Sentenza 26 novembre 2009
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 334 cod. pen., oltre all'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma quarto, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'abusiva messa in circolazione, da parte del custode o del proprietario, di un veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, quando la circolazione sia sintomatica della volontà di sottrarre il bene per eludere il vincolo di indisponibilità, ovvero ne comporti un effettivo deterioramento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2009, n. 9472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9472 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/11/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2062
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 30795/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli;
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 19 marzo 2007 n. 2815/07;
emessa nel processo penale a carico di:
CC NA, nato il [...] a [...];
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Carlo DI CASOLA, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio. osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19 marzo 2007 n. 2815/07 il Tribunale di Napoli assolveva NA UR dall'imputazione di violazione dell'art. 334 c.p., commessa in Napoli il 25 novembre 2004 sottraendo, sopprimendo, disperdendo o comunque deteriorando l'autovettura Autobianchi Y10 tg. FI G43603 di proprietà di AL AL, sottoposta a sequestro amministrativo dal Comando Provinciale di Napoli - RONR in data 6 novembre 2004 e affidata alla sua custodia, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 334 c.p. e D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 213 e 214 a) perché l'utilizzo di un veicolo sottoposto a sequestro configura, a prescindere dall'ulteriore dimostrazione di un deterioramento del veicolo medesimo, la condotta di sottrazione punita dagli artt. 334 e 335 c.p. nelle diverse ipotesi dolosa e colposa;
b) perché il D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 213 e 214 si pongono con gli artt. 334 e 335 c.p. in rapporto di specialità reciproca, in quanto la norma amministrativa sanziona solo una specifica condotta, però, azionabile da chiunque mentre quella penale copre una serie più ampia di azioni, commettibili solo da soggetti qualificati. L'impugnazione è fondata.
1. La questione relativa all'applicazione del reato previsto dall'art. 334 c.p. ovvero dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, comma 4 al soggetto sorpreso a circolare con l'autovettura sequestrata ai sensi dell'art. 213, D.Lgs. cit., di cui è stato nominato custode, ha dato origine ad un contrasto interpretativo interno, risolto con le pronunce Cass., Sez. 6, 28 novembre 2007 n. 2163, ric. P.M. c. Ferrari (conf. Sez. 6, 28 novembre 2007 nn. 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, non massimate); Sez. 6, 31 ottobre 2007 n. 3178, ric. P.G. c. Altomare;
Sez. 6, 22 settembre 2009 n. 42582, ric. P.M. in proc. Mazzone. Sono stati passati preliminarmente in rassegna i diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi in ordine al problema del concorso di norme tra l'art. 334 c.p., (o art. 335 c.p., per l'ipotesi colposa) e l'art. 213 C.d.S., e dell'eventuale operatività, per risolverlo, del principio di specialità. Secondo un primo orientamento, cui sostanzialmente si uniforma la tesi del giudice di merito, il principio di specialità opererebbe, almeno in astratto, a favore della norma dettata dal codice della strada (art. 213 C.d.S.), in quanto la circolazione abusiva del veicolo sequestrato dall'organo di polizia concreta una condotta specifica di sottrazione, sia pure limitata nel tempo;
l'elusione del vincolo è elemento comune alle due fattispecie, ma l'uso del bene, per assumere rilievo sotto il profilo sanzionatorio penale (art. 334 c.p.), deve comportare il suo deterioramento, inteso come danneggiamento da verificarsi in concreto e non come mero logorio conseguente all'uso occasionale, ipotesi quest'ultima inquadrabile, invece, nella violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., tenuto conto del contesto normativo in cui essa è inserita e che disciplina specificamente e compiutamente il sequestro amministrativo del veicolo (cfr. Cass., Sez. 3, 10 ottobre 2007, ric. P.G. in proc. Illiano;
Sez. 3, 24 gennaio 2008 n. 17837, ric. P.G. in proc. De Maio;
Sez. 3, 20 marzo 2008 n. 25116, ric. P.M. in proc. Pisa). Secondo questo orientamento il custode, anche se proprietario, che sia sorpreso alla guida di un'autovettura, sottoposta a sequestro ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, risponde solo dell'illecito amministrativo e non anche del reato di cui all'art.334 c.p., dovendosi applicare il principio di specialità L. n. 689 del 1981, ex art. 9 (Sez. 3A, 24 gennaio 2008, n. 17837, P.G. c. De
Maio; perviene alle medesime conclusioni, ma con una motivazione differente, che implica il ricorso anche all'art. 15 c.p., Sez. 3A, 20 marzo 2008, n. 25116, P.M. c. Pisa). Altro indirizzo esclude qualunque relazione di specialità o di assorbimento tra le citate norme e ravvisa il concorso formale tra le medesime: l'art. 213 C.d.S., si sostiene, è indirizzato a un numero indeterminato di soggetti attivi, mentre l'art. 334 c.p., individua nel custode o nel proprietario il solo soggetto punibile (reato proprio); la prima da rilievo alla sola circolazione abusiva del veicolo sequestrato, la seconda prevede una pluralità di condotte;
diversi, inoltre, sono i beni giuridici tutelati dalle due disposizioni, avendo la prima di mira la regolarità di circolazione del veicolo e la seconda l'indisponibilità del bene conseguente al vincolo su di esso impresso e, quindi, il rispetto dovuto alla volontà dello Stato diretta a quello speciale scopo cautelativo che è proprio del sequestro (Sez. 6, 16 ottobre 2007 n. 38919, ric. P.M. in proc. Piscopo;
Sez. 6, 1 ottobre 2007 n. 44843, ric. P.M. in proc. Castellano).
