Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
Il soggetto nei cui confronti sia stato disposto il differimento dell'esecuzione della pena per ragioni di salute non ha interesse giuridicamente apprezzabile a dolersi,mediante impugnazione, della ritenuta,conseguente inammissibilità della richiesta,contestualmente avanzata,di affidamento in prova al servizio sociale, giacché l'operatività di tale istituto presuppone l'esistenza di un titolo detentivo in esecuzione;condizione,questa, che resta esclusa fino a che perdura il summenzionato differimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. EDOARDO FAZZIOLI Presidente del 25/03/1998
1. Dott. CAMILLO LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " PAOLO BARDOVAGNI " N. 1786
3. " STEFANO CAMPO " REGISTRO GENERALE
4. " GIOVANNI CANZIO " N. 3337/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BI AL n. Roma il 27.2.1943 avverso ordinanza in data 7.10.1997 del Tribunale di Sorveglianza di ROMA Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Stefano Campo Lette le conclusioni del P.M. Dr. Carmine Di Zenzo con le quali questi chiede l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 7 ottobre 1997 il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell'accogliere l'istanza di differimento per sei mesi, per motivi di salute, dell'esecuzione della pena detentiva avanzata da BI AL, dichiarava inammissibile quella di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, rilevando che "per effetto del beneficio che precede, allo stato, non devesi farsi luogo all'esecuzione del titolo".
2. Ricorre per cassazione il BI, il quale deduce violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 178 lett, c) stesso codice ), assumendo che sono state violate le norme processuali riguardanti la sua partecipazione all'udienza camerale innanzi al tribunale di sorveglianza, non essendo stata la stessa rinviata nonostante la produzione di un certificato medico attestante la sua impossibilità a comparire per malattia.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse (art. 591 co: 1^ lett. a) c.p.p.).
Invero, la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata dal BI è derivata dall'accoglimento di quella concernente il differimento temporaneo, per ragioni di salute, dell'esecuzione della pena detentiva, in quanto è possibile un giudizio sull'applicabilità di una misura alternativa alla detenzione soltanto in presenza di un titolo detentivo in esecuzione.
Ciò posto, non sembra ipotizzabile, nella specie, un concreto interesse del ricorrente a far valere la dedotta questione di nullità, atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso non verrebbe ad eliminare alcun provvedimento a lui pregiudizievole, in quanto in ogni caso, nel perdurare della sospensione dell'esecuzione della pena, nessun giudizio potrebbe essere espresso in merito all'istanza di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, la cui valutazione, come per ogni misura alternativa alla detenzione, presuppone un titolo detentivo in esecuzione. La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente le conseguenze di legge di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 1998