Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la confessione dell'indagato resa - in presenza dei Carabinieri - alla madre di una minore vittima di abusi sessuali).
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- 1. Art. 62 c.p.p. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2014, n. 12236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12236 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
O S C U R A T A 122 36 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Sent. n. sez. 454 Composta dai Sigg.ri Magistrati UP 12/02/2014 Dott. Alfredo Teresi - Presidente - R.G.N. 30134/2013 - Consigliere - Dott. Lorenzo Orilia -- Consigliere - Dott. Luca Ramacci - Consigliere - Dott. Gastone Andreazza In caso di diffusione del - Consigliere Rel.- Dott. Alessio Scarcella presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 ha pronunciato la seguente d.lgs. 196/03 in quanto: ☐ disposto d'ufficio SENTENZA ☐ a richiesta di parte ✓ imposto dalla legge sul ricorso proposto da: L"imp please F.S. n. (OM) avverso la sentenza della Corte d'Appello di GENOVA in data 28/11/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite, per la parte civile, le conclusioni dell'Avv. Mauro Cerulli del Foro di Savona, che ha chiesto confermarsi l'impugnata sentenza, depositando conclusioni scritte e nota spese di cui chiede la liquidazione;
udite per il ricorrente le conclusioni degli Avvocati Marcello Melandri del Foro di Roma e Alberto Russo del Foro di Savona, che hanno chiesto accogliersi il ricorso;
O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte d'Appello di GENOVA, pronunciata in data 28/11/2012, depositata in data 22/03/2013, confermativa della sentenza del tribunale di SAVONA veniva ritenuto emessa il 26/01/2012, F. responsabile del reato di atti sessuali con minorenne (capo a e b) nonché del reato di lesioni volontarie personali aggravate (capo c), commesse al fine di eseguire il delitto sub b), ai danni di F.N. (nata il (OM) ), e, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, condannato alla pena di nove anni di reclusione, alle pene accessorie di legge, oltre al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (con provvisionale di € 45.000,00 complessivi), al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere e rifusione delle spese di costituzione e difesa delle predette parti civili;
fatti commessi in (capo a) e dal(OM) (OM) (capo b) e capo c).
2. Con tempestivo ricorso, proposto dai difensori fiduciari, procuratori speciali cassazionisti, vengono dedotti sette motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deducono, con un primo motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p. con riferimento all'art. 62 c.p.p. Si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale ritenuto utilizzabile la deposizione della teste D.Z. madre della minore, nella parte in cui la stessa aveva riferito della confessione che l'imputato avrebbe reso davanti ai carabinieri, trattandosi di dichiarazioni rese all'interno del procedimento;
il tribunale, in particolare, avrebbe ritenuto che il divieto di cui all'art. 62 c.p.p. non operi in relazione alle dichiarazioni rese alla teste o ad altri soggetti presenti, estranei alla PG;
diversamente, le modalità con cui tali dichiarazioni sarebbero state rese alla D.Z. (entrata improvvisamente nella stanza ove era in corso la "deposizione" del ricorrente ai Carabinieri, ponendo essa stessa al F. la domanda in ordine all'epoca a partire dalla quale si perpetrassero gli abusi sessuali non ne avrebbero consentito l'utilizzazione, in quanto rese nel medesimo contesto delle dichiarazioni rese ai carabinieri. 2 O S C U R A T A La sanzione processuale di inutilizzabilità di tali dichiarazioni, secondo la difesa del ricorrente, ove rese all'interno del procedimento, non ammetterebbe alcun distinguo circa il soggetto che le riceva, ma avrebbe valenza "oggettiva", escludendo anche la testimonianza "de auditu" da parte di soggetti diversi rispetto alla PG o al magistrato, a tal fine richiamando dottrina sull'argomento; nel caso in esame, peraltro, si tratterebbe di una confessione stragiudiziale di soggetto in stato di fermo per quei fatti, resa davanti alla stessa denunciante che, con tale atto, avrebbe perso la qualifica di terza estranea per divenire persona "mediatamente" offesa dal reato.
