Sentenza 24 gennaio 2008
Massime • 1
Deve escludersi la configurabilità del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. nel caso di circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo a norma dell'art. 213, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto, sussistendo un rapporto di specialità tra la fattispecie penale e quella sanzionata amministrativamente dall'art. 213, comma quarto, del predetto decreto, la relativa condotta rientra esclusivamente nel campo di applicazione di tale ultima disposizione speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2008, n. 17837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17837 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 24/01/2008
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 174
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 17874/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DINAPOLI;
avverso la sentenza 5.12.2006 del Tribunale di Napoli;
pronunciata nei confronti di:
DE AI IU, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De MA IU è stato tratto a giudizio del Tribunale monocratico di Napoli per rispondere del reato di cui:
- all'art. 349 c.p., perché, quale custode del veicolo Lancia Y targato AN 241 RR, sottoposto a sequestro amministrativo il 6.10.2003, ne violava i sigilli - acc. in Napoli, il 19.11.2003. In punto di fatto, l'imputato era stato sorpreso a circolare sulla pubblica via alla guida dell'autovettura dianzi descritta, già sottoposta a sequestro amministrativo in quanto priva di copertura assicurativa ed affidata alla sua custodia.
Il Tribunale, con sentenza del 5.12.2006, ha assolto lo stesso De MA - con la formula "perché il fatto non sussiste" -
dall'imputazione di cui all'art. 334 c.p., ritenuta configurabile nella specie sul presupposto che non vi era stata alcuna apposizione materiale di sigilli al veicolo sequestrato.
Il giudice del merito ha osservato che il fatto va inquadrato nella previsione di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, che sanziona sotto il profilo meramente amministrativo il comportamento di "chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso". Tale norma, per la sua collocazione sistematica nell'ambito di una completa regolamentazione del sequestro amministrativo e in assenza di una clausola di sussidiarietà, deve considerarsi "speciale" rispetto a quella di cui all'art. 334 c.p., con l'effetto che trova applicazione la L. n. 689 del 1981, art.
9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, il quale - sotto i profili dell'inosservanza e dell'erronea applicazione della legge penale, nonché della carenza assoluta di motivazione - ha denunciato anzitutto l'erronea esclusione del delitto di cui all'art. 349 c.p.. Il P.G. ricorrente inoltre - premesso che il reato di cui all'art.334 c.p., in quanto compreso tra i "delitti contro la Pubblica
Amministrazione", tutela l'interesse di questa a mantenere intatto il vincolo imposto con il sequestro - ha argomentato che non può trovare applicazione, nella specie, il principio di specialità amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, il quale presuppone l'esatta coincidenza tra le due fattispecie, quella amministrativa e quella penale, il fatto della circolazione su strada con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (art. 213 C.d.S.), invece, è condotta ben diversa da quella integrante il reato di cui all'art. 334 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato alla stregua delle considerazioni svolte di seguito.
1. Nella fattispecie in esame è stato esclusa, in punto di fatto, la configurabilità del delitto di cui all'art. 349 c.p. (originariamente contestato), non avendo l'accusa provato che vi sia stata effettiva apposizione di sigilli.
Al riguardo va evidenziato che - secondo il disposto del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 394, comma 9, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.) - "la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo disposto ex art. 213 C.d.S. è realizzata con l'apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione veicolo sottoposto a sequestro e con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto".
Tale tipo di segnalazione costituisce sicuramente "sigillo" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 349 c.p. (vedi pure, in proposito, il D.M. Interno 1 marzo 2004, pubblicato nella G.U. n. 71 del 25 marzo 2004), ma, nel caso che ci occupa, il giudice del merito ha escluso che si fosse proceduto in concreto all'apposizione della "segnalazione" in oggetto nelle modalità prescritte. Il P.M., al dibattimento, pur sussistendo nel fascicolo soltanto una copia illeggibile del verbale di contestazione, ha rinunziato all'escussione del verbalizzante quale teste e nessuna sanzione processuale è stabilita, in via generale o specifica, per il mancato esercizio, da parte del giudice, del potere conferitogli dall'art.507 c.p.p. (vedi Cass., Sez. 3, 12.2.1997, n. 1235), dovendo il giudicante fornire adeguata motivazione, in ordine all'esercizio di tale potere discrezionale, solo se, richiesto circa l'assunzione di determinate prove, ritenga le indagini non necessarie.
2. Il secondo motivo di ricorso introduce la questione di diritto riguardante la configurazione del concorso di norme tra l'art. 334 c.p. e l'art. 213 C.d.S., comma 4, e l'eventuale operatività, nella specie, del principio di specialità posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, secondo il quale "Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa... sì applica la disposizione speciale". In relazione a tale questione si riscontrano interpretazioni non convergenti nella giurisprudenza di questa Corte Suprema.
