Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1786
CASS
Sentenza 25 marzo 1998

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Il soggetto nei cui confronti sia stato disposto il differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute non ha interesse giuridicamente apprezzabile a dolersi,mediante impugnazione, della ritenuta,conseguente inammissibilità della richiesta,contestualmente avanzata,di affidamento in prova al servizio sociale, giacché l'operatività di tale istituto presuppone l'esistenza di un titolo detentivo in esecuzione;condizione,questa, che resta esclusa fino a che perdura il summenzionato differimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1786
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1786
    Data del deposito : 25 marzo 1998

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