Sentenza 21 luglio 2001
Massime • 3
In tema di maggior danno da svalutazione monetaria (art. 1224, comma secondo cod. civ.), il - pur legittimo - ricorso al notorio ed a presunzioni da parte del giudice non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore (quantunque imprenditore commerciale), di un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle sue qualità personali e dell'attività da lui in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati, ovvero da acquisto di danaro a condizioni particolarmente vantaggiose non realizzato) possa essersi verosimilmente prodotto. (Fattispecie relativa alla rivalutazione di somme restituite dall'INPS per contributi indebitamente versati).
Nel rito del lavoro, l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto il quale formuli domanda riconvenzionale, di chiedere la fissazione di una nuova udienza, comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa; tale decadenza non può essere sanata dalla emissione da parte del giudice - in difetto della specifica istanza - del decreto di fissazione della nuova udienza, o dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'attore, ed è rilevabile, attenendo alla regolarità della instaurazione del contraddittorio, anche d'ufficio e in sede di legittimità.
L'elemento che distingue l'eccezione riconvenzionale dalla domanda riconvenzionale non è la natura del diritto fatto valere dal convenuto ma il fine che egli si propone, cioè il contenuto della sua istanza processuale: se con la stessa il deducente si limita a richiedere il rigetto della domanda avversaria si è in presenza di una eccezione, se invece egli tende ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta con effetto di giudicato di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domanda riconvenzionale, la quale nel rito del lavoro è soggetta alle prescrizioni contenute negli artt. 416 e 418 cod. proc. civ., nel senso della sua necessaria inclusione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata e accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza di discussione.
Commentari • 2
- 1. Cassazione: liquidazione maggior danno, sentenza n. 19499-2008Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 25 aprile 2012
- 2. Obbligazioni pecuniarie, rivalutazione, calcolo, precisazioni, necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9965 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RECONTA ERNST & YOUNG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LRE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO CAJOLA, ROBERTO CORDINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE e IN - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 15837/99 proposto da:
IN - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 15, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CAPACCIOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
RECONTA ERNST & YOUNG SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNG.RE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO CAJOLA, ROBERTO CORDINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta procura speciale atto NO FR UP di ROMA in data 20.12.1999 rep. N^ 32270;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 4413/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/04/99 R.G.N. 404/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato VIANELLO;
udito l'Avvocato CAPACCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 marzo 1997, pronunciata sulle cause riunite n. 7273/92 e n. 11182/92 R.G., il Pretore di Milano: dichiarava che la ricorrente s.a.s. TA NS AN OU, società di organizzazione e di revisione contabile di aziende, doveva versare per i propri dirigenti i contributi previdenziali maggiori all'IN dopo il 28/3/1989; condannava pertanto la TA a pagare all'ente tali contributi con gli interessi dalla domANa;
condannava l'INPS a versare all'IN i contributi ricevuti dall'1/8/1984 al 28/3/1989 e restituire alla società la eccedenza di lire 271.301.468, sempre con gli interessi dalla domANa;
accertava che per contributi IVS e Fondo di Garanzia TFR la società, dall'1/7/1975 al 31/7/1984, aveva versato all'INPS lire 876.736.087 mentre avrebbe dovuto versare all'IN, nel medesimo periodo, lire 582.629.833; dichiarava inammissibili la domANa riconvenzionale proposta dall'IN con la memoria del 10/5/1993 e quella proposta dalla TA nella memoria del 17/2/1993, rigettava nel resto le domANe.
La TA NS & OU s.p.a. appellava la sentenza e ne chiedeva la riforma lamentANo, in particolare, che il Pretore non le avesse consentito di chiedere in corso di causa, a seguito della pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 4837/94, la condanna dell'INPS a trasferire all'IN, ex art. 1189 cod. civ., le somme indebitamente riscosse a titolo di contributi ed insistendo perché agli interessi liquidati dal primo giudice sull'eccedenza di lire 271.301.468, che l'INPS era stato condannato a restituirle, fosse aggiunta la rivalutazione monetaria in quanto, come imprenditore, avrebbe utilizzato somme così ingenti.