Il raffronto fra le due soluzioni proposte ha indotto a ritenere più aderente ai principi generali in tema di concorso di norme e ai dati normativi che vengono in considerazione, il secondo orientamento.
2. Ne consegue che nel caso in esame, non può trovare applicazione il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981. La L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, richiamando il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., regola, in relazione ad uno stesso fatto, il concorso apparente tra norme, siano esse plurime disposizioni che prevedono illeciti amministrativi ovvero una disposizione penale e altra sanzionata sotto il solo profilo amministrativo. Il concorso apparente tra disposizioni amministrative, derogando al criterio del cumulo materiale, costituisce applicazione del generale principio del ne bis in idem, la cui operatività non pone alcun particolare problema, essendosi in presenza di sanzioni omogenee previste da uno stesso sistema. L'estensione del principio al concorso fra illecito penale e amministrativo, regolato dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, nel senso dell'operatività del principio di specialità per il concorso tra disposizioni penali e amministrative nel caso in cui queste ultime siano previste da leggi dello Stato, che rappresenta una innovazione rispetto all'opinione tradizionale di ravvisare un rapporto da genus ad speciem solo tra fatti inquadrati in schemi propri di uno stesso ramo dell'ordinamento, stravolge il rapporto di rango tra il maggiore disvalore dell'illecito penale rispetto a quello dell'illecito amministrativo, rinuncia a considerare come appartenenti a distinti rami dell'ordinamento le norme punitive penali e amministrative e rende inoperante l'effetto deterrente della sanzione penale in tutti quei casi nei quali la fattispecie amministrativa presenti elementi specializzanti. Ed è perciò che la regola introdotta dal legislatore del 1981 sul concorso apparente tra norma penale e norma prevedente la sanzione amministrativa deve essere interpretata e applicata in senso rigorosamente restrittivo, vale a dire verificandone scrupolosamente la ricorrenza dei relativi presupposti. Il concorso apparente di norme riguarda le ipotesi in cui più norme sembrano prima facie disciplinare un medesimo fatto, ma una sola di esse è effettivamente applicabile al caso concreto, perché il legislatore ha preventivamente optato introducendo il criterio regolatore di cui alla L. n. 689 del 1981, cit. art. 9, comma 1, per l'operatività di una singola disposizione in ragione del principio del ne bis in idem sostanziale, secondo il quale nessuno può essere assoggetto a una duplice sanzione per lo stesso fatto.
Il rapporto di specialità è un rapporto di continenza strutturale fra due norme, nel senso che le relative fattispecie possono inscriversi come due cerchi concentrici aventi un raggio disuguale l'una nell'altra; una di esse contiene in sè tutti gli elementi presenti nell'altra e, allo steso tempo, presenta uno o più elementi specializzanti, per specificazione o per aggiunta;
la fattispecie speciale ha un'area di applicazione logicamente minore rispetto a quella della fattispecie generale.
