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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/10/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1123/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1123/2024 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Paola Maria Ganci, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
AR TA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 All'esito dell'udienza del 23.10.2025 la causa veniva dal Giudice relatore posta in decisione dinanzi al Collegio atteso l'esito bonario della controversia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 23.3.2024 premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 13.4.1994, dalla cui unione nascevano Controparte_1
i figli (il 2.7.1991), (il 12.8.1994), (il 27.3.2002) e (l' Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
1.10.2010) e di essersi separata dal marito con sentenza n. 1665/2022, emessa da questo
Tribunale il 26.7.2022 (passata in giudicato, v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione delle seguenti ulteriori condizioni: a) la conferma dell'affidamento esclusivo della minore, collocamento prevalente presso la casa materna, già stabilito in separazione;
b) la previsione dell'obbligo a carico dell'ex coniuge di corrisponderle la somma complessiva di euro 800,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nonché la somma di euro
200,00 a titolo di mantenimento per sé.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale, pur non opponendosi alla pronuncia del divorzio, contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie.
In via riconvenzionale, domandava disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nonché la previsione dell'obbligo di mantenimento ordinario della minore integralmente a carico della madre, anche in ragione della percezione al 100% dell'Assegno Unico da parte di quest'ultima.
Quanto alle spese straordinarie per i figli a ne chiedeva la ripartizione al Per_3 Per_4
50% tra i genitori.
All'udienza ex art. 473 bis .21 c.p.c., dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che di seguito si riportano:
“a) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, visto che, rispetto al momento della separazione, i rapporti tra il la figlia sono migliorati e le parti CP_1 riescono a dialogare per le questioni che la riguardano;
b) le visite padre-figlia
pagina 2 di 4 avverranno secondo liberi accordi tra le parti;
c) il sig. verserà la somma di euro CP_1
150,00 al mese per il mantenimento di e la somma di euro 50,00 per la figlia Per_3 minore , rilasciando alla sig.ra il suo 50% di Assegno unico, pari a 100,00 Per_4 Pt_1 euro, cosicchè l'intero AU di 200,00 euro verrà dall'Inps corrisposto alla ricorrente;
d) spese straordinarie per e vanno suddivise al 50% ciascuno;
e) spese di Per_3 Per_4 lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo, il Giudice, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Francofonte il 13.4.1994 (Anno 1994 – n. 8 – Parte II- Serie A).
Le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 23.10.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire a l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi Per_4 introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Inoltre, le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento dei figli e Per_3
risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori Per_4 coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
pagina 3 di 4 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
13.4.1994 in Francofonte, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Francofonte dell'anno 1994 (Anno 1994 – n. 8 – Parte II- Serie A); omologa le condizioni pattuite dalle parti all'udienza del 23.10.2025; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Francofonte di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 24.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1123/2024 R.G. avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Paola Maria Ganci, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
AR TA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
pagina 1 di 4 All'esito dell'udienza del 23.10.2025 la causa veniva dal Giudice relatore posta in decisione dinanzi al Collegio atteso l'esito bonario della controversia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 23.3.2024 premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 13.4.1994, dalla cui unione nascevano Controparte_1
i figli (il 2.7.1991), (il 12.8.1994), (il 27.3.2002) e (l' Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
1.10.2010) e di essersi separata dal marito con sentenza n. 1665/2022, emessa da questo
Tribunale il 26.7.2022 (passata in giudicato, v. allegato in atti), chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione delle seguenti ulteriori condizioni: a) la conferma dell'affidamento esclusivo della minore, collocamento prevalente presso la casa materna, già stabilito in separazione;
b) la previsione dell'obbligo a carico dell'ex coniuge di corrisponderle la somma complessiva di euro 800,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nonché la somma di euro
200,00 a titolo di mantenimento per sé.
Radicatosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale, pur non opponendosi alla pronuncia del divorzio, contestava, per il resto, la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie.
In via riconvenzionale, domandava disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nonché la previsione dell'obbligo di mantenimento ordinario della minore integralmente a carico della madre, anche in ragione della percezione al 100% dell'Assegno Unico da parte di quest'ultima.
Quanto alle spese straordinarie per i figli a ne chiedeva la ripartizione al Per_3 Per_4
50% tra i genitori.
All'udienza ex art. 473 bis .21 c.p.c., dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, che di seguito si riportano:
“a) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, visto che, rispetto al momento della separazione, i rapporti tra il la figlia sono migliorati e le parti CP_1 riescono a dialogare per le questioni che la riguardano;
b) le visite padre-figlia
pagina 2 di 4 avverranno secondo liberi accordi tra le parti;
c) il sig. verserà la somma di euro CP_1
150,00 al mese per il mantenimento di e la somma di euro 50,00 per la figlia Per_3 minore , rilasciando alla sig.ra il suo 50% di Assegno unico, pari a 100,00 Per_4 Pt_1 euro, cosicchè l'intero AU di 200,00 euro verrà dall'Inps corrisposto alla ricorrente;
d) spese straordinarie per e vanno suddivise al 50% ciascuno;
e) spese di Per_3 Per_4 lite interamente compensate”.
Alla medesima udienza, preso atto dell'intervenuto accordo, il Giudice, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Francofonte il 13.4.1994 (Anno 1994 – n. 8 – Parte II- Serie A).
Le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 23.10.2025 appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire a l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi Per_4 introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Inoltre, le previsioni accessorie relative al contributo di mantenimento dei figli e Per_3
risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori Per_4 coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
pagina 3 di 4 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
13.4.1994 in Francofonte, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Francofonte dell'anno 1994 (Anno 1994 – n. 8 – Parte II- Serie A); omologa le condizioni pattuite dalle parti all'udienza del 23.10.2025; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Francofonte di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 24.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4