L'IN chiedeva, formulANo anche appello incidentale, che fosse accertato, a carico della TA, l'obbligo del versamento dei contributi prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 88/89, come stabilito nel dispositivo di primo grado, e sosteneva che la sua domANa riconvenzionale era ammissibile anche se non aveva chiesto la fissazione di una nuova udienza.
L'INPS a sua volta, con appello incidentale, lamentava che il primo giudice, in difetto di domANa della società, aveva disposto la restituzione dei contributi all'IN anche per il periodo successivo al 28/3/89.
Con sentenza del 30 aprile 1999 il Tribunale di Milano ha respinto tutte le impugnazioni.
Il Tribunale ha ritenuto nuova - e perciò correttamente dichiarata inammissibile dal primo giudice - la domANa di inquadramento presso l'IN, con trasferimento dei contributi dall'INPS, creditore apparente, all'IN, che la società TA aveva formulato nella memoria del 15.5.96, dopo aver richiesto costituendosi l'inquadramento ai fini previdenziali dei propri dirigenti all'INPS. Ha sottolineato ancora che, altrettanto correttamente, il Pretore aveva dichiarato inammissibile sia la domANa riconvenzionale proposta dalla TA nella memoria del 7/2/93 in risposta alla riconvenzionale dell'IN (avendo la società chiesto il rigetto di tale riconvenzionale ma, per il caso che la stessa fosse stata accolta, chiesto anche la condanna dell'INPS a trasferire ex art. 1189 cod. civ. i contributi all'IN), sia la domANa
riconvenzionale proposta dall'IN nel secondo (poi riunito) giudizio (con la quale era stata richiesta la condanna della TA al pagamento dei contributi con sanzioni civili e interessi), in quanto, in entrambi i casi, non era stato chiesto lo spostamento della udienza di discussione. Ha osservato, infine, che la TA non aveva allegato circostanze a sostegno della domANa di danno da svalutazione monetaria sulla base degli indici Istat e che l'esistenza di tale danno non poteva presumersi per il solo fatto che creditore fosse un imprenditore.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società TA NS & OU s.p.a. con tre motivi. L'IN resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a due motivi ai quali resiste la società . L'INPS ha depositato la procura speciale. La TA e l'IN hanno illustrato i rispettivi ricorsi con memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del suo ricorso principale la TA censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 420, comma 1, 416, comma 2 e 418, comma 1, c.p.c. anche in relazione all'art. 1189 cod. civ, nonché per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Assume che, nella memoria del 17.2.93, autorizzata dal Pretore per consentirle di rispondere alla domANa riconvenzionale dell'IN nel giudizio rubricato al n. 7273/92 R.G., contestò, in primo luogo, di dovere alcunché all'Istituto per i contributi arretrati, invocANo l'applicazione al caso di specie del principio di cui all'art. 1189 cod. civ. e chiedendo per l'effetto la reiezione della riconvenzionale;
solo dopo aver sollevato tale eccezione, e per il caso di accoglimento della domANa di controparte, richiese la condanna dell'INPS a trasferire direttamente all'IN i contributi illegittimamente riscossi, ovvero, in subordine, a restituirli ad essa TA, con la dichiarazione che la società avrebbe dovuto versarli all'IN solo dopo averli ricevuti in restituzione. Il Pretore, continua la ricorrente, erroneamente ebbe a qualificare come "reconventio reconventionis" quella che era una mera eccezione difensiva, come tale pienamente ammissibile e non richiedente la fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.. A sua volta, il Tribunale, benché espressamente investito della questione, si è limitato a ritenere corretta la declaratoria di inammissibilità della "domANa riconvenzionale proposta dalla società con memoria 7.22.93) (rectius 17.2.93) in risposta alla riconvenzionale dell'IN, così incorrendo nel medesimo errore del primo giudice. Osserva ancora la ricorrente che neppure le richieste da essa formulate (nella stessa memoria del 17.2.93) subordinatamente all'accoglimento della riconvenzionale dell'INDAI, potevano essere qualificate come domANe riconvenzionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c., dal momento che le stesse avevano la sola funzione di ottenere dal giudice la regolamentazione dei rapporti tra enti e società e che, comunque, l'INPS - contro il quale erano state rivolte - aveva accettato il contraddittorio sancendone così la piena ammissibilità.
