Sentenza 28 novembre 2019
Massime • 1
In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora sia rimessa al giudice del rinvio la questione relativa al riconoscimento della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2019, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2019 |
Testo completo
01355-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2280/2019 FRANCESCO MARIA CIAMPI - Presidente - UP 28/11/2019- VINCENZO PEZZELLA - Relatore - R.G.N. 17603/2019 ALESSANDRO RANALDI AN LE NG NI CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PR ON nato a [...] il [...] LL AB nato a [...] il [...] ON IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato CARPINELLA MONICA del foro di ROMA in difesa di: ON IU che si è riportata ai motivi, chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 40749/2013 dell'8/5/2013, la Terza Sezione penale di que- sta Corte Suprema di Cassazione annullava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Roma emessa in data 10/6/2011 nei confronti di CA P- pe, OC ST, IE IO, AP, MO e Di ST OR IT in ordine al trattamento sanzionatorio per omessa motivazione sulla quantificazione della pena nonché, nei confronti di AP MO, anche per omessa pronuncia sul dedotto vizio parziale di mente, Rilevava la Suprema Corte la mancanza di motivazione in ordine al tratta- mento sanzionatorio, nella misura in cui la sentenza della Corte di Appello, pur accogliendo alcune istanze in ordine al riconoscimento dell'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 dpr n. 309/90 (CA e Di ST) e al riconoscimento della continuazione per AP con fatti già giudicati e le censure sull'errore del- la dosimetria delta pena. per IE, aveva completamente eluso la motivazione sulla quantificazione delle pene, limitandosi à riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati. Con sentenza del 20/9/2018, pronunciando quale giudice del rinvio, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma in data 14/5/2009, già riconosciuta, l'ipotesi di cui al V comma dell'art. 73 DPR n. 309/90, rideterminava la pena inflitta a Di ST, CA e lelle in anni due, mesi otto di reclusione ed € 8.00,00 di multa e revocava nei loro con- fronti la pena accessoria;
riconosciuta la continuazione tra i fatti ascritti a Capri- no e quelli ascrittigli pan la sentenza 23/5/2008 dalla Corte di Appello, ritenuti più gravi i fatti di cui alla sentenza 23/5/2008, determinava la pena complessiva in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed € 32.000,90. di multa;
applicava a AP MO l'interdizione perpetua dai PPUU e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Confermava nel resto. Condannava OC ST al pagamento delle spese del gradò.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. ⚫ PR ON (Avv. MOtta Galantucci) Con un unico motivo deduce violazione degli artt. 2, 81 cpv cod. pen. e 627 co. 3 cod. proc. pen. Il ricorrente ricorda che, in ultimo, con la sentenza della Corte di Appello del 10/6/2011 annullata dalla Terza Sezione Penale di questa Corte di Cassazione al RI era stata riconosciuta la continuazione con la sentenza del 22/5/2008 2 della Corte di Appello di Roma e, ritenuto più grave il reato giudicato con quest'ultima, gli era stata irrogata una pena di anni 5 e mesi quattro di reclusio- ne ed euro 50.000 di multa. Tenuto conto che con la sentenza in questione la pena irrogata era stata di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa, l'aumento per la continuazione determinato a seguito dei fatti di cui al presente processo era stato di anni uno di reclusione ed euro 20.000 di multa. Intervenuto l'annullamento con rinvio in relazione al trattamento sanziona- torio, la nuova pena complessiva irrogata dalla Corte territoriale, sempre in con- tinuazione con quella irrogata con la sentenza della Corte di Appello di Roma del 23/5/2008, quale giudice del rinvio, nel provvedimento impugnato, è stata di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 32.000 di multa. L'aumento per la continuazione con i fatti di cui al presente processo, quindi, è stato di un anno di reclusione e di euro 2000 di multa. E' rimasto, dunque, immutato, rispetto alla precedente pronuncia annullata, l'aumento di pena detentiva, mentre quello per la multa è stato ridotto da 20.000 a 2000 euro. Per il ricorrente, tuttavia, l'onere motivazionale in punto di determinazione della pena richiesto da questa Corte di legittimità alla Corte capitolina quale giu- dice del rinvio non può dirsi adeguatamente assolto con la frase "congruo ed a- deguato appare l'aumento di pena per la continuazione non