TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 19/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 842/2024 e promossa con ricorso depositato il 29.11.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. CESCATTI ELISABETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Castel Palt, 3 38065 Mori ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ; p.i. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso – giusta P.IVA_2 procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. ODORIZZI MARTA e dall'avv. CARLO DE
POMPEIS ed elettivamente domiciliato in - VIA ORFANE, 8 38100 Controparte_2
TRENTO;
e di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Controparte_3 C.F._2
residente in [...]; rappresentata a difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione – dall'avv. ALESSANDRO TOSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in 38068 Rovereto (TN), via Bezzi n. 30;
PARTI RESISTENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina1 di 4 Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 21.05.2025;
Parte resistente : come da verbale del 21.05.2025; CP_3
come da note del 26.05.2025; CP_1
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale voglia dar corso alla proposta conciliativa”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29.11.2024, ma trasmesso a questa giudice il 02.12.2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio e l' in persona del legale rappresentante, esponendo: Controparte_3 CP_1
- di essersi coniugata con il 16.09.1995, dalla quale sono nate due figlie;
Persona_1
- che con sentenza n. 132/2018 pubblicata il 31.05.2018 la Corte d'Appello di Trento ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio accogliendo le conclusioni concordate fra le parti e quindi:
a) ha riconosciuto a il diritto ad un assegno divorzile pari ad € 50,00 mensili;
Pt_1
b) ha posto a carico del padre un contributo per il mantenimento di ciascuna figlia pari ad €
425,00 per complessivi € 850,00 mensili;
- che in data 05.09.2020 si è coniugato con;
Persona_1 Controparte_3
- che è deceduto il 23.01.2023; Persona_1
- di aver diritto ad una quota (il 90%) della pensione di reversibilità dell'ex-coniuge ai sensi dell'art. 9 della L. 898/1970;
- che nella determinazione di tale quota si dovrebbe tenere conto del fatto che il matrimonio è durato
19 anni, mentre quello della resistente solo 3 e che la propria condizione economico patrimoniale è quantomai precaria: ella, infatti, lavorerebbe all'interno del progetto 33D e nell'anno 2024 avrebbe dichiarato un reddito di € 7.815 (tant'è che è stata ammessa al PSS); vivrebbe in un appartamento
ITEA con canone mensile pari ad € 360,00; diversamente la resistente è assunta con contratto a tempo determinato presso il supermercato Poli di Mori e vivrebbe nella casa familiare.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di riconoscerle la Parte_1
quota del 90% della pensione di reversibilità dell'ex-coniuge e conseguentemente Persona_1
ordinare all' di versarle detta quota, il tutto con vittoria delle spese del giudizio. CP_1
2. Con memoria di costituzione depositata il 15.04.2025 si è costituito in giudizio l'
[...]
, rimettendosi alla decisione del Tribunale quanto Controparte_1
al riparto della pensione di reversibilità fra la ex-coniuge e la vedova di facendo Persona_1
unicamente presente che:
pagina2 di 4 - costui al momento del decesso non era titolare di pensione di reversibilità e pertanto alle parti potrà essere erogata solo una quota della pensione indiretta;
- di non aver potuto provvedere a erogare alcunché nonostante le domande formulate dalle parti in ragione dell'art. 9, L 898/1978, che riserva al Tribunale la ripartizione della pensione del coniuge deceduto fra gli aventi diritto.
3. Con memoria depositata il 17.04.2025 si è costituita in giudizio : Controparte_3
- ha allegato di essere anch'ella titolare del diritto a una quota della pensione maturata dal marito defunto e ciò ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L 898/1978;
- ha sostenuto che la quota richiesta dalla controparte sia eccessiva e sproporzionata se si considera che:
a) e sono stati sì sposati per 19 anni, ma hanno convissuto solo 15 anni, essendo Pt_1 Per_1
intervenuta già in data 20.02.2010 la separazione fra le parti;
diversamente è vero che lei e sono stati sposati solo per tre anni, ma la stabile convivenza è iniziata già il Per_1
25.09.2019 (doc. 3 di parte resistente ); CP_3
b) anche lei, al pari della ricorrente, gode di un reddito molto basso che nel 2023 è sceso fino a
€ 3.903 (doc. 6 di parte resistente ); CP_3
c) la giurisprudenza, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 419/1999, ha adottato una interpretazione costituzionalmente orientata che consente di tenere conto, oltre alla durata del rapporto, anche ulteriori elementi quali la misura dell'assegno divorzile;
con riferimento a tale profilo la giurisprudenza ha chiarito che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, presuppone non solo che costui sia titolare di assegno divorzile, ma anche che costui sia titolare di un assegno divorzile non simbolico, posto che altrimenti verrebbe meno la ratio del riconoscimento della quota di pensione di reversibilità, da rinvenirsi nella continuazione del supporto economico prestato in vita all'ex-coniuge (Cass. civ. sez. lavoro
2077/2020).
3.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di determinare Controparte_3
nelll'80% la propria quota di pensione di reversibilità o, in subordine, in quella ritenuta equa, il tutto con vittoria di spese del giudizio.
4. All'udienza del 21.05.2025, alla quale non non si è presentata, ricorrente e resistente CP_1
hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza. CP_3
4.1. È stato quindi assegnato termine a per comunicare l'accettazione o meno della proposta CP_1
conciliativa formulata e l'Istituto, con note del 26.05.2025, ha dichiarato di non aver titolo per accettare alcuna proposta, ma si è rimessa alla decisione del Tribunale.
pagina3 di 4 5. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
6. In data 29.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
7. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento e sul punto si richiama la motivazione a sostegno della proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata all'udienza del 21.05.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 9 della L. 898/1970, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. ACCERTA il diritto di a percepire la quota del'75% della pensione indiretta Parte_1
maturata da Persona_1
2. ACCERTA il diritto di a percepire la restante quota del 25% della pensione Controparte_3
indiretta maturata da Persona_1
3. ORDINA all' di corrispondere quanto dovuto a ciascuna parte con decorrenza dal mese CP_1
successivo al decesso di (febbraio 2023), oltre interessi al tasso legale dal Persona_1
dì del dovuto al saldo effettivo;
4. COMENSA integralmente le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 842/2024 e promossa con ricorso depositato il 29.11.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. CESCATTI ELISABETTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Castel Palt, 3 38065 Mori ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ; p.i. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentato e difeso – giusta P.IVA_2 procura allegata all'atto di costituzione - dall'avv. ODORIZZI MARTA e dall'avv. CARLO DE
POMPEIS ed elettivamente domiciliato in - VIA ORFANE, 8 38100 Controparte_2
TRENTO;
e di
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Controparte_3 C.F._2
residente in [...]; rappresentata a difesa – giusta procura in calce all'atto di costituzione – dall'avv. ALESSANDRO TOSI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in 38068 Rovereto (TN), via Bezzi n. 30;
PARTI RESISTENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina1 di 4 Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
Conclusioni
Parte ricorrente: come da verbale del 21.05.2025;
Parte resistente : come da verbale del 21.05.2025; CP_3
come da note del 26.05.2025; CP_1
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale voglia dar corso alla proposta conciliativa”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 29.11.2024, ma trasmesso a questa giudice il 02.12.2024, Parte_1
ha convenuto in giudizio e l' in persona del legale rappresentante, esponendo: Controparte_3 CP_1
- di essersi coniugata con il 16.09.1995, dalla quale sono nate due figlie;
Persona_1
- che con sentenza n. 132/2018 pubblicata il 31.05.2018 la Corte d'Appello di Trento ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio accogliendo le conclusioni concordate fra le parti e quindi:
a) ha riconosciuto a il diritto ad un assegno divorzile pari ad € 50,00 mensili;
Pt_1
b) ha posto a carico del padre un contributo per il mantenimento di ciascuna figlia pari ad €
425,00 per complessivi € 850,00 mensili;
- che in data 05.09.2020 si è coniugato con;
Persona_1 Controparte_3
- che è deceduto il 23.01.2023; Persona_1
- di aver diritto ad una quota (il 90%) della pensione di reversibilità dell'ex-coniuge ai sensi dell'art. 9 della L. 898/1970;
- che nella determinazione di tale quota si dovrebbe tenere conto del fatto che il matrimonio è durato
19 anni, mentre quello della resistente solo 3 e che la propria condizione economico patrimoniale è quantomai precaria: ella, infatti, lavorerebbe all'interno del progetto 33D e nell'anno 2024 avrebbe dichiarato un reddito di € 7.815 (tant'è che è stata ammessa al PSS); vivrebbe in un appartamento
ITEA con canone mensile pari ad € 360,00; diversamente la resistente è assunta con contratto a tempo determinato presso il supermercato Poli di Mori e vivrebbe nella casa familiare.