Il motivo è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono. Osserva la Corte che, dal contenuto della memoria difensiva depositata in data 17.2.1993, in gran parte trascritto nel ricorso per cassazione e il cui esame è comunque consentito dal denunciato "error in procedendo", si evince chiaramente che la società TA si oppose alla domANa svolta in via riconvenzionale dall'IN nel primo dei due giudizi riuniti, da un lato, deducendo di aver versato in buona fede i contributi all'INPS ed invocANo il disposto dell'art. 1189 cod. civ. per sostenere la sua completa liberazione da ogni eventuale obbligo di pagamento in favore dell'IN, la cui domANa ANava, pertanto, rigettata (punto D delle conclusioni); in secondo luogo chiedendo, per il caso di accoglimento della domANa riconvenzionale di cui sopra (punto E delle conclusioni), la declaratoria dell'obbligo dell'INPS di trasferire direttamente all'IN i contributi da essa indebitamente percepiti nel periodo controverso;
domANANo, infine, in subordine, la condanna dello stesso INPS a restituirle tutti i suddetti contributi con la dichiarazione che essa ricorrente sarebbe stata tenuta a versare l'importo relativo all'IN solo dopo averlo ricevuto in restituzione (ancora punto E delle conclusioni).
La prima delle descritte deduzioni difensive non può per certo essere qualificata come domANa riconvenzionale, ma integra, al contrario, una eccezione riconvenzionale, in quanto il diritto a ritenersi liberata da ogni eventuale obbligo verso l'IN in applicazione dell'art. 1189 cod. civ., per aver pagato, in buona fede i pretesi contributi al creditore apparente (l'INPS), è stato opposto dalla TA come situazione giuridica impeditiva della pretesa svolta in via riconvenzionale da controparte e al dichiarato scopo di ottenerne il rigetto.
Non altrettanto può dirsi per le ulteriori conclusioni formulate dalla TA nella stessa memoria del 17.2.1993.
Nell'uno e nell'altro caso, infatti, la società mirava ad ottenere un vantaggio diverso dal semplice rigetto della domANa riconvenzionale di controparte, e precisamente, un provvedimento giudiziale di accertamento dell'obbligo dell'INPS di trasferire all'IN l'intero montante finanziario ricevuto a titolo d;
contributi per i dirigenti nel periodo controverso, o, in subordine, di condanna dello stesso INPS a restituirle tale montante;
questioni, entrambe, non trattate dall'IN, che intendeva conseguire il suo credito contributivo direttamente dalla società, disinteressANosi dei rapporti tra questa e l'INPS, e intesa all'affermazione, con efficacia di giudicato, di determinati diritti, contrapposti a quello fatto valere dall'Istituto con la propria riconvenzionale. Va richiamato, in proposito, il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale ciò che distingue la eccezione riconvenzionale dalla domANa riconvenzionale consiste non tanto nella natura del diritto fatto valere dal convenuto, quanto nel fine che il deducente si propone, cioè nel contenuto della sua istanza processuale: se con la stessa si limita a richiedere il rigetto della domANa avversaria si è in presenza di una eccezione;
