendenti comunali, per l'espletamento delle operazioni di fotocopiatura, è stata momentanea e saltuaria, non ha apprezzabilmente inciso sul funzionamento della Pubblica Amministrazione, con conseguente danno per la stessa, non ha procurato un apprezzabile e ingiusto vantaggio patrimoniale al soggetto agente, con l'effetto che deve escludersi anche la configurabilità della meno grave ipotesi criminosa dell'abuso d'ufficio. Un ulteriore approfondimento istruttorio su quest'ultimo punto si porrebbe in contrasto con il principio di economia processuale, considerato che l'ipotetico abuso d'ufficio sarebbe comunque prescritto, risalendo la sua consumazione, contrariamente a quanto indicato nel capo d'imputazione, ad epoca precedente al 2001 (cfr. pg. 10 della sentenza di primo grado).
4b- Quanto alla seconda questione, che ha ad oggetto l'appropriazione di materiale di consumo di pertinenza del Comune di Rossana (carta per fotocopie, materiale di cancelleria, energia elettrica per il funzionamento della fotocopiatrice), rileva la Corte che per la sussistenza del delitto di peculato la cosa deve avere un apprezzabile valore economico, dovendosi escludere dal campo dell'offensività l'appropriazione di cose di valore esiguo, in quanto l'applicazione della sanzione può essere giustificata dall'ordinamento solo quando la rigorosa afflizione stabilita dalla norma sia proporzionata al fatto commesso, nella prospettiva di un'effettiva esigenza di emenda dell'agente. Il bene giuridico tutelato dall'art. 314 c.p., infatti, è l'integrità patrimoniale della P.A. e dei privati, con l'effetto che, se la cosa ha un valore economico molto modesto, il reato non può profilarsi, mancando una effettiva lesione patrimoniale. E' di intuiva evidenza il modestissimo valore economico del materiale utilizzato per le operazioni di fotocopiatura.
3 Anche in relazione al punto in esame, deve escludersi l'opportunità di un eventuale approfondimento istruttorio circa la configurabilità dell'abuso d'ufficio, reato, come precisato, ormai ampiamente prescritto. 4c- A margine delle argomentazioni esposte, è il caso di non sottovalutare la tesi difensiva secondo cui il materiale fatto fotocopiare dal NO era finalizzato ad una ricerca storiografica sul Comune di Rossana da riprodurre in un libro curato dallo stesso sindaco, tesi che, sebbene avallata dalla richiesta di contributo regionale, è stata disattesa, senza alcun ulteriore approfondimento, dalla Corte di merito sul rilievo formale che comunque tutto ciò esulava dai compiti funzionali del sindaco. Si può anche ritenere corretta tale conclusione. Ciò, però, non implica necessariamente, per le ragioni esposte, una responsabilità penale del sindaco, ma piuttosto una sua responsabilità di tipo politico-amministrativa, rimessa alla valutazione del Consiglio Comunale ed eventualmente dell'elettorato.
5- La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
p.q.m.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 9/6/2010 Il Presidentedekch Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi 29 SET 2010
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IL CANCELLIERE 01 SUPER P
Lidia Scalia R
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