Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6420
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un istituto previdenziale inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e - ove risulti provato, anche solo per presunzione- il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale la semplice qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6420
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6420
Data del deposito : 8 maggio 2001

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