se, invece, tende ad un risultato concreto diverso ed ulteriore, consistente nella richiesta, con effetto di giudicato, di un provvedimento giudiziale a sè favorevole e sfavorevole alla controparte, si configura la proposizione di una domANa riconvenzionale, la quale, nel rito del lavoro, è soggetta alle prescrizioni contenute negli artt. 416 e 418 c.p.c., nel senso della sua necessaria inclusione nella memoria di costituzione tempestivamente depositata e accompagnata dalla richiesta di fissazione di una nuova udienza di discussione (vedi Cass. 20 febbraio 2001 n. 2461, 4 novembre 2000 n. 14432, 20 gennaio 2000 n. 604, 23 novembre 1996 n. 10392 e altre numerose conformi). In applicazione degli indicati principi, la qualificazione come domANa riconvenzionale delle deduzioni svolte dalla TA nella memoria difensiva del 17.2.93, operata dai giudici del merito, deve ritenersi giuridicamente corretta soltanto con riferimento alla richiesta delle specifiche pronunce (di accertamento e di condanna) formulata dalla società per l'ipotesi di accoglimento della riconvenzionale dell'IN e, limitatamente a tale domANa, va condivisa l'affermazione della sua inammissibilità per non avere la ricorrente assolto all'onere, prescritto "a pena di decadenza" "dall'art. 418, primo comma, c.p.c., di proporre la istanza di differimento della udienza di discussione.
Al riguardo, non è rilevante la circostanza (peraltro indimostrata) che l'INPS avesse accettato il contraddittorio, sia perché non risulta che identica determinazione avesse assunto IN, sia perché, in ogni caso, il mezzo prescelto dal legislatore per il perseguimento della finalità di assicurare al convenuto in riconvenzionale la possibilità di predisporre le proprie difese - la comminatoria cioè di una decadenza, collegata alla omessa proposizione dell'istanza di rinvio dell'udienza - è tale da doversi categoricamente escludere qualsiasi efficacia sanante sia di una eventuale iniziativa ufficiosa e "vicaria" del giudice, sia della eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (in tal senso è l'indirizzo del tutto prevalente di questa Corte:
Cass. 12 agosto 1993 n. 8652, 2 dicembre 1992 n. 12857, 19 marzo 1985 n. 2027, 20 maggio 1983 n. 3499, 12 giugno 1981 n. 3837: contra Cass. 4 dicembre 1987 n. 9021, 19 giugno 1981 n. 4048), dal momento che da una decadenza di natura processuale ed in materia sottratta alla disponibilità delle parti qual'è quella prevista dalla norma in esame (vedi Cass. 2027/85 cit.) - deriva una preclusione assoluta e definitiva, rilevabile anche di ufficio ed in sede di legittimità. Principio quest'ultimo ribadito dalla Corte anche nella sentenza a Sezioni Unite 4 dicembre 1991 n. 13025, nella quale (diversamente da quanto sostiene l'attuale ricorrente) non si afferma il principio della efficacia sanante dell'accettazione del contraddittorio sulla riconvenzionale, ma solo si osserva che, essendo stato nella specie il contraddittorio rifiutato, non occorreva prendere posizione sul problema della configurabilità, nella sua eventuale accettazione, di una situazione preclusiva al riscontro della decadenza). All'opposto, la sentenza impugnata è giuridicamente errata nella parte in cui la, statuizione di inammissibilità delle deduzioni svolte in riconvenzionale dalla TA comprende anche quella con la quale la società contrapponeva alla pretesa dell'IN l'efficacia liberatoria dell'avvenuto pagamento all'INPS dei richiesti contributi previdenziali, dovendo, per quanto già detto, qualificarsi tale deduzione come eccezione e non trovANo, quindi, applicazione, con riferimento ad essa, il disposto dell'art. 418, primo comma, c.p.c.. Pertanto la sentenza impugnata, nei limiti in cui non ha considerato la esistenza di tale eccezione, deve essere cassata e la causa va rinviata ad altro giudice per l'esame dell'eccezione stessa e la verifica della sua idoneità a contrastare la pretesa dell'IN e ad ottenerne il rigetto.