2.1 Secondo un primo orientamento, il principio di specialità opererebbe, almeno in astratto, a favore della norma dettata dal codice della strada (art. 213 C.d.S.), in quanto la "circolazione" abusiva del veicolo sequestrato dall'organo di polizia concreta una condotta specifica di "sottrazione" (amotio del veicolo per circolare su di esso), sia pure limitata nel tempo.
L'elusione del vincolo imposto con il sequestro è elemento comune alle due fattispecie, ma l'uso del bene, per assumere rilievo sotto il profilo sanzionatorio penale (art. 334 c.p.), deve comportare il suo deterioramento, inteso come danneggiamento da verificarsi in concreto e non come mero logorio conseguente all'uso occasionale, ipotesi quest'ultima inquadrarle, invece, nella violazione amministrativa di cui all'art. 213 C.d.S., tenuto conto del contesto normativo in cui essa è inserita e che disciplina specificamente e compiutamente il sequestro amministrativo del veicolo (così Cass., Sez. 6, 20.11.2007, n. 42792, P.G. in proc. Illiano). La stessa Sezione 6 di questa Corte - con la sentenza 31.10.2007, n. 40345, P.G. in proc. Ferrara) aveva già affermato al riguardo, sia pure con scarna motivazione, che con la norma speciale posta dall'art. 213 C.d.S. deve intendersi "superata" la fattispecie, peraltro generica, prevista dall'art. 334 c.p., "in difetto di una comprovata ed apprezzabile condotta più ampia e compromissoria".
2.2 Un diverso indirizzo interpretativo esclude qualunque relazione di specialità o di assorbimento tra le norme citate e ravvisa il concorso formale tra le medesime, tenuto conto che (così Cass., Sez. 6, 19.10.2007, n. 38919, P.M. in proc. Piscopo):
- l'art. 213 C.d.S. è indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti attivi, mentre l'art. 334 c.p. individua nel custode o nel proprietario i soli soggetti punibili (reato proprio);
- la disposizione del codice della strada conferisce rilievo unicamente alla circolazione abusiva del veicolo sequestrato, laddove la fattispecie codicistica prevede una pluralità di condotte;
- diversi, inoltre, sono i beni giuridici tutelati dalle due disposizioni, in quanto la prima riguarda la regolarità di circolazione del veicolo e la seconda, invece, l'indisponibilità del bene conseguente al vincolo su di esso impresso e, quindi, il rispetto dovuto alla volontà dello Stato diretta a quello speciale scopo cautelativo che è proprio del sequestro.
Tale secondo orientamento è stato pure condiviso dalla più recente sentenza della 6 Sezione n. 2168 del 15.1.2008, P.G. in proc. Ricci, ove si è ribadito (con argomentazioni più ampie alle quali si rinvia) che, nel rapporto tra l'art. 334 c.p., e l'art. 213 C.d.S., non può trovare applicazione il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art.
9. In tale decisione è stato affermato, in particolare, che "presupposto per delimitare l'ambito di operatività del principio di specialità è l'esistenza di un concorso apparente di norme che sanzionano, in modo convergente, uno stesso fatto, intendendosi per tale, secondo un canone di tipo strutturale, la medesima situazione di fatto, la cui verifica comporta il raffronto tra le due fattispecie, al fine di stabilire se tra le stesse, considerate in astratto, vi sia omogeneità, quanto agli elementi costitutivi dell'illecito, all'ambito dei soggetti attivi, all'oggetto giuridico e all'interesse protetto, salva la presenza nella norma speciale di quel quid pluris che ne determina l'applicabilità in via esclusiva. In difetto di convergenza sullo stesso fatto, non vi è spazio per risolvere, in base al principio di specialità, il concorso tra la disposizione sanzionata penalmente e quella sanzionata come mero illecito amministrativo".
Nei rapporti tra l'art. 334 c.p., e l'art. 213 C.d.S., invece:
a) differenti sono le condotte considerate dalle due norme, in quanto la disposizione penale prevede urta serie di comportamenti, tra loro equivalenti e alternativi, che si sostanziano nella sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento della cosa sottoposta a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa;
mentre la violazione amministrativa contempla un'unica condotta, identificata nella circolazione abusiva del veicolo durante il periodo in cui lo stesso è sottoposto a sequestro disposto ai sensi dello stesso art. 213 C.d.S.;
b) diversi sono i soggetti attivi degli illeciti, l'art. 334 c.p. è reato proprio, in quanto punisce il "custode", il "proprietario- custode" o il semplice "proprietario", l'art. 213 C.d.S., invece, si rivolge genericamente a "chiunque" ed ha come destinatario anche il soggetto che non riveste la qualità di custode o di proprietario;
c) con riferimento, poi, al valore sintomatico che comunque può attribuirsi al bene giuridico protetto (pure implicando esso giudizi di valore estranei a stretto rigore alla sfera di operatività del criterio di specialità), va rilevato che la norma del codice è finalizzata a predisporre una tutela penale per l'interesse cautelativo proprio del vincolo imposto con il sequestro, che rappresenta un momento di protezione strumentale per il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione in senso lato;
laddove la previsione dell'illecito amministrativo è rivolta esclusivamente ad impedire l'abusiva circolazione stradale del veicolo sequestralo (tanto da prevede anche, quale sanzione accessoria, la sospensione della patente di guida, tipica del diverso interesse protetto della sicurezza stradale).
