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Sentenza 28 febbraio 2023
Sentenza 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2023, n. 8728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8728 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA LA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 4 luglio 2022 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SE Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Walter D'Agostino, in sostituzione dell'avvocato Corrado Sinatra, nell'interesse di LA RA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8728 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza di cui in epigrafe, decidendo in sede di riesame ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario con cui è stata applicata a LA RA la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. (Capo 2) e di rapina aggravata (Capo 5) escludendo dal Capo 2) la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. e dal Capo 5) la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. 2. LA RA ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando due motivi, sviluppati in diversi punti, e di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, e 133 cod. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva ritenuto l'appartenenza del ricorrente alla famiglia mafiosa di Santa RI di GE, alle dirette dipendenze di AZ AI, nonostante mancassero servizi di osservazione o intercettazioni di rapporti tra i due. Il ricorso ha spiegato, con una lettura alternativa già offerta in sede di interrogatorio e non presa in esame dal provvedimento impugnato, come quelle che vengono definite come riunioni tra coindagati oltre che raccolta, contabilità e distribuzione del denaro frutto delle attività estorsive della famiglia mafiosa, non erano altro che incontri, sulla strada pubblica, volti ad organizzare la festa rionale in cui si gestivano, senza l'uso di un linguaggio criptico, le offerte corrisposte volontariamente dagli abitanti del quartiere per la sua riuscita. Al riguardo si sottolinea come il titolare della pizzeria "Francè" e il venditore di bevande della festa "Mimmo", non risultassero sottoposti ad imposizione mafiosa;
che l'interessamento di RA nel dirimere questioni tra clan era consistito nel solo invito a PR e LI di risolvere tra loro questioni familiari e l'attribuzione al ricorrente della gestione del traffico di droga e del connesso ammanco di 500 € era solo frutto di un refuso, riguardando altre persone. Il ricorso, inoltre, contesta la lettura delle seguenti captazioni: a) quella del 3 aprile 2019 in cui RA non interviene mai sulla questione del denaro per i familiari dei mafiosi detenuti, peraltro mai incontrati;
b) quella del 5 giugno 2019 in cui il Minnmo che doveva portare i soldi a IO era stato individuato nel ricorrente, ritenendosi la somma frutto delle estorsioni, senza alcun sostegno probatorio;
c) quella con RI per la restituzione di 21 mila euro che riguardava solo una fornitura di materiale edile;
d) quella con AL non indagato nel procedimento. 2 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, in assenza assoluta di riscontri, aveva fondato la gravità indiziaria sull'avvenuta commissione di una rapina da parte di un soggetto non identificato che non aveva mai sporto denuncia e che avrebbe potuto essere risarcito dall'assicurazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, generico e presentato per far valere vizi diversi da quelli consentiti dalla legge. 2.1. L'ordinanza impugnata, in via preliminare, colloca la posizione dell'odierno ricorrente in un ampio contesto criminale, già acclarato da sentenze irrevocabili, acquisite in atti, e da attività captative, relativo alla composizione e alle dinamiche interne al mandamento mafioso palermitano di LLgrazia-Santa RI di GE, e alla famiglia di Santa RI di GE di cui è reggente AZ AI, coadiuvato da ES IO, SS CI e l'odierno ricorrente. Secondo la puntuale e coerente ricostruzione del provvedimento impugnato, LA RA, soprannominato Mimnno, già condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., dopo la scarcerazione dell'il settembre 2017 (e la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata per la sua violazione), aveva ripreso i contatti con gli stessi sodali mafiosi (IO e CI) e con altri componenti della contigua famiglia di LL RA (FR e RI), suoi interlocutori nelle captazioni ambientali citate dall'ordinanza cautelare, con cui si incontrava soprattutto presso la pescheria il Pirata. Il ruolo di RA è stato ritenuto essere quello di esecutore e cassiere, indirizzato all'attività di raccolta e gestione del denaro, di provenienza estorsiva, da destinare al sostentamento dei familiari dei mafiosi detenuti in carcere. 