Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2003, n. 17908
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Sentenza 20 febbraio 2003

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La riduzione della pena per il concorso di più circostanze attenuanti, prevista dall'art. 67 cpv. cod. pen., va applicata in modo che la pena da irrogare in concreto non sia mai inferiore ad un quarto della pena base e non diminuendo la pena nella misura massima di un quarto della pena base.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2003, n. 17908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17908
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

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