2.2. Deducono, con un secondo motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. Si duole la difesa per non aver la Corte d'appello correttamente valutato le censure sollevate in ordine al dubbio espresso nell'atto di appello circa l'esatta percezione di quanto dichiarato dal ricorrente alla teste D.Z. alla presenza dei Carabinieri, avendo la stessa dichiarato in dibattimento che, non alla prima ma, alla seconda domanda "implorante”, il ricorrente avrebbe dichiarato che era da venti giorni che gli abusi sulla minore avvenivano e che si trattava di un impulso irrefrenabile;
diversamente, i Carabinieri, sentiti in dibattimento, avrebbero negato tale circostanza, riferendo solo uno di essi (il carabiniere G. il fatto che la D.Z. avesse cercato di rivolgersi all'imputato e che la stessa era stata prontamente allontanata dal carabinieri stessi, senza però ricordare nulla sull'eventuale risposta dell'imputato alla donna. In ogni caso, quand'anche tale dichiarazione fosse stata resa dal ricorrente, non sarebbe stato possibile interpretare univocamente quanto affermato dal F. nel senso che questi avrebbe potuto riferirsi non ad abusi realmente verificatisi ma a pulsioni rimaste a livello di fantasia e desiderio. La Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna motivazione rispetto a tali critiche difensive, comunque rispondendo con motivazione inadeguata (il riferimento è alla mancata percezione della frase da parte dei Carabinieri, riferita alla situazione "molto concitata", concitazione non emergente dagli atti;
inoltre, la giustificazione sarebbe contraddittoria, in quanto non spiegherebbe perché i due carabinieri non abbiano sentito alcunché, laddove invece, nelle stesse circostanze di tempo e luogo, l'imputato e la D.Z. abbiano inteso perfettamente domanda e risposta); ancora, non convincerebbe la motivazione della sentenza, laddove ritiene incompatibile con le asserite condizioni psicofisiche precarie dell'imputato, la circostanza di aver risposto alla domanda D.Z. in maniera precisa e netta, atteso che si tratterebbe di della 3 O S C U R A T A motivazione apparente in quanto non spiegherebbe il motivo per cui, in quelle condizioni, la dichiarazione dell'imputato dovesse essere considerata lucida, dando per provato ciò che in realtà non lo era. Infine, non spiegherebbe la Corte di merito le ragioni per le quali la frase proferita dall'imputato (è da circa venti giorni che lo porto avanti) fosse da interpretare nel senso di cui all'imputazione, ossia nel senso inteso dalla D.Z.
2.3. Deducono, con un terzo motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p. con riferimento agli artt. 192 e 195 c.p.p. In sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale attribuito decisiva rilevanza probatoria alla presunta confessione stragiudiziale dell'imputato; i giudici di merito non avrebbero svolto alcuna verifica sulla spontaneità e genuinità della confessione in relazione al fatto contestato, limitandosi a recepirla acriticamente, senza valutarne l'attendibilità in relazione alle condizioni di tempo, luogo e soggettive del reo.
2.4. Deducono, con un quarto motivo, l'assenza e illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. In particolare, si duole il ricorrente per aver i giudici di merito ritenuto sussistenti i fatti sub b) e c), con riferimento all'ipotizzata penetrazione e lesioni;
in sintesi, se si ritiene che la frase pronunciata dal ricorrente l'8 ottobre 2010 (riferimento ai venti giorni dall'inizio della condotta) abbia valenza autoaccusatoria, si sarebbe dovuto dedurre che in quel periodo pregresso egli avesse reiterato la medesima condotta posta in essere quella sera, ossia toccamenti e carezze e non penetrazioni, sicché non era possibile dedurre che nei venti giorni antecedenti l'imputato avesse penetrato con le dita la bambina, soprattutto alla luce del dato equivoco emergente dalla certificazione medica non dimostrativa univocamente di un abuso (c.d. lesioni petecchiali), ma riferibile anche ad eventi traumatici di diversa origine quale, ad esempio (v. dichiarazioni c.t. della difesa, Prof. G. una semplice manovra di pulizia un po' meno delicata, peraltro eseguita in una zona in cui era in atto una flogosi locale. La motivazione della Corte territoriale, a giudizio del ricorrente, sarebbe sul punto apparente e contraddittoria, non potendo desumersi alcun dato certo dalla natura eziologicamente incerta delle lesioni patite dalla minore, salvo il riferimento alle dichiarazioni confessorie del ricorrente che, peraltro, riguardavano solo le condotte sub a). fr O S C U R A T A Da qui, dunque, la necessità di rivalutare i fatti in ordine alla sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 609-quater, comma 4, c.p.
