Sentenza 22 giugno 2000
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 334 cod. pen. qualsiasi utilizzo della cosa sequestrata il quale finisca per determinare la compromissione delle finalità di preservazione cui tendi il vincolo di intangibilità assicurato dalla misura cautelare, e perciò qualsiasi uso della stessa che - ad esempio - comportando la amozione del bene, ne determini comunque un deprezzamento, ne' si rende necessario - al riguardo - che quest'uso si traduca altresì in una compromissione delle capacità di funzionamento tecnico dello stesso. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia dei giudici di merito i quali avevano ravvisato gli estremi del reato nella condotta del custode-proprietario di un ciclomotore sottoposto a sequestro, il quale aveva circolato con il veicolo percorrendo circa 720 chilometri).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2000, n. 7930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7930 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano DI NOTO Presidente del 22/6/2000
l. Dott. Bruno OLIVA Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ilario MARTELLA " N. 1287
3. Dott. Francesco SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola MILO " N. 6204/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RI CC, nato a. San Mauro Castelverde il 23/5/1968 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22/11/1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. G. TURONE
che ha concluso per: Rigetto del ricorso;
OSSERVA
Sull'appello proposto da UT NU avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 17/11/1998 che lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione e lire 100.000 di multa, perché dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 334 c.p., per essersi, quale custode giudiziale di un ciclomotore sequestrato con provvedimento dei CC. di San Mauro Castelverde, appropriato dello stesso, utilizzandolo al proprio esclusivo interesse ed in particolare percorrendo con esso circa 720 Km., pur avendone la disponibilità esclusivamente dell'ufficio di custode disposto il 7/8/1993, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 22/11/1999, confermava il giudizio di condanna di 1^ grado, ribadendo che l'accertata condotta dell'imputato di circolare con il motoveicolo integrasse il reato de quo, sotto l'aspetto del deterioramento della cosa sequestrata, a prescindere dall'entità di questo, per il semplice fatto dell'uso illegittimo della cosa stessa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il UT, deducendo, a motivi del gravame, la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 334 c.p. la cui sussistenza doveva essere esclusa poiché il semplice uso della cosa, senza che con esso questa si fosse deteriorata, non valeva ad integrare la condotta sanzionata dalla predetta norma, a prescindere dall'insussistenza del dolo ed al più potendosi ricondurre il fatto sotto l'ipotesi colposa di cui all'art. 335 c.p.. Il ricorso è infondato e va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ed invero, correttamente i giudici della Corte territoriale hanno ribadito la sussistenza del contestato reato ex art. 334 c.p. e la sua provata ascrivibilità all'imputato.
Giova, in proposito, rilevare, in contrario avviso alle controdeduzioni difensive, che il reato de quo sussiste ogni qual volta il vincolo di "intangibilità", che impone il sequestro sulla cosa, demandandone la tutela al custode (nella specie, proprietario), possa venir compromesso dalla condotta dell'agente, come nel caso di uso della cosa sequestrata che presuppone ed esige, in re ipsa, l'"amotio" della res, con il deprezzamento del bene per uso che, nella specie, avendo circolato per un consistente numero di chilometri (720 come risulta dall'imputazione e confermato in sentenza), ha apprezzabilmente logorato le parti meccaniche e la stessa struttura del motoveicolo, senza che occorra, per la configurabilità del reato in parola, che il detto uso ne abbia comportato un deterioramento tecnicamente pregiudizievole ad un funzionamento sufficiente della cosa, pur in costanza di intuibile suo depreziamento.
Quanto al dolo, giova ribadire che per la configurazione del reato in parola, non è necessaria la dimostrazione di un dolo specifico nella condotta posta in essere dall'agente, essendo sufficiente che risulti provata la volontà cosciente di eludere e di vanificare le finalità per le quali il bene è stato sottoposto al vincolo di legge. Nella specie, tale elemento costitutivo del reato risulta motivamente posto in luce dai giudici di merito, avuto riguardo alle modalità dei fatti anche in rapporto all'uso del motoveicolo da parte di familiari dell'imputato, tenuto, invece, a vigilare che la cosa non fosse oggetto di "amotio" da parte di alcuno, il che esclude, peraltro, l'invocata ipotesi gradata di cui all'art. 335 c.p.. La sentenza impugnata, pertanto, non merita censura alcuna, stante la rilevata infondatezza del ricorso che, quindi, va rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2000