modesto, quale quel- lo sopra indicato", tenuto anche conto delle modifiche normativa che, in ultimo nel 2014, hanno interessato l'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. • LL AB (Avv. Giorgio Manca) Il ricorrente deduce violazione degli artt. 69 cod. pen. e 73 co. 5 Dpr. 309/90. Si ricorda in ricorso che la posizione dello IE, affrontata a pagina 5 della sentenza impugnata, si limita ad indicare congrua e adeguata la pena finale di anni 2, mesi 8 di reclusione e della multa, evocando la pluralità delle condotte e la reiterazione nel tempo, indicando quale pena base per il capo 269, ritenuto il più grave reato, la pena di anni 4 di reclusione ovvero il massimo della pena e- dittale prevista dalla attuale formulazione della fattispecie di cui all'art. 73 V co DPR 309/90. Il capo 269 della rubrica riguarda la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 2 grammi;
tale quantitativo non appare invero così significati- vo o apprezzabile, secondo i parametri usuali in materia, si sostiene in ricorso, tanto da meritare la sanzione nella misura massima prevista dall'editto, ancor meno in assenza di una adeguata motivazione che dia conto delle ragioni che hanno indotto il giudicante a sanzionare così gravemente una condotta oggetti- vamente di non particolare rilevanza. 3 Né, d'altra parte, il richiamo alle reiterate condotte, sempre ascrivibili ad ipo- tesi di cui all'art. 73 V co 5., potrebbe costituire convincente e serio elemento di motivazione solo che si consideri che il numero delle successive violazioni è san- zionato ex art. 81 cod. pen.. e dunque secondo un canone o registro interpretativo diverso dalla pena edittale prevista per la fattispecie incriminatrice. In buona sostanza, sarebbe di tutta evidenza la sproporzione tra il fatto-reato e la pena in concreto irrogata per il capo 269 della rubrica e i singoli episodi giu- dicati in continuazione, peraltro tutti commessi tra il 7 aprile e il 28 aprile 2008, e dunque in un arco temporale di 21 giorni. • ON IU (Avv. Monica Carpinella) Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 628 co. 2 anche in relazione all'art. 627 co. 3 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla negata appli- cazione della disciplina del reato continuato ex artt. 671 cod. proc. pen. 81 co. 2 cod. pen. tra le ipotesi di cui alla sentenza appellata e la condotta di cui alla sen- tenza 24.09.2004 emessa dal Tribunale di Roma e passata in giudicato. In ricorso si ricorda che, all'udienza del 23 ottobre 2017, celebratasi dinanzi alla Corte territoriale, i difensori di tutti gli imputati concludevano per la prescri- zione del reato ed in subordine perché la sentenza della corte di appello si unifor- masse a quanto previsto nella sentenza n. 40749/13, resa dalla Corte di Cassa- zione in data 8 maggio 2013. In pari data, la Corte di Appello di Roma, sezione prima penale, emetteva un'ordinanza ai sensi dell'art.624 co.2 Cod. proc. pen. invitando la Corte di Cas- sazione a specificare quali parti della sentenza fossero da ritenersi coperte dal giudicato. Tale determinazione si era resa indispensabile a seguito di alcune incer- tezze rilevabili dalla lettura della sentenza del Supremo Collegio. Rileva, infatti, anche in questa sede, il ricorrente, che la Suprema Corte, con la sentenza resa, alla pag.6 della medesima, espressamente dichiarava fondati il terzo motivo di ricorso dello CA ed il secondo motivo prospettato da OC e Di ST "tutti relativi alla censura della sentenza di appello per mancanza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed omessa risposta alla specifica censura avanzata in tale grado". Orbene, ad avviso del ricorrente, va evidenziato che il terzo motivo di gra- vame dello CA aveva ad oggetto la mancanza di motivazione in ordine alla "negata applicazione della disciplina del reato continuato ex artt. 671 cod. proc. pen. 81 co. 2 C.p. tra le ipotesi di cui alla sentenza appellata e la condotta di cui alla sentenza 24.09.2004 emessa dal Tribunale di Roma e passata in giudicato". Tuttavia, il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione che fa riferi- mento all'annullamento "per tutti gli imputati limitatamente al trattamento san- zionatorio", ha fatto sì che si sia perpetuata l'omessa pronuncia in merito alla de- dotta richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in favore dello CA. L'ordinanza emessa dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 624 co. 2 cod. proc. pen., cui non c'è stata risposta, si era perciò resa indispensabile anche sotto un altro profilo. Essa, infatti, scaturiva dal