2.5. Deducono, con un quinto motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza ai sensi dell'art. 606, lett. c), c.p.p., con riferimento all'art. 194, c.p.p. Si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale tratto la prova dei fatti di cui all'imputazione sub a), unicamente sulle dichiarazioni della teste D.Z. senza sottoporle a quel necessario vaglio di credibilità soggettiva ed oggettiva richiesto nel caso in cui unica fonte di prova sia la persona offesa;
la Corte si sarebbe limitata a generiche argomentazioni giustificative in alcuni punti paradossali, ritenendo irrilevanti le gravi contraddizioni emerse nel corso della deposizione della D.Z. che avrebbero dovuto condurre al necessario reperimento di elementi di riscontro (diversità della versione della D.Z. rispetto a quella resa dai Carabinieri;
sospetto circa l'abuso derivante dalla grossa tumefazione nelle parti vaginali della minore, emerso I' (OM) in relazione al quale erano emersi contrasti tra quanto dichiarato dalla D.Z. e quanto riferito dalla figlia maggiore A., che non avrebbe visto i presunti gonfiori pur essendo stata presente con la madre, smentendo che quest'ultima le avesse parlato delle tumefazioni, escludendo anche di essersi recata con la madre quel pomeriggio dal pediatra;
l'assenza della tumefazione sarebbe stata esclusa anche dalla ginecologa che aveva visitato la minore nonché dal marito della D.Z.; anche il cambiamento di umore del ricorrente, riferito dalla D.Z. non avrebbe ricevuto riscontri dalle deposizioni degli altri testi). La contraddittorietà di quanto dalla D.Z. dichiarato, avrebbe, del resto, giustificato anche il disposto confronto con i carabinieri D. e G. dopo la loro assunzione come testi ex art. 507 c.p.p., in esito al quale solo uno di essi (il G. avrebbe ammesso che la domanda della D.Z. al ricorrente vi fosse stata, ma nulla i due avrebbero ricordato quanto alla risposta resa dall'imputato. Secondo il ricorrente, la motivazione fornita dalla sentenza secondo cui la mancata percezione sarebbe dipesa dalla situazione contingente non sarebbe logicamente corretta, anche alla luce dell'affermazione secondo cui la responsabilità del ricorrente si sarebbe potuta dedurre sin dalle prime dichiarazioni predibattimentali, segno che vi era un pregiudizio, provato dalla carenza di qualsiasi logica argomentativa e giuridica nella motivazione della sentenza circa la giustificazione della credibilità della D.Z. (il riferimento, in particolare, è alla valenza del termine "impressione" riferito ai comportamenti 5 fe manipolativi del F. da parte della D.Z. che la Corte d'appello riferisce OSCURATA ad un qualcosa di certo, ossia alla chiara percezione di un dito in movimento nelle parti intime, senza invece tenere in considerazione l'interesse personale che muoveva la sua deposizione, soprattutto alla luce del fatto che la stessa si era costituita parte civile, con conseguente violazione dell'art. 194 c.p.p.).
