Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10136
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Sentenza 12 luglio 2002

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In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi (la cui disciplina è richiamata dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981, per la riscossione delle somme dovute a seguito di irrogazione di sanzione amministrativa), la legittimazione del coniuge a proporre, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, opposizione di terzo per i beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore - originariamente limitata ai beni dotali e già estesa, in relazione ai beni pervenuti al coniuge per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto d'imposta, a seguito di pronunce della Corte costituzionale (sent. nn. 358 del 1994 e 444 del 1995) -, è stata poi in linea generale riconosciuta, quando il coniuge dimostri la proprietà dei beni pignorati "acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta", dall'art. 5, comma quarto, lett. b - bis), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 662 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), il quale ha sostituito il testo del citato art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10136
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10136
    Data del deposito : 12 luglio 2002

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