dubbio che una mancanza di motivazione in ordine al dedotto vizio di mente del AP, ovvero la omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato dello Sca- glione, potessero incidere sull'affermazione della responsabilità penale e dunque sul giudicato progressivo che non consentiva di dichiarare la perenzione del ter- mine prescrizionale dei reati. D'altro canto, per il ricorrente appare evidente come la Corte territoriale, seppure in diversa composizione, abbia dimostrato orienta- menti diversi dinanzi alla medesima questione proposta. A tal proposito il ricorrente invoca, pertanto, il potere di questa Corte di Cas- sazione di individuare, in base alla lettura della precedente pronuncia resa, quali siano le parti della medesima che siano da intendersi coperte da giudicato. Resta, in ogni caso, la omessa considerazione del motivo di gravame concer- nente la mancanza di motivazione in ordine al negato riconoscimento dell'applica- bilità della disciplina del reato continuato di cui ai motivi di appello e di ricorso proposti da CA PP. Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. In primo luogo, va evidenziato che questa Corte di legittimità, con la sen- tenza 40749/2013, ha chiaramente circoscritto la portata del proprio annullamento con rinvio al trattamento sanzionatorio, per tutti e tre gli odierni ricorrenti, e anche all'omessa pronuncia sul vizio parziale di mente per il AP. Ebbene, non vi è dubbio che il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilità, è una circostanza attenuante inerente alla persona del colpevole ed è pertanto soggetto al giudizio di comparazione, che ha carattere unitario. Sez. 1, Sentenza n. 40812 del 27/10/2010, Bertuzzi, Rv. 248442; Sez. 6, n. 17908 del 20/02/2003, Piludu, Rv. 224508; Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 07/12/1992 dep. il 1993, Trinca, Rv. 192668). Ed allora, è assolutamente unanime l'orientamento di questa Corte di legit- timità nel ritenere che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle at- 5 tenuanti generiche, alla determinazione della pena e/o alla concessione della so- spensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento (così Sez. 4 n. 114 del 28/11/2018 dep. il 2019, Malventi, Rv. 274828; conf. Sez. 2, 4109 del 12/1/2016, Serafino, Rv. 265792; conf. Sez. 2, n. 8039 del 9/2/2010, Guerriero, Rv. 246806; Sez. 3, n. 15472 del 20/2/2004, Ragusa, Rv. 228499; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008 dep. il 2009, Talarico, Rv. 242494; ed ancora Sez. 6, n. n. 25977/2010; Sez.5, n. 211/2008). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito che, in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato for- matosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 12717 del 31/1/2019, Cintoi) Rv. 276378 Sez. 1, n. 43710 del 24/9/2015, Catanese, Rv. 264815). Altrettanto consolidato è l'orientamento secondo cui è manifestamente in- fondata la questione di costituzionalità - per violazione degli artt. 27 comma se- condo e 111 Cost. e degli artt. 624 e 627 comma terzo cod. proc. pen., laddove non consentono di dichiarare estinto il reato per la maturazione del termine di prescrizione decorso nel giudizio di rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 44949 del 17/10/2013, Abenavoli, Rv. 257314 nella cui motivazione, la Corte ha rilevato che da un lato non si può ritenere la punibilità elemento costitutivo del reato, come tale in grado di condizionarne il perfezionamento, e dall'altro che vige il principio della formazione progressiva del giudicato, che si forma, in conseguenza del giudizio della Corte di cassazione di parziale annullamento dei capi della sentenza e dei punti della decisione impu- gnati, su quelle statuizioni suscettibili di autonoma considerazione, quale quella relativa all'accertamento della responsabilità in merito al reato ascritto, che diven- tano non più suscettibili di ulteriore riesame). Nella sopra ricordata sentenza 4109/2016 questa Corte che ha avuto modo di affermare che l'annullamento con rinvio disposto ai soli fini della ridetermina- zione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della re- sponsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedi- sce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata, come nel caso in esame, successivamente alla sentenza di annullamento parziale. La ratio di tali conclusioni risiede nella specialità della forza precettiva dell'art. 624 cod. proc. pen., comma 1, a norma della quale "se l'annullamento 6 non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte an- nullata": è dunque