Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
Nel caso in cui il G.I.P. presso la pretura, richiesto della emissione di sentenza di non luogo a procedere, provveda al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell' art. 129 cod. proc. pen., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso in sede di legittimità a norma dell' art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha conseguentemente qualificato come ricorso in sede di legittimità l'appello proposto dal P.G. presso la Corte d'Appello).
Commentario • 1
- 1. Richiesta di decreto penale di condanna, proscioglimento e ricorso per CassazioneAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/04/1999, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. PAOLO MARIA TONINI Presidente del 12.04.1999
Dott. ANTONIO ZUMBO Componente SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Componente N. 1325
Dott. ALDO GRASSI Componente REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO MORGIGNI Componente N. 44996/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte d'Appello di Genova;
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Genova, in data 8/X/'98, nei confronti di:
MO GI, nato a [...] il [...];
IE LA, nato a [...] l'[...];
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la conversione dell'appello in ricorso, con i provvedimenti conseguenziali;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Il 29/VII/'97 il Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Genova chiedeva la emissione di decreto penale di condanna a carico di GI RI e UD NA, imputati del reato previsto dagli artt. 81 cpv. c.p. e 16 e 26 D.P.R. 10/IX/'82, n. 915 loro ascritto per avere, in concorso, il primo detenendole nell'area circostante la propria officina sita nella via S. Lorenzo della frazione Vescina di Avegno ed il secondo ivi materialmente conferendole, effettuato lo smaltimento di sei batterie esauste, classificate come rifiuti tossici e nocivi, pur essendo sprovvisti della prescritta autorizzazione, come accertato il 2/VIII/'96.
Il Giudice per le indagini preliminari della stessa Pretura, rilevato che il D.P.R. 915/'82 era stato abrogato dal D. Lg.vo 5/02/'97, n. 22, restituiva gli atti al P.M. il quale, in conseguenza, chiedeva la emissione, nei confronti degli imputati, di sentenza di non doversi procedere, ex art. 129 c.p.p., non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo da ultimo menzionato, vertendosi - nella fattispecie in esame - in tema di abbandono occasionale di batterie da parte del NA che le aveva deposte nell'area dell'officina del RI il quale, peraltro, non svolgeva attività di meccanico in forma di impresa, ma in maniera non professionale ed occasionale.
Il detto G.I.P. a seguito di tale ultima richiesta dichiarava, con sentenza emessa l'1/X/'97 a norma dell'art. 129 c.p.p., non doversi procedere a carico dei due imputati, in ordine al fatto loro ascritto, non essendo esso più previsto dalla legge come reato, disponendo trasmettersi gli atti alla Provincia di Genova per l'irrogazione delle sanzioni amministrative del caso. Contro tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova proponeva appello chiedendo che venisse disposto il rinvio a giudizio del RI e del NA dinanzi al Pretore di Genova per rispondere del reato di cui all'art. 51 co. 2 D. Lg.vo 5/02/'97, n. 22, vertendosi in ipotesi non di abbandono di rifiuti da parte di privati, ma di deposito incontrollato di essi da parte del titolare di un'impresa. La Corte d'Appello di Genova dichiarava, con ordinanza dell'8/X/'98, inammissibile la detta impugnazione ritenendo che con essa avrebbe dovuto essere richiesto non già il rinvio a giudizio degli imputati davanti al Pretore, che aveva ormai definito il procedimento davanti a sè, ma la affermazione di responsabilità degli stessi in ordine al fatto loro ascritto e che l'impugnazione medesima non poteva essere qualificata come ricorso in sede di legittimità, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte Suprema, vertendosi in ipotesi di proposizione di essa non davanti ad un Giudice incompetente, ma dinanzi al Giudice competente cui, però, non erano state formulate richieste adeguate.
Avverso tale ordinanza il Procuratore Generale della Repubblica presso la già menzionata Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento, per violazione di legge, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente per il giudizio.
Deduce, in particolare, il ricorrente che, in applicazione del principio del "favor impugnationis", la Corte d'Appello avrebbe dovuto interpretare il gravame, proposto avverso la sentenza di non doversi procedere emessa dal G.I.P. della locale Pretura Circondariale come richiesta di giudizio e di condanna degli imputati e non dichiararne la inammissibilità per mancanza di specifica richiesta in tal senso.
Motivi della decisione
Come già statuito da questa Corte Suprema a sezioni unite penali (v. sent. 11/V/'92, Amato), nel caso in cui il Giudice per le indagini preliminari di una Pretura Circondariale, richiesto della emissione di decreto penale di condanna, proceda al proscioglimento dell'imputato al sensi degli artt. 129 e 459 co. 3 c.p.p., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso in sede di legittimità a norma dell'art. 568 co. 2 c.p.p.. Tale principio deve ritenersi applicabile anche al caso in esame in cui, addirittura, alla sentenza di non luogo a procedere il G.I.P. è pervenuto su istanza dello stesso P.M. al quale, dopo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, gli atti erano stati restituiti ritenendosi che il fatto ascritto agli imputati non fosse più previsto dalla legge come reato.
L'esperibilità del solo ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere emessa dal G.I.P. della Pretura Circondariale è conseguenza della peculiarità del procedimento pretorile che, rispetto a quello di competenza del Tribunale, è stato disegnato con maggiore snellezza di forme in considerazione del numero e della minore gravità dei reati e prevede la citazione dell'imputato in udienza pubblica, senza passare attraverso il filtro dell'udienza preliminare (v. conf. Corte Cost. sent. 29/VII/'92, n. 381).
Da ciò deriva che la Corte d'Appello avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 568 co. ult. c.p.p., qualificare come ricorso in sede di legittimità l'impugnazione avverso la sentenza del G.I.P. della Pretura Circondariale di Genova in data 1/X/'97, trasmettendo gli atti a questa Corte Suprema e che la ordinanza di inammissibilità dell'appello dalla stessa emessa in data 8/X/'98 deve essere annullata senza rinvio.
Ciò premesso e passando all'esame dell'impugnazione, erroneamente qualificata come appello, proposta dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova contro la decisione con la quale il G.I.P. della locale Pretura aveva dichiarato non doversi procedere a carico del RI e del NA, va detto che essa deve essere rigettata, perché infondata.
Il detto G.I.P., infatti, facendo propria la deduzione in punto di fatto formulata dallo stesso P.M. inquirente, quella secondo cui nel caso in specie si era trattato solo di abbandono di rifiuti da parte di privati (fatto depenalizzato dall'art. 50 co. 1 D. Lg.vo 22/'97) e non di deposito incontrollato di essi da parte del titolare di un'impresa (fatto ancora costituente reato a mente dell'art. 51 co. 2 D. Lg.vo 22/'97), ha emesso la sentenza impugnata ritenendo che le sei batterie esauste erano state deposte dal NA nell'area circostante l'officina del RI il quale, fra l'altro, non svolgeva attività di meccanico in maniera professionale, ma solo occasionale.
La ritenuta mancanza di prova di un accordo fra i due imputati in ordine al deposito, nel sito in cui erano state trovate, delle batterie di che trattasi e l'accertata inesistenza di un'attività di impresa da parte del RI, il quale esercitava l'attività di meccanico in maniera saltuaria e non professionale, costituiscono i presupposti, in punto di fatto, di una decisione che deve essere considerata legittima, non rientrando fra i poteri di questa Corte Suprema quello di una nuova e diversa valutazione, in fatto, delle risultanze del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio la ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 8/X/'98 nel procedimento a carico di GI RI e UD NA e, qualificato come ricorso in sede di legittimità l'appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la detta Corte d'Appello avverso la sentenza emessa, in data 1/X/'97, dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura Circondariale di Genova nei confronti dei predetti imputati, rigetta lo stesso. Così deciso in Roma, il 12 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999