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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. Concorso di persone nel reato a titolo differenziato: una questione ancora irrisolta?https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
A cura di Dott. Marco Misiti Ha da sempre rappresentato un tema spinoso quello della possibilità di qualificare in maniera differenziata il medesimo fatto storico ai concorrenti[1]. Tale argomento ha visto contrapporsi nel tempo due teorie che, rispettivamente, propongono una soluzione positiva e negativa, ma che parimenti sono rimaste, in un certo qual modo, insoddisfatte dalle motivazioni della recente sentenza a Sezioni unite dell'11 luglio 2024, n. 27724[2]. Quest'ultima sembra aver scelto di non decidere: infatti, pur avendo affermato di aderire appieno alla teoria dell'unitarietà del concorso di persone, la Suprema Corte ha ciononostante ammesso la possibilità, nel caso concreto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2023, n. 12480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12480 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. MA TA, nata in [...] il [...]; 2. LI MI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa in data 21 settembre 2021 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere ZI D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Emilio Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato Giovanni Maria Flora nell'interesse di TA MA, e l'avvocato DA SI, nell'interesse di MI LI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12480 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. TA MA e MI LI sono stati tratti a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze per rispondere dei delitti di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen., commessi nelle date del 7 novembre 2006 e dell'il. giugno 2009 (capo a), di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., art. 12, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso in concorso con AN ZI, in Montecatini Terme in data 28 agosto 2006 (capo d); alla MA sono stati contestati anche il delitto di cui all'art. 110, 378 cod. pen., commesso in concorso con BE RI e CA D'LE in Campi Bisenzio in epoca prossima al 25 marzo 2010 e il delitto di cui agli artt. 48, 81 cpv., 110 e 480 cod. pen., commesso in concorso con ZI SI in Firenze in data anteriore e prossima al 20 aprile 2010. Al capo a), in particolare, si contesta agli imputati la commissione in concorso del delitto di riciclaggio relativo all'impiego e alla conseguente sostituzione di oltre due milioni di euro, provento secondo l'accusa di vari delitti di truffa e di appropriazione indebita commessi in Russia da EX EN, denaro fatto transitare da conti esteri intestati alla società di comodo Progtune Advantage Ltd., con sede nelle isole Cayman, e convogliati sui conti correnti n. 5510471/10 e 5510535/10 della Banca San IN S.p.a. intestati ai due imputati, somme con le quali di seguito veniva effettuato l'acquisto di una villa in San AS Val di Pesa, Via di Pisignano n. 52, acquistato dalla MA in data 7 novembre 2006 al costo di Euro 1.550.0000 circa. 2. Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa in data 23 settembre 2015, ha ritenuto gli imputati responsabili del delitto di riciclaggio contestato al capo a) e, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., li ha condannati alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ciascuno e la MA alla pena di tre mesi di reclusione per il delitto di cui al capo f). 3. La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 10 maggio 2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, ha rideterminato la pena inflitta per il delitto di cui al capo a) in tre anni di reclusione per la MA e lo LI, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. Con sentenza n. 26503 emessa in data 22 luglio 2020 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha annullato, su ricorso degli imputati, la sentenza di 2 v secondo grado, in quanto graficamente inesistente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. 5. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa in data 23 settembre 2015, dal Tribunale di Firenze, appellata dagli imputati, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti della MA per il reato ascritto al capo f) perché estinto per intervenuta prescrizione e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, ha ridotto a due anni di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui al capo a) la pena ad entrambi irrogata, dichiarando condizionalmente sospesa la sola pena detentiva e confermando nel resto la sentenza impugnata. 6. L'avvocato Giovanni Flora, nell'interesse della MA, e l'avvocato DA SI, nell'interesse di MI LI, hanno proposto ricorso avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento. 7. L'avvocato Giovanni Flora, nell'interesse della MA, propone cinque motivi di ricorso. 7.1. Con il primo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al punto della sentenza nella quale la Corte di appello ritiene provata la provenienza illecita delle somme di danaro oggetto dell'asserita condotta di riciclaggio. La Corte di appello avrebbe, infatti, illogicamente ritenuto di origine delittuosa le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile, pur non avendo accertato che la società Progtune fosse del EN e che le somme depositate sui conti correnti fossero di provenienza illecita, accertamenti, peraltro, non operati dagli inquirenti. Ad avviso del ricorrente, inoltre, la Corte di appello avrebbe invertito l'onere della prova, onerando gli imputati della dimostrazione della liceità di tali somme;