indubbiamente riconosciuta dalla legge l'autorità del giudicato sia ai capi che ai punti della sentenza non oggetto di annullamento (Sez. U, 19/01/2000, Tuzzolino). È vero che tale effetto non rappresenta l'espressione di un principio appli- cabile al di fuori della specifica situazione dell'annullamento parziale, atteso che il precetto detta una regolamentazione particolare, attinente unicamente ai limiti obiettivi del giudizio di rinvio, la quale, dunque, è legata indissolubilmente alle peculiari connotazioni delle sentenze della Corte di cassazione ed alla intrinseca irrevocabilità connaturata alle statuizioni dell'organo posto al vertice del sistema giurisdizionale (di talché, nel corso del giudizio ordinario di cognizione, sui punti che non costituiscono oggetto di gravame non si forma il giudicato ma solo una preclusione al loro esame, con la conseguenza che, non essendo intervenuta de- cisione irrevocabile sull'intero capo, è sempre applicabile la causa di estinzione sopravvenuta: cfr., Sez. U, 19/01/2000, cit.); ma, nella specie, si verte proprio in un'ipotesi specifica di annullamento parziale, con rinvio limitato esclusivamente alla sanzione da rideterminare, con il conseguente avvenuto passaggio in giudicato della statuizione sulla responsabilità e l'irrilevanza del successivo spirare del ter- mine prescrizionale. Ancora, recentemente, in un caso speculare rispetto a quello che ci occupa, è stato affermato che la formazione progressiva del giudicato connessa all'annul- lamento con rinvio disposto ai soli fini della rideterminazione della pena non pre- clude la possibilità di far valere, o di rilevare di ufficio, nel successivo giudizio di cassazione in cui sia impugnata la sentenza emessa all'esito del giudizio di rinvio, l'estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annulla- mento, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice contestata che abbia determinato la modifica del regime san- zionatorio in senso più favorevole all'imputato (così Sez. 4, Sentenza n. 12640 del 6/2/2018, Gravagno, Rv. 272244 in una fattispecie relativa alla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in tema di illeciti paesaggistici, da parte della sentenza della Corte costituzio- nale n. 56 del 2016 - intervenuta dopo la proposizione del secondo ricorso per cassazione con conseguente riqualificazione del reato come contravvenzione ai - sensi dell'art. 181, comma 1, stesso d.lgs.). Il citato principio trova indubbiamente applicazione nel caso di specie, at- teso che il termine prescrizionale massimo è decorso nel corso del giudizio di rinvio disposto soltanto per la rideterminazione della pena. 7 3. In relazione, poi, al mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza del 24/9/2004 del Tribunale di Roma, di cui il ricorrente CA la- menta la mancata motivazione, va rilevato che, ad avviso del Collegio, trattasi di questione coperta dal giudicato parziale formatosi dopo la sentenza 40749/13 di questa Corte di legittimità. Ed invero, a pag. 2 della sentenza di legittimità, la Corte dà conto di tale motivo di ricorso, sub 3). Ed è pur vero che a pag. 6 richiama, ai fini dell'accogli- mento, il "terzo motivo di ricorso di CA", ma lo circoscrive chiaramente alla sola "mancanza di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio", dando conto di avere implicitamente disatteso la doglianza in relazione alla chiesta continua- zione con il precedente giudicato. Il giudice del rinvio ha fornito poi una congrua motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, che, tenuto conto dei numerosi episodi di spaccio con- testati, della situazione di debito continuo dello CA nei confronti del AN, che testimonia per i giudici di appello come costui svolgesse una intensa attività e la rapidità in cui riesce a convertire in denaro la droga che il AN di volta in volta gli consegna, nonché in considerazione della notevole intensità del dolo quale emerge dalla dedizione all'attività di spaccio, è stato valutato congruo e adeguato nella pena finale di anni due e mesi otto di reclusione e 8.000 euro di multa, a cui si perviene partendo da una pena base motto elevata (in considerazione delle ra- gioni sopra evidenziate che denotano un soggetto che svolge tale attività in ma- niera stabile, e professionale) per il reato più grave di cui al capo 67 (pari a 42 grammi di cocaina). Una quantità, quest'ultima, va aggiunto, per la quale appare davvero assai benevolo il riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. I motivi di ricorso proposti nell'interesse dello CA sono, dunque, infon- dati.