2.2. La partecipazione di RA alla compagine associativa (Capo 2), oltre che il concorso nella commissione della rapina (Capo 5), sono stati correttamente tratti da numerosissime intercettazioni ambientali e da servizi di appostamento, non altrimenti smentiti con elementi di fatto, da cui il provvedimento impugnato ha desunto: l'estorsione di 2000 euro da destinare al sostentamento di quattro detenuti mafiosi puntualmente identificati negli associati SE LA, IE Coco, SE NT e MO EN all'epoca effettivamente detenuti per 416-bis cod. pen. (conversazione ambientale tra IO e RA n. 108 del 03/04/2019); la consegna del ricorrente a IO della somma riscossa di euro 3 3000 che si temeva potesse essere intercettata da un controllo di polizia (conversazione ambientale tra IO e RI presso la pescheria n. 86 del 05/06/2019). Con specifico riferimento al ruolo operativo di RA quale collettore, cassiere e contabile dei proventi della famiglia mafiosa da destinare al sostentamento dei parenti dei carcerati, in ossequio all'obbligo associativo, intimando anche ad AL di contribuire, risulta che il ricorrente avesse concordato, proprio con i familiari, l'aumento della retta a euro 500 settimanali per le loro pressioni (conversazioni ambientali tra IO, FR e RA nn. 194,100 96,198 del 23/10/2019). Il provvedimento impugnato, inoltre, in modo coerente e completo motiva come le casse della famiglia mafiosa fossero incrementate, in parte, anche dal provento del traffico di sostanze stupefacenti proprio alla luce della conversazione tra RA e RI: a) sul ritardato pagamento del primo per un credito di 61 mila euro e la corresponsione di 21 mila euro;
b) sull'ammanco sia di un cospicuo quantitativo di droga da parte di un terzo sia di 500 C da parte di SA PR (pagg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata). Infine, il Tribunale colloca in termini coerenti ed inequivoci, come già avvenuto alle pagine 853 e seguenti dell'ordinanza genetica cui rinvia, l'organizzazione della festa rionale da parte del ricorrente quale modalità paradigmatica del controllo mafioso sul territorio assegnato alla famiglia di cui RA è parte, così escludendo l'ipotesi alternativa che le somme di denaro oggetto delle intercettazioni ambientali fossero riconducibili ad offerte libere di cittadini interessati alla buona riuscita dell'evento. Nelle conversazioni nn. 79, 96 e 107, puntualmente riportate dall'ordinanza impugnata, emerge come il ricorrente, insieme ad altri, chieda soldi ai residenti e ai commercianti del quartiere per finanziare la festa, non autorizzata per evidenti ragioni dalla Questura, e sia proprio il ricorrente a riscuotere, recandosi direttamente dentro gli esercizi commerciali in cui viene accolto con deferenza, da chi non ha pagato e che vi provvede, pur avendo gravissimi problemi economici, ottenendo la rassicurazione da RA della decurtazione della quota mensile dovuta nel caso l'evento non si svolga. In questo contesto, il Tribunale inscrive correttamente anche l'imposizione ai venditori di bibite di rifornirsi soltanto da tale Mimmo, a sua volta costretto a versare i profitti nella cassa del sodalizio mafioso (n. 136 del 14 settembre 2019). Il ricorso, a fronte di questi solidi argomenti, si limita a riproporre i medesimi motivi avanzati al Tribunale del riesame, contestando genericamente la pronuncia impugnata e chiedendo, in sostanza, solo una rivalutazione e rilettura delle intercettazioni inammissibile in questa sede. 4 3. Il motivo relativo all'assenza dei gravi indizi di colpevolezza per il Capo 5) è generico e reiterativo. La partecipazione attiva del ricorrente alla rapina emerge dall'attività di captazione ambientale, il cui contenuto è inequivoco (riportate alle pagine da 17 a 19 dell'ordinanza impugnata), dove risulta che RA non solo si complimenta con il coindagato GI EL per la violenza esercitata nel corso del delitto, ma si rammarica per non essere riuscito a strappare alla vittima, anche l'orologio che indossava. Dette conversazioni sono riscontratO dalla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati nelle aree prospicienti al luogo di commissione della rapina. A fronte di questi univoci elementi di fatto, il ricorso ribadisce il tema della mancata presentazione della denuncia da parte della persona offesa che non esclude affatto la sussistenza del reato, procedibile d'ufficio, commesso con precise modalità criminali e con indicazione puntuale del danno fisico e patrimoniale cagionato proprio da coloro che ne hanno tratto vantaggio e, al contrario, conferma il contesto mafioso in cui il delitto è maturato. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 gennaio 2023 La Consigliera estensora Il lresldente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SE Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato Walter D'Agostino, in sostituzione dell'avvocato Corrado Sinatra, nell'interesse di LA RA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8728 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza di cui in epigrafe, decidendo in sede di riesame ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio giudiziario con cui è stata applicata a LA RA la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. (Capo 2) e di rapina aggravata (Capo 5) escludendo dal Capo 2) la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. e dal Capo 5) la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. 2. LA RA ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, articolando due motivi, sviluppati in diversi punti, e di seguito indicati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, e 133 cod. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame aveva ritenuto l'appartenenza del ricorrente alla famiglia mafiosa di Santa RI di GE, alle dirette dipendenze di AZ AI, nonostante mancassero servizi di osservazione o intercettazioni di rapporti tra i due. Il ricorso ha spiegato, con una lettura alternativa già offerta in sede di interrogatorio e non presa in esame dal provvedimento impugnato, come quelle che vengono definite come riunioni tra coindagati oltre che raccolta, contabilità e distribuzione del denaro frutto delle attività estorsive della famiglia mafiosa, non erano altro che incontri, sulla strada pubblica, volti ad organizzare la festa rionale in cui si gestivano, senza l'uso di un linguaggio criptico, le offerte corrisposte volontariamente dagli abitanti del quartiere per la sua riuscita. Al riguardo si sottolinea come il titolare della pizzeria "Francè" e il venditore di bevande della festa "Mimmo", non risultassero sottoposti ad imposizione mafiosa;
che l'interessamento di RA nel dirimere questioni tra clan era consistito nel solo invito a PR e LI di risolvere tra loro questioni familiari e l'attribuzione al ricorrente della gestione del traffico di droga e del connesso ammanco di 500 € era solo frutto di un refuso, riguardando altre persone. Il ricorso, inoltre, contesta la lettura delle seguenti captazioni: a) quella del 3 aprile 2019 in cui RA non interviene mai sulla questione del denaro per i familiari dei mafiosi detenuti, peraltro mai incontrati;
b) quella del 5 giugno 2019 in cui il Minnmo che doveva portare i soldi a IO era stato individuato nel ricorrente, ritenendosi la somma frutto delle estorsioni, senza alcun sostegno probatorio;
c) quella con RI per la restituzione di 21 mila euro che riguardava solo una fornitura di materiale edile;
d) quella con AL non indagato nel procedimento. 2 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in quanto l'ordinanza del Tribunale del riesame, in assenza assoluta di riscontri, aveva fondato la gravità indiziaria sull'avvenuta commissione di una rapina da parte di un soggetto non identificato che non aveva mai sporto denuncia e che avrebbe potuto essere risarcito dall'assicurazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è reiterativo, generico e presentato per far valere vizi diversi da quelli consentiti dalla legge. 2.1. L'ordinanza impugnata, in via preliminare, colloca la posizione dell'odierno ricorrente in un ampio contesto criminale, già acclarato da sentenze irrevocabili, acquisite in atti, e da attività captative, relativo alla composizione e alle dinamiche interne al mandamento mafioso palermitano di LLgrazia-Santa RI di GE, e alla famiglia di Santa RI di GE di cui è reggente AZ AI, coadiuvato da ES IO, SS CI e l'odierno ricorrente. Secondo la puntuale e coerente ricostruzione del provvedimento impugnato, LA RA, soprannominato Mimnno, già condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., dopo la scarcerazione dell'il settembre 2017 (e la revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata per la sua violazione), aveva ripreso i contatti con gli stessi sodali mafiosi (IO e CI) e con altri componenti della contigua famiglia di LL RA (FR e RI), suoi interlocutori nelle captazioni ambientali citate dall'ordinanza cautelare, con cui si incontrava soprattutto presso la pescheria il Pirata. Il ruolo di RA è stato ritenuto essere quello di esecutore e cassiere, indirizzato all'attività di raccolta e gestione del denaro, di provenienza estorsiva, da destinare al sostentamento dei familiari dei mafiosi detenuti in carcere. 