Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15350 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 5 350 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - OggettoLA CORTE E Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 9075/01 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere 11976/01 Cron. 35775 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.09/04/02 ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: NC CO EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO RIENZI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE URSINI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FIAT AUTO SPA;
intimata e sul 2° ricorso n° 11976/01 proposto da: FIAT AUTO PARTECIPAZIONI SPA (attuale denominazione 2002 FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante 1516 pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA -1- ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato EL DE LUCA TAMAJO, che li rappresenta e difende all'avvocato MARIO MILETTO, giusta delega unitamente in atti;
ricorrente nonchè
contro
CO EL;
- intimato avverso la sentenza n. 913/00 del Tribunale di NOLA, depositata il 28/03/00 R.G.N. 420/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato URSINI;
udito 1'Avvocato ABIGNENTE per delega DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Nola in data 3 gennaio 1996, AE NE conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro, FIAT auto s.pa, per sentire dichiarare la nullità e/o illegittimità del proprio licenziamento - con tutte le conseguenze (di cui all'art. 18 S.L.) - per insussistenza degli addebiti o, comunque, per la sproporzione della sanzione adottata. Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito, con sentenza dell'11 aprile 1996, rigettava la domanda, accogliendo l'eccezione di decadenza del مل lavoratore dall'impugnazione del licenziamento (ai sensi dell'art. 6 I. n. 604 del 1966), sollevata dalla società datrice di lavoro, non essendo stata l'impugnazione stragiudiziale indirizzata alla sede legale della società in Torino, ma allo stabilimento (di Pomigliano d'Arco) al quale il lavoratore eral addetto al momento del licenziamento. با A seguito di gravame del lavoratore soccombente, resistito dalla società datrice di lavoro, il Tribunale di Nola, con la sentenza ora denunciata, rigettava l'eccezione di decadenza del lavoratore dall'impugnazione ritenendone - "soddisfatto l'onere" (di cui all'art. 6 I. 604/66) mediante l'invio dell'impugnativa New stragiudiziale allo stabilimento (di Pomigliano d'Arco) di appartenenza del lavoratore licenziato (in considerazione delle circostanze che la lettera di contestazione degli addebiti, come quella d'intimazione del licenziamento, risultava spedita dallo stesso stabilimento e recava l'elezione di domicilio della FIAT presso l'Unione industriale di Napoli, nonché dell'affidamento che ne risulta ingenerato nel lavoratore in forza del principio di buona fede "che presiede alla vicenda contrattuale in tutte le sue fasi") ma confermava, - tuttavia, il rigetto della domanda dello stesso lavoratore, in base al rilievo che l'addebito di furto di beni aziendali - previsto dal codice disciplinare ed oggetto di puntuale e specifica contestazione preventiva risulta provato, riguarda - beni (accessori per auto) "di valore discreto" e, soprattutto per l'incidenza 1 -negativa sul rapporto fiduciario, merita in base al principio della proporzionalità della sanzione - il licenziamento intimato. Avverso la sentenza d'appello, il lavoratore soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La società intimata resiste con controricorso e propone, contestualmente ricorso incidentale, affidato a due motivi. Motivi della decisione 1.Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (ail sensi dell'art. 335 c.p.c.).
2.1.Con l'unico motivo del ricorso principale denunciando violazione e - falsa applicazione di norme di diritto (art.36 costituzione, 2106, 2119 c.c.), nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) - AE NE censura la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo il proprio licenziamento sebbene i fatti che ne sono stati addotti sostegno - non - fossero a lui "ascrivibili", risultassero dalle deposizioni di testi "vincolati da rapporto di dipendenza" con la controparte e, comunque, non fossero proporzionati - in relazione al valore esiguo dei beni, asseritamente, sottratti, e ad altre circostanze del caso concreto - alla sanzione del licenziamento, che ha privato della retribuzione, costituzionalmente garantita (art.36 cost.), lo stesso lavoratore licenziato e la sua famiglia. Con il primo motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2966 c.c.), nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) - la FIAT auto S.p.A. censura la sentenza impugnata per avere negato la decadenza del lavoratore dall'impugnazione del licenziamento, senza verificare la tempestività dell'impugnativa stragiudiziale. - denunciando violazione e falsa applicazione di Con il secondo motivo norme di diritto (art.2966 c.c.), nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) – la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per avere - negato la decadenza del lavoratore dall'impugnazione del licenziamento, considerando idonea la comunicazione dell'impugnativa stragiudiziale presso lo stabilimento di appartenenza dello stesso lavoratore (Pomigliano d'arco), in dipendenza della spedizione della lettera d'intimazione del licenziamento dallo stesso stabilimento e, soprattutto, della elezione di domicilio presso l'Unione industriale di Napoli, contenuta nella medesima lettera. Entrambi i ricorsi vanno rigettati, perché infondati. Precede, tuttavia, la trattazione del ricorso incidentale, che investe la questione all'evidenza pregiudiziale - concernente la decadenza del lavoratore dall'impugnazione del licenziamento (ai sensi dell'art.6 I. n. 604 del 1966).
