Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 40812
CASS
Sentenza 27 ottobre 2010

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Massime1

Il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilità, è una circostanza inerente alla persona del colpevole ed è pertanto soggetto al giudizio di comparazione, che ha carattere unitario.

Commentari2

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 novembre 2023

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    In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non dà luogo nè alla sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p., nè a quella di nullità, atteso che l'inosservanza delle disposizioni fissate dall'art. 498 c.p.p., comma 1, e art. 499 c.p.p. non determina nè l'assunzione di prove in violazione dei divieti di legge, nè la inosservanza di alcuna delle previsioni dettate dall'art. 178 c.p.p.: detta violazione rileva soltanto sul piano della valutazione della genuinità della prova, che può risultare compromessa esclusivamente se inficia l'intera dichiarazione e non semplicemente la singola risposta fornita alla domanda suggestiva, ben potendo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2010, n. 40812
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40812
Data del deposito : 27 ottobre 2010

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