2.6. Deducono, con un sesto motivo, la mancanza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. Si duole, poi, il ricorrente del giudizio di attendibilità complessiva espresso dalla Corte d'appello quanto alla deposizione della D.Z. (riscontri esterni, ove esistenti, erano di segno negativo;
esistenza di contraddizioni alcune importanti, altre meno, come pure la Corte d'appello ha ammesso;
semplice riferimento all'assenza di elementi che potessero ritenere la D.Z. come calunniatrice o mitomane;
errore della Corte nel valutare se la avesse ben visto ed D.Z. interpretato la condotta del reo ovvero avesse potuto fraintenderla od equivocarla, quale frutto di autosuggestione e autoconvincimento, atteso che il ricorrente aveva avuto l'incarico di pulire le parti intime della bambina e cambiarle il pannolino, sicché la circostanza che avesse la mano a contatto con le parti intime della minore non costituiva elemento dimostrativo dell'abuso; sarebbe mancato l'accertamento su ciò che effettivamente la D.Z. aveva compreso assistendo alla scena, su ciò che effettivamente stava accadendo che non fosse frutto di interpretazione della D.Z. e se quanto percepito costituisse prova di molestie;
la posizione della bambina sul letto non avrebbe consentito di percepire cosa stesse accadendo tra la minore ed il ricorrente né l'irruzione nella stanza aveva consentito alla teste di rendersi conto di cosa stesse accadendo, men che mai distinguere una lecita manovra di pulizia da un'illecita manovra di carezze e toccamenti;
la D.Z. poi, avrebbe reso una differente versione dei fatti in sede di s.i.t. rispetto alle dichiarazioni dibattimentali circa il movimento del dito sulle parti intime della minore, contrasto su cui la Corte avrebbe motivato in modo carente ed inadeguato;
sarebbe assente, poi, l'indagine circa l'oggettivo significato di condotta di abuso o meno di quanto percepito dalla D.Z. rispetto all'azione del ricorrente, ossia se rappresentasse un atto di pulizia ovvero un abuso sessuale, limitandosi la Corte a recepire acriticamente l'interpretazione della donna circa la natura abusante della condotta, escludendo che la stessa fosse una calunniatrice o una mitomane;
infine, richiama anche la carenza di motivazione circa l'assenza di salviette dalle mani del ricorrente). 6 My O S C U R A T A 2.7. Deducono, con un settimo motivo, l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, lett. b), c.p.p. con riferimento all'art. 609-quater, comma 4, c.p. e mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. Infine, si duole il ricorrente della mancata concessione dell'attenuante della minore gravità, compatibile anche con fatti commessi ai danni di minori di anni dieci;
l'età della minore, unita alla natura della condotta (toccamenti e carezze eseguiti senza violenza, con esclusione di penetrazione e violenze), avrebbe consentito di escludere qualsiasi danno fisico o il permanere di danni o traumi psicologici. La Corte territoriale sul punto non avrebbe motivato, richiamandosi genericamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
la Corte avrebbe omesso di affrontare la questione in termini concreti e non meramente "virtuali", indagando se le condotte avessero determinato una reale compromissione dell'integrità psicofisica della bambina, con riguardo al grado di compromissione della sua libertà sessuale e del suo sviluppo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
4. Occorre, preliminarmente, muovere dall'esame del motivo con cui si censura la violazione della legge processuale, nella specie costituita dall'art. 62 cod. proc. pen. La difesa, infatti, con il primo motivo, sostiene che la Corte territoriale, avrebbe errato ritenendo utilizzabili le dichiarazioni rese dal F. alla D.Z. pur se alla presenza dei Carabinieri, in quanto non assunte da un appartenente alla polizia giudiziaria ma da un soggetto estraneo;
secondo la tesi difensiva, infatti, la sanzione processuale di inutilizzabilità di tali dichiarazioni, ove rese all'interno del procedimento, non ammetterebbe alcun distinguo circa il soggetto che le riceva, ma avrebbe valenza "oggettiva", escludendo anche la testimonianza "de auditu" da parte di soggetti diversi rispetto alla PG o al magistrato. La tesi, pur essendo sostenuta da autorevole dottrina, non convince. Ed invero, l'art. 62 cod. proc.pen., soto la rubrica "Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato", vieta che le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini possano formare oggetto di testimonianza. La ratio di questa regola di esclusione probatoria risiede nel suo coordinamento sistematico con le disposizioni, previste dal codice di rito, che regolano - nelle modalità, nelle forme, nei tempi e nei limiti - l'assunzione delle dichiarazioni rese dall'imputato e dall'indagato nel loro 7 O S C U RA TA procedimento. L'art. 62 mira, infatti, a