Con il secondo motivo denunzia la società ricorrente violazione o falsa applicazione dell'art. 1189 cod. civ. oltre che vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che il rigetto della domANa riconvenzionale dell'IN, da essa richiesto in conformità al precetto dell'art. 1189 cod. civ., era in tutto legittimo perché la norma trova applicazione anche nel l'ipotesi di natura pubblicistica del rapporto e, specificamente, in materia di obbligazioni pubbliche contributive, comprese quelle verso gli enti previdenziali.
Questo motivo deve ritenersi assorbito, non potendo la Corte pronunciarsi sulla fondatezza o meno di una richiesta che non ha costituito oggetto di esame da parte dal giudice a quo in considerazione del ravvisato ostacolo di carattere processuale e sul merito della quale non è stata, per l'effetto, assunta alcuna statuizione.
Con il terzo motivo e con deduzione di violazione o falsa applicazione degli artt. 1224, comma 2, e 2033 cod. civ. nonché di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura la impugnata sentenza per averle negato il diritto alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sulle somme dovutele in restituzione dall'INPS, senza considerare che la TA, esercitANo attività di revisione contabile, utilizza il denaro per i propri investimenti economici e che, quindi, l'esistenza del danno doveva ritenersi provata in via presuntiva, alla stregua del notorio fenomeno inflattivo. Aggiunge che il Tribunale ha errato nel ritenere l'INPS in buona fede, in quanto, nel periodo controverso, l'ente continuò a richiederle il pagamento dei contributi nonostante l'IN avesse sollevato la questione della spettanza ad esso Istituto dei contributi medesimi con richiesta del loro versamento.
Entrambe le censure non sono fondate.
Questa Corte, in materia di obbligazioni pecuniarie ed in relazione al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 2368 del 5 aprile 1986, ha ripetutamente affermato che il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno differenziale che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo di mora, va ammesso nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro;
precisANo, altresì, che, al fine della quantificazione di tale danno, il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza non implica l'esonero dall'onere di allegazione e prova, ma deve ritenersi consentito soltanto in correlazione a criteri personalizzati che tengano conto della categoria economica cui appartiene il creditore (soggetto esercente un'attività imprenditoriale, risparmiatore abituale, creditore occasionale, modesto consumatore), posto che, esclusivamente alla stregua di tali "dati personalizzati", che l'interessato deve fornire, sussistono i presupposti per una valutazione delle modalità di utilizzazione del denaro e quindi degli effetti nel caso concreto della sua ritardata disponibilità.
In numerose decisioni, peraltro, si è precisato che il creditore non può limitarsi ad allegare la propria qualità personale e a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, ma è tenuto a fornire indicazioni in ordine al danno da lui subito come effetto della indisponibilità del denaro determinata dall'inadempimento (quale ad esempio quello derivante da specifici investimenti programmati e non attuati, ovvero da acquisto di denaro a condizioni particolarmente vantaggiose non realizzato), in modo da consentire al giudice del merito di verificare se lo stesso possa essersi verosimilmente prodotto (così Cass. 23 maggio 1989 n. 2472, 4 maggio 1994 n. 4321, 16 novembre 1994 n. 9645, 24 giugno 1995 n. 7159, 2 maggio 1996 n. 4018, 20 giugno 1997 n. 5517, 9 giugno 1999 n. 5678). Il Collegio condivide questo indirizzo anche se non ignora che, secondo l'altro più liberale orientamento, è sufficiente la prova della qualità personale del creditore a fondare, pur in assenza di prove specifiche, la presunzione che, se vi fosse stato tempestivo adempimento, la somma dovuta sarebbe stata destinata ad impieghi antinflattivi, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria (così Cass. 17 giugno 1994 n. 5860, 5 aprile 1996 n. 3187, 9 agosto 1996 n. 7235, 23 aprile 1998 n. 4184, 15 gennaio 2000 n. 409, 22 novembre 2000 n. 15059). Ritiene, infatti, che questo secondo orientamento, dilatANo oltre ogni ragionevole misura il ricorso al notorio ed ai fatti presuntivi, e così stravolgendo il principio fondamentale che regola l'attività probatoria (art. 2697 c.c.), si risolva in una ingiustificata soluzione di favore per il creditore, il quale, per beneficiare del risarcimento, deve solo provare di appartenere ad una determinata categoria economica.
