Art. 2.
La riscossione del contributo di cui al precedente articolo e' effettuata, mediante ritenuta, diretta sui singoli pagamenti mensili o bimestrali, dall'Opera nazionale ciechi civili.
Le somme ritenute sono versate, allo scadere di ciascun esercizio finanziario, all'Unione italiana ciechi.
La riscossione del contributo di cui al precedente articolo e' effettuata, mediante ritenuta, diretta sui singoli pagamenti mensili o bimestrali, dall'Opera nazionale ciechi civili.
Le somme ritenute sono versate, allo scadere di ciascun esercizio finanziario, all'Unione italiana ciechi.