Sentenza 31 ottobre 2007
Massime • 1
Il custode o il proprietario sorpreso a circolare con un veicolo, sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo a norma dell'art. 213 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 risponde sia dell'illecito amministrativo di cui al quarto comma dello stesso articolo, sia del reato di cui all'art. 334 cod. pen., se la circolazione è sintomatica della volontà di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, ovvero comporti il deterioramento del bene. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che il mero uso momentaneo del veicolo, occasionale e circoscritto nello spazio, non sorretto dalla volontà di eludere il vincolo, non integra il reato di cui all'art. 334 cod.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2007, n. 3178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3178 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 31/10/2007
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1298
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11137/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;
avverso la sentenza del 31 ottobre 2006 emessa dal Tribunale di Napoli;
nel procedimento a carico di:
AL IO;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha assolto IO AL dal reato di cui all'art. 334 c.p., ritenendo che la condotta contestatagli - consistita, a quanto risulta dalla sentenza, nell'aver circolato a bordo dell'autovettura di sua proprietà, sequestrata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1990, art.213, di cui era stato nominato custode - non integrasse l'illecito penale, che sanziona la condotta di chi sottrae una cosa sottoposta a sequestro, anche amministrativo, affidata alla sua custodia, bensì la violazione amministrativa prevista dall'art. 213 C.d.S., che punisce il comportamento di chi durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo vi circoli abusivamente.
2. Contro questa decisione ha proposto direttamente ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli che ha dedotto, con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 334 c.p. e D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, sostenendo che ad integrare il reato previsto dall'art. 334 c.p. è sufficiente l'idoneità della condotta dell'agente ad eludere il vincolo imposto sul bene sequestrato, rendendo anche solo più difficile la realizzazione cui la cosa è rivolta per effetto del vincolo, specificando, inoltre, che ai fini della responsabilità penale del custode il concetto di sottrazione non implica quello esclusivo di appropriazione, essendo sufficiente anche il semplice spostamento della cosa, senza preavviso agli organi competenti. Inoltre, ha escluso che possa trovare applicazione il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, che presuppone la esatta coincidenza tra le due fattispecie, quella amministrativa e quella penale: nella specie il fatto previsto dal citato D.Lgs., art. 213, e consistente nella circolazione su strada con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo è diverso dalla tipica condotta integrante il reato di cui all'art. 334 c.p., che può realizzarsi anche con la semplice amotio del veicolo, rispetto alla quale la circolazione costituisce solo la manifestazione della condotta stessa. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Con il ricorso proposto la Corte è chiamata a risolvere la seguente questione: se al soggetto sorpreso a circolare con l'autovettura sequestrata ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art.213, di cui è stato nominato custode, si applichi l'art. 334 c.p.,
ovvero l'illecito amministrativo di cui al citato D.Lgs., art. 213, comma 4, o ancora se le due disposizioni debbano trovare applicazione congiunta e in che limiti.
Sul punto specifico si registrano alcune recenti decisioni che hanno affermato principi diversi.
3.1. Secondo un primo orientamento, che di fatto coincide con le conclusioni cui pervengono i giudici di merito napoletani, trova applicazione, in forza del principio di specialità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, la sola disposizione amministrativa.
Quest'ultima rivelerebbe il proprio carattere speciale perché, a differenza della disposizione penale che si riferisce ad una semplice condotta di sottrazione, ha ad oggetto una sottrazione specifica, cioè finalizzata alla circolazione (Sez. 6, 10 ottobre 2007, n. 42792, p.g. in proc. Illiano). Inoltre, secondo la sentenza impugnata, la prevalenza della norma contenuta nel codice della strada troverebbe una sua giustificazione anche in considerazione del suo inserimento in un contesto normativo compiuto, in cui viene disciplinato il sequestro in tutte le sequenze procedimentali, fino a prevedere la sanzione nel caso di inosservanza del vincolo reale sul veicolo;
peraltro, si sottolinea che il citato D.Lgs., art. 213, non prevede alcuna clausola di sussidiarietà (salvo che il fatto non costituisca reato), che ponga cioè una deroga all'applicazione dell'illecito amministrativo qualora il fatto sia previsto dalla legge come reato.
