Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un istituto previdenziale inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e - ove risulti provato, anche solo per presunzione- il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale la semplice qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/05/2001, n. 6420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6420 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Marchini, Fabio Fonzo, Fabrizio Correra e Domenico Ponturo, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Soc. Coop. r.l. CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI LECCE, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del commissario liquidatore, elett. dom. in Roma, via Giorgio Baglivi n. 8, presso l'avv. Sergio Leonardi che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 22 gennaio 1998, n. 178 (R.G.N. 2531/1996);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 16/2/2001, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Paolo Marchini;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Cooperativa a responsabilità limitata Consorzio Agrario Provinciale di Lecce, in liquidazione coatta amministrativa, conveniva davanti al locale Pretore del lavoro l'PS deducendo che:
essendo stato accertato con sentenza di quel giudice n. 373 del 1991, resa inter partes e passata in giudicato, lo svolgimento sin dal 1 febbraio 1974 di attività di natura industriale diretta alla produzione di beni e di servizi, ai sensi dell'art. 2195 c.c., avrebbe dovuto beneficiare degli sgravi di cui alla legge n. 1089 del 1968 e successive modificazioni, a decorrere dal 1 settembre 1981; in particolare, non avendo applicato gli sgravi sui contributi versati per il personalè dipendente nel periodo dal settembre 1981 al marzo 1987, avrebbe avuto diritto alla restituzione di lire 1.361.499.000, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze mensili. Tanto premesso, ne chiedeva la condanna al pagamento in suo favore della detta somma, già richiesta con domanda amministrativa del 7 ottobre 1991, oltre accessori.
L'Istituto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la improcedibilità del ricorso e l'avvenuta prescrizione del credito vantato contestando nel merito l'ammontare degli sgravi richiesti e la decorrenza degli interessi.
Alla udienza 23 maggio 1996 veniva acquisito verbale ispettivo n. 6060 del 29 febbraio 1996 e l'PS eccepiva in compensazione la maggiore somma dovuta per indebita fiscalizzazione degli oneri sociali, a suo tempo richiesta a conguaglio del Consorzio. Il Pretore, con sentenza del 23 maggio 1996, accoglieva la domanda condannando il convenuto al pagamento di lire 823.348.000, oltre interessi nella misura del 14% annuo, con decorrenza dall'8 febbraio 1992.
Avverso la decisione proponevano gravame entrambe le parti e il Tribunale di Lecce, con sentenza del 22 gennaio 1998, rigettava l'appello dell'Istituto; accoglieva quello incidentale condannando l'PS al pagamento degli interessi sugli interessi dalla data di deposito del ricorso introduttivo.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: era da ritenersi tardiva la istanza di compensazione avanzata dall'Istituto di compensazione del maggior credito vantato con quello di controparte in quanto non ricorrevano i presupposti dell'acclaramento contabile di due reciproche contrapposte partite, anche per la contestazione in radice di tale diritto da parte del Consorzio;
andava confermata la statuizione del giudice di primo grado sul punto degli interessi, riconosciuti nella misura del 14% annuo, pari al tasso medio bancario;
doveva, infine, essere accolta la richiesta del Consorzio, che non era stata esaminata dal Pretore, di attribuzione degli interessi sugli interessi dalla data di deposito del ricorso. L'PS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito il Consorzio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico complesso motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2033, 1224, comma 2, 1283 c.c. nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto fondato sulla base di una semplice presunzione e non per prova diretta il diritto del Consorzio a fruire del maggior danno derivato dal mancato o ritardato impiego del denaro non restituito dall'PS (maggiore contribuzione indebita) e quantificato nella misura del 14%, ossia pari al tasso medio praticato dagli istituti bancari sui mutui nel periodo considerato.
Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, il risarcimento del danno ulteriore rispetto agli interessi di mora non può, infatti, ricavarsi in via generale da parametri fissi quali l'ISTAT od il tasso corrente degli interessi bancari, ma deve essere provato specificamente.
Poiché il Tribunale ha omesso di pronunciare sugli interessi moratori, non potevano nemmeno riconoscersi gli interessi anatocistici su di una somma liquidata a titolo risarcitorio essendo l'art.1283 c.c. dettato esclusivamente per le obbligazioni pecuniarie.
Il motivo va rigettato perché infondato.
La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un istituto previdenziale inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 c.c.) e che prescinde come tale dalla natura del rapporto intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e - ove risulti provato, anche solo per presunzione - il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., per l'attribuzione del quale la semplice qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria (Cass., 1 settembre 1993, n. 9204; vedi anche Cass., 14 gennaio 1999, n. 346; Cass., 30 maggio 1995, n. 6066, sulla prova del maggior danno da inadempimento ex art. 1224, comma secondo, c.c.). Per altro verso si ricorda che la disposizione dell'art. 1283, che ammette l'anatocismo non enuncia un principio di carattere generale valido per ogni specie di obbligazione, ma ha carattere eccezionale e pertanto non è estensibile ai c.d. debiti di valore (fra le tante, Cass., S.U., 10 dicembre 1984, n. 6476). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che ha accertato che:11appellato aveva documentalmente provato l'ammontare del tasso attivo corrisposto agli Istituti bancari per il ricorso al credito bancario relativamente al periodo in questione;
il Consorzio, quale esercente una attività imprenditoriale, non poteva non fare ricorso al credito bancario o comunque era altamente presumibile che lo avesse fatto;
il maggior danno derivatogli dal mancato o ritardato impiego del suo denaro non poteva che essere compensato con il tasso medio di interesse che le banche in quel periodo pretendevano dai loro debitori;
nella specie il creditore aveva anche diritto al conseguimento, dalla data di deposito del ricorso, degli interessi sugli interessi legali maturati sulla sorte capitale, poiché non erano risultati usi contrari ed era stata riconosciuta esplicitamente da parte dell'Istituto la fondatezza della pretesa del Consorzio. Trattasi di giudizio corretto ed esente da errori nel profilo logico- giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso va perciò rigettato.
Le spese di questo giudizio seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna l'PS al pagamento delle spese che liquida in lire 18.000= oltre lire quattromilioni per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001