rafforzare i divieti e ad assicurare il rispetto delle regole di quelle norme del codice di rito che prevedono - per l'assunzione di dichiarazioni dalla persona sottoposta ad indagini o dall'imputato - la necessaria presenza del difensore (art. 350, commi primo e terzo, cod. proc. pen.), il divieto di documentare le notizie apprese sul luogo o nell'immediatezza del fatto (art. 350, comma quinto, cod. proc. pen.), il limite di utilizzo processuale delle spontanee dichiarazioni dell'indagato (art. 350, comma settimo, cod. proc. pen.) e, in generale, sanzioni di inutilizzabilità assoluta o relativa di dichiarazioni assunte contra legem o in determinate fasi processuali. Lo scopo è quello di garantire che delle dichiarazioni «rese dall'imputato o dall'indagato" faccia fede la sola documentazione scritta, da redigersi e da utilizzarsi con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del procedimento, escludendosi l'ingresso di fonti probatorie "indirette">>, ma anche quello di evitare che, attraverso il duplice meccanismo delle dichiarazioni spontanee e della testimonianza de auditu, venga aggirato il diritto al silenzio dell'inquisito>> (Rel. prog. Prel., 57). Per definire l'ambito in cui opera la norma è necessario muovere dall'analisi del dato testuale. In particolare, l'art. 62 cod. proc. pen. fa riferimento alle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento», definendo le modalità e il tempo delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'operatività della norma. Il divieto di testimonianza si riferisce alle «dichiarazioni comunque rese>>, ricomprendendovi quelle rese oralmente, spontaneamente o sollecitate, ma sempre in occasione di un atto del procedimento. Più problematica appare la collocazione spaziale e temporale delle dichiarazioni che non possono formare oggetto di testimonianza indiretta ai sensi dell'art. 62: la norma, infatti, come autorevolmente sostenuto in dottrina, non pone coordinate temporali ma designa dei contesti procedurali, individuati nel tempo dalla giurisprudenza di questa Corte in senso non sempre condiviso dalla dottrina processualpenalistica. L'unico riferimento testuale fornito dalla norma circoscrive la sua operatività alle dichiarazioni rese «nel corso del procedimento», in un ambito, dunque, ben più ristretto di quello individuabile nella «pendenza del procedimento». Sul punto, comunque, va subito segnalato che tale prospettiva interpretativa, largamente maggioritaria, ha trovato in dottrina anche "chiusure": attenendo il divieto di testimonianza, sancito dall'art. 62, alla struttura fondamentale del diritto di difesa dell'imputato, s'è affermato da un'autorevole voce dottrinale che va allo stesso riconosciuto «il diritto a non veder confluire nell'alveo del procedimento penale non solamente quello che può aver dichiarato davanti ad un organo 8 O S C U R A T A inquirente o nel corso del procedimento penale in sede di dichiarazioni rese durante il compimento di un singolo atto processuale, ma tutto ciò che ha dichiarato... in pendenza del procedimento a prescindere da una posizione funzionale vera e propria». La giurisprudenza di questa Corte, ha provveduto, dunque, a definire e delimitare il divieto probatorio attenendosi strettamente al dato testuale: può dunque condividersi, in termini generali, l'orientamento secondo cui il divieto imposto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e non a quelle rese al di fuori di esso (v., tra le tante: Sez. 1, n. 5636 del 22/01/2008 - dep. 05/02/2008, Nunziata e altri, Rv. 238932), intendendo con l'espressione "procedimento", un collegamento funzionale tra le dichiarazioni ed un atto del procedimento penale (v., ex multis: Sez. 6, n. 6085 del 09/12/2003 - dep. 16/02/2004, Meda, Rv. 227599, che richiama anche l'esegesi della norma operata dalla Corte cost., con la sentenza n. 237 del 1993). Rientrano, perciò, nel divieto di testimonianza le sole dichiarazioni rese, nel corso del procedimento, all'Autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa (Sez. 2, n. 4439 del 02/12/2008 - dep. 02/02/2009, Ladini, Rv. 243274), rimanendo pertanto escluse le dichiarazioni rese dall'imputato, anche se a contenuto confessorio, non importa se spontaneamente o meno (come nel caso di specie, essendo provocate da una domanda), ad un soggetto non rivestente nessuna di tali qualifiche. Deve, pertanto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, affermandosi il seguente principio di diritto: "Rientrano nel divieto di testimonianza, imposto dall'art. 62 cod. proc. pen., le sole dichiarazioni rese, nel corso del procedimento, all'Autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa, rimanendo escluse le dichiarazioni rese dall'imputato (o dall'indagato), anche se a contenuto confessorio, non importa se spontaneamente o meno, ad un soggetto non rivestente nessuna di tali qualifiche".