4. Analogamente, infondati sono i motivi di ricorso proposti nell'interesse del ricorrente AP. Ed invero, il giudice del rinvio, nel determinare il trattamento sanzionatorio (comunque rimodulato in melius per l'imputato rispetto alla precedente sentenza, con un abbassamento da 20.000 a 2000 della multa irrogata in continuazione con la precedente sentenza, ha ampiamente assolto al suo onere motivatorio dando conto di avere valutato approfonditamente il disvalore dei fatti. Viene ricordato in proposito come, dalle risultanze probatorie acquisite, sia emerso come OI ET (separatamente giudicato) aveva organizzato una fitta rete per lo smercio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, utilizzando il 8 AP quale fornitore e gli altri imputati quali spacciatori al minuto. La ripetitività delle condotte - dà ancora atto la sentenza impugnata- emerge pacifica dalle con- versazioni, telefoniche intercettate, che hanno rassegnato alle carte processuali la stabile dedizione degli imputati allo spaccio dalla sostanza stupefacente. in quan- titativi lievi, Nello specifico del AP, proprio in considerazione dello stato di tossicodi- pendenza a della attendibilità delle sue stesse dichiarazioni avanti al PM. di essersi determinato al traffico di stupefacente per finanziare il proprio fabbisogno giorna- liere, la Corte territoriale ha ritenuto che potesse ritenersi la continuazione coni i fatti di spaccio giudicati con sentenza del 23.05.2008, avvenuti il 14.09.2007. Tuttavia, nella determinazione della pena, la Corte territoriale dà atto di avere valutato le numerosissime conversazioni intercettate tra il AP e il OI per gli acquisti da parte di quest'ultimo e i riferimenti costanti a denaro da versare, in uno con le modalità di versamento del denaro, ritenendo che le stesse comprovino la continuità dei rapporti tra i due e dimostrino la capacità di rifornire il OI di sostanza stupefacente ogni qual volta ne avesse bisognò sicché, seppure nell'am- bito della fattispecie di cui al V comma dell'art. 73 dpr 309/90, l'aumento di pena per la continuazione con la precedente condanna (correttamente ritenuto più grave il fatto già giudicato in quanto rientrante nell'ipotesi di cui al co. 4 dell'art. 73 Dpr. 309/90 ed afferente a diverse tipologie di sostanza stupefacente) è stato ritenuto motivatamente congruo e adeguato.
5. Infondato è anche il motivo di impugnazione proposto nell'interesse di IE IO. La Corte territoriale, in relazione a tale imputato, ne ha accolto il motivo di appello relativo all'errore tecnico di calcolo contenuto in sentenza relativamente alla riduzione per la scelta del rito, mentre ne ha respinto le ulteriori censure in punto di dosimetria della pena. Ed infatti, parimenti a quanto detto per CA e per la Di ST, la pluralità delle condotte e la loro reiterazione nel tempo sono state ritenute indicative di una stabile determinazione al delinquere, sicché anche per lui è stata ritenuta congrua e adeguata una pena finale di anni due e mesi otto di reclusione e 8.000 euro di multa, cui si è pervenuti partendo da una pena base di anni quattro di reclusione e 9.000 euro di multa per il più grave reato di cui al capo 269), ridotta ad anni due e mesi otto di reclusione e 6000 euro di multa ex art. 62bis cod. pen, aumentata nuovamente ad anni quattro di reclusione e 12.000 euro di multa per la continuazione ed infine ridotta di un terzo per la scelta del rito. Si tratta, evidentemente, di una motivazione atta a suffragare una pena irro- gata partendo dalla forbice edittale massima, per il reato nella forma lieve di cui 9 all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90, che non ha potuto non tenere conto della natura della sostanza (cocaina) e del numero cspicui di cessioni.
6. Al rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna degli imputati al paga- mento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 28 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Pezzella Francesco Maria CiampiMariaƐjampi Vancep DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi$15/01/2020 IL FUNZIONATO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene C 10