3.2. L'altro indirizzo, invece, nega che il rapporto tra le due disposizioni debba essere regolato in base al principio di specialità di cui al citato art. 9: la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, non è speciale perché si riferisce ad un genere indeterminato di soggetti attivi, mentre la norma penale individua nel custode il solo soggetto agente punibile (reato proprio); d'altra parte, la specialità non è rinvenibile neppure nell'art. 334 c.p., dal momento che fa riferimento ad una pluralità di condotte attive, laddove la disposizione amministrativa individua un'unica condotta, cioè la circolazione abusiva su veicolo sequestrato. Peraltro, viene evidenziato come anche i beni tutelati dalle due previsioni non siano omogenei, in quanto l'art. 334 c.p., non ha direttamente di mira il carattere abusivo della circolazione del veicolo, bensì tutela il bene dell'indisponibilità del vincolo stabilito sul bene con il sequestro, colpendo le condotte di chi è tenuto ad osservare e a far osservare l'effetto del provvedimento cautelare. In conclusione si esclude sia il rapporto di specialità, sia l'assorbimento delle due disposizioni, per affermare la sussistenza di un'ipotesi di concorso formale tra norme (Sez. 6, 16 ottobre 2007, n. 38919, P.M. in proc. Piscopo).
4. Deve riconoscersi che nel caso di specie non può trovare applicazione la citata L. n. 689 del 1981, art.
9. Presupposto del principio di specialità è l'esistenza di un concorso apparente di norme che puniscano lo stesso fatto, secondo una verifica che deve essere compiuta confrontando le due fattispecie, al fine di stabilire se ricorra o meno un rapporto di omogeneità. Se non convergono sullo stesso fatto non vi è spazio per risolvere il concorso tra le due disposizioni in base al principio di specialità. Peraltro, il confronto non deve essere effettuato in concreto, bensì tra le fattispecie astratte, così come risultano strutturate dal legislatore, e l'accertamento sull'omogeneità tra le disposizioni deve investire non solo gli elementi costitutivi dell'illecito, ma anche l'interesse protetto, l'oggetto giuridico e, in alcuni casi, lo stesso ambito dei soggetti attivi.
Sulla base di tali criteri, cui la giurisprudenza pacificamente ricorre in casi analoghi, deve escludersi che tra l'art. 334 c.p. e il citato D.Lgs. n. 285 del 1900, art. 213 possa individuarsi un concorso apparente tra norme.
Innanzitutto, diverso è il bene tutelato: la disposizione penale tutela il vincolo di indisponibilità del bene oggetto di sequestro e il reato è inserito tra i delitti contro la pubblica amministrazione in quanto, indirettamente, viene assicurata la tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione;
il citato D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213, comma 4, ha di mira, prevalentemente, l'esclusione del veicolo sequestrato dalla circolazione stradale, in quanto irregolare. Inoltre, sempre da un raffronto tra le fattispecie astratte, emerge come differenti siano le condotte prese in considerazione dalle due norme: l'illecito amministrativo contempla come unica condotta l'abusiva circolazione, mentre la disposizione penale prevede una serie di condotte che vanno dalla sottrazione al deterioramento del veicolo, passando per le condotte di soppressione, distruzione e dispersione. Infine, vi sono differenze notevoli anche riguardo al soggetto attivo degli illeciti:
l'art. 334 c.p. si riferisce al "custode" e al "proprietario" del veicolo;
il citato D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213, comma 4, si rivolge genericamente a "chiunque".
Limitandosi a queste evidenti differenze appare chiaro che si è dinanzi a due disposizioni tendenzialmente eterogenee, rispetto alle quali non può operare il principio di specialità della L. n. 689 del 1981, art.
9. Non vi è alcuna relazione di convergenza apparente tra le norme in questione, che hanno ad oggetto fatti diversi, non identici. Deve, pertanto, affermarsi che la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo può integrare concorso formale tra la violazione amministrativa di cui al citato art. 213, comma 4 ed il reato previsto dall'art. 334 c.p.. 5. Nel caso di specie, la condotta contestata nel capo di imputazione riguarda l'avvenuta sottrazione "al vincolo derivante dal sequestro amministrativo" dell'autovettura, in precedenza sequestrata per mancanza di copertura assicurativa e affidata alla custodia dello stesso trasgressore. Dalla sentenza risulta che la condotta di sottrazione sarebbe consistita nel far circolare il veicolo sequestrato.