Presupposto per delimitare l'ambito di operatività del principio di specialità è, quindi, l'esistenza di un concorso apparente di norme che sanzionano, in modo convergente, uno stesso fatto, intendendosi per tale, secondo un canone di tipo strutturale, la medesima situazione di fatto, la cui verifica comporta il raffronto tra le due fattispecie, al fine di stabilire se tra le stesse, considerate in astratto, vi sia omogeneità, quanto agli elementi costitutivi dell'illecito, all'ambito dei soggetti attivi, all'oggetto giuridico e all'interesse protetto, salva la presenza nella norma speciale di quel quid pluris che ne determina l'applicabilità in via esclusiva. In difetto di convergenza sullo stesso fatto, non v'è spazio per risolvere, in base al principio di specialità, il concorso tra la disposizione sanzionata penalmente e quella sanzionata come mero illecito amministrativo.
In altri termini, l'estensione operata dalla L. 24 novembre 1981, n.689, art. 9 del principio di specialità, già viall'e in forza dell'art. 15 c.p., nel rapporto fra norme penali che disciplinano la stessa materia, al caso in cui uno stesso fatto è punito sia da una disposizione penale, sia da una o più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, lascia inalterato il problema e, quindi, sul piano esegetico, la priorità logico-giuridica, se il concorso fra la norma penale e quella sanzionatoria amministrativa sia formale o apparente, con la conseguenza, in questo secondo caso, che la coincidenza delle due norme in ordine al medesimo fatto comporta l'esigenza sistematica della prevalenza dell'una con esclusione dell'altra in applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale, ovvero, nel primo caso, che entrambe le norme esigono di essere applicate congiuntamente al medesimo fatto, in quanto la violazione riguarda interessi di carattere generale di diversa natura, la cui tutela richiede l'irrogazione di entrambe le sanzioni. La riconduzione del concorso apparente al principio del ne bis in idem sostanziale ne individua i limiti dell'applicazione, che risponde all'esigenza di armonizzazione del sistema, pur riferibile al principio del favor rei, di evitare che per il medesimo fatto siano applicate senza ragione più sanzioni della stessa o di diversa natura. Prima della ricerca e dell'applicazione della norma speciale è necessario stabilire se ricorre in effetti il ricorso apparente, per cui una è in realtà la norma e, quindi, la sanzione da applicare, e non si versa invece nell'ipotesi del concorso formale, che postula l'applicazione di entrambe le norme e di entrambe le sanzioni.
3. La verifica dev'essere compiuta confrontando le due fattispecie, al fine di stabilire se ricorra o meno un rapporto di omogeneità. Se non convergono sullo stesso fatto non vi è spazio per risolvere il concorso tra le due disposizioni in base al principio di specialità. Peraltro, il confronto non deve essere effettuato in concreto, bensì tra le fattispecie astratte, così come risultano strutturate dal legislatore, e l'accertamento sull'omogeneità tra le disposizioni deve investire non solo gli elementi costitutivi dell'illecito, ma anche l'interesse protetto, l'oggetto giuridico e, in alcuni casi, lo stesso ambito dei soggetti attivi. Alla luce degli esposti principi deve escludersi che tra l'art. 334 c.p., e l'art. 213 C.d.S., possa determinarsi, in relazione alla condotta addebitata all'imputato, un concorso apparente di norme. Ed invero, differenti sono le condotte considerate dalle due norme: la disposizione penale prevede una serie di comportamenti, tra loro equivalenti e alternativi, che si sostanziano nella sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento della cosa sottoposta a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità amministrativa;
la violazione amministrativa contempla un'unica condotta, la circolazione abusiva del veicolo durante il periodo in cui lo stesso è sottoposto a sequestro ex citato art. 213. Diversi sono i soggetti attivi degli illeciti: l'art. 334 c.p., punisce il custode, il proprietario-custode o il semplice proprietario, trattasi, quindi, di reato proprio;
l'art. 213 C.d.S., si rivolge genericamente a chiunque e ha come destinatario anche il soggetto che non riveste la qualità di custode o di proprietario. Diverso è anche il bene giuridico protetto, che, pur implicando giudizi di valore estranei a stretto rigore alla sfera di operatività del criterio di specialità, può rivestire e, nel caso in esame, certamente riveste un valore sintomatico: l'ipotesi di reato mira a predisporre una tutela penale per l'interesse cautelativo proprio del vincolo imposto con il sequestro, che rappresenta un momento di protezione strumentale per il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione in senso lato, la quale riceve certamente pregiudizio dalla violazione degli obblighi di custodia, perché viene frustrato o reso più difficoltoso il raggiungimento degli scopi caratteristici dei singoli procedimenti cautelari;
l'illecito amministrativo ha, invece, di mira esclusivamente, perché irregolare, l'abusiva circolazione stradale del veicolo sequestrato, tanto che, oltre al pagamento di una somma di denaro, prevede anche la sospensione della patente di guida, sanzione accessoria questa tipica del diverso interesse protetto, che è quello della sicurezza stradale.
