Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi (la cui disciplina è richiamata dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981, per la riscossione delle somme dovute a seguito di irrogazione di sanzione amministrativa), la legittimazione del coniuge a proporre, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, lett. b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, opposizione di terzo per i beni mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore - originariamente limitata ai beni dotali e già estesa, in relazione ai beni pervenuti al coniuge per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto d'imposta, a seguito di pronunce della Corte costituzionale (sent. nn. 358 del 1994 e 444 del 1995) -, è stata poi in linea generale riconosciuta, quando il coniuge dimostri la proprietà dei beni pignorati "acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta", dall'art. 5, comma quarto, lett. b - bis), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 662 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), il quale ha sostituito il testo del citato art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10136 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso l'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato NN CORELLI GRAPPADELLI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SO.RI.T. RAVENNA SOCIETÀ PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. SECCHI 3, presso l'avvocato GIUSEPPE CORIGLIANO CAMPOLITI, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO LEONE GAUDENZI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
MI NN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 757/99 del Tribunale di RAVENNA, depositata l'8/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 619 c.p.c. innanzi al Pretore di Lugo, CC SA proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento del 24/8/1993, ad istanza della Sorit Ravenna - Società per la Riscossione dei Tributi - s.p.a. ed avente ad oggetto beni mobili ubicati nell'abitazione coniugale dell'istante e di IN NN, e ciò a seguito di un'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Ravenna riguardante una sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo. Adduceva l'istante che i mobili in questione erano di sua esclusiva proprietà ed inoltre che, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione l'art. 52, 2^ comma, del D.P.R. n. 602/73, con specifico riguardo alla non esperibilità dell'opposizione del terzo coniuge, non vertendosi in tema di riscossione coattiva riguardante tributi non pagati bensì promossa a seguito di una procedura sanzionatoria ex l. n. 689/81. L'adito Pretore, con sentenza in data 17/10/1994, dichiarava improponibile l'opposizione ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 602/73. Proponeva impugnazione la CC e il Tribunale di Ravenna, costituitasi la Sorit Ravenna s.p.a., con la decisione in esame in data 1 aprile - 8 luglio 1999, confermava quanto deciso in primo grado;
affermava, in particolare, il Tribunale che "la sanzione amministrativa irrogata nel caso concreto dal Prefetto rientra in quelle previste dalla l. n. 689/81 e, conseguentemente deve essere eseguita in base alle disposizioni di cui all'art. 27 di detta legge, il quale richiama le norme previste per l'esazione delle imposte dirette, con ciò introducendo una procedura speciale e privilegiata di riscossione. Consegue a quanto esposto l'applicabilità anche dell'art. 52 del D.P.R. 602/73 nella parte in cui prevede l'improponibilità dell'opposizione di terzo del coniuge". Ricorre per cassazione, con due motivi, la CC;
resiste con controricorso la Sorit Ravenna s.p.a..
Motivi della decisione
Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.L. n. 669/96, convertito con modificazione nella l. 28 febbraio 1997 n. 30,
con particolare riferimento all'art. 5, 4^ comma, lett. b-bis, per aver ritenuto improponibile, da parte dell'odierna ricorrente quale terzo, l'opposizione in questione, risultando dimostrata la proprietà dei beni mobili pignorati nella casa del debitore a mezzo scrittura privata di data certa (8/9/1974), anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento.
Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine all'omessa presa in considerazione da parte dei giudici del merito della suddetta scrittura privata, documento da ritenersi decisivo ai fini della pronuncia.
Il ricorso merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte censure, da esaminare congiuntamente perché entrambe aventi ad oggetto il thema decidendum del disposto dell'art. 52 D.P.R. n. 602/73. I giudici della sentenza impugnata non hanno, infatti, tenuto conto nè della dichiarazione di illegittimità costituzionale (ordinanza Corte Costituzionale n. 328/97) dell'art. 52, 2^ comma, lettera b del D.P.R. n. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo quando si tratti di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta, ne' della modifica legislativa di cui all'art. 5, 4^ comma, lett. b-bis del D.L. 669/1996 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni nella l. n. 30197.
È stato affermato dalla Corte Costituzionale che, se da un lato l'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale è preminente, dall'altro, la stessa non può essere tutelata in modo illimitato, anche mediante l'espropriazione di beni che non appartengono al contribuente. Pertanto, laddove il terzo si oppone all'esecuzione dell'esattore, per dimostrare l'appartenenza del bene mediante atto pubblico o scrittura privata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo (art. 65 del D.P.R n. 602/73), è "ragionevole" escludere la preclusione di detta opposizione da parte del terzo, pur se legato al debitore da vincoli coniugali (di parentela o di affinità).
Inoltre, con l'entrata in vigore della l. 28/2/1997 n. 30, antecedentemente, quindi alla sentenza impugnata, il legislatore ha modificato l'originaria versione dell'art. 52 in questione proprio ammettendo l'opposizione del coniuge, ove sia in grado di dimostrare la proprietà dei beni pignorati mediante atto pubblico o scrittura privata di data certa.
Ne deriva che censurabile è la decisione del Tribunale di Ravenna, laddove non ha tenuto conto di dette modifiche che hanno reso ammissibile l'opposizione del terzo-coniuge, ex art. 619 c.p.c., all'esecuzione esattoriale nei confronti del debitore esecutato, qualora dimostri la proprietà dei beni oggetto dell'esecuzione sulla base di scrittura privata con data certa, scrittura prodotta dall'odierna ricorrente e non esaminata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002