2.2.Intanto la tempestività dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento (ai sensi dell'art.6 I. n. 604 del 1966) é stata accertata con autorità di giudicato. Nella sentenza pretorile, infatti, si legge testualmente: "la prima impugnativa del dedotto licenziamento, comunicato in data 24 giugno 1993, risulta effettuata in data 5 luglio 1993, a mezzo di notifica di atto stragiudiziale presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco di Fiat auto s.p.a.". Né risulta censurato, in appello, il prospettato accertamento che l'impugnativa stragiudiziale é pervenuta, appunto, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento. Parimenti infondato é il ricorso incidentale, tuttavia, laddove censura l'accertamento dell'idoneità della stessa impugnativa stragiudiziale, sotto il diverso profilo che è stata "notificata" presso lo stabilimento di appartenenza del lavoratore (Pomigliano d'Arco) dal quale provenivano le lettere di d contestazione degli addebiti e quella d'intimazione del licenziamento - anziché presso la sede della società datrice di lavoro (in Torino). 3 Con riferimento a fattispecie sostanzialmente non dissimile da quella dedotta nel presente giudizio, questa Corte (vedine la sentenza n.15696 del 2000, alla quale si rinvia per riferimenti di altri precedenti in materia) ha già avuto occasione di affermare che il lavoratore licenziato, per assolvere l'onere di provare il recapito dell'impugnativa stragiudiziale di licenziamento all" "indirizzo" del datore di lavoro - per fondarne, al pari di qualsiasi altro atto unilaterale recettizio, la presunzione legale relativa di conoscenza (ex art. 1335 c.c.) - può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, e quindi anche di presunzioni semplici (praesumptiones hominis), per dimostrare che quell'impugnativa é pervenuta in un luogo, che comunque appartenga alla sfera di dominio-controllo e quindi di conosciblità del datore di lavoro, che ne é destinatario, ed il relativo accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito, non può essere sindacato, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. Coerentemente, la Corte, in quella circostanza, ha criticato la sentenza impugnata, in quanto "non poteva pretermettersi di considerare che l'atto oggetto dell'impugnativa stragiudiziale (ex art. 6 legge n. 604 del 1966) proveniva dalla stessa articolazione aziendale (lo stabilimento di Pomigliano d'Arco) alla quale l'impugnativa era stata indirizzata e alla quale ere addetto il (lavoratore licenziato), potendo ciò significare che la società stessa considerava tale struttura decentrata come idonea a colloquiare con i dipendenti ad essa addetti ed, anzi, a porre in essere atti giuridicamente rilevanti nei loro confronti. Comportamento questo che va valutato secondo buona fede, in considerazione dell'affidamento del dipendente sull'idoneità della struttura a ricevere atti ricettizi destinati alla società e riguardanti l'attività lavorativa svolta presso quella struttura”. La sentenza ora impugnata, invece, non si discosta dal principio di diritto enunciato, in quanto a sostegno del giudizio di idoneità dell'impugnativa - stragiudiziale fatta pervenire allo stesso stabilimento di Pomigliano d'Arco - valorizza proprio gli elementi pretermessi nella sentenza criticata dal ricordato precedente di questa Corte: provenienza dallo stesso stabilimento dell'intimazione del licenziamento impugnato, appunto, "affidamento" conseguente del lavoratore " sull'idoneità della struttura a ricevere atti ricettizi destinati alla società e riguardanti l'attività lavorativa svolta presso quella struttura". Tanto basta per sorreggere la statuizione della sentenza impugnata - che risulta, quindi, infondatamente investita dal ricorso incidentale mentre non - rileva, in contrario, il richiamo non pertinente, quanto superfluo, della stessa sentenza alla elezione di domicilio presso l'Unione industriali di Napoli, contenuta nella lettera d'intimazione del licenziamento. Pertanto il ricorso incidentale non é fondato. Parimenti infondato - come pure é stato anticipato - risulta il ricorso principale.
2.3.Nei licenziamenti per motivi disciplinari, l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore ed il giudizio di gravità e di proporzionalità dei fatti medesimi, rispetto al licenziamento (come ad ogni altra sanzione) disciplinare, e D sono riservati al giudice di merito – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10775, 9410, 7188/2001, 14768, 14552, * 8313, 4122/2000, 5042, 3645/99) - e, come tali, non sono sindacabili, in sede di legittimità, se sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - che ha, motivatamente, accertato la gravità e la proporzionalità dei fatti addotti a sostegno del licenziamento non merita le censure che le vengono mosse, - con i motivi di ricorso in esame, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.).
2.4.Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di 5 controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni - svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) dall'esame del ragionamento svolto dal - giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) – non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. I vizi, denunciati con il ricorso principale, non sussistono, tuttavia, nella motivazione - che sorregge, adeguatamente, accertamenti e decisioni - della sentenza impugnata e, talora,talora, propongono - inammissibilmente accertamenti e valutazioni dei fatti o "ragionamenti decisori" diversi rispetto a quelli della sentenza impugnata.
3.Previa riunione, entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002 i Il Consigliere estensore II Presidente Лили Дечка Jaluatur De PINCELLIZER Aleria 2002 WERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, Z DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 7