Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11281 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
1 1281 02 REPUBBLICA ITALIANA 7706 IN NOME DEL POPOLO CKLIERE LA CORTE SUP EM D CASSA IONE SEZIONE SECONDA CIVILE DIVISIONE Ereditaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Pendiconto - Presidente PONTORIERI Dott. Franco R.G. N. 902/00 Cron.28888 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Rep. 2940 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Ud. 17/04/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUNDEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SPARVIERI UGO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE D. CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO per diritti € 1,55 dall'avvocato LUIGI PAGANI, giusta NUCCI, difeso il 31 LUG. 2002 IL CANCELLIERE delega in atti;
- ricorrente €0.77 1.1500
contro
CANCELLERIA GIULIA,SPARVIERI ENZO, SPARVIERI elettivamente presso lo 45, domiciliati in ROMA VIA DELLE CAVE DEL LUNGO, difesi studio dell'avvocato SERGIO dall'avvocato ALFREDO ASCANI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2002 controricorrenti Richiesta copia studio Sal Sig. Mucci 602 avversO la sentenza n. 3040/98 della Corte d'Appello 465 per diritti € il....15 3 2026 -1- IL CANCELLIERE di MILANO, emessa il 30/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato Alfredo ASCANI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del primo e del secondo motivo, il rigetto del terzo motivo del ricorso. -2- חייו SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 5.4.1985 VI EN e VI UL riassunsero innanzi al Tribunale di Milano la causa di divisione ereditaria intentata nei confronti del fratello VI GO innanzi al Tribunale di Fermo che si era dichiarato incompetente per territorio. Gli attori chiedevano che fosse disposta la divisione dei beni relitti da entrambi i loro defunti genitori e che fosse ordinato al convenuto di rendere il conto dei beni ereditari dallo stesso posseduti con conseguente condanna ai dovuti rimborsi. Il convenuto non si oppose alla richiesta di divisione. Fu espletata un consulenza tecnica e la causa vene decisa con i'assegnazione a VI GO dell'intero compendio immobiliare caduto in successioneYon la condanna dello steso al pagamento di conguagli di varia entità. L'assegnatario venne, altresì, condannato al pagamento in favore dei condividenti della somma di L. 29.705.945 ed al canone annuo di L.
1.507.878 della somma di L.28.249.180 oltre al canone annuo di L.
3.000.000 rispettivamente per il godimento degli immobili siti in Settimo Milanese ed in Ripatransone. appello Avverso tale capo della sentenza VI GO proponeva cui resistevano VI EN e UL che proponevano appello incidentale con richiesta d'assegnazione congiunta consequentiledell'intero compendio immobiliare e statuizioni in materia di conguaglio, previa compensazione delle opposte ragioni di credito. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 30.9 13.11.1998, superata ogni eccezione di rito, in parziale - 1 ---- riforma della sentenza di primo grado, ha assegnato a gli VI EN e VI UL, pro indiviso, immobili siti in Settimo Torinese e porzioni di due fabbricati in Ripatransone, con l'obbligo di versare, per ciascuno di essi, i relativi conguagli per complessive L. con interessi e rivalutazione, oltre spese118.666.000., di manutenzione, pure con interessi e rivalutazione, detratte da tali somme quella di L. 57.955.125 per il godimento dell'immobile sito in Settimo Milanese e di uno di quelli ubicati in Ripatransone, fino al 1990, oltre il dovuto per gli anni successivi, da rivalutarsi annualmente. La Corte ha parzialmente compensato le spese del primo grado ponendo a carico dello VI GO quelle dei grado di appello. Avverso detta sentenza VI GO propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. VI EN e UL resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 723,724 e 745 c.c. relativamente alla condanna emessa nei suoi confronti al pagamento, per intero, dei frutti civili di cui l'asse ereditario sarebbe stato arricchito nel caso in cui gli immobili oggetto delle divisione fossero stati locati a terzi, anziché a quella somma depurata dell'importo dovuto pro quota anche al condividente che era stato detentore esclusivo. Il ricorrente rappresenta, inoltre, che, nel disinteresse semplicemente fatto carico della generale, egli si era gestione dei beni in nome e per conto della massa 2 ereditaria e che, in ogni caso , in assenza di sua colpa specifica, non poteva essere addebitata la svalutazione, trattandosi di debiti sin dall'origine di valuta. Nel secondo motivo si deduce difetto di motivazione quanto alla congruità dei criteri e del valori di stima adottati al riguardo (dei frutti) per 1'immobile sito in Ripatransone. Nel terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla statuizione sulle spese del grado d'appello basata su una presunta soccombenza di esso ricorrente. Il ricorso non è fondato e va respinto. In ozeline al primo motivo, il Collegio osserva che la Corte di Appello, quanto alle somme attribuite agli altri condividenti а titolo di ristoro per la mancata utilizzazione dei cespiti, non ha fatto altro che recepire esattamente quanto già deciso dal Tribunale e la statuizione di primo grado non ha ricevuto, sul punto, alcuna censura da parte dell'attuale ricorrente, allora appellante. Deve, quindi, necessariamente rilevarsi che la censura proposta col primo motivo resta preclusa dal giudicato non solo sulla quantità, asseritamente non proporzionale, della somma attribuita ma anche sulla natura del debito, sulla decorrenza degli interessi e della svalutazione. motivaна нашите женко Viene in questa sede riproposta censura sui criteri di liquidazione adottati dal consulente e fatti propri dai giudici di merito Trattasi di censura che si mostra affatto generica a fronte delle minuziose valutazioni al riguardo compiute in relazione al rendiconto ed ai criteri 3 di determinazione del dovuto (frutti civili) agli altri condividenti dallo VI GO, utilizzatore esclusivo di taluni dei beni caduti in successione. Si tratta, inoltre, di un motivo che chiaramente attiene al merito e che in questa sede è irricevibile siccome non denuncia violazioni di legge da parte del giudice censurato nė illogicità nell'iter argomentativo che precede la decisone impugnata ma ripropone inammissibilmente apprezzamenti divergenti da quelli che tale decisione sorreggono. Il terzo motivo che attiene al regolamento delle spese è anch'esso palesemente infondato. La condanna dello VI GO alle spese del grado di appello e, parzialmente, a quelle di primo grado tiene conto dell'esito finale delia lite e Si basa sulla soccombenza dello stesso che è innegabile sia in ordine alle eccezioni di rito proposte con l'appello che in determinazione del dovuto che, infine,ordine alla dell'appello incidentale proposto nei all'accoglimento suoi confronti. Non vi era ragione di porre le spese a carico della massa, come sostiene 11 ricorrente, dato il carattere giudizio diall'evidenza contenzioso assunto dal divisione. Le spese di questo grado, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i l ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 2.223,20 di cui euro duemila per onorario. 4 Così deciso in Roma addì 17 aprile 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Delaruer Dott.ssa Donatella D'Anna 109T1129, 11 IL CANCELLIERE C1 45ST 20,66 14977 TOT 8067 1200 3 0 LUG. 2002 191,77 IL CANCELLIERECT Roma 101 LOUV CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 211 4.7.2012 Serie 4 al n. 26638 versate € 191.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 5 --- - -