la circostanza che la società Progtune avesse sede in un paradiso fiscale, del resto, non sarebbe idonea di per sé a dimostrare che il danaro fosse di provenienza illecita. 7.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al punto della sentenza nel quale la Corte di appello ha ritenuto sussistente la consapevolezza in capo all'imputata delle condotte di reato asseritamente compiute in Russia da EN, della provenienza illecita delle somme di denaro oggetto della 3 contestata condotta dal riciclaggio e la volontà di compiere in relazione ad esse operazioni in grado di ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa. La Corte di appello di Firenze avrebbe, infatti, illogicamente considerato indice del dolo un comportamento del tutto normale, quale l'accettare da parte dell'imputata che il proprio facoltoso compagno aprisse un conto a nome di lei per acquistare una casa e convivere nella stessa. 7.3. Con il terzo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. e della carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità della condotta a disperdere le tracce del reato, nonché al punto della motivazione nel quale si esclude la riqualificazione della condotta accertata in ricettazione. Deduce, infatti, il difensore che l'imputata aveva aperto il conto corrente a proprio nome e, sempre a proprio nome, aveva acquistato l'immobile di San AS nella quale conviveva «alla luce del sole» con il EN. 7.4. Con il quarto motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., della mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento al punto della sentenza impugnata che ritiene irrilevante l'esame testimoniale, prima ammesso dal Tribunale e poi revocato, del dottor OS, direttore della banca sammarinese che ha preso parte all'operazione con la quale si assumono essere state trasferite somme di provenienza illecita. Ad avviso della difesa, questo contributo sarebbe stato essenziale, in quanto avrebbe potuto apportare elementi di sicuro interesse sulla provenienza delle somme affluite sui conti della banca. 7.5. Con il quinto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge processuale, in quanto la Corte di appello di Firenze avrebbe illegittimamente escluso l'applicazione del ne bis in idem, ancorché l'imputata fosse stata già giudicata a San IN per i medesimi fatti già oggetto del presente procedimento, avendo avuto quel procedimento per oggetto anche la condotta di acquisto dell'immobile di San AS. La più recente giurisprudenza degli organi giurisdizionali della Repubblica di San IN avrebbe, peraltro, affermato che, anche se questo Stato non è parte dell'Unione europea, «nell'ordinamento sanmarinese si possa ritenere operante, a determinate condizioni, il principio consacrato a livello euro-unitario nell'art. 50 della Carta di Nizza». Il divieto del doppio processo è, inoltre, proclamato come diritto fondamentale nell'area dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, dei quali San IN è parte, dall'art. 4 del Protocollo n. 7 aggiuntivo alla CEDU quando «i fatti 4 sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata». 8. L'avvocato DA SI, nell'interesse di MI LI, ha presentato ricorso avverso tale sentenza, deducendo tre motivi. 8.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, anche per effetto del travisamento della prova, e la violazione dell'art. 648 bis cod. pen. Deduce il ricorrente che la Corte di appello aveva affermato che gli imputati non avrebbero contestato la provenienza illecita delle somme fatte transitare dalle isole Cayman ai conti di San IN, ma sul punto sarebbe incorsa in un travisamento, in quanto la difesa avrebbe recisamente contestato nel corso del processo sia la mancanza di un accertamento giudiziale del reato presupposto, sia che il danaro veicolato a San IN fosse di provenienza degli illeciti contestati al EN. Vi sarebbe, inoltre, un difetto di motivazione quanto alla dimostrazione della derivazione del danaro fatto affluire dalle isole Cayman con le truffe poste in essere dal EN in Russia. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe operato un indebito sillogismo, ritenendo dimostrato il delitto presupposto del riciclaggio e, in particolare, affermando che, una volta ritenuto provato che il EN avesse commesso delle frodi in Russia, si dovesse automaticamente ritenere certo che il provento di quei reati fosse confluito nel patrimonio della società Progtune Advantage Ltd., con sede nelle isole Cayman. 8.2. Con il secondo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 648-bis cod. pen., in quanto l'organizzatore e il beneficiario dell'attività di riciclaggio contestata allo LI era il EN e, dunque, tale condotta avrebbe dovuto essere qualificata come concorso in autoriciclaggio e non già come delitto di riciclaggio. 8.3. Con il terzo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata esclude la possibilità di ascrivere la condotta accertata nell'ambito applicativo degli artt. 110, 117, 648 ter.1 cod. pen. e, dunque, nel concorso in autoriciclaggio. Ad avviso del ricorrente, la convinzione espressa dalla Corte di appello, secondo la quale l'intraneus e l'extraneus del reato presupposto possano rispondere per reati diversi, si scontrerebbe con il modello monistico adottato dal Codice penale nel disciplinare il concorso di persone nel reato. 5 Il criterio discretivo andrebbe, invece, individuato più propriamente in quello della destinazione dell'attività di sostituzione e trasformazione del denaro, al fine di accertare se i beni rimangono nel patrimonio dell'intraneus o vengono conferiti a terzi. Nel caso di specie, sarebbe stato il EN a porre in essere tutte le operazioni contestate e la villa di San AS sarebbe rimasta nel suo patrimonio;
il danaro, dunque, sarebbe rimasto nella sua disponibilità, ancorché trasformato nella villa di San AS. Il ricorrente, dunque, non avrebbe posto in essere condotte di riciclaggio, bensì di concorso in autoriciclaggio e, dunque, pur privo della qualifica tipica avrebbe dovuto operare il mutamento del titolo del reato ai sensi dell'art. 117 cod. pen. 9. L'udienza dibattimentale del 27 giugno 2022 è stata rinviata a seguito della dichiarazione di adesione dei difensori all'astensione indetta dalle Unione Camere Penali e la successiva udienza del 20 settembre 2022 è stata rinviata per legittimo impedimento del difensore dello LI. Alla successiva udienza del 15 dicembre 2022 i difensori hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo l'avvocato Giovanni Flora, nell'interesse della MA, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al punto della sentenza nella quale la Corte di appello ritiene provata la provenienza illecita delle somme di danaro oggetto dell'asserita condotta di riciclaggio. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una confutazione degli argomenti di merito adottati dalla sentenza impugnata e, dunque, in una diversa prospettazione di fatto nel giudizio di legittimità. La Corte di appello di Firenze ha, peraltro, non illogicamente ritenuto dimostrata la provenienza illecita del danaro utilizzato quale provvista per l'acquisto dell'immobile valorizzando sinergicamente plurimi argomenti logici e, in particolare, rilevando: che il EN è stato dimostrato essere autore di reati di truffa e di appropriazione indebita ai danni di una vasta platea di investitori russi 6 dal 2003 al 2006 e che si è dato alla fuga dalla Russia per sottrarsi all'arresto; che il profitto di tali reati ammontava a circa due-tre milioni di euro;
che i conti correnti accesi dagli imputati presso la banca di San IN (e sui quali il EN era delegato ad operare) erano stati alimentati da bonifici ordinati dalla società Progtune, che aveva sede nelle isole Cayman;
che gli imputati, per converso, non avevano dimostrato una provenienza lecita delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile. La valutazione della Corte di appello non risulta incongrua o manifestamente illogica come ritengono i ricorrenti, in quanto il ricorso a una società con sede in uno stato offshore, che dispone bonifici da una banca estone a una di San IN, su conti correnti intestati a prestanome, sulla base di consolidate massime di esperienza sul comune corso degli eventi, è esplicabile, con elevato grado di credibilità razionale, solo come un articolato sistema di cautele per schermare la titolarità di somme di provenienza illecita delle somme e tale conclusione non è stata confutata da alcun elemento probatorio di segno contrario. L'accertamento del reato di riciclaggio, del resto, non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (ex plurimis: Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 02; Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521 - 01). 4. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al punto della sentenza nella quale la Corte di appello ha ritenuto sussistente la consapevolezza in capo all'imputata delle condotte di reato asseritamente compiute in Russia dal EN, della provenienza illecita delle somme di denaro oggetto della contestata condotta dal riciclaggio e la volontà di compiere in relazione ad esse operazioni in grado di ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa. 5. Anche questo motivo si rivela inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte di legittimità ad un rinnovato esame del merito della presente regiudicanda. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, 7 Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La censura svolta dalla ricorrente, peraltro, non si confronta con le plurime e significative condizioni di contesto evidenziate nella motivazione della sentenza impugnata (il ricorso ad una società avente sede in un paese off-shore, l'apertura di conti correnti fittiziamente intestati a San IN per far confluire la provvista dalle isole Cayman all'Italia, l'acquisto a proprio nome dell'immobile con ingenti fondi integralmente forniti dal compagno, la scelta del EN, ad onta della propria relazione sentimentale con la MA, di contrarre un matrimonio fittizio con una cittadina italiana per evitare la scadenza del suo permesso di soggiorno). La Corte di appello di Firenze ha, peraltro, non certo incongruamente ritenuto dimostrato il dolo di entrambi gli imputati, in quanto non è possibile esplicare logicamente il loro attivarsi per aprire i conti correnti nella Repubblica di San IN e per l'acquisto della villa di Val di San AS Vai di pesa se non con una volontaria scelta di aiutare il EN ad occultare la provenienza illecita del suo danaro. La Corte di appello di Firenze, dunque, non ha invertito l'onere della prova, ma, a fronte del rilievo di plurime circostanze indizianti a conferma dell'ipotesi di accusa, ha non illogicamente rilevato come le stesse dimostrassero sinergicamente il dolo di entrambi gli imputati. Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (Sez. 2, n. 28687 del 17/06/2019, Alma, Rv. 276666 - 01). 6. Con il terzo motivo il difensore il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità della condotta a disperdere le tracce del reato, nonché al punto della motivazione nel quale si esclude la riqualificazione della condotta accertata in ricettazione. 7. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine 8 delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (ex plurimis: Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rappo, Rv. 273183 - 01). Per realizzare la condotta di riciclaggio, del resto, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369 - 01; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530 - 01). La Corte di appello ha, dunque, non illogicamente ritenuto sussistente l'idoneità della condotta contestata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro, in quanto gli imputati, aprendo i conti correnti a proprio nome, hanno simulato di essere i proprietari delle somme sugli stessi affluiti, creando un obiettivo ostacolo all'accertamento della reale provenienza del danaro. La Corte di appello ha, inoltre, non incongruamente rilevato che l'apertura dei conti correnti era stata operata presso un istituto bancario di San IN, come ammesso dallo LI, proprio al fine evitare i controlli imposti dalla disciplina italiana contro il riciclaggio. Parimenti la Corte di appello ha correttamente ritenuto idonea a ostacolare la provenienza delle somme di danaro anche l'intestazione della villa di San AS Val di pesa alla Metsneva, in quanto tale espediente era tale da renderne difficile l'attribuzione al reale proprietario (il EN), se non svolgendo approfondite indagini, come nella specie è risultato necessario. 8. Con il quarto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento al punto della sentenza impugnata che ritiene irrilevante l'esame testimoniale, prima ammesso dal Tribunale di Firenze e poi revocato, del dottor OS, direttore della banca sammarinese che ha preso parte all'operazione mediante la quale sarebbero state trasferite le somme di provenienza illecita. 9. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi «decisiva», secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (ex Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01; Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01). 9 La Corte di appello di Firenze non ammettendo la deposizione del dottor OS, direttore della banca sanmarinese cui erano affluiti i fondi bonificati dalla Progtune Advantage Ldt., non ha escluso l'assunzione di una prova decisiva, in quanto, nel caso di specie, il thema probandum non era costituito dalla provenienza formale delle somme confluite sui conti correnti sanmarinesi, ma dalla loro provenienza delittuosa o meno (nella parte finale di pag. 7); su questo tema il OS non avrebbe potuto riferire nulla di utile, se non indicarne la provenienza dal soggetto ordinante, peraltro > una società estera avente sede in uno stato offshore. 10. Con il quinto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge processuale, in quanto la Corte di appello di Firenze avrebbe illegittimamente escluso l'applicazione del ne bis in idem, ancorché l'imputata fosse stata già giudicata a San IN per i medesimi fatti già oggetto del presente procedimento, avendo quel procedimento avuto per oggetto anche la condotta di acquisto dell'immobile di San AS. 11. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio del ne bis idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non può, infatti, essere invocato per le condanne emesse da uno Stato terzo, quale la Confederazione elvetica, in quanto il divieto di bis in idem non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. (ex plurimis: Sez. 3, n. 34576 del 18/05/2021, C., Rv. 282796 - 01). Pienamente legittimo è, dunque, l'apprezzamento della Corte di appello relativamente all'insussistenza della violazione del divieto del ne bis in idem. Difetta, peraltro, nella specie l'idem factum, in quanto sono diverse le condotte per le quali la MA è stata processata a San IN (l'apertura in questo Stato dei conti correnti sui quali erano affluiti ì fondi di provenienza delittuosa) e le condotte, commesse in territorio italiano, per le quali si procede in questa sede (il reimpiego degli stessi nell'acquisto della Villa di San AS, fatti commessi in territorio italiano). 12. Con il primo motivo DA SI, nell'interesse di MI LI, censura la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in ordine al reato presupposto e, segnatamente, alla dimostrazione della derivazione del danaro fatto transitare dalle isole Cayman con le truffe poste in essere dal EN in Russia. 10 yz) 13. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno congruamente motivato in ordine alla provenienza illecita delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile di San AS Val di Pesa, come già rilevato in relazione all'analogo motivo di ricorso proposto dalla MA. La Corte di appello di Firenze, dunque, non ha operato un indebito sillogismo, ma ha ritenuto non certo illogicamente che il EN, che aveva abbondonato il proprio Paese per sottrarsi all'arresto, avesse allocato il provento delle truffe e appropriazioni indebite perpetrate nella società offshore Progtune, in quanto non era emersa alcuna diversa spiegazione della provenienza delle somme bonificate da tale società, peraltro in misura assai elevata, ma compatibile con l'ammontare del profitto illecito lucrato dal EN. 14. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., in quanto l'organizzatore e il beneficiario dell'attività di riciclaggio contestata allo LI era il EN e, dunque, tale condotta avrebbe dovuto essere qualificata come concorso in autoriciclaggio e non già come delitto di riciclaggio. Con il terzo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata esclude la possibilità di ascrivere la condotta accertata nell'ambito applicativo degli artt. 110, 117, 648 ter.1 cod. pen. e, dunque, nel concorso in autoriciclaggio. 15. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione sono infondati. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il reato di riciclaggio la condotta di colui che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, contribuisca alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio da parte dell'autore del delitto-presupposto, in quanto il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. è configurabile solo nei confronti dell'intraneus (Sez. 2, n. 16519 del 22/12/2020, (dep. 30/04/2021), Grazzani, Rv. 281596 - 01, fattispecie in cui l'imputato, dopo la commissione, da parte di un terzo, del delitto di peculato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita, secondo le norme dell'Unione europea, concorreva con il predetto ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa di tale merce che, dopo la sostituzione dei contrassegni identificativi, veniva reimmessa nei circuiti commerciali;
Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288 - 01, fattispecie in cui l'imputata 1 1 aveva versato su un libretto di deposito di una cooperativa di consumo, e poi prelevato mediante assegni, denaro provento dell'attività concussiva attuata dal marito;
Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652 - 01). L'autoriciclaggio può, infatti, costituire un illecito penale alla condizione esclusiva che sia commesso dall'autore del reato-presupposto, la cui qualifica "marca" il disvalore della fattispecie, tanto da richiedere una stretta connessione tra titolare della stessa ed esecutore del reato;
si è, dunque, in presenza, di un c.d., reato di mano propria, in cui, come evidenzia autorevole dottrina, «l'individuazione del soggetto qualificato (...) si presenta (...) come vettore insostituibile di tipicità e componente decisiva del nucleo di disvalore del fatto». Corretta è, dunque, la qualificazione adottata dalle sentenze di merito, in quanto lo LI e la MA non hanno concorso alla realizzazione dei reati presupposto, bensì solo al riciclaggio dei proventi degli stessi in territorio italiano. 16. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere rigettati. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/12/2022.