5. Fondato è, diversamente, il secondo motivo di ricorso. Con detto motivo, in particolare, si censura la motivazione dell'impugnata sentenza in ordine al dubbio espresso circa l'esatta percezione di quanto dichiarato dal ricorrente alla teste D.Z. alla presenza dei Carabinieri, soprattutto alla luce del "fallito" riscontro, atteso che i Carabinieri, sentiti in dibattimento, avrebbero non solo negato di aver percepito la frase "incriminata" (ossia la confessione resa dal F. Jalla promessa suocera che la situazione 9 M O S C U RA T A -di abuso stesse andando avanti da oltre venti giorni, in quanto vittima il ricorrente di una sorta di impulso irrefrenabile), ma anche di aver cercato di impedire (in particolare, il Carabiniere G. ) alla D.Z. di rivolgersi al tant'è che la stessa era stata prontamente allontanata dal carabinieri stessi. Al fine poter valutare la doglianza motivazionale, occorre analizzare il percorso argomentativi seguito dalla Corte territoriale, compendiato nelle pagg. 26/27 dell'impugnata sentenza. Si legge, in particolare, nella sentenza, a sostegno del convincimento espresso, che un interpello della donna al F. vi sarebbe effettivamente stato e che la mancata percezione da parte dei militari della risposta del F. alla D.Z. sarebbe dipesa dalla situazione contingente, segnata da fasi molto concitate;
inoltre, si legge ancora in sentenza, che la frase sarebbe stata percepita correttamente, sarebbe provato dalla risposta netta e precisa del F. alla D.Z. che escluderebbe qualsiasi equivoco. Ritiene il Collegio ravvisabili nel percorso motivazionale dei giudici d'appello, che pur denota nel suo complesso un apprezzabile sforzo elaborativo a fronte dei dati emersi, quei vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità denunciati dalla difesa del ricorrente. Ed invero, ritiene questo Collegio che le argomentazioni espresse siano inidonee a colmare quel vuoto logico emergente dalla circostanza, essa si oggettivamente emersa in dibattimento, per la quale a fronte delle dichiarazioni della teste D.Z. che ha affermato di aver distintamente percepito le dichiarazioni asseritamente confessorie del F. ad essa rivolte nessuno dei due carabinieri sentiti in dibattimento ha riferito di aver udito il F. rispondere alla domanda della D.Z. pur riferendo il solo carabiniere G. di aver assistito ad una sorta di interpello di cui non ricordava l'oggetto. Non convince, sul punto, la giustificazione espressa dal collegio nell'impugnata sentenza, che ha parlato di situazione concitata che avrebbe impedito ai carabinieri di percepire lo scambio dialettico tra ricorrente e la D.Z. Nessuno dei carabinieri ha, infatti, riferito di un clima concitato, ma solo del risoluto intento sintomo di assoluta serietà nell'espletamento delle - -proprie funzioni da parte dei due pubblici ufficiali dei militari di evitare contatti tra la teste e l'uomo, appena accusato di essere l'uomo che aveva abusato della figlia di quasi due anni di età. E', infatti, quantomeno singolare che i due interessati si possano essere reciprocamente intesi (rectius, percezione, allo stato, unilaterale da parte della sola D.Z. non avendo chiaramente l'imputato confermato in dibattimento tale scambio dichiarativo) e che, invece, i due Carabinieri presenti nella stessa stanza e vicini all'imputato nei cui confronti stavano espletando le procedure identificative di rito non abbiano 10 O S C U R A T A percepito un dialogo così importante, proprio perché afferente ai fatti oggetto di contestazione.