Una volta esclusa la sussistenza del concorso apparente ed affermata la possibilità che le due disposizioni possano formalmente concorrere, appare tuttavia necessario individuare i rispettivi ambiti applicativi, procedendo ad esaminare entro quali limiti la circolazione del veicolo sequestrato in via amministrativa possa rientrare tra le condotte previste dall'art. 334 c.p.. Con le sentenze sopra citate questa Corte, sebbene sia pervenuta a conclusioni divergenti, ha tuttavia concordato sul fatto che il semplice uso (in cui può rientrare anche la circolazione) del veicolo sequestrato da parte del custode non può essere equiparato automaticamente alla condotta di deterioramento cui si riferisce l'art. 334 c.p. (alle due decisioni sopra menzionate può aggiungersi anche, Sez. 6, 1 ottobre 2007, P.M. in proc. Castellano). È stato così superato quell'orientamento interpretativo, neppure tanto risalente, secondo cui qualsiasi utilizzo del bene sequestrato determina un deprezzamento e un "deterioramento" del veicolo, in quanto esposto ai pericoli della circolazione e all'usura delle parti meccaniche, con la conseguenza che la "circolazione" veniva fatta rientrare automaticamente nell'ambito della condotta di deterioramento prevista dall'art. 334 c.p. (Sez. 6, 22 giugno 2000, n. 7930, Putiri;
Sez. 6, 6 novembre 1980, Caputo;
Sez. 6, 15 ottobre 1981, n. 3046, Casolino). Si trattava di una posizione sicuramente censurabile, in quanto se è vero che dall'uso può derivare anche il deterioramento del veicolo, tuttavia tale verifica è ve essere compiuta in concreto, non potendo costituire oggetto di una astratta valutazione. Dall'uso può derivare l'usura del mezzo, che è concetto differente rispetto al concetto di deterioramento richiesto dalla fattispecie penale. L'eventuale deterioramento, inteso come scadimento qualitativo del bene, mediante l'alterazione parziale o totale degli elementi costitutivi (ad esempio, parti meccaniche, sistema elettrico) deve essere dimostrato di volta in volta.
6. D'altra parte, anche il concetto di sottrazione merita di essere approfondito. In sostanza, si afferma che la circolazione del veicolo sequestrato avviene in quanto si sottrae il bene al vincolo di indisponibilità della misura reale ed è condotta sufficiente ad integrare il reato. È una posizione espressa da una giurisprudenza piuttosto consolidata in relazione al reato di cui ci si occupa, che fa rientrare nella nozione di sottrazione anche la semplice amotio del bene sequestrato, ritenendo che tale condotta possa essere obiettivamente idonea ad impedire o a rendere solo più difficile l'acquisizione del bene sequestrato (Sez. 6, 7 febbraio 1985, n. 4312, Sciasia;
Sez. 6, 15 ottobre 1981, n. 3046, Casolino;
Sez. 6, 4 febbraio 1967, n. 226, Fortina). Tuttavia, non va sottovalutata la verifica in ordine alla oggettiva offensività della condotta di sottrazione, tenendo conto anche la giurisprudenza cui si è fatto sopra riferimento ritiene che per la sussistenza del reato di cui all'art. 334 c.p., può aversi sottrazione delle cose sequestrate ogni qual volta in relazione alla particolare natura del bene si ponga in essere un'azione atta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o solo più difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto del vincolo stesso, è rivolta, ricercando, quindi un'accezione finalistica della condotta, imperniata nell'attitudine a ledere l'interesse dell'indisponibilità del vincolo.
A tale connotato oggettivo della condotta di sottrazione deve aggiungersi anche la sussistenza dell'elemento soggettivo. Il dolo generico, richiesto dall'art. 334 c.p., non si esaurisce nella coscienza e volontà del fatto materiale, ma esige la volontà dell'agente di eludere il vincolo di indisponibilità posto sul bene con il sequestro.