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere ZI D'Arcangelo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Emilio Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato Giovanni Maria Flora nell'interesse di TA MA, e l'avvocato DA SI, nell'interesse di MI LI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 12480 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 15/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. TA MA e MI LI sono stati tratti a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze per rispondere dei delitti di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen., commessi nelle date del 7 novembre 2006 e dell'il. giugno 2009 (capo a), di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., art. 12, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso in concorso con AN ZI, in Montecatini Terme in data 28 agosto 2006 (capo d); alla MA sono stati contestati anche il delitto di cui all'art. 110, 378 cod. pen., commesso in concorso con BE RI e CA D'LE in Campi Bisenzio in epoca prossima al 25 marzo 2010 e il delitto di cui agli artt. 48, 81 cpv., 110 e 480 cod. pen., commesso in concorso con ZI SI in Firenze in data anteriore e prossima al 20 aprile 2010. Al capo a), in particolare, si contesta agli imputati la commissione in concorso del delitto di riciclaggio relativo all'impiego e alla conseguente sostituzione di oltre due milioni di euro, provento secondo l'accusa di vari delitti di truffa e di appropriazione indebita commessi in Russia da EX EN, denaro fatto transitare da conti esteri intestati alla società di comodo Progtune Advantage Ltd., con sede nelle isole Cayman, e convogliati sui conti correnti n. 5510471/10 e 5510535/10 della Banca San IN S.p.a. intestati ai due imputati, somme con le quali di seguito veniva effettuato l'acquisto di una villa in San AS Val di Pesa, Via di Pisignano n. 52, acquistato dalla MA in data 7 novembre 2006 al costo di Euro 1.550.0000 circa. 2. Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa in data 23 settembre 2015, ha ritenuto gli imputati responsabili del delitto di riciclaggio contestato al capo a) e, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., li ha condannati alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ciascuno e la MA alla pena di tre mesi di reclusione per il delitto di cui al capo f). 3. La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 10 maggio 2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, ha rideterminato la pena inflitta per il delitto di cui al capo a) in tre anni di reclusione per la MA e lo LI, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. Con sentenza n. 26503 emessa in data 22 luglio 2020 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha annullato, su ricorso degli imputati, la sentenza di 2 v secondo grado, in quanto graficamente inesistente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. 5. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa in data 23 settembre 2015, dal Tribunale di Firenze, appellata dagli imputati, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti della MA per il reato ascritto al capo f) perché estinto per intervenuta prescrizione e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, ha ridotto a due anni di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui al capo a) la pena ad entrambi irrogata, dichiarando condizionalmente sospesa la sola pena detentiva e confermando nel resto la sentenza impugnata. 6. L'avvocato Giovanni Flora, nell'interesse della MA, e l'avvocato DA SI, nell'interesse di MI LI, hanno proposto ricorso avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento. 7. L'avvocato Giovanni Flora, nell'interesse della MA, propone cinque motivi di ricorso. 7.1. Con il primo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al punto della sentenza nella quale la Corte di appello ritiene provata la provenienza illecita delle somme di danaro oggetto dell'asserita condotta di riciclaggio. La Corte di appello avrebbe, infatti, illogicamente ritenuto di origine delittuosa le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile, pur non avendo accertato che la società Progtune fosse del EN e che le somme depositate sui conti correnti fossero di provenienza illecita, accertamenti, peraltro, non operati dagli inquirenti. Ad avviso del ricorrente, inoltre, la Corte di appello avrebbe invertito l'onere della prova, onerando gli imputati della dimostrazione della liceità di tali somme;
