Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
Il riferimento generico al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160 cod. pen., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2007, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 07/11/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2318
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 023803/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
AB TO IO N. IL 19/04/1947;
VU AN N. IL 01/02/1962;
avverso SENTENZA del 22/12/2006 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dr BAGLIONE T., che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata per quel che riguarda il AB e rigettarsi il ricorso del VU. OSSERVA
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 22.12.2006, in parziale riforma della sentenza di primo grado concesse a AB TO ON le attenuanti generiche, ha dichiarato prescritto il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione a lui contestato in concorso con VU VA in relazione al fallimento della IMPRESAMODA srl, dichiarato con sentenza 26.5.2003; ha confermato nel resto e quindi, in particolare, ha confermato l'affermazione di colpevolezza e la condanna per il medesimo reato nei confronti del VU. Il competente PG ricorre per cassazione deducendo violazione di legge, atteso che la Corte bresciana ha ritenuto essersi maturata la ed. prescrizione intermedia per essere decorsa più di 10 anni dalla data dell'ultimo atto interruttivo, senza però considerare che il decreto di citazione a giudizio in appello reca la data del 23.8.2006, che si colloca a distanza temporale inferiore ad anni 10 rispetto alla sentenza di primo grado, che reca la data del 21.10.1996.
Ricorre anche il difensore del VU e deduce:
1) violazione dell'art. 525 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p., lett. a), art. 179 c.p.p., commi 1 e 2, atteso che, alla prima udienza, il difensore dell'imputato, chiedendo preliminarmente la applicazione della prescrizione in applicazione della recente modifica apportata all'art. 157 c.p., aveva comunque chiesto rinvio per poter conoscere le motivazioni della sentenza Corte cost. n. 393/06. La Corte d'appello, condividendo le ragioni della istanza, disponeva rinvio a nuovo ruolo.
La nuova udienza veniva celebrata innanzi a collegio diversamente composto, che, senza consentire la rinnovazione della eccezione già proposta e relativa alla maturata prescrizione (e comunque senza pronunziarsi sulla relativa memoria depositata dalla difesa), procedeva oltre e giungeva a sentenza.
Poiché però non è stato disposto un mero rinvio ma è stata effettuata delibazione su questione attinente alla punibilità, è evidente che il primo collegio ha effettuato valutazioni di merito e, che dunque il secondo collegio avrebbe dovuto diversamente operare. Consegue nullità della sentenza deliberata da un giudice diverso rispetto a quello che ha assistito a parte della attività dibattimentale, pronunziandosi su questione pregiudiziale, ma di merito;
2) violazione dell'art. 157 c.p., e della L. n. 251 del 2005, art. 6 e di norme pattizie internazionali per la mancata immediata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, atteso che, proprio alla luce della ricordata sentenza del Giudice delle leggi, non può dubitarsi che siano applicabili le nuove disposizioni, con conseguente maturazione del termine prescrizionale, fissato in anni 12. Subordinatamente solleva eccezione di costituzionalità per contrasto di diversa interpretà ione con gli artt. 3, 10, 24, 27, 97, 111 Cost.. 3) omessa pronunzia e carenza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di esplicitarè la intervenuta assoluzione per bancarotta fraudolenta documentale;
4) carenza, incompletezza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità del VU, atteso che la sentenza impugnata, da un lato, afferma essere fondate le critiche del coimputato AB alla sentenza di primo grado che poteva "concedere il fianco" alle censure del ricorrente, dall'altro, ignora le richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale richiesta dalla difesa del VU.
Inoltre la Corte, a sostegno della maggiore attendibilità della versione del AB rispetto a quella del VU, valorizza le dichiarazioni testimoniali di NI LA, definendola teste disinteressata.
In realtà, così non è in quanto la stessa era addetta alla contabilità della Srl ben prima dell'ingresso in azienda del VU. La stessa dunque aveva tutto l'interesse ad addossare le responsabilità alla successiva gestione, allineandosi con il dictum del AB.
Infine rileva che non si è tenuto alcun conto del brevissimo periodo di tempo in cui VU ricoprì l'incarico di amministratore. 5) violazione dell'art. 597 c.p.p., commi 4 e 5, art. 123 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) in riferimento agli artt.62 bis, 157, 132, 133, 163, 175 c.p., atteso che anche VU, per il suo stato di incensuratezza, meritava la concessione delle attenuanti generiche, con tutte le conseguenze del caso (ivi inclusa la prescrizione).
Ai fini del diniego non è corretto il riferimento alla gravità del fatto, perché anche in relazione a gravi fatti possono essere riconosciute le attenuanti ex art. 62 bis c.p.;
quanto alla condotta postfallimetare, non può trascurarsi che il VU, a differenza del AB, residente in zona, abitava a Bari il che ha impedito che i rapporti col curatore fossero particolarmente intesi.
In data 20.10.2007 sono stati depositati motivi nuovi, con i quali, sulla premessa che il ricorso del PG bresciano avverso la declaratoria di prescrizione in favore di AB è rilevante anche per la posizione del VU (in considerazione dell'ultimo motivo di ricorso, con quale, come premesso, ci si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche), si contesta la fondatezza di detto ricorso, atteso che tra gli atti interruttivi della prescrizione non è menzionato il decreto di citazione a giudizio in appello.
Si osserva poi che, se la Corte di Cassazione accogliesse il ricorso del PG, occorrerebbe comunque procedere alla rideterminazione della pena, atteso che al predetto imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche (e sul punto il PG non ha impugnato). L'eventuale annullamento dovrebbe comunque avvenire con rinvio, attesa la - già ricordata - formula perplessa adoperata dalla Corte di appello nei confronti della sentenza di primo grado, con conseguente necessità di riapertura della istruzione dibattimentale in appello, della quale dovrebbe beneficiare anche il VU. Si imporrebbe insomma il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Il ricorso del PG è fondato.
Invero, pur dopo la recente posizione delle SU in tema di tassatività dell'elenco degli atti interruttivi della prescrizione (sent. n. 21833 del 2007, ric. PM/Iordache, RV 236372), non di meno deve ribadirsi che il riferimento generico al decreto di citazione a giudizio, contenuto nell'art. 160 c.p., consente di ricomprendere tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione anche il decreto di citazione per il giudizio di appello di cui all'art. 601 c.p.p. (ASN 200311418-RV 224264).
Nei confronti di questo imputato dunque la sentenza va annullata con rinvio (ad altra sezione della medesima Corte di appello) per nuovo esame.
La prima censura del ricorso VU è manifestamente infondata. Sulla base di quanto esposto in ricorso, è del tutto evidente che il primo collegio della Corte bresciana operò il rinvio a nuovo ruolo per motivi di mera opportunità e senza avere operato delibazione alcuna: dunque senza avere effettuato alcuna attività processuale. Presso quel giudice, pertanto, la causa non si era affatto incardinata;
conseguentemente il nuovo collegio non era in obbligo di rinnovare alcun atto.
Quanto alla applicabilità della nuova disciplina relativa ai termini di prescrizione al presente procedimento, in realtà l'effetto della ricordata, recente sentenza della Corte costituzionale è esattamente l'opposto rispetto a quello suggerito dal ricorrente (la "nuova" prescrizione non si applica ai processi pendenti in appello o in cassazione, atteso che il discrimine è segnato dalla sentenza di condanna in primo grado).
Tale censura, dunque, è infondata.
Peraltro è già stata ritenuta da questa Corte di legittimità manifestamente infondata la questione di costituzionalità (per contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2), della disciplina transitoria della L. n. 251 del 2005, che esclude l'applicabilità delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di appello o a quella di cassazione al momento di entrata in vigore della legge, posto che, anche alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte cost. n. 393/06, deve ritenersi ragionevole la scelta legislativa di individuare nell'intervento di una sentenza di condanna il fatto ostativo all'efficacia retroattiva della lex mitior. Essa infatti salvaguarda il valore dell1 efficienza del processo, evitando un sacrificio dell'aspettativa, costituzionalmente tutelata, della ragionevole durata, che implica che il processo, dopo una pronuncia di condanna, possa essere portato a conclusione, e tutela i diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale (ASN 200642189-RV 234954; ASN 200633435-RV 234367; ASN 200624410-RV 234297; ASN 200623617-RV 234413 e altre). In realtà l'applicazione retroattiva della legge più favorevole non è principio costituzionalizzato (cfr. art. 25 Cost.), con la conseguenza che il legislatore ordinario può ad esso derogare, incontrando il solo limite della ragionevolezza (ex art. 3 Cost.). Così in effetti ha argomentato la sentenza appena richiamata, individuando nella pronunzia di primo grado, come si diceva, il limite per la applicazione delle più favorevole norme della c.d. "legge Cirielli".
È poi di tutta evidenza che, se il Giudice delle leggi avesse individuato ulteriori profili di incostituzionalità anche nella mancata applicazione dei termini più brevi di prescrizione ai procedimenti pendenti in grado successivo al primo (e dunque fino alla cassazione), non avrebbe esitato a estendere ad essi la declaratoria di incostituzionalità, atteso che la L. n. 87 del 1953, (all'art. 27) gli consente di dichiarare la illegittimità di ulteriori disposizioni derivanti da quella dichiarata. Le successive censure sono manifestamente infondate. In quanto non rispecchiano la reale struttura della sentenza impugnata (quella sub 4), ovvero non tengono conto delle argomentazioni concretamente svolte dalla Corte di merito (quella sub 5).
Infatti il giudice di appello non produce una motivazione perplessa, ma, usando una costruzione della frase di tipo concessivo, afferma che, benché le argomentazioni della sentenza di primo grado sembrassero prestare il fianco a critiche, tuttavia la ricostruzione degli accadimenti rendeva evidente la responsabilità degli imputati. È poi appena il caso di notare che la valutazione della testimonianza della NI comporta apprezzamenti di merito, che non possono essere introdotti in questa sede.
Quanto al trattamento sanzionatolo, la Corte territoriale chiarisce, confrontando la sua condotta con quella del AB, per qual motivo al VU non possano essere concesse le attenuanti generiche. Non viene valutata, come è agevole comprendere, la sola - pur sussistente - gravità dei fatti ma l'intera condotta dell'imputato, sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento.
Alla richiesta correzione della pretesa omissione (o dell'errore) evidenziato sub 3 non può procedere questa Corte, cui non sono stati forniti sufficienti elementi di valutazione e alla quale la richiesta non è stata formulata nei termini di cui allà art. 130 c.p.p.. Conclusivamente il ricorso del VU merita rigetto e lo stesso va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti del AB, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo esame;
rigetta il ricorso del VU che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2008