6. L'esistenza di tale vizio motivazionale inficia, all'evidenza, l'impugnata sentenza, in quanto il fallito riscontro su un elemento così importante del narrato dichiarativo della D.Z. palesa l'esistenza di un dubbio ragionevole sulla solidità del costrutto probatorio a sostegno della responsabilità penale del ricorrente. Si tratta di una questione essenziale nella economia della motivazione in quanto su questo profilo si incentra anche e soprattutto la valutazione relativa alla sussistenza del reato di violenza sessuale che, indubbiamente, ha inciso in maniera decisiva nell'affermazione della responsabilità penale per tutte e tre le imputazioni ascritte al F. Il giudizio sul punto, per come motivato, è censurabile, come detto, sia sotto l'aspetto della coerenza e della logicità del percorso motivazionale, sia sotto il profilo della violazione di legge, per come denunciato nel terzo motivo di ricorso. Al riguardo, va anzitutto ricordato che sulla base di quanto disposto dall'art. 192 c.p.p., comma primo, all'attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova si contrappone l'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a base della decisione adottata e che, se vale indubbiamente il principio del libero convincimento, è necessario che nella motivazione vengano indicati specificamente "i risultati acquisiti ed i criteri adottati", al fine di evitare che lo stesso trasmodi in uso arbitrario di tale principio. Da luogo indubbiamente a vizio di motivazione, censurabile in questa sede, quindi, il superamento del limite intrinseco alla libertà di convincimento del giudice (Sez. 1, n. 12370 del 11/04/1991 dep. 06/12/1991, Bartone, Rv. - 189326). Ma è sotto il profilo delle argomentazioni espresse che la motivazione, come detto, mostra i limiti più evidenti. Anzitutto, infatti, se è vero che nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile (in questo caso, persona offesa "mediata", essendo vittima degli asseriti abusi la figlia della teste D.Z. che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto due anni d'età), può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, (in questo senso da ultimo Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214), è altresì vero che, in presenza di un "fallito" od incerto riscontro, come nel caso in esame, la credibilità soggettiva dell'unica fonte dichiarativa costituita dalla persona offesa merita un esame ancora più rigoroso, che, ovviamente, richiede una valutazione ancora più penetrante da parte del giudice nella costruzione del proprio 11 O S C U RA T A convincimento, che deve sintetizzarsi in un percorso argomentativo idoneo a superare quel dubbio emergente dalla incertezza del riscontro, come nel caso in esame. Ed allora non può non convenirsi con la difesa del ricorrente circa l'esistenza del deficit motivazionale espresso nell'impugnata sentenza, nella parte in cui censura la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prova, erroneamente raggiunta, dell'attendibilità della teste D.Z. a fronte di un riscontro, quantomeno incerto, costituito dall'esito del disposto confronto con i due militari presenti al momento del fatto. Ma la rilevata assenza di un certo riscontro collide anche con un altro elemento sicuramente da valutare e, cioè, che la stessa corte di appello, nel motivare la sussistenza del reato di lesioni personali volontarie collegato all'imputazione sub b), non con il capo a), in cui vengono in rilievo solo carezze e toccamenti, - senza gli ulteriori riferimenti "lesivi" operati nei capi b) e c) -, ha sostanzialmente ritenuto l'attendibilità del racconto della teste D.Z. in relazione alla sussistenza di riscontri specifici rappresentati dall'esito delle risultanze tecnico scientifiche in particolare espresse dalle affermazioni della dottoressa P.C. che avrebbe concluso per la compatibilità tra i segni riscontrati sulla bambina e gli atti sessuali asseritamente posti in essere dal ricorrente nelle circostanze riferite dalla D.Z. Anche tale elemento di riscontro, costituito dalla lesioni petecchiali accertate sui genitali della bambina, è tuttavia equivoco, in quanto non probante "oltre ogni ragionevole dubbio" la natura traumatica delle lesioni, non avendo espresso nemmeno la dottoressa come del resto il consulente tecnicoC.P. della difesa, prof. G. un giudizio di esclusiva riferibilità eziologica delle lesioni accertate al traumatismo costituito dall'atto illecito asseritamente posto in essere dal ricorrente. Ciò, del resto, emerge dalla stessa motivazione dell'impugnata sentenza, in cui si sottolinea come la dottoressa C.P. non ha assolutamente sostenuto che la propria diagnosi è da mettersi in relazione con una violenza sessuale perpetrata sulla piccola paziente, pur ritenendo che i segni accertati nella zona dei genitali fosse maggiormente compatibile con un'eziologia traumatica.
7. L'accoglimento dei predetti motivi di ricorso, esime peraltro questa Corte dall'affrontare le residue doglianze difensive, essendo chiaramente prodromica al loro esame la rinnovata valutazione degli elementi di prova emersi nel corso del dibattimento (dichiarazioni D.Z. dichiarazioni rese dai militari;
esiti degli 12 н accertamenti tecnici di natura medica), implicanti necessariamente un giudizio di O S C U R A T A merito, sottratto alla competenza di questa Corte, condotto alla luce del criterio ermeneutico oggi imposto dall'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. che, pur non avendo introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ha però codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (v., in termini: Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012 - dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014 Il Consigliere est. Presidente Alex Sacalla Alfredo Teresi Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità di altri dati e identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Il Presidente Alfredo Teresi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 MAR 2014 R IL CANCELLIEREELLIER P U E T Luan Mariani R O C 13