la circostanza che la società Progtune avesse sede in un paradiso fiscale, del resto, non sarebbe idonea di per sé a dimostrare che il danaro fosse di provenienza illecita. 7.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al punto della sentenza nel quale la Corte di appello ha ritenuto sussistente la consapevolezza in capo all'imputata delle condotte di reato asseritamente compiute in Russia da EN, della provenienza illecita delle somme di denaro oggetto della 3 contestata condotta dal riciclaggio e la volontà di compiere in relazione ad esse operazioni in grado di ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa. La Corte di appello di Firenze avrebbe, infatti, illogicamente considerato indice del dolo un comportamento del tutto normale, quale l'accettare da parte dell'imputata che il proprio facoltoso compagno aprisse un conto a nome di lei per acquistare una casa e convivere nella stessa. 7.3. Con il terzo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. e della carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità della condotta a disperdere le tracce del reato, nonché al punto della motivazione nel quale si esclude la riqualificazione della condotta accertata in ricettazione. Deduce, infatti, il difensore che l'imputata aveva aperto il conto corrente a proprio nome e, sempre a proprio nome, aveva acquistato l'immobile di San AS nella quale conviveva «alla luce del sole» con il EN. 7.4. Con il quarto motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., della mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento al punto della sentenza impugnata che ritiene irrilevante l'esame testimoniale, prima ammesso dal Tribunale e poi revocato, del dottor OS, direttore della banca sammarinese che ha preso parte all'operazione con la quale si assumono essere state trasferite somme di provenienza illecita. Ad avviso della difesa, questo contributo sarebbe stato essenziale, in quanto avrebbe potuto apportare elementi di sicuro interesse sulla provenienza delle somme affluite sui conti della banca. 7.5. Con il quinto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge processuale, in quanto la Corte di appello di Firenze avrebbe illegittimamente escluso l'applicazione del ne bis in idem, ancorché l'imputata fosse stata già giudicata a San IN per i medesimi fatti già oggetto del presente procedimento, avendo avuto quel procedimento per oggetto anche la condotta di acquisto dell'immobile di San AS. La più recente giurisprudenza degli organi giurisdizionali della Repubblica di San IN avrebbe, peraltro, affermato che, anche se questo Stato non è parte dell'Unione europea, «nell'ordinamento sanmarinese si possa ritenere operante, a determinate condizioni, il principio consacrato a livello euro-unitario nell'art. 50 della Carta di Nizza». Il divieto del doppio processo è, inoltre, proclamato come diritto fondamentale nell'area dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, dei quali San IN è parte, dall'art. 4 del Protocollo n. 7 aggiuntivo alla CEDU quando «i fatti 4 sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata». 8. L'avvocato DA SI, nell'interesse di MI LI, ha presentato ricorso avverso tale sentenza, deducendo tre motivi. 8.1. Con il primo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, anche per effetto del travisamento della prova, e la violazione dell'art. 648 bis cod. pen. Deduce il ricorrente che la Corte di appello aveva affermato che gli imputati non avrebbero contestato la provenienza illecita delle somme fatte transitare dalle isole Cayman ai conti di San IN, ma sul punto sarebbe incorsa in un travisamento, in quanto la difesa avrebbe recisamente contestato nel corso del processo sia la mancanza di un accertamento giudiziale del reato presupposto, sia che il danaro veicolato a San IN fosse di provenienza degli illeciti contestati al EN. Vi sarebbe, inoltre, un difetto di motivazione quanto alla dimostrazione della derivazione del danaro fatto affluire dalle isole Cayman con le truffe poste in essere dal EN in Russia. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello avrebbe operato un indebito sillogismo, ritenendo dimostrato il delitto presupposto del riciclaggio e, in particolare, affermando che, una volta ritenuto provato che il EN avesse commesso delle frodi in Russia, si dovesse automaticamente ritenere certo che il provento di quei reati fosse confluito nel patrimonio della società Progtune Advantage Ltd., con sede nelle isole Cayman. 8.2. Con il secondo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 648-bis cod. pen., in quanto l'organizzatore e il beneficiario dell'attività di riciclaggio contestata allo LI era il EN e, dunque, tale condotta avrebbe dovuto essere qualificata come concorso in autoriciclaggio e non già come delitto di riciclaggio. 8.3. Con il terzo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata esclude la possibilità di ascrivere la condotta accertata nell'ambito applicativo degli artt. 110, 117, 648 ter.1 cod. pen. e, dunque, nel concorso in autoriciclaggio. Ad avviso del ricorrente, la convinzione espressa dalla Corte di appello, secondo la quale l'intraneus e l'extraneus del reato presupposto possano rispondere per reati diversi, si scontrerebbe con il modello monistico adottato dal Codice penale nel disciplinare il concorso di persone nel reato. 5 Il criterio discretivo andrebbe, invece, individuato più propriamente in quello della destinazione dell'attività di sostituzione e trasformazione del denaro, al fine di accertare se i beni rimangono nel patrimonio dell'intraneus o vengono conferiti a terzi. Nel caso di specie, sarebbe stato il EN a porre in essere tutte le operazioni contestate e la villa di San AS sarebbe rimasta nel suo patrimonio;
il danaro, dunque, sarebbe rimasto nella sua disponibilità, ancorché trasformato nella villa di San AS. Il ricorrente, dunque, non avrebbe posto in essere condotte di riciclaggio, bensì di concorso in autoriciclaggio e, dunque, pur privo della qualifica tipica avrebbe dovuto operare il mutamento del titolo del reato ai sensi dell'art. 117 cod. pen. 9. L'udienza dibattimentale del 27 giugno 2022 è stata rinviata a seguito della dichiarazione di adesione dei difensori all'astensione indetta dalle Unione Camere Penali e la successiva udienza del 20 settembre 2022 è stata rinviata per legittimo impedimento del difensore dello LI. Alla successiva udienza del 15 dicembre 2022 i difensori hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati, in quanto i motivi proposti sono infondati. 2. Con il primo motivo l'avvocato Giovanni Flora, nell'interesse della MA, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al punto della sentenza nella quale la Corte di appello ritiene provata la provenienza illecita delle somme di danaro oggetto dell'asserita condotta di riciclaggio. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una confutazione degli argomenti di merito adottati dalla sentenza impugnata e, dunque, in una diversa prospettazione di fatto nel giudizio di legittimità. La Corte di appello di Firenze ha, peraltro, non illogicamente ritenuto dimostrata la provenienza illecita del danaro utilizzato quale provvista per l'acquisto dell'immobile valorizzando sinergicamente plurimi argomenti logici e, in particolare, rilevando: che il EN è stato dimostrato essere autore di reati di truffa e di appropriazione indebita ai danni di una vasta platea di investitori russi 6 dal 2003 al 2006 e che si è dato alla fuga dalla Russia per sottrarsi all'arresto; che il profitto di tali reati ammontava a circa due-tre milioni di euro;
che i conti correnti accesi dagli imputati presso la banca di San IN (e sui quali il EN era delegato ad operare) erano stati alimentati da bonifici ordinati dalla società Progtune, che aveva sede nelle isole Cayman;
che gli imputati, per converso, non avevano dimostrato una provenienza lecita delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile. La valutazione della Corte di appello non risulta incongrua o manifestamente illogica come ritengono i ricorrenti, in quanto il ricorso a una società con sede in uno stato offshore, che dispone bonifici da una banca estone a una di San IN, su conti correnