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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/03/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6682 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Simone Luigi Perlangeli, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Giancarlo Ancora, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 1°.10.1998 in Squinzano (LE), in regime CP_1 economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione era nata la figlia il 18.3.2000; Per_1 che l'incompatibilità caratteriale tra i coniugi aveva reso insostenibile la prosecuzione della connivenza, tanto che con decreto del 24.7.2019 del Tribunale di Lecce era stata omologata la separazione personale;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, con obbligo, a carico del convenuto, di partecipare al suo mantenimento e a quello della figlia mediante la corresponsione di un assegno Per_1 mensile di euro 200,00, ovvero del diverso importo ritenuto secondo equità, oltre rivalutazione annuale ISTAT. si è costituito, con comparsa depositata il 18.12.2024 (così come CP_1 espressamente dedotto da parte resistente all'udienza del 23.1.2025), aderendo alle richieste della ricorrente.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 23.1.2025, entrambe le parti, presenti di persona, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“- il sig. corrisponderà alla sig.ra a decorrere da novembre 2024, entro il giorno 15 CP_1 Pt_1 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat;
- il sig. si farà carico delle spese ordinarie e straordinarie per la figlia maggiorenne , che CP_1 Per_1 abita presso di lui.”.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice ha autorizzato, in via temporanea e urgente, i coniugi a continuare a vivere separatamente alle condizioni tra loro concordate, specificate nel verbale d'udienza del 23.1.2025, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta, da riqualificarsi come cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto il vincolo coniugale secondo il rito concordatario e non civile, secondo quanto desumibile dalla certificazione in atti.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non sono in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole minorenne. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 13.10.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Squinzano (LE) il
1°.10.1998 tra e trascritto nei registri di Parte_1 CP_1 matrimonio di quel Comune al n. 54 Parte II serie A anno 1998, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore