Sentenza 20 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 70P12- R.G. 15910/2000 Udienza del 20.6.2002 Oggetto: imposta di registro di per divisione immobile non censito REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente Dott. Mario Cicala Consigliere Consigliere rel. 404 5916 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner 6 2 Dott. AN Merone Consigliere CORTE SLA SAZ ha pronunciato la seguente CAMPION LIVLE SENTENZA N. 70912 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
HI RM, CA NO, CA LO, CA AN, CA IU, CA CO -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, sezione 2, n. 71/2/1999 del 9.6/10.3.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
2842 hello Stato Udito l'avvocato Criscuoli per l'Amministrazione finanziaria e l'avv. Ricciardi (per delega dell'avv. Marzano) per i contribuenti;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'accoglimento nel merito e il rigetto dell'eccezione di inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo L'Ufficio del registro di Orvieto proponeva appello avverso la sentenza 159.2.1997 con la quale la Commissione tributaria provinciale di Terni aveva accolto il ricorso presentato da RM HI, NO CA, LO CA, AN CA, IU CA e CO CA nei confronti dell'avviso di liquidazione emessi dall'Ufficio medesimo in data 3.11.1993 relativamente all'atto di compravendita immobiliare a rogito del notaio Campioni del 2.3.1991. La Commissione tributaria regionale dell'Umbria, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello con compensazione delle spese. Osservava il giudice di appello che la pronunzia di 1° grado, con un ragionamento condivisibile sul piano giuridico, aveva correttamente ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione, atteso che, in base al meccanismo previsto dagli artt. 52 d.p.r. 131/1986 e 12 del d.l. 14.3.1988 n. 70, conv. con legge 13.5.1988 n. 154, doveva essere emesso, per procedere alla rettifica del valore dichiarato, un avviso di accertamento. Inoltre, "non tutti i beni oggetto della valutazione (erano) stati trasferiti", sicché non vi era corrispondenza tra la rendita catastale e i beni oggetto del trasferimento. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria. I contribuenti non hanno presentato controricorso ma hanno partecipato alla discussione orale. Motivi della decisione 1. L'Amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.p.r. n. 131/1986 e 12 del d.l. 14.3.1988 n. 70, conv. in legge 30.5.1988 n. 154 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 2 Deduce al riguardo che nell'ipotesi in cui il contribuente, in relazione ad immobile non iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si avvalga della procedura di cui all'art. 12 della legge n. 154 del 1988 facendo contestuale richiesta di attribuzione della rendita catastale, l'Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento in assenza di alcuna rettifica. Tale liquidazione avviene, infatti, sulla base della volonta' espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell'immobile e l'Ufficio non ha altro adempimento che quello relativo al calcolo della maggiore imposta dovuta dal contribuente sulla base di detto criterio. Contraddittoria e apodittica era poi l'affermazione circa la valutazione dei beni che non erano stati oggetto del trasferimento in questione (attrezzature ed impianti), in quanto la valutazione catastale non poteva avere alcun riferimento al valore di tali beni mobili.
2. Preliminarmente si osserva che l'esposizione sommaria dei fatti causa, prevista a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, pur in mancanza di una narrazione distinta ed autonoma dalla parte motiva é chiaramente desumibile dal contesto dell'impugnazione, si da consentire l'immediata percezione delle censure sollevate senza ricorrere all'esame degli altri atti del processo. на Il ricorso é pertanto ammissibile. Esso é poi fondato per quanto di ragione. L'assoggettamento a rettifica da parte dell'Ufficio, da compiersi mediante avviso di accertamento, é previsto dall'art. 52 del d.p.r. 131/1986 qualora i beni o i diritti di cui commi 3 e 4 dell'art. 51 abbiano un valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito;
salvo che, trattandosi di immobili censiti, il loro valore o il corrispettivo sia dichiarato in misura non inferiore al prodotto tra la rendita catastale e il coefficiente normativamente previsto. Nel caso di immobili non iscritti in catasto con attribuzione di rendita, l'art. 12 della legge 154/1988 consente al contribuente di avvalersi del criterio di 3 valutazione automatica, con conseguente non assoggettamento alla rettifica da parte dell'Ufficio, facendo contestuale richiesta di attribuzione della rendita catastale. In tale ipotesi, l'Ufficio deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza essere tenuto ad emettere avviso di accertamento perché non vi é alcuna rettifica di valore da parte sua. La liquidazione avviene infatti sulla base della volontà espressa dal contribuente di assoggettamento al criterio tabellare di valutazione dell'immobile; e l'Ufficio non deve fare altro che calcolare la maggiore imposta dovuta dal contribuente sulla base di detto criterio . Vero é che la richiesta, per gli immobili non censiti, di applicazione dell'imposta di registro sulla base della rendita catastale avviene quando questa non é conosciuta perché non ancora determinata;
tuttavia, in tal caso il contribuente potrà impugnare, autonomamente o (eventualmente) in sede d'impugnazione dell'avviso di riliquidazione dell'imposta di registro, l'atto di attribuzione della rendita. Nel caso di specie i contribuenti hanno impugnato una liquidazione di maggiore imposta avvenuta con un atto emesso sulla base della loro stessa dichiarazione e per il quale non era quindi richiesto alcun accertamento da parte dell'Ufficio (cfr. Cass. 28.10.2000 n. 14245; Cass. 18.11.2000 n. 14913; Cass. 30.5.2002 n. 7947). Il ricorso va pertanto accolto per quanto sopra esposto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria. Roma, 20.6.2002 Il Presidente Il Consigliere est. энто ассис Едний урил حم DE OGIAGO IN CANCELLERIA ة معس ELLIERE C1 20 FER 2003 вь IL CANCELLERE C1 ل 4 Oggl а ш Arnaldo,