Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
La riduzione della pena per il concorso di più circostanze attenuanti, prevista dall'art. 67 cpv. cod. pen., va applicata in modo che la pena da irrogare in concreto non sia mai inferiore ad un quarto della pena base e non diminuendo la pena nella misura massima di un quarto della pena base.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2003, n. 17908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17908 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RENATO ACQUARONE Presidente
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere
2. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere
3. Dott. FRANCESCO P. GRAMENDOLA Consigliere
4. Dott. DOMENICO CARCANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI SM, nato a [...] S. Elena (CA) il 16/2/1951;
avverso la sentenza in data 7/3/2002 della Corte d'appello di AG;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Luciano Deriu;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
- Con sentenza 7/3/2002 la corte d'appello di AG confermava la decisione 22/5/01 del Tribunale della stessa città, che aveva condannato ON IL alla pena di mesi tre di reclusione (p.b.: mesi sei;
ridotta a mesi quattro ex art. 62 bis C.P., per essere la capacità di intendere e volere "grandemente scemata per infermità di mente, accertata dal C.T.U.") per il reato di cui all'art. 337 C.P. (resistenza a pubblici ufficiali, per aver colpito funzionari di P.S. che tentavano di eseguire la misura del ricovero provvisorio in un ospedale psichiatrico giudiziario, disposta dalla Procura della Repubblica di AG - in agro di Quartu il 9/7/1997).
- In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza: come la difesa dell'imputato avesse sollecitato "una riduzione di pena per effetto dell'applicazione, nella sua massima estensione, della diminuente di cui all'art. 89 C.P., già concessa in prime cure"; come l'accoglimento di tale richiesta si risolvesse nella violazione "del disposto dell'art. 67 cpv. ult. inciso del codice penale, che impone il rispetto del limite del quarto alla riduzione di pena per effetto del concorso di più circostanze attenuanti".
- Proponeva ricorso per cassazione il difensore del IL, deducendo "violazione degli artt. 67 e 89 C.P. - Manifesta illogicità della motivazione", sotto un triplice profilo: a) perchè la norma dell'art. 67 C.P. si riferirebbe al minimo consentito con riguardo alla pena edittale prevista per il singolo reato;
b) perchè la norma in questione si riferirebbe "solo alle circostanze attenuanti, e non anche alla imputabilità", c) perchè, in ogni caso, la pena minima edittale preveduta all'imputato) sarebbe "pari a mesi sei di reclusione", sicchè anche sotto tale profilo "la motivazione della sentenza di secondo grado (apparirebbe) del tutto illogica e contraddittoria".
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso proposto nell'interesse di ON IL è da ritenere fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. a) contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, devesi anzitutto ribadire "che il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell'imputabilità, è una circostanza che attiene alla persona del colpevole, ed è quindi soggetta al giudizio di bilanciamento, ex art. 69 C.P." (v. per tutte: Cass. £, sent. 2205 dell'11/1/93, P.M. in proc. Trinca).
b) Devesi anche ribadire l'esattezza e la condivisibilità dell'orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Cass. 6, sent. 4923 del 20/4/2000, Dolcetti;
Cass. 5, sent. 7639 del 6/7/92, Maffei;
Cass. 22, sent. 3060 del 24/2/89, Fiore), secondo il quale "la disposizione dell'art. 67 cpv. C.P. non va intesa nel senso che la riduzione della pena, in caso di concorso di più circostanze attenuanti, va apportata nella misura massima di un quarto della pena-base, bensì nel senso che la pena da irrogare in concreto non può essere mai inferiore a un quarte del minimo edittale". - Orbene, nel caso di specie non pare revocabile in dubbio, avuto riguardo ai criteri di calcolo della pena concretamente adottati e al contenuto testuale della motivazione della decisione di secondo grado, che la corte territoriale abbia interpretato la norma di cui all'art. 67 cpv. C.P., proprio ed esclusivamente nel senso "che l'eventuale riduzione di pena, in caso di concorso di più circostanze attenuanti, andrebbe operata nella misura massima di un quarto della pena-base", e non invece nel senso indicato dal richiamato orientamento giurisprudenziale (irrogazione, in concreto, di pena non inferiore a un quarto del minimo edittale). - Detto errore l'interpretativo si risolve in una evidente indiscutibile "violazione di legge": si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di AG (nella specie, in particolare, con rinvio alla Sezione distaccata di detta Corte d'appello avente sede in Sassari) per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla sezione distaccata di Sassari della Corte d'appello di AG.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 APRILE 2003.