Sentenza 27 ottobre 2010
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Il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilità, è una circostanza inerente alla persona del colpevole ed è pertanto soggetto al giudizio di comparazione, che ha carattere unitario.
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In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., nè a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dall'art. 498 c.p.p., comma 1, e art. 499 c.p.p. non determina nè l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, nè la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 c.p.p.: detta violazione rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 40812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40812 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 897
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - N. 20926/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE-GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
1) \B IA N. IL *18/10/1975* C/;
avverso la sentenza n. 1457/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MANTOVA, del 15/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
CONSIDERATO IN FATTO
1. - Con sentenza deliberata il 15 gennaio 2010 il Tribunale di Mantova, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava TU IL colpevole del reato di cui all'art. 423 c.p., art. 425 c.p., n. 2 e art. 61 c.p., n. 1 (capo A) e di quello di cui all'art.614 c.p., commi 1 e 4, art. 61 c.p., n. 2 (capo B), riuniti nel vincolo della continuazione (reato più grave quello sub A), e lo condannava - con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed "applicata la diminuente per il riconosciuto vizio parziale di mente" - alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione (così calcolata: "pena base per il reato più grave, anni quattro e mesi sei di reclusione, aumentata di mesi sei per la continuazione, diminuita a anni tre e mesi quattro di reclusione per il vizio parziale di mente e ulteriormente diminuita di 1/3 per il rito").
2. - Contro detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, deducendo il seguente unico motivo di ricorso:
- erronea applicazione dell'art. 69 c.p., comma 2 e art. 89 c.p., con conseguente irrogazione di una pena illegale, avendo il tribunale operato il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. - che nel ricorso si evidenzia avere "carattere unitario ed inscindibile, dovendo comprendere tutte le attenuanti e le aggravanti ravvisate" (in termini Cass. Sez. 4^, 7.2.1995, Beta) - senza includervi - come, invece, avrebbe dovuto - anche la diminuente del vizio parziale di mente, rientrante nel novero delle circostanze inerenti alla persona del colpevole e dunque da ricomprendere nel suddetto giudizio comparativo tra circostanze attenuanti e aggravanti (v. Cass. Sez. 3^, 7.12.1992, Trinca;
Sez. 2^, 11.5.1982, Basile).
3. L'impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia è fondata e merita accoglimento. Come a ragione dedotto in ricorso, questa Corte ha da tempo chiarito che "il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilità, è una circostanza inerente alla persona del colpevole" e che pertanto essa "è soggetta al giudizio di bilanciamento" (in termini Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 7/12/1992, Rv. 192668 e più di recente Sez. 6, Sentenza n. 17908 del 20/2/2003, Rv. 224508). Orbene tenuto conto che rappresenta principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che "il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., ha carattere unitario ed è inscindibile, dovendo comprendere tutte le attenuanti e le aggravanti ravvisate", nel senso che "le circostanze concorrenti devono essere ritenute complessivamente equivalenti fra loro ovvero tutte quelle di un segno devono essere considerate prevalenti rispetto a quelle di segno opposto" (in termini Sez. 4, Sentenza n. 1901 del 7/2/1995, Rv. 200897; Sez. 6, Sentenza n. 39456 del 9/10/2003, Rv. 227433), erroneamente il giudicante ha limitato il giudizio di comparazione delle contestate aggravanti alle sole attenuanti generiche ed operato una riduzione di 1/3 della pena base, aumentata per effetto della continuazione, "per il riconosciuto vizio parziale di mente".
La sentenza impugnata, stante l'erroneità della statuizione, va quindi annullata con rinvio al GUP del Tribunale di Mantova, che anche in ragione dell'avvenuto annullamento della precedente decisione sul punto, provvederà ad eseguire un nuovo giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e quelle attenuanti, senza incorrere nell'errore sopra rilevato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al giudizio di comparazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto, al GUP del Tribunale di Mantova.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2010