Ne consegue che se la nozione di sottrazione deve qualificarsi nei termini che si sono sopra descritti, il semplice uso momentaneo del veicolo, occasionale e circoscritto nello spazio, qualora non sorretto dalla volontà di eludere il vincolo, non potrà integrare il reato previsto dal citato art. 334 c.p.. Con riferimento al sequestro dei veicoli previsto dal D.Lgs. n. 285 del 1990, art. 213, la verifica dell'elemento oggettivo circa l'idoneità della condotta ad eludere il vincolo di indisponibilità e di quello soggettivo inerente alla volontà di elusione dello stesso vincolo acquistano un notevole rilievo anche in considerazione delle particolarità della procedura di attuazione del sequestro finalizzato alla confisca del mezzo, che non realizza immediatamente l'"espropriazione" del bene del privato, in quanto questi è chiamato a forme di collaborazione con l'amministrazione, assumendo l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui egli stesso abbia la disponibilità ovvero di custodirlo e, in seguito, una volta intervenuto il provvedimento di confisca amministrativa, di trasferirlo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza stradale, presso il luogo individuato dal prefetto (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213). È in un simile contesto procedimentale, caratterizzato da tali forme di collaborazione e di diretta disponibilità materiale del veicolo sequestrato, che deve essere valutata in concreto l'avvenuta sottrazione del bene sequestrato, condotta da intendere come diretta inequivocabilmente ad eludere il vincolo di indisponibilità della misura cautelare.
7. In conclusione, possono enunciarsi i seguenti principi:
- il custode o il proprietario sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 213, risponde sempre dell'illecito amministrativo di cui al citato articolo, comma 4, che punisce la mera circolazione con veicolo sequestrato;
- il custode o il proprietario sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato ai sensi del citato D.Lgs., art. 213, risponde sia dell'illecito amministrativo, sia del reato di cui all'art. 334 c.p. (comma 2 se il custode è anche proprietario del mezzo), se la circolazione è sintomatica della volontà di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, ovvero comporti il deterioramento del bene;
- se a circolare sul veicolo sequestrato sia una terza persona, il custode potrà essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art.334 c.p., comma 1, qualora abbia voluto favorire il proprietario,
ovvero del reato previsto dall'art. 335 c.p., se colposamente abbia consentito o agevolato la sottrazione del veicolo in sequestro e, allo steso modo, anche il proprietario custode, in caso di mera colpa, risponderà del reato di cui all'art. 335 c.p.;
- il terzo che non sia custode e che circoli con il veicolo sequestrato è soggetto al solo illecito amministrativo di cui al citato art. 213, comma 4, a meno che non abbia concorso nella sottrazione del bene, nel qual caso potrebbe rispondere a titolo di concorso quale extraneus nel reato proprio del custode.
8. Sulla base di quanto esposto risulta censurabile la decisione con cui il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 334 c.p., ritenendo, erroneamente, sussistente il solo illecito amministrativo, in base al principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9 della, anziché la norma penale contestata nell'imputazione. In particolare, il giudice di merito, una volta accertato che AL IO, nominato custode, aveva circolato a bordo del veicolo sequestrato, avrebbe dovuto verificare, attraverso le concrete modalità del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, se l'avvenuta circolazione del veicolo avesse integrato la "sottrazione" cui fa riferimento l'art. 334 c.p., nei termini che si sono sopra illustrati, al fine di stabilire se tale condotta fosse diretta ad eludere il vincolo di indisponibilità sul veicolo derivante dal sequestro.
Pertanto la sentenza deve essere annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli. Nella specie, infatti, il ricorso presentato dal pubblico ministero è precedente alla sentenza con cui la Corte costituzionale (sent. n. 26 del 2007) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il Pubblico Ministero possa appellare le sentenze di proscioglimento (ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2 se la prova è decisiva), per cui trova comunque applicazione l'art. 569 c.p.p., comma 4, essendo stato, nelle more del ricorso, ripristinato l'appello del Pubblico Ministero.
La Corte territoriale, in applicazione dei principi sopra esposti, dovrà valutare in concreto se l'imputato, custode del veicolo, abbia sottratto l'autoveicolo in questione al vincolo derivante dal sequestro disposto dall'autorità amministrativa, ferma restando l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. n.285 del 1990, art. 213, comma 4, di colui che ha circolato alla guida del veicolo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008