CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30525 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/11/2022 del TRIBUNALE LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. SABRINA PASSAFIUME per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato RAFFAELE CHIUMMARIELLO che, in difesa di IC IO, conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 30/11/2022, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ha confermato nel resto l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli il 14/11/2022 ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IC IO in relazione al reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione di cui agli artt. 56, 575 e 577, comma primo n. 3 cod. pen. 2. SI IC è sottoposto a indagini per avere tentato di uccidere IO ST versandogli addosso una tanica di benzina e avergli dato fuoco. Fatti che sarebbero avvenuti dopo che la persona offesa aveva avuto un litigio con la madre del ricorrente e che, pertanto, lo stesso, nei giorni successivi, avrebbe avuto intenzione di vendicare. 1 Ìl Penale Sent. Sez. 1 Num. 30525 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 30/03/2023 3. Il Tribunale del riesame, ricostruiti i fatti sulla base degli elementi emersi e facendo riferimento all'ordinanza genetica, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. originariamente contestata e, valutata l'idoneità e l'univocità degli atti, ha ritenuto di confermare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della premeditazione, ciò considerando il tempo trascorso tra la discussione e il fatto, realizzato dall'indagato violando la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto e predisponendo i mezzi necessari. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione del Tribunale quanto alla qualificazione giuridica del fatto sarebbe illogica e contraddittoria. Nell'ordinanza, infatti, l'animus necandi sarebbe individuato nelle sole modalità utilizzate senza tenere nel dovuto conto che l'indagato aveva cosparso di liquido infiammabile solo i piedi e le gambe e che le ustioni al collo sarebbero state solo una conseguenza della naturale propagazione delle fiamme. Sul punto, d'altro canto, il giudice della cautela avrebbe omesso di tenere in considerazione la condotta immediatamente successiva del ricorrente che, appena si è reso conto della gravità del gesto, ha cercato di placare le fiamme. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 577, comma primo n. 3 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione in ordine alla ritenta sussistenza della premeditazione evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'aggravante consta di due momenti, uno cronologico e uno ideologico) e che nel caso di specie non vi è alcun elemento dal quale poter risalire al momento nel quale sarebbe insorto il proposito. Ragione questa per la quale, in assenza di un apprezzabile spazio di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione, la circostanza avrebbe dovuto essere esclusa. 5. In data 14 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale il Sost. Proc. Gen. Sabrina Passafiume chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel complesso infondato. 1. Nel primo motivo la difesa denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell'animus necandi, e alla ritenuta sussistenza della premeditazione. La doglianza è manifestamente infondata. 2 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02). Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio;
b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del 3 ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), in conclusione, è, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. ancora Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv Tiana, 255460). 1.2. Il Tribunale del riesame ha ricostruito il fatto sulla base degli elementi emersi, confermati anche dallo stesso ricorrente, e ha dato conto di avere adeguatamente valutato le critiche della difesa in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto, con specifica attenzione alla sussistenza dell'elemento psicologico. La condotta materialmente tenuta, avere cosparso il corpo della vittima con liquido infiammabile e avergli dato fuoco, infatti, costituisce atto idoneo a cagionare la morte della persona offesa e, per l'evidente potenzialità che ha il mezzo utilizzato, è stata correttamente ritenuta come significativa della volontà di uccidere. Sotto questo profilo il Tribunale ha proceduto in termini corretti e, pure facendo riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate, ha riconosciuto la sussistenza del dolo, anche se al limite nella forma del dolo alternativo, di provocare la morta di IO ST. Ciò correttamente considerata l'intrinseca letalità del mezzo usato, capace di diffondersi rapidamente, anche a prescindere dalla necessità di accertare se il liquido era stato versato solo sulle gambe o in altre e vitali parti del corpo. Né, d'altro canto, si può ritenere che il comportamento successivamente tenuto dal ricorrente secondo la difesa -avere aiutato la persona offesa a 4 spegnere le fiamme quando queste si sono propagate al collo e alla barba- escluda AN necandi. Tale comportamento, infatti, che il giudice di merito ha ritenuto che allo stato non sia provato, 'fàfi sarebbe comunque avvenuto solo in un secondo momento e non si pone in antitesi con la volontà di uccidere già manifestata. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della premeditazione. La doglianza è infondata. Il Tribunale, se pure non risulta accertato il lasso temporale intercorso tra l'aggressione alla madre del ricorrente e la reazione, infatti, ha correttamente fatto riferimento alle modalità della condotta e agli elementi complessivamente emersi (l'essersi procurato la tanica di benzina, l'avere trasgredito alla misura degli arresti domiciliari, la scelta di agire in orario notturno), ritenendo che questi siano, allo stato, sintomatici del radicamento e della persistenza del proposito omicida per un tempo sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 — 01). Tale conclusione, al di là del rilievo che la difesa ha suggestivamente attribuito alla mancata individuazione del momento in cui è sorto il proposito criminoso, risulta conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e la motivazione sul punto, fondata sulla scelta dei tempi e sulla predisposizione dei mezzi, in assenza di palesi vizi logici, non è sindacabile in questa sede. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. atti. cod. proc. pen. Così deciso il 30/3/2023
sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. SABRINA PASSAFIUME per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato RAFFAELE CHIUMMARIELLO che, in difesa di IC IO, conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 30/11/2022, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ha confermato nel resto l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli il 14/11/2022 ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di IC IO in relazione al reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione di cui agli artt. 56, 575 e 577, comma primo n. 3 cod. pen. 2. SI IC è sottoposto a indagini per avere tentato di uccidere IO ST versandogli addosso una tanica di benzina e avergli dato fuoco. Fatti che sarebbero avvenuti dopo che la persona offesa aveva avuto un litigio con la madre del ricorrente e che, pertanto, lo stesso, nei giorni successivi, avrebbe avuto intenzione di vendicare. 1 Ìl Penale Sent. Sez. 1 Num. 30525 Anno 2023 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 30/03/2023 3. Il Tribunale del riesame, ricostruiti i fatti sulla base degli elementi emersi e facendo riferimento all'ordinanza genetica, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. originariamente contestata e, valutata l'idoneità e l'univocità degli atti, ha ritenuto di confermare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e della premeditazione, ciò considerando il tempo trascorso tra la discussione e il fatto, realizzato dall'indagato violando la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto e predisponendo i mezzi necessari. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione del Tribunale quanto alla qualificazione giuridica del fatto sarebbe illogica e contraddittoria. Nell'ordinanza, infatti, l'animus necandi sarebbe individuato nelle sole modalità utilizzate senza tenere nel dovuto conto che l'indagato aveva cosparso di liquido infiammabile solo i piedi e le gambe e che le ustioni al collo sarebbero state solo una conseguenza della naturale propagazione delle fiamme. Sul punto, d'altro canto, il giudice della cautela avrebbe omesso di tenere in considerazione la condotta immediatamente successiva del ricorrente che, appena si è reso conto della gravità del gesto, ha cercato di placare le fiamme. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 577, comma primo n. 3 cod. pen. Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione in ordine alla ritenta sussistenza della premeditazione evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'aggravante consta di due momenti, uno cronologico e uno ideologico) e che nel caso di specie non vi è alcun elemento dal quale poter risalire al momento nel quale sarebbe insorto il proposito. Ragione questa per la quale, in assenza di un apprezzabile spazio di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione, la circostanza avrebbe dovuto essere esclusa. 5. In data 14 marzo 2023 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale il Sost. Proc. Gen. Sabrina Passafiume chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel complesso infondato. 1. Nel primo motivo la difesa denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto, con specifico riferimento alla ritenuta sussistenza dell'animus necandi, e alla ritenuta sussistenza della premeditazione. La doglianza è manifestamente infondata. 2 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito (Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02). Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio;
b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del 3 ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), in conclusione, è, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. ancora Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv Tiana, 255460). 1.2. Il Tribunale del riesame ha ricostruito il fatto sulla base degli elementi emersi, confermati anche dallo stesso ricorrente, e ha dato conto di avere adeguatamente valutato le critiche della difesa in ordine alla qualificazione giuridica attribuita al fatto, con specifica attenzione alla sussistenza dell'elemento psicologico. La condotta materialmente tenuta, avere cosparso il corpo della vittima con liquido infiammabile e avergli dato fuoco, infatti, costituisce atto idoneo a cagionare la morte della persona offesa e, per l'evidente potenzialità che ha il mezzo utilizzato, è stata correttamente ritenuta come significativa della volontà di uccidere. Sotto questo profilo il Tribunale ha proceduto in termini corretti e, pure facendo riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate, ha riconosciuto la sussistenza del dolo, anche se al limite nella forma del dolo alternativo, di provocare la morta di IO ST. Ciò correttamente considerata l'intrinseca letalità del mezzo usato, capace di diffondersi rapidamente, anche a prescindere dalla necessità di accertare se il liquido era stato versato solo sulle gambe o in altre e vitali parti del corpo. Né, d'altro canto, si può ritenere che il comportamento successivamente tenuto dal ricorrente secondo la difesa -avere aiutato la persona offesa a 4 spegnere le fiamme quando queste si sono propagate al collo e alla barba- escluda AN necandi. Tale comportamento, infatti, che il giudice di merito ha ritenuto che allo stato non sia provato, 'fàfi sarebbe comunque avvenuto solo in un secondo momento e non si pone in antitesi con la volontà di uccidere già manifestata. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della premeditazione. La doglianza è infondata. Il Tribunale, se pure non risulta accertato il lasso temporale intercorso tra l'aggressione alla madre del ricorrente e la reazione, infatti, ha correttamente fatto riferimento alle modalità della condotta e agli elementi complessivamente emersi (l'essersi procurato la tanica di benzina, l'avere trasgredito alla misura degli arresti domiciliari, la scelta di agire in orario notturno), ritenendo che questi siano, allo stato, sintomatici del radicamento e della persistenza del proposito omicida per un tempo sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492 — 01). Tale conclusione, al di là del rilievo che la difesa ha suggestivamente attribuito alla mancata individuazione del momento in cui è sorto il proposito criminoso, risulta conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e la motivazione sul punto, fondata sulla scelta dei tempi e sulla predisposizione dei mezzi, in assenza di palesi vizi logici, non è sindacabile in questa sede. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. atti. cod. proc. pen. Così deciso il 30/3/2023