Ciò posto, è di tutta evidenza che trattasi di due norme eterogenee e strutturalmente diverse, che disciplinano differenti quadri di vita sociale e non sono, pertanto, in concorso apparente tra loro, con l'effetto che non può operare, nella specie, il principio di specialità della L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1. Non rileva l'assenza nell'art. 213 C.d.S., di una clausola di salvezza della norma penale, posto che tale clausola si sarebbe rivelata superflua proprio per l'impossibilità di applicare il principio di specialità al rapporto tra le due norme. Conclusivamente deve affermarsi che, quando autore della circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo sia il custode o il proprietario, non sussistono ragioni, connesse alla struttura delle norme che vengono in rilievo, per escludere il concorso formale tra la violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, e il reato di cui all'art. 334 c.p.. 4. Una volta esclusa la sussistenza del concorso apparente ed affermata la possibilità che le due disposizioni possano formalmente concorrere, appare tuttavia necessario individuare i rispettivi ambiti applicativi, procedendo ad esaminare entro quali limiti la circolazione del veicolo sequestrato in via amministrativa possa rientrare tra le condotte previste dall'art. 334 c.p.. A questo proposito si osserva che il semplice uso (in cui può rientrare anche la circolazione) del veicolo sequestrato da parte del custode non può essere equiparato automaticamente alla condotta di deterioramento cui si riferisce l'art. 334 c.p.. In questo senso deve ritenersi superato quell'orientamento interpretativo, neppure tanto risalente, secondo cui qualsiasi utilizzo del bene sequestrato determina un deprezzamento e un deterioramento del veicolo, in quanto esposto ai pericoli della circolazione e all'usura delle parti meccaniche, con la conseguenza che la circolazione veniva fatta rientrare automaticamente nell'ambito della condotta di deterioramento prevista dall'art. 334 c.p. (Sez. 6A, 22 giugno 2000, n. 7930, Putiri;
Sez. 6A, 6 novembre 1980, Caputo;
Sez. 6A, 15 ottobre 1981, n. 3046, Casolino). Si tratta di una posizione sicuramente censurabile, in quanto se è vero che dall'uso può derivare anche il deterioramento del veicolo, tuttavia tale verifica deve essere compiuta in concreto, non potendo costituire oggetto di una astratta valutazione. Dall'uso può derivare l'usura del mezzo, che è concetto differente rispetto al concetto di deterioramento richiesto dalla fattispecie penale. L'eventuale deterioramento, inteso come scadimento qualitativo del bene, mediante l'alterazione parziale o totale degli elementi costitutivi (ad esempio, parti meccaniche, sistema elettrico) deve essere dimostrato di volta in volta.
D'altra parte, anche il concetto di sottrazione merita di essere approfondito. In sostanza, si afferma che la circolazione del veicolo sequestrato avviene in quanto si sottrae il bene al vincolo di indisponibilità della misura reale ed è condotta sufficiente ad integrare il reato. È una posizione espressa da una giurisprudenza piuttosto consolidata in relazione al reato di cui ci si occupa, che fa rientrare nella nozione di sottrazione anche la semplice amotio del bene sequestrato, ritenendo che tale condotta possa essere obiettivamente idonea ad impedire o a rendere solo più difficile l'acquisizione del bene sequestrato (Sez. 6A, 7 febbraio 1985, n. 4312, Sciasia;
Sez. 6A, 15 ottobre 1981, n. 3046, Casolino;
Sez. 6A, 4 febbraio 1967, n. 226, Fortina). E comunque, non va sottovalutata la verifica in ordine alla oggettiva offensività della condotta di sottrazione, tenendo conto che anche la giurisprudenza cui si è fatto sopra riferimento ritiene che per la sussistenza del reato di cui all'art. 334 c.p. può aversi sottrazione delle cose sequestrate ogni qual volta in relazione alla particolare natura del bene si ponga in essere un'azione atta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o solo più difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto del vincolo stesso, è rivolta, ricercando, quindi un'accezione finalistica della condotta, imperniata nell'attitudine a ledere l'interesse dell'indisponibilità del vincolo.
