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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nelle cause civili riunite in primo grado iscritte ai n.ri
3232 e 4767 del R.G. 2019, aventi ad oggetto cessazione degli
effetti civili del matrimonio,
T R A
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Iolanda Vivenzio, dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti. ATTORE
E
elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Ivan Zaccaria, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti. CONVENUTA
1 NONCHE'
e rappresentati e difesi dal CP_2 CP_3
curatore speciale, avv. Gabriella Barcariol.
E
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di AR,
INTERVENUTI
All'udienza del 10.7.2024 le parti precisavano le
conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2019, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in VA (TA) in data
29.04.2010 con , che dalla loro unione erano Controparte_1 nati in data 28.01.2008 e 14.03.2012 i figli e CP_2 CP_3
e che in data 30.05.2017 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Instauratosi il contraddittorio ed adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 1556/2022 il
Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, con atti dell'8.1.2024 interveniva in giudizio l'avv. Gabriella
Barcariol, quale curatore speciale dei minori CP_2
e . CP_3
All'udienza del 10.07.2024 la causa veniva riservata per la
2 decisione.
Passando all'esame delle questioni riservate alla presente fase del giudizio, va rilevato che vanno decise in primo luogo le questioni relative al regime di affidamento e di collocazione dei figli minori e . CP_2 CP_3
A tale proposito, il Collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare l'affidamento dei minori in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi sufficienti ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso, con la conferma, inoltre, della loro collocazione presso la madre con cui attualmente convivono.
Occorre a tal proposito evidenziare che nella fattispecie,
a causa delle gravi difficoltà relazionali insorte tra il ed i figli, è stata svolta all'interno del nucleo Pt_1 familiare, in virtù di appositi e reiterati provvedimenti del Giudice Istruttore, una intensa attività di supporto e mediazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di VA
(vedi relazioni del 21.10.2020, 30.08.2022, 02.09.2022 e
03.06.2024) e del Servizio di Psicologia Clinica presso la
Asl di AR (vedi relazioni del 03.06.2021 e del
12.04.2022), Servizi che, all'esito degli innumerevoli tentativi di riavvicinamento inutilmente compiuti, hanno concordemente concluso che, almeno allo stato, appare
3 inopportuno forzare i minori ad ulteriori incontri programmati con il padre.
Alla luce di tali premesse, osserva il Tribunale che coartare la volontà dei minori non corrisponda in alcun modo ai loro interessi, a tutela della loro libertà di autodeterminazione, e ciò in ossequio al consolidato orientamento del Supremo Collegio, secondo il quale “il diritto alla bigenitorialità non può spingersi oltre il rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario” (Cass. 11170/2019).
Tenendo conto dei diritti e delle libertà di tutti i soggetti coinvolti e, in particolare, dell'interesse prevalente dei figli e , ritiene quindi il collegio che CP_2 CP_3
l'auspicabile riavvicinamento con il padre possa avvenire solo su loro iniziativa spontanea.
Ciò tuttavia non comporta, così come lucidamente evidenziato dal curatore speciale dei minori, avv. Gabriella Barcariol, la sussistenza dei presupposti per l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Il predetto professionista, infatti, analizzando i percorsi compiuti dall'intero nucleo familiare sotto il controllo dei
Servizi Sociali del Comune di VA, ha rilevato che l'affidamento esclusivo non risulti di concreta utilità per i figli, atteso che nel caso in esame il coinvolgimento di entrambi i genitori nella adozione delle decisioni più importanti per la crescita, educazione, istruzione e salute della prole, rappresentando un dovere che compete ad entrambi i genitori, li responsabilizzi positivamente, consentendo ai figli, nel loro interesse, di mantenere in qualche modo validi legami sia con padre che con la madre, al di là della loro attuale volontà di non incontrare il padre.
Così come suggerito dal curatore speciale, appare inoltre utile che le parti proseguano nel percorso di sostegno alla
4 genitorialità già intrapreso, con il monitoraggio dei servizi sociali, al fine di superare finalmente la loro accesa conflittualità.
Alla collocazione dei figli presso il domicilio materno consegue l'assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
Per quanto riguarda gli aspetti economici del giudizio, preso atto che in sede di comparsa conclusionale la convenuta ha espressamente riconosciuto la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, avendo persino generato un figlio con il suo attuale compagno e costituito da tempo un nuovo nucleo familiare, ritiene il collegio, quanto alla prole, che la somma mensile di euro
400,00 già posta a carico del , in ragione di euro Pt_1
200,00 per ciascuno dei figli, possa ritenersi ancora congrua ed adeguata in rapporto alle condizioni economiche degli ex coniugi nonché in rapporto all'età ed alle esigenze di vita e di relazione della prole.
La percepirà inoltre l'intero Assegno Unico. CP_1
Il , dovrà inoltre contribuire in ragione della metà al Pt_1 pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa di divorzio promossa da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1
provvede:
5 1) affida i figli minori e ad entrambi i CP_2 CP_3
genitori con collocazione presso il domicilio materno,
assegnando la casa coniugale alla e rimettendo CP_1
alla sola volontà dei minori la eventuale ripresa degli incontri con il padre;
2) invita le parti a proseguire nel percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso presso i Servizi
Sociali del Comune di VA;
3) revoca l'assegno posto a carico del per il Pt_1
mantenimento della con decorrenza dalla data CP_1
della domanda;
4) pone a carico del l'obbligo di corrispondere alla Pt_1
la somma mensile di euro 400,00 per il CP_1
mantenimento dei figli, in ragione di euro 200,00 per ciascuno di essi;
oltre alla rivalutazione Istat,
all'intero Assegno Unico ed al 50% delle spese straordinarie così come specificate in motivazione;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in AR il 14.02.2025.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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