2.2. La partecipazione di RA alla compagine associativa (Capo 2), oltre che il concorso nella commissione della rapina (Capo 5), sono stati correttamente tratti da numerosissime intercettazioni ambientali e da servizi di appostamento, non altrimenti smentiti con elementi di fatto, da cui il provvedimento impugnato ha desunto: l'estorsione di 2000 euro da destinare al sostentamento di quattro detenuti mafiosi puntualmente identificati negli associati SE LA, IE Coco, SE NT e MO EN all'epoca effettivamente detenuti per 416-bis cod. pen. (conversazione ambientale tra IO e RA n. 108 del 03/04/2019); la consegna del ricorrente a IO della somma riscossa di euro 3 3000 che si temeva potesse essere intercettata da un controllo di polizia (conversazione ambientale tra IO e RI presso la pescheria n. 86 del 05/06/2019). Con specifico riferimento al ruolo operativo di RA quale collettore, cassiere e contabile dei proventi della famiglia mafiosa da destinare al sostentamento dei parenti dei carcerati, in ossequio all'obbligo associativo, intimando anche ad AL di contribuire, risulta che il ricorrente avesse concordato, proprio con i familiari, l'aumento della retta a euro 500 settimanali per le loro pressioni (conversazioni ambientali tra IO, FR e RA nn. 194,100 96,198 del 23/10/2019). Il provvedimento impugnato, inoltre, in modo coerente e completo motiva come le casse della famiglia mafiosa fossero incrementate, in parte, anche dal provento del traffico di sostanze stupefacenti proprio alla luce della conversazione tra RA e RI: a) sul ritardato pagamento del primo per un credito di 61 mila euro e la corresponsione di 21 mila euro;
b) sull'ammanco sia di un cospicuo quantitativo di droga da parte di un terzo sia di 500 C da parte di SA PR (pagg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata). Infine, il Tribunale colloca in termini coerenti ed inequivoci, come già avvenuto alle pagine 853 e seguenti dell'ordinanza genetica cui rinvia, l'organizzazione della festa rionale da parte del ricorrente quale modalità paradigmatica del controllo mafioso sul territorio assegnato alla famiglia di cui RA è parte, così escludendo l'ipotesi alternativa che le somme di denaro oggetto delle intercettazioni ambientali fossero riconducibili ad offerte libere di cittadini interessati alla buona riuscita dell'evento. Nelle conversazioni nn. 79, 96 e 107, puntualmente riportate dall'ordinanza impugnata, emerge come il ricorrente, insieme ad altri, chieda soldi ai residenti e ai commercianti del quartiere per finanziare la festa, non autorizzata per evidenti ragioni dalla Questura, e sia proprio il ricorrente a riscuotere, recandosi direttamente dentro gli esercizi commerciali in cui viene accolto con deferenza, da chi non ha pagato e che vi provvede, pur avendo gravissimi problemi economici, ottenendo la rassicurazione da RA della decurtazione della quota mensile dovuta nel caso l'evento non si svolga. In questo contesto, il Tribunale inscrive correttamente anche l'imposizione ai venditori di bibite di rifornirsi soltanto da tale Mimmo, a sua volta costretto a versare i profitti nella cassa del sodalizio mafioso (n. 136 del 14 settembre 2019). Il ricorso, a fronte di questi solidi argomenti, si limita a riproporre i medesimi motivi avanzati al Tribunale del riesame, contestando genericamente la pronuncia impugnata e chiedendo, in sostanza, solo una rivalutazione e rilettura delle intercettazioni inammissibile in questa sede. 4 3. Il motivo relativo all'assenza dei gravi indizi di colpevolezza per il Capo 5) è generico e reiterativo. La partecipazione attiva del ricorrente alla rapina emerge dall'attività di captazione ambientale, il cui contenuto è inequivoco (riportate alle pagine da 17 a 19 dell'ordinanza impugnata), dove risulta che RA non solo si complimenta con il coindagato GI EL per la violenza esercitata nel corso del delitto, ma si rammarica per non essere riuscito a strappare alla vittima, anche l'orologio che indossava. Dette conversazioni sono riscontratO dalla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati nelle aree prospicienti al luogo di commissione della rapina. A fronte di questi univoci elementi di fatto, il ricorso ribadisce il tema della mancata presentazione della denuncia da parte della persona offesa che non esclude affatto la sussistenza del reato, procedibile d'ufficio, commesso con precise modalità criminali e con indicazione puntuale del danno fisico e patrimoniale cagionato proprio da coloro che ne hanno tratto vantaggio e, al contrario, conferma il contesto mafioso in cui il delitto è maturato. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 gennaio 2023 La Consigliera estensora Il lresldente