Sentenza 8 giugno 2010
Massime • 1
È legittimato a proporre ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in qualità di soggetto condannato, l'imputato nei cui confronti sia intervenuta una sentenza della Corte di cassazione di annullamento parziale con rinvio di una sentenza di condanna, quando il rinvio sia disposto limitatamente alla necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, con la conseguente formazione di un giudicato parziale per il punto della decisione relativo all'accertamento della colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2010, n. 25977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25977 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 08/06/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1208
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 6318/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE RE, N. IL 11/09/1933;
2) RI RI N. IL 01/06/1964;
avverso la sentenza n. 8/2009 TRIBUNALE di COMO del 25/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito il difensore Avv. SAVINO Maria Teresa in sost. avv. Iantorno. RITENUTO IN FATTO
1. RE PE e RI RI ricorrono per cassazione, per il tramite del comune difensore fiduciario, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Como, quale giudice del rinvio dopo la sentenza di questa Corte in data 15.4.2009 n. 1388, con unico motivo denunciando violazione di legge in relazione all'art. 610 c.p.p., comma 5. Il ricorso deduce che dell'udienza avanti la Corte di cassazione, adita avverso la sentenza deliberata dal Tribunale di Como quale giudice d'appello di sentenza del Giudice di pace di Erba, non era mai stato dato avviso al difensore fiduciario avv. Iantorno, in quanto la notificazione del decreto relativo alla sua fissazione era stata tentata presso un indirizzo dello studio non più attuale e poi mai rinnovata o completata. Di fatto, difensore ed imputati avevano saputo del processo in Cassazione con la notifica del decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice del rinvio. L'irregolare costituzione del rapporto processuale davanti a questa Corte suprema dovrebbe comportare, secondo i ricorrenti, l'inesistenza della sentenza adottata dalla Corte di cassazione e conseguentemente di quella del Giudice del rinvio, impugnata con l'odierno ricorso.
L'eccezione era stata proposta al Giudice del rinvio, che aveva però erroneamente ritenuto la questione preclusa ai sensi dell'art. 627 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Le questioni di diritto poste dal ricorso possono riassumersi nei quesiti:
sulle conseguenze dell'irregolare costituzione del rapporto processuale avanti la Corte di cassazione quando questa abbia poi deliberato una sentenza di annullamento con rinvio;
sulle modalità con cui il vizio denunciato può eventualmente essere fatto valere.
2.1.1 Va premesso come dagli atti - che trattandosi di motivo in rito questa Corte può conoscere quale giudice del fatto procedimentale - risulti che:
effettivamente il giudizio davanti a questa Corte, conclusosi con la deliberazione della sentenza di annullamento con rinvio, n. 1388 del 15.4.2009 (deposito 4.6.2009), è stato celebrato senza che fosse stato notificato ritualmente il decreto di fissazione dell'udienza al difensore fiduciario (e quindi nessuna notificazione è stata fatta agli imputati, cui non competeva in ragione della natura fiduciaria dell'assistenza legale in atto);
con la sua sentenza la Corte di cassazione aveva solo parzialmente accolto il ricorso degli imputati, giudicando insussistente uno dei due reati per cui si era proceduto e rinviando per la rideterminazione della pena quanto al secondo;
il vizio è stato eccepito oralmente per la prima volta al Tribunale di Como, nel corso dell'udienza del 25 novembre 2009, dal difensore degli imputati, dott. Alessandro Girola, nominato ai sensi dell'art.97 c.p.p., comma 4 in sostituzione dell'avv. Iantorno, dopo la reiezione di una richiesta di rinvio avanzata da quest'ultimo per il tramite del dott. Girola, del suo studio;
l'avv. Iantorno è iscritto all'albo speciale della corte di cassazione, il dott. Girola no.
2.1.2 Le sentenze della Corte di cassazione sono contestabili solo nei casi in cui è consentito il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p.. La costante giurisprudenza di questa Corte suprema insegna che la mancata rilevazione dell'omessa notificazione al difensore dell'imputato dell'avviso dell'udienza, camerale o pubblica, costituisce errore di fatto deducibile proprio attraverso il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis c.p.p. (Sez. 3 sent. 5039 del 20.1 - 9.2.2010, Sez. 6, sent. 45902 del 3 - 30.11.2009). Il ricorso deve essere presentato nel termine di centottanta giorni dal deposito della sentenza che si intende rimuovere e presuppone, quando è proposto dalla parte privata ed a pena di inammissibilità, la qualità di 'condannato'.
Deve affermarsi che la qualità di condannato sussiste anche nel caso di una sentenza di annullamento che rinvii per nuovo giudizio su punti della decisione diversi dalla contestuale conferma dell'affermazione di colpevolezza avvenuta nei gradi precedenti del giudizio di merito, posto che, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., comma 1 "la sentenza ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata".
Quando infatti, come nel caso di specie, l'annullamento con rinvio è disposto limitatamente alla necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, non vi è dubbio che passi in giudicato il punto dell'affermazione di responsabilità, e quindi sussista un giudicato parziale che attribuisce la non più discutibile e rimuovibile qualità di 'condannato', nel significato - che solo rileva ai fini della proponibilità del ricorso straordinario - di persona nei cui confronti è definitiva l'affermazione di responsabilità penale per un determinato fatto-reato (Sez. 5, sent. 211 del 21.11.2007 - 7.1.2008). La soluzione contraria (la qualità di condannato, anche ai fini della procedura ex art. 625 bis c.p.p. sussisterebbe solo quando anche il punto afferente il trattamento sanzionatorio è definito:
Sez. 1, sent. 24659 del 15 - 21.6.2007; Sez. 1, sent. 16692 del 28.1 - 20.4.2009) manifesta molteplici incongruità sistematiche, non compensate da alcuna eventuale utilità per l'interessato o il sistema processuale.
Infatti essa condurrebbe a ritenere che, a fronte di un vizio suscettibile di essere rilevato e rimosso subito con lo strumento del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., occorrerebbe invece attendere il compimento del giudizio di rinvio e la definizione dell'eventuale giudizio di cassazione conseguente (con i possibili ulteriori corsi diversi dalla immediata definizione del processo), per poi giungere all'annullamento della sentenza di annullamento con rinvio, della sentenza del giudice del rinvio e di quella di cassazione sul giudizio di rinvio: il che è assolutamente incompatibile con i principi costituzionali della ragionevole durata e dell'efficienza del processo. Del resto, l'inefficacia del decorso della prescrizione dopo la sentenza di annullamento con rinvio sul solo trattamento sanzionatorio attesta pure la contestuale mancanza di alcun interesse giuridicamente apprezzabile dell'interessato al protrarsi di attività procedimentale complessa, costosa e destinata tuttavia ad essere vanificata.
Deve pertanto innanzitutto affermarsi il principio di diritto che il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. è ammesso anche nei confronti delle sentenze di annullamento con rinvio che determinino l'efficacia del giudicato per il punto della decisione relativo all'affermazione di responsabilità.
2.1.3 Quanto alle modalità ed ai tempi della proposizione del ricorso, non vi è ragione, normativa o sistematica, di discostarsi dalla disciplina positiva, sicché va affermato il principio di diritto che il ricorso straordinario deve essere presentato nei centottanta giorni dal deposito della sentenza che ha annullato con rinvio.
Appare rispondente a regola di ottimizzazione delle risorse (che attraverso il principio dell'efficienza della giurisdizione ha rilievo costituzionale) prevedere che in tal caso la trattazione del giudizio di rinvio possa essere differito all'esito della definizione del ricorso ex art. 625 bis c.p.p., almeno nel caso in cui il giudice del rinvio rilevi, con valutazione incidentale alla stregua degli atti, che sono tutti a sua disposizione, la potenziale fondatezza della censura di irregolarità della costituzione del rapporto processuale nel precedente giudizio di cassazione. Ciò anche tenuto conto proprio del fatto che, in giudicato l'affermazione di responsabilità, come già evidenziato il decorso del tempo diviene irrilevante ai fini della prescrizione.
2.2 Nel caso oggetto di questo giudizio non è stato presentato alcun ricorso.
La questione è stata dedotta davanti al Giudice del rinvio all'udienza del 25.11.2009, quindi nei 180 giorni dal deposito della motivazione della sentenza di Cassazione che aveva annullato con rinvio (depositata come riferito il 4.6.2009).
Il tema della possibile configurabilita di una sorta di 'conversione' dell'eccezione in ricorso ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p. (Sez. 2, sent. 39111 del 16.9 - 16.10.2003), non è però rilevante nel presente giudizio: a prescindere, infatti, dal concorrente ed ulteriore problema se un'eccezione orale verbalizzata possa integrare gli estremi essenziali e strutturali di un atto di ricorso, è assorbente la constatazione che l'eccezione risulta dal verbale di udienza essere stata proposta da difensore non iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti questa Corte suprema, sostituto d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4 (a nulla rilevando la qualifica di Cassazionista del fiduciario assente, posto che comunque l'eccezione non è stata posta con memoria sottoscritta da quest'ultimo). Ciò attesterebbe in ogni caso un'evidente inammissibilità, a poco rilevando il fatto che questa avrebbe dovuto essere dichiarata da questa Corte e non dal giudice del rinvio, stante la sua indiscussa evidenza. Nè può darsi rilievo al rituale ricorso per cassazione che ha dato origine a questo giudizio di legittimità, posto che lo stesso risulta presentato il 7.1.2010, quindi comunque oltre i 180 giorni dal deposito della precedente sentenza di annullamento con rinvio. In definitiva, il vizio dedotto sussiste ma, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, i ricorrenti avrebbero dovuto farlo valere con apposito ricorso ex art. 625 bis c.p.p. nei 180 giorni dal deposito della sentenza di annullamento con rinvio, il che non è avvenuto.
Consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010