Sentenza 5 dicembre 2019
Massime • 1
Le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro, e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2019, n. 8999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8999 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2019 |
Testo completo
09999-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. sez.2. 1924 Elisabetta Rosi Giovanni Liberati CC 5/12/2019- R.G.N. 35689/2019 Emanuela Gai Enrico Mengoni - Relatore - Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da PA MA, nato a [...] il [...] ZE RI, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 4/6/2019 del Tribunale del riesame di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4/6/2019, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava le istanze presentate da MA PA, RI ZE, SC D'EL ed ES LO avverso il provvedimento emesso il 15/5/2019 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, con il quale gli stessi soggetti erano stati sottoposti a misure cautelari personali in ordine a condotte di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propongono congiunto ricorso per cassazione PA e la ZE, a mezzo del proprio difensore, deducendo con unico motivo la violazione di - - legge in punto di competenza territoriale. Il Tribunale del riesame, pronunciandosi sulla relativa eccezione, avrebbe dovuto affermare la competenza non del Tribunale di Napoli Nord, ma di quello di TA AR UA RE (dichiaratosi incompetente), atteso che nel circondario di quest'ultimo ufficio si sarebbe tenuta la condotta pacificamente più grave capo A), commesso in - Piedimonte ES in quanto aggravata ex art. 80, d.P.R. citato. In particolare, - poiché la sostanza stupefacente di cui a questo capo sarebbe la stessa poco prima acquistata in AN (capo O), e si tratterebbe quindi di un unico reato, con riconosciuta connessione teleologica tra le condotte, dovrebbe trovare applicazione il principio dell'assorbimento, con prevalenza quanto alla - competenza per territorio della condotta più grave, quale, nella specie, quella - di cui al capo A). Dal che, la competenza del Tribunale di TA AR UA RE. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi risultano infondati. Rileva la Corte, in primo luogo, che emerge allo stato pacifica la premessa che sostiene l'intera questione di diritto, ossia l'identità dello stupefacente ceduto dai ricorrenti PA e ZE in Piedimente ES (capo A) con quello che i due avevano acquistato, qualche ora prima, in AN dal coindagato SC D'EL (capo O); del pari, non è allo stato contestato che il capo A) costituisca tra le numerose coinvolte - l'unica contestazione aggravata, nello specifico ex art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, mentre tutte le altre (tra cui il citato capo O) sono rubricate ai sensi dell'art. 73, stesso decreto, senza alcuna aggravante.
4. Tanto richiamato, la Corte di appello, muovendo proprio da queste premesse, ha correttamente rilevato che, per consolidato indirizzo, le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in alternatività formale tra loro, perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse (tra le altre, Sez. 4, n. 9496 del 31/1/2008, Baumgardt, Rv. 239259). Invero, se il trasporto dello stupefacente viene a coincidere temporalmente con l'acquisto e con la detenzione della sostanza e ha lo stesso oggetto, si è al cospetto di un solo fatto reato che realizza contestualmente più 2 azioni tipiche alternative previste dall'art. 73 in esame (Cass. sez. 4, 22 febbraio 1996 n. 1974 rv. 204450 fra tante. Quando, invece, le differenti azioni tipiche (detenzione, vendita, offerta in vendita, cessione ecc.) siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e, quindi, distinti reati eventualmente unificati nel vincolo della continuazione (vedi la pronuncia in proposito di questa Corte Sez. 6, 8 luglio 1994, Pancrazio). Perché si possa verificare il fenomeno dell'assorbimento, pertanto, occorre la presenza di più circostanze: 1) che si tratti dello stesso oggetto materiale;
2) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso;
3) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità.
7. Tanto premesso in termini generali, rileva il Collegio che proprio questi elementi sono stati riconosciuti dal Tribunale del riesame con congrua e non contestata motivazione, sul presupposto che i due reati in questione (capi A e O) avevano avuto ad oggetto la medesima sostanza ed erano stati commessi lo stesso giorno ed a poche ore di distanza, con evidente immediatezza temporale e teleologica. Con la conseguenza che per determinare, in tal caso, la competenza per territorio, occorreva fare riferimento come da ordinanza impugnata, in ciò non censurabile al luogo di compimento della prima delle - condotte addebitate, senza alcun rilievo al fatto che un successivo segmento della medesima progressione una frazione, come correttamente affermato dal Collegio di merito - vedesse contestata una circostanza aggravante.
8. Quanto precede, peraltro, non contrasta affatto con il criterio di cui all'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., a mente del quale la competenza per territorio per i procedimenti connessi, rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Tale principio di carattere generale, infatti, opera sempre a fronte di condotte distinte, non trovando applicazione nei termini appena indicati solo qualora tale distinzione non possa effettivamente ravvisarsi, perché il reato si presenta, in realtà, come unico, sebbene costituito da una pluralità di azioni illecite;
delle quali, nel caso di specie, il capo A) ha costituito soltanto una parte (sebbene l'unica aggravata) di un tutto iniziato con il delitto di cui al capo O), al quale solo, pertanto, occorre guardare per individuare la competenza per territorio. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. 3 क्ष
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2019 Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Mengoni Elisabetta Rosi Chockleko DEPOSITATA IN CA R - 5 MAR 2020 IL CANCEL ERU ESPERTO +