Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4522 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
J Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 045 2 2 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente R.G.N. 16487/01 Cron.10235 Dott. Alberto SPANO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Ud. 10/04/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TE N ZA sul ricorso proposto da: KELE TEO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, che lo rappresenta e difende unitamente GABRIELE DALLA SANTA, giusta delega in all'avvocato atti;
- ricorrente
contro
TT ES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARI 13, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO VECCHIO, che la rappresenta e difende unitamente agli 2002 avvocati LUIGI MARIO VERGA, ALBERTO BARGELLINI, giusta 1575 -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 70/00 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 20/06/00 R.G.N. 22/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi del ricorso, accoglimento del quarto motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I l Tribunale di Venezia, sezione lavoro, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da ZI SA nei confronti della s.r.l. KE e EO per 1'accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dalla convenuta, considerando che: 1°) i motivi del licenziamento consistevano nei mancati versamenti e/o incassi alla sede di Mestre per un totale di 70 ottanta milioni;
nella registrazione di versamenti e incassi con diversi mesi di ritardo, per un importo di circa 30 milioni;
nell'adempimento ai compiti attribuiti alla appellante, quali l'emissione di fatture, la compilazione fatture ed altri compiti amministrativi;
un rimborso effettuato ad un cliente in misura inferiore а quella risultante come uscita di cassa;
2° tali circostanze dovevano relazione alle prove ritenersi provate e in testimoniali e a quelle documentali, sicchè, se pu non era provata la sottrazione di denaro da parte della ZI posta dalla società а base del licenziamento, tali circostanze, che denotavano un grave inadempimento agli obblighi di diligenza, 3 dovevano ritenersi sufficienti ad incidere irreversibilmente sul rapporto fiduciario e quindi а legittimare il licenziamento per giusta causa. Della stessa domanda principale la Corte rigettava anche gli ulteriori capi: quanto alla somma pretesa a titolo di stipendio per il maggio 1993 in quanto posta in relazione con l'eventuale accertamento della illegittimità del licenziamento che era invece da ritenere legittimo;
quanto alla spettanza del superminimo di stipendio, posto che l'assunto aver percepito tale della ricorrente di non dalla documentazione emolumento era smentito prodotta dalla appellante ed in "particolare dalla busta paga dell'aprile 1992 dalla quale risultava corrisposto lo stesso emolumento;
quanto alla indennità di cassa in quanto la ZI non aveva provato di aver svolto le specifiche mansioni;
quanto alle somme richieste а titolo di lavoro straordinario, posto che, pur dovendosi ritenere che prestazioni di lavoro oltre l'orario normale erano state eseguite, non era stato provato che il straordinario eccedeva quelloquantum dello contrattualmente previsto e retribuito;
quanto alla indennità di trasferta e alle spese delle trasferte, posto che anche per questo capo di 4 domanda la ZI non aveva assolto l'onere della prova, tanto più che dovendo avvenire la consegna destinati alla sede di Mestre (in dei documenti relazione alla quale veniva richiesta 1'indennità di trasferta), presso la Stazione ferroviaria di Vicenza nessun maggiore onere doveva sopportare la ZI, la cui abitazione si trovava lungo il tragitto per accedere al luogo della consegna. Respinte dunque le domande proposta con l'atto di appello dalla ZI, il giudice d'appello accoglieva il gravame per quanto riguarda il capo della sentenza impugnata relativo alla domanda riconvenzionale proposta dalla società per la restituzione di somme delle quali la ZI si sarebbe indebitamente appropriata. Rilevava sul punto il Tribunale vizio di ultrapetizione della sentenza, dato che causa petendi dellaimpugnata era un obbligo di domanda riconvenzionale di Somme illecitamente sottratte, restituzione mentre diversa era la ragione della condanna pronunciata dal giudice di primo grado costituita da un obbligo di risarcimento del danno causato dalla violazione dei doveri di diligenza del prestatore di lavoro. Infine, il tribunale compensava per metà le 5 spese del primo grado, condannando l'appellante а rifondere alla s.r.l. KE e EO la restante metà e ponendo nella stessa misura a carico delle parti gli oneri della CTU disposta dal pretore, e compensava per due terzi le spese del giudizio d'appello condannando la ZI alla refusione del residuo terzo in favore della società. Avverso questa decisione ricorre per cassazione la s.r.l. KE e EO censurandola, con quattro motivi, per violazione di legge e vizio di la partemotivazione. Resiste con controricorso intimata alle avversarie censure. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo deduce la ricorrente violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., 2907, 2043, 1218, 2104 c.c.), oltre a vizio di motivazione, assumendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di dover rigettare la domanda in quanto, con il ricorso riconvenzionale introduttivo, era stata dedotta sia una responsabilità extracontrattuale (per fatto contrattualeillecito) sia una responsabilità (danno derivante dalla negligenza) e quindi che non vi era stato mutamento alcuna della causa petendi. Con il secondo motivo si deducono ulteriori 6 violazioni di norme di diritto (art. 112 c.p.c., 346 c.p.c., 2043 e 2104 c.c.), oltre a vizio di motivazione, assumendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'esclusione della causa nonpetendi restitutoria operata dal pretore potesse essere rimessa in discussione in grado di appello in assenza di appello incidentale, in primo grado essendo risultata la società pienamente vittoriosa. Con il terzo motivo deduce la stessa ricorrente violazione di norme di diritto (art. 116 c.p.c. e 2697 c.c.), oltre a vizio di motivazione su punto decisivo della controversia relativo all'onere della prova, assumendo che il Tribunale ha invertito l'onere della prova circa l'avvenuta consegna da parte della ZI della busta dell'ultimo giorno dicontenente il fondo cassa lavoro, non essendo la società che doveva provare la mancata consegna ma la lavoratrice a dover provare che la consegna era avvenuta. Con il quarto motivo deduce ancora la ricorrente violazione di norme di legge (art. 91 e 92 c.p.c.) e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, affermando che il Tribunale, quanto alle spese del giudizio di appello, ha provveduto in dispositivo in modo difforme da 7 quanto indicato in motivazione (dove anche le spese del secondo grado erano state compensate per metà) e che ai criteri di liquidazione ivi indicati doveva attenersi. Le censure introdotte con i primi tre motivi sono da dichiarare inammissibili. Il ricorso, infatti, omette completamente l'esposizione sommaria dei fatti, prescritta all'art. 366/1 n.3 c.p.c., né dal contesto dello stesso ricorso è dato desumere una conoscenza dei processuali, idonea ad"fatti", sostanziali e intendere il senso delle critiche rivolte con esuddetti mezzi alla decisione impugnata (cfr., plurimis, Cass. 9656/1997; Cass. 5492/1992, Cass. 0 12681/2001). Siffatta impossibilità non ricorre, invece, per il quarto motivo, ove si deduce che dopo aver motivato nel senso della compensazione per metà delle spese del primo e secondo giudizio il giudice ha disposto, nel dispositivo, la a quo compensazione per due terzi delle spese processuali del giudizio svolto dinanzi a lui, ponendo a carico della ZI il residuo terzo. Tale ultima statuizione, certamente pregiudizievole per la società ricorrente e quindi tale da fondare il suo 8 interesse all'impugnazione (cfr. arg. Ex cass. n.8456/1987), cristallizza il comando concreto del giudice e, al tempo stesso, rende privo di lo giustificazione, in tal modo realizzando il vizio eddi omessa motivazione (cass. n.7173/1992) imponendo 1'annullamento del relativo capo di sentenza, con rinvio ad altro giudice che, valutate autonomamente le vicende processuali e le relative posizioni delle parti, stabilirà il regolamento delle spese del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale di Venezia. Allo stesso giudice si sulle spese del demanda altresì di provvedere presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo, secondo, terzo motivo di ricorso;
accoglie il I D quarto, cassa e rinvia, per il motivo accolto, alla Corte di Appello di Trento, anche per le spese. Così deciso in Roma il 10 aprile 2002. Presidente: Il Cons. estensore иск IL CANCE VERZ Deposiffe Cancelleria Caul/28 MAR 2007 AL CANCELLIERE CANCELLIERE C1 Glovanni Cantelmo