A tale connotato oggettivo della condotta di sottrazione deve aggiungersi anche la sussistenza dell'elemento soggettivo. Il dolo generico, richiesto dall'art. 334 c.p., non si esaurisce nella coscienza e volontà del fatto materiale, ma esige la volontà dell'agente di eludere il vincolo di indisponibilità posto sul bene con il sequestro.
Ne consegue che se la nozione di sottrazione deve qualificarsi nei termini che si sono sopra descritti, il semplice uso momentaneo del veicolo, occasionale e circoscritto nello spazio, qualora non sorretto dalla volontà di eludere il vincolo, non potrà integrare il reato previsto dal citato art. 334 c.p.. Con riferimento al sequestro dei veicoli previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213, la verifica dell'elemento oggettivo circa l'idoneità della condotta ad eludere il vincolo di indisponibilità e di quello soggettivo inerente alla volontà di elusione dello stesso vincolo acquistano un notevole rilievo anche in considerazione delle particolarità della procedura di attuazione del sequestro finalizzato alla confisca del mezzo, che non realizza immediatamente l'espropriazione del bene del privato, in quanto questi è chiamato a forme di collaborazione con l'amministrazione, assumendo l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui egli stesso abbia la disponibilità ovvero di custodirlo e, in seguito, una volta intervenuto il provvedimento di confisca amministrativa, di trasferirlo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza stradale, presso il luogo individuato dal prefetto (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213). È in un simile contesto procedimentale, caratterizzato da tali forme di collaborazione e di diretta disponibilità materiale del veicolo sequestrato, che deve essere valutata in concreto l'avvenuta sottrazione del bene sequestrato, condotta da intendere come diretta inequivocabilmente ad eludere il vincolo di indisponibilità della misura cautelare.
5. In conclusione, il custode sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213 risponde sempre dell'illecito amministrativo di cui al comma 4 del citato art., che punisce la mera circolazione con veicolo sequestrato, in quanto tale;
tuttavia, se la circolazione è sintomatica della volontà di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, vi è concorso anche dell'art. 334 c.p. (comma 2 se il custode è anche proprietario del mezzo);
troverà applicazione (anche) la disposizione penale se dall'uso (circolazione) del veicolo dovesse derivarne il suo deterioramento, da intendere nei limiti sopra indicati.
Possono al riguardo enunciarsi riassuntivamente i seguenti principi:
- il custode o il proprietario sorpreso a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S., risponde sia dell'illecito amministrativo di cui al comma 4, della stessa disposizione sia del reato previsto dall'art. 334 c.p., (in relazione alle distinte ipotesi in esso disciplinate), considerato che tale utilizzazione del bene presuppone di norma la sottrazione dello stesso al vincolo d'indisponibilità, fatti salvi casi marginali di oggettiva inoffensività della condotta o di assenza dell'elemento soggettivo, e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene medesimo;
- se a circolare con il veicolo sequestrato sia una terza persona, il custode sarà chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 334 c.p., comma 1, qualora abbia voluto favorire il proprietario, ovvero del reato di cui all'art. 335 c.p., se abbia colposamente agevolato la sottrazione del veicolo in sequestro;
il proprietario - custode risponderà del reato di cui dell'art. 334 c.p., comma 2, o, in caso di mera colpa, di quello di cui all'art. 335 c.p.; - il terzo (non proprietario ne' custode) che circoli con il veicolo sequestrato risponde del solo illecito amministrativo, a meno che non abbia concorso nella sottrazione del bene, nel qual caso deve rispondere, quale extraneus, a titolo appunto di concorso nel reato posto in essere dal soggetto qualificato.
6. Sulla base di quanto esposto risulta censurabile la decisione con cui il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 334 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ritenendo, erroneamente, sussistente il solo illecito amministrativo, in base al principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art.
9. In particolare, il giudice di merito, una volta accertato che NA UR, nominato custode, aveva circolato a bordo del veicolo sequestrato, avrebbe dovuto verificare, attraverso le concrete modalità del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, se l'avvenuta circolazione del veicolo avesse integrato la sottrazione cui fa riferimento l'art.334 c.p., nei termini che si sono sopra illustrati, al fine di stabilire se tale condotta fosse diretta ad eludere il vincolo di indisponibilità sul veicolo derivante dal sequestro. Pertanto la sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in applicazione dei principi sopra esposti, dovrà valutare in concreto se l'imputato, custode del veicolo, abbia sottratto l'autoveicolo in questione al vincolo derivante dal sequestro disposto dall'autorità amministrativa, ferma restando l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. n.285 del 1992, art. 213, comma 4.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla corte di Appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010