2.3 Questo Collegio non condivide le considerazioni dianzi compendiate, ritenendo - alla stregua dei principi generali in tema di concorso di norme ed alla formulazione delle due previsioni sanzionatorie a confronto - che debba riconoscersi, invece, la sussistenza del principio di spedalità (enunciato dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1) a favore della norma dettata dal codice della strada.
Nel rapporto tra le norme rispettivamente poste dall'art. 334 c.p. e dall'art. 213 C.d.S. va ravvisata, infatti, una situazione di continenza strutturale: la previsione depenalizzata contiene in sè tutti gli elementi costitutivi presenti nell'altra ma contiene, allo stesso tempo, elementi aggiuntivi peculiari e specializzanti che ne delimitano un'area di applicazione logicamente minore rispetto a quella (tuttora costituente reato) della fattispecie generale. Ed invero:
- la circolazione non autorizzata del veicolo sequestrato implica, di per sè, la sottrazione di esso al vincolo di indisponibilità imposta dalla misura reale (il concetto di sottrazione, infatti, non coincide necessariamente con quello di appropriazione ed è integrato anche dalla semplice amotio del bene), poiché è obiettivamente idonea, almeno in astratto (fatti salvi casi marginali di oggettiva inoffensività della condotta o di assenza dell'elemento soggettivo), a pregiudicare la finalità pubblicistica del sequestro, impedendo o rendendo più difficoltosa l'acquisizione del bene sequestrato ovvero determinando la compromissione delle finalità di preservazione della cosa insite nell'imposto vincolo di intangibilità;
-- fuori del caso regolato dall'art. 117 c.p. (concernente il mutamento del titolo del reato rispetto ai vari concorrenti), quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale, è sicuramente configurabile il concorso nel reato proprio di colui che detta qualità non rivesta, allorché quegli abbia avuto conoscenza della qualità personale inerente al soggetto essenziale;
- l'illecito amministrativo previsto dall'art. 213 C.d.S. integra una forma speciale di sottrazione al vincolo di indisponibilità della misura reale, tenuto conto della particolare natura del bene, destinato fisiologicamente alla mobilità. Essa può comportare, altresì, il deterioramento del veicolo ma non va confuso il concetto di deterioramento, che consiste nella diminuzione della idoneità del bene a svolgere la propria funzione, con quello di usura, che, se contenuta entro limiti di tollerabilità, non necessariamente determina uno scadimento qualitativo del bene;
- gli elementi specializzanti dell'illecito amministrativo vanno individuati nella differenziazione del "veicolo" da tutti gli altri beni sottoposti a sequestro e nel fatto che l'ipotesi sanzionata è circoscritta (sulla base del disposto del comma 1) al solo caso di sequestro amministrativo disposto da un "organo di polizia";
- resta estraneo ai criteri di individuazione della "medesima situazione di fatto" ogni riferimento alla identità od omogeneità del bene protetto ed il rapporto di specialità ben può intercorrere anche tra norme che non siano poste a tutela di un medesimo bene giuridico detto rapporto ha, infatti, natura logico-formale, sicché come rilevato da autorevole dottrina "sono ad esso estranei apprezzamenti di valore del tipo di quelli che è invece necessario emettere in sede di individuazione dell'oggetti vita giuridica".
2.4 Alla luce delle anzidette considerazioni deve pertanto enunciarsi il principio secondo il quale chiunque (custode, proprietario o terzo) sia sorpreso a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S., risponde soltanto dell'illecito amministrativo di cui al comma 4 della stessa disposizione e non del reato previsto dall'art. 334 c.p.. 2.5 Nella fattispecie in esame il fatto accertato è quello di circolazione abusiva del proprietario-custode con veicolo sottoposto a sequestro ex art. 213 C.d.S. ed in relazione a tale condotta legittima appare la decisione assolutoria adottata e deve essere conseguentemente rigettato il ricorso proposto dal P.G..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608 e 615 c.p.p., rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2008