1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di riconoscerle la Parte_1
quota del 90% della pensione di reversibilità dell'ex-coniuge e conseguentemente Persona_1
ordinare all' di versarle detta quota, il tutto con vittoria delle spese del giudizio. CP_1
2. Con memoria di costituzione depositata il 15.04.2025 si è costituito in giudizio l'
[...]
, rimettendosi alla decisione del Tribunale quanto Controparte_1
al riparto della pensione di reversibilità fra la ex-coniuge e la vedova di facendo Persona_1
unicamente presente che:
pagina2 di 4 - costui al momento del decesso non era titolare di pensione di reversibilità e pertanto alle parti potrà essere erogata solo una quota della pensione indiretta;
- di non aver potuto provvedere a erogare alcunché nonostante le domande formulate dalle parti in ragione dell'art. 9, L 898/1978, che riserva al Tribunale la ripartizione della pensione del coniuge deceduto fra gli aventi diritto.
3. Con memoria depositata il 17.04.2025 si è costituita in giudizio : Controparte_3
- ha allegato di essere anch'ella titolare del diritto a una quota della pensione maturata dal marito defunto e ciò ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L 898/1978;
- ha sostenuto che la quota richiesta dalla controparte sia eccessiva e sproporzionata se si considera che:
a) e sono stati sì sposati per 19 anni, ma hanno convissuto solo 15 anni, essendo Pt_1 Per_1
intervenuta già in data 20.02.2010 la separazione fra le parti;
diversamente è vero che lei e sono stati sposati solo per tre anni, ma la stabile convivenza è iniziata già il Per_1
25.09.2019 (doc. 3 di parte resistente ); CP_3
b) anche lei, al pari della ricorrente, gode di un reddito molto basso che nel 2023 è sceso fino a
€ 3.903 (doc. 6 di parte resistente ); CP_3
c) la giurisprudenza, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 419/1999, ha adottato una interpretazione costituzionalmente orientata che consente di tenere conto, oltre alla durata del rapporto, anche ulteriori elementi quali la misura dell'assegno divorzile;
con riferimento a tale profilo la giurisprudenza ha chiarito che il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, presuppone non solo che costui sia titolare di assegno divorzile, ma anche che costui sia titolare di un assegno divorzile non simbolico, posto che altrimenti verrebbe meno la ratio del riconoscimento della quota di pensione di reversibilità, da rinvenirsi nella continuazione del supporto economico prestato in vita all'ex-coniuge (Cass. civ. sez. lavoro
2077/2020).
3.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Rovereto di determinare Controparte_3
nelll'80% la propria quota di pensione di reversibilità o, in subordine, in quella ritenuta equa, il tutto con vittoria di spese del giudizio.
4. All'udienza del 21.05.2025, alla quale non non si è presentata, ricorrente e resistente CP_1
hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza. CP_3
4.1. È stato quindi assegnato termine a per comunicare l'accettazione o meno della proposta CP_1
conciliativa formulata e l'Istituto, con note del 26.05.2025, ha dichiarato di non aver titolo per accettare alcuna proposta, ma si è rimessa alla decisione del Tribunale.
pagina3 di 4 5. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
6. In data 29.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
7. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento e sul punto si richiama la motivazione a sostegno della proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata all'udienza del 21.05.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visto l'art. 9 della L. 898/1970, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. ACCERTA il diritto di a percepire la quota del'75% della pensione indiretta Parte_1
maturata da Persona_1
2. ACCERTA il diritto di a percepire la restante quota del 25% della pensione Controparte_3
indiretta maturata da Persona_1
3. ORDINA all' di corrispondere quanto dovuto a ciascuna parte con decorrenza dal mese CP_1
successivo al decesso di (febbraio 2023), oltre interessi al tasso legale dal Persona_1
dì del dovuto al saldo effettivo;
4. COMENSA integralmente le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/06/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4