Sentenza 1 ottobre 2007
Massime • 1
È configurabile il reato di cui all'art. 334 cod. pen. nella messa in circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a provvedimento di sequestro amministrativo, a norma dell'art. 213 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che tra le suddette norme non sussiste alcun rapporto di specialità, con la conseguente applicabilità alla fattispecie anche della sanzione amministrativa prevista dal quarto comma dell'art. 213 cit.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2007, n. 44843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44843 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 01/10/2007
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1134
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 37956/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
AS Lidia, n. a Napoli il 17.3.1969;
avverso la sentenza in data 2 maggio 2006 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorse;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli assolveva AS Lidia dal reato di cui all'art. 334 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
All'imputata era stato contestato di avere consentito al figlio SE RC di circolare alla guida di un ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo in data 30 aprile 2004 e affidato alla sua custodia (in Napoli, il 21 giugno 2004) .
Osservava il Tribunale che il fatto era inquadrabile nella previsione dell'art. 213 C.d.S., comma 4, che sanziona in via amministrativa il comportamento di "chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso";
norma da ritenere speciale rispetto a quella recata dall'art. 334 c.p., che potrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui dalla circolazione del mezzo sia derivato un apprezzabile deterioramento del bene sottoposto a sequestro, circostanza non configurabile nel caso in esame.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e osservando che il deterioramento del bene si verifica per il semplice fatto dell'uso del veicolo, sicché la fattispecie dell'art. 334 c.p., è da ritenere speciale rispetto a quella dell'art. 213 C.d.S., comma 4, considerato che quest'ultima previsione si dirige a "chiunque" circoli con un mezzo sottoposto a sequestro, mentre nel caso in esame la condotta di sottrazione era stata realizzata da una persona cui il bene era stato affidato in custodia.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La fattispecie di cui all'art. 213 C.d.S., comma 4, sanziona in via amministrativa la condotta di chiunque circoli con un veicolo sottoposto a sequestro, ma non si estende a sanzionare la violazione degli specifici obblighi che incombono sulla persona nominata custode, che è esclusivamente considerata dagli artt. 334 e 335 c.p.. In particolare, il comma primo dell'art. 334 c.p., si riferisce, tra l'altro, alla condotta del custode che "sottrae" o "deteriora" una cosa sottoposta a sequestro, anche amministrativo, allo scopo di favorire il proprietario di essa;
mentre l'art. 335 c.p., sanziona la condotta del custode che colposamente "agevola la sottrazione" della cosa, senza che venga in rilievo, in tale ipotesi, l'aspetto del deterioramento della cosa.
Data la diversità degli elementi strutturali, non sussiste dunque alcun rapporto di specialità tra le dette fattispecie penali e quella recata dal codice della strada.
Va ancora precisato che nel termine "sottrazione", come più volte affermato dalla giurisprudenza, deve intendersi qualsiasi condotta che renda meno agevole il compimento degli atti esecutivi sulla cosa, ed essa è certamente integrata dalla messa in circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre Sez. 6, 22 giugno 2000, Putiri). Tale condotta può comportare anche un deterioramento del valore economico del veicolo, ma una siffatta conseguenza non può prescindere dalla valutazione della durata e delle condizioni di uso del mezzo nel caso concreto, che è aspetto rimesso alla valutazione del giudice di merito.
Da quanto sopra esposto discende che il giudice di merito in simile fattispecie è tenuto ad accertare se la messa in circolazione del veicolo sottoposto a sequestro da parte di un terzo si colleghi a un fatto doloso del custode, finalizzato a favorire il proprietario del veicolo stesso, integrante il reato di cui all'art. 334 c.p., o solo a una sua colpa, essendo in tal caso ravvisabile il meno grave reato di cui all'art. 335 c.p., ovvero ne' all'una ne' all'altra ipotesi, come potrebbe verificarsi quando il mezzo sia stato sottratto alla vigilanza del custode eludendo ogni doverosa cautela posta in essere da questo.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, a norma dell'art. 569 c.p.p., comma 4, atteso che, nelle more, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento (fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art. 603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva). La Corte territoriale, in applicazione dei principi sopra esposti, dovrà valutare in concreto se l'imputata, custode del veicolo, abbia dolosamente o colposamente determinato la sottrazione del veicolo in questione al vincolo derivante dal sequestro dell'autorità amministrativa, ferma restando l'assoggettabilità a sanzione amministrativa, ex art. 213 C.d.S., comma 4, del soggetto che ha circolato alla guida del veicolo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2007