Nel caso di specie la società TA, a supporto della domANa di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, si è limitata ad affermare la propria qualità di imprenditore esercente attività di revisione contabile su tutto il territorio nazionale e ad invocare in proprio favore il fatto notorio, costituito dalla circostanza che, nel periodo controverso, la moneta era soggetta a svalutazione. Tale circostanza, peraltro, per quanto sopra osservato, non può ritenersi di per sè sufficiente, essendo invece necessario che la società fornisse ulteriori elementi atti a comprovare la effettività del danno e la sua riconducibilità alla mancata tempestiva restituzione degli importi indebitamente riscossi dall'INPS, come ad esempio il fatto di aver di aver dovuto far ricorso al credito bancario in dipendenza di tale inadempimento, ovvero di aver perduto gli interessi più alti (rispetto al tasso legale) di cui avrebbe beneficiato in caso di deposito in banca degli importi in questione.
Nessuna censura può muoversi, pertanto, alla sentenza del Tribunale per aver ritenuto carente la prova del danno subito dalla TA, in applicazione del più rigoroso degli orientamenti appena riferiti. Quanto alla seconda questione prospettata nel motivo di ricorso, l'affermazione del Tribunale relativa alla buona fede dell'INPS è ragionevolmente giustificata con la considerazione che l'Istituto aveva ricevuto i contributi sulla base dell'inquadramento in atto della società, inquadramento sulla cui legittimità concordava anche una parte della giurisprudenza;
e ciò è sufficiente ad escludere la violazione dell'art. 2033 cod. civ. come pure la ricorrenza dei denunciati vizi di motivazione.
In conclusione, mentre va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso principale, va dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo motivo del ricorso stesso.
PassANo quindi all'esame del ricorso incidentale dell'IN, si osserva che, con il primo motivo, l'Istituto denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 287 c.p.c. ed omessa insufficiente o contraddittoria motivazione (art. nn. 3 e 5 c.p.c.), osservANo che aveva censurato in appello sia la discordanza tra il dispositivo letto dal Pretore in udienza - con il quale si dichiarava che la TA doveva versare i contributi all'IN anche dopo il 28.3.89 - e il dispositivo della sentenza depositata - che dichiarava l'attrice tenuta a versare i contributi all'IN dopo il 28.3.89 -, come pure l'errata indicazione, nella motivazione della sentenza di primo grado, di alcune date (1.3.89 e 28.2.89, anziché 28.3.89, data di entrata in vigore della legge n. 88/89) e che aveva chiesto di conseguenza al giudice ad quem, proponendo anche appello incidentale per il caso che i segnalati errori non fossero da qualificare "materiali" ai sensi dell'art. 287 c.p.c., di correggere la sentenza del Pretore nel senso di: a) estendere la declaratoria della debenza (da parte della TA) dei contributi all'IN sia prima che dopo la data del 28/3/1989; b) sostituire le date erroneamente indicate con quella del 28/3/1989. Il Tribunale, rileva l'Istituto ricorrente, pur dANo esatto conto delle conclusioni anzidette, si è limitato all'inciso parentetico ("al dispositivo si deve fare riferimento per la data, che peraltro è quella di entrata in vigore della legge") e ha ripetuto, contraddittoriamente che "il Pretore, come richiesto dall'IN, si è limitato ad accertare l'obbligo della società nei confronti di tale Istituto ed a condannarla a versare i contributi dopo il 28.3.89", omettendo di pronunciarsi sia sulla istanza di correzione sia sull'appello incidentale subordinatamente proposto. La censura è fondata.
In effetti la sentenza impugnata, mentre nella parte dedicata allo svolgimento del processo riferisce che l'IN aveva domANato in appello "..che fosse accertato l'obbligo del versamento dei contributi dei dirigenti prima e dopo l'entrata in vigore della legge n 88/89, come previsto in dispositivo...", in motivazione del tutto contraddittoriamente rileva che il Pretore, come richiesto dall'IN, si era limitato "..ad accertare l'obbligo della società nei confronti di tale Istituto e la sua condanna a versare i contributi dopo il 28/3/89..", senza inoltre dare risposta alla richiesta di correzione delle date che si asserivano erroneamente indicate nella motivazione della sentenza di primo grado. Con ciò il giudice del gravame è incorso in una evidente omissione di pronuncia su specifiche istanze formulate dall'IN (anche) con appello incidentale, in particolare per ciò che riguarda l'ipotizzato contrasto tra il dispositivo deliberato e letto in udienza dal Pretore e quello emesso dal primo giudice a definizione della lite in occasione del deposito della motivazione. E l'interesse dell'attuale ricorrente a persistere, anche in questa sede, nel far valere un siffatto vizio della sentenza di primo grado appare evidente, solo che si consideri che, alla stregua del dispositivo letto in udienza, la TA era obbligata a versare i contributi maggiori all'IN, non solamente "dopo", bensì "anche dopo" la data del 28.3.89, come peraltro l'Istituto aveva richiesto fin dalla sua costituzione in giudizio con apposita domANa riconvenzionale. Anche sul punto, pertanto, la sentenza del Tribunale deve essere cassata e il giudice di rinvio dovrà pronunciarsi su entrambe le richieste formulate dall'IN anche con il proposto appello incidentale.
Con il secondo motivo l'IN denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 416, 418 e 36 c.p.c. ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), assumendo che erroneamente è stata qualificata come riconvenzionale e dichiarata inammissibile per la mancata richiesta di fissazione di una nuova udienza la domANa proposta dall'Istituto nel giudizio rubricato al n. 11182/92 R.G., in quanto tale domANa non aveva ampliato la materia del contendere ma si poneva come logico svolgimento della domANa della società attrice;
in ogni caso, anche a volerne ammettere il carattere riconvenzionale, non poteva il giudice del merito dichiararne la inammissibilità in quanto controparte non aveva formulato riserve o eccezioni circa la mancata richiesta di fissazione di nuova udienza, così accettANo il contraddittorio.
Questo motivo non è fondato.
Correttamente applicANo i principi più sopra richiamati in merito alla distinzione da operare tra eccezione e domANa riconvenzionale, il Tribunale ha osservato che le deduzioni dell'IN, in quanto non limitate a una richiesta di rigetto della domANa della società, ma estese alla richiesta di un provvedimento di condanna della stessa a versargli i contributi per i dirigenti con sanzioni civili ed interessi, integravano una domANa riconvenzionale, la quale esigeva che controparte potesse esplicare le sue difese, se non altro in ordine al quantum, e doveva, pertanto, essere accompagnata dalla prescritta istanza di differimento della udienza di discussione. Quanto al rilievo concernente l'accettazione del contraddittorio, valgono, per affermarne la infondatezza, le stesse considerazioni più sopra svolte per rigettare l'identica censura formulata nel primo motivo del ricorso principale.
Conclusivamente, previa cassazione della impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e nei limiti del loro accoglimento, la causa va rinviata ad altro giudice, designato nella Corte d'appello di Milano, per l'esame delle eccezioni e richieste come sopra individuate e per i necessari accertamenti di fatto. Il giudice di rinvio provvederà a regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo e rigetta il terzo motivo del ricorso stesso;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2001