Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9965
CASS
Sentenza 21 luglio 2001

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In tema di maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224, comma secondo cod. civ.), il - pur legittimo - ricorso al notorio ed a presunzioni da parte del giudice non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore (quantunque imprenditore commerciale), di un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e dell'attività da lui in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati, ovvero da acquisto di danaro a condizioni particolarmente vantaggiose non realizzato) possa essersi verosimilmente prodotto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione di somme restituite dall'INPS per contributi indebitamente versati).

Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa; tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità.

L'elemento che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale non è la natura del diritto fatto valere dal convenuto ma il fine che egli si propone, cioè il contenuto della sua istanza processuale: se con la stessa il deducente si limita a richiedere il rigetto della domanda avversaria si è in presenza di una eccezione, se invece egli tende ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domanda riconvenzionale, la quale nel rito del lavoro è soggetta alle prescrizioni contenute negli artt. 416 e 418 cod. proc. civ., nel senso della sua necessaria inclusione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata e accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza di discussione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9965
Data del deposito : 21 luglio 2001

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