Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2004, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO AN - Consigliere -
Dott. SPIRITO GE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA NI, RE LO, elettivamente domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato CESARE FORMATO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL IN NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO COZZI, difesa dagli avvocati CARMINE MEGARO, VINCENZO LA BROCCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 91/01 del Giudice di pace di SOLOPACA, emessa il 18/10/2001, depositata il 26/10/01; RG. 118/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/11/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con i provvedimenti conseguenti. FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso per Cassazione proposto da RD AN e EG GE avverso la sentenza del giudice di pace di Solopaca n. 91/01, depositata il 26.10.01, che li ha condannati a pagare in favore dell'attrice NA IN AN la somma di L.
1.800.000 quale corrispettivo dei lavori di ordinaria manutenzione della cella frigorifera concessa in noleggio ad essi convenuti;
Letto il controricorso dell'intimata;
Letto il parere del P.G. in sede, che si è espresso per la declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso da pronunciarsi in Camera di consiglio a sensi e per gli effetti dell'art. 375 c.p.c.;
Rilevato che con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti hanno denunciato il vizio di motivazione, deducendo in particolare: a) che la fondatezza della domanda era stata ritenuta in base ad una fattura della ditta Ferri, priva di valore probatorio, perché mancante della data di esecuzione dei lavori;
b) che il giudice adito non aveva tenuto conto che i lavori erano stati commissionati alla ditta Ferri nel luglio 1999, quando cioè il contratto di noleggio era già scaduto;
Ritenuto che trattasi di sentenza emessa nel giudizio di equità necessario, impugnabile solo per violazione di norme sovraordinate o di carattere processuale o per motivazione inesistente o meramente apparente (Cass. SS.UU. 716/99);
che nel caso di specie i profili di censura non integrano il vizio di mera apparenza o di mancanza o di contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di pace fornito adeguata motivazione della decisione adottata, precisando che la richiesta della ditta esecutrice dei lavori era puntuale, sia in ordine ai tempi (1996/1977), coincidenti con il periodo di noleggio della cella frigorifera di cui al contratto fra le parti, sia in ordine agli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, che, per contratto, dovevano essere addebitati ai noleggiatori, "....intendendo la controparte avere un fitto al netto di ogni altro onere, che doveva ricadere su di loro (noleggiatori) in via esclusiva";
Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per la pronuncia in Camera di consiglio a sensi dell'art. 375 c.p.c.;che le spese del giudizio di Cassazione possono ritenersi compensate fra le parti, ricorrendone giusti motivi;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004