Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLIC0 1415 /02 OLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Fernando LUPI R.G.N. 15260/99 Cron.3436 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Consigliere Rep Dott. Corrado GUGLIELMUCCI . Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 02/10/01 Rel. ConsigliereDott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente 439 SENTENZA sul ricorso proposto da: LE MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA Q. MAIORANA 9, presso lo studio dell'avvocato STUDIO FAZZARI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO MATAFU', giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, dell'Istituto,| l'Avvocatura Centrale presso 1 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 2001 3700 CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 454/98 del Tribunale di PATTI, depositata il 14/07/98 R.G.N. 80/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato SPADAFORA per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. V -2- * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Patti in funzione di giudice del lavoro, accogliendo l'appello proposto dallo Inps avverso la sentenza pretorile che aveva riconosciuto il diritto della bracciante agricola MA AL all'indennità di maternità, riget- tava la domanda della lavoratrice volta ad ottenere la prestazione predetta. In particolare, il Tribunale riteneva che non fosse stata fornita la prova in ordine ai fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, essendosi la sentenza di primo grado fondata essenzialmente sulla certificazione rilasciata dalla sezione del lavoro di Gioiosa Marina, certificazione di per sé non idonea a provare la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un imprenditore agricolo. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione MA AL;
l'Inps si è costituito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso la AL censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115, 116, 416, 437 c.p.c. e 2729, 2697 c.c., nonché 3 per illogicità della motivazione ed omissione di essa disu punto essenziale un ai fini della decisione. In particolare, secondo la ricorrente, il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che la sentenza pretorile fondava soltanto sulla certificazione amministrativa, atteso che la stessa aveva preso in esame altri elementi (tra i quali i ispettivi dell'Inps e l'audizione della verbali ricorrente), ed avrebbe errato altresì nel non tenere in alcun conto, ai fini della propria statuizione, i predetti elementi, il cui esame avrebbe condotto ad una decisione diversa. La censura è inammissibile, atteso che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la portata delle censure proposta senza dover ricorrere alla lettura di altri atti, ivi compresa la sentenza impugnata, ed atteso in particolare che colui che deduca l'omessa O insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata, erronea o illegittima valutazione di alcune risultanze probatorie ha l'onere "di specificare, trascrivendole integralmente, le prove o mal valutate, evidenziando, in particolare,non in cosa consistessero le circostanze che formavano ne oggetto della prova e quale non fosse la rilevanza, nonché di indicare le ragione del carattere decisivo delle stesse" (così Cass. sez. II n. 12080 del 2000 RV540135 e V. anche, da ultimo, tra numerose altre, sez. III n. 7434 del 2001 RV 547168 e sez. III n. 7938 del 2001 RV 547428). di ricorso la AL Col secondo motivo l'impugnata sentenza per violazione della censura 1. n. 9 del 1969, degli artt. 7 1. n. 83 del 1970, 11 1. n. 735 del 1993, 15 1. n. 1204 del 1971, 4 D.Lgs. Lgt. N. 212 del 1946, 12 D.L.
3.2.1970 convertito in 1. n. 83 del 1970, 5 D.L. n. 463 del 1983 convertito in 1. n. 638 del 1983, nonché, infine, dell'art. 9 1. n. 608 del 1996, in particolare sostenendo che il giudice d'appello avrebbe errato nel non attribuire valore proba- dell'indennità torio, ai fini del riconoscimento alla certificazione amministrativa richiesta, proveniente dalla sezione del lavoro di Gioiosa Marina. La censura è infondata. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (che questo collegio condivide non ravvisando validi motivi per discostarsene), anche per i lavoratori a tempo determinato in agricoltura il fatto costitutivo del diritto alle MATERNITA prestazioni assicurative di malattia e maturita sussistenza di un validorappresentato dalla presupposto sia rapporto di lavoro sul cui incardinato quello assicurativo, mentre l'atto iscrizione degli interessati amministrativo di negli elenchi di cui al R.D. n. 1949 del 1940 (ovvero, come nella specie, la corrispondente certificazione provvisoria) ha solo una funzione di COSTITUTIVO certificazione pubblica priva di valore costituito e la sua produzione in giudizio, pertanto, non esonera l'interessato (specie in presenza di contestazioni da parte dell'Inps) dalla prova dei fatti costitutivi del diritto vantato. (in tal senso ✓. da ultimo, tra numerose altre, Cass. sez.
1. n. 8315 del 1999 RV 521946; n. 7093 del 2000 RV 535362; n. 1133 del 2000 RV 541215). Deve pertanto ritenersi che correttamente il giudice d'appello non abbia attribuito alla certi- ficazione amministrativa prodotta dalla ricorrente (peraltro in presenza di contestazione da parte dell'istituto assicuratore) idoneità a provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato. Per tutto a quanto suesposto il ricorso deve essere rigettato;
nessuna decisione va assunta in ordine alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. il Presidente:Teux the Diden Il Cons. estensore: даChille IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 4 FEB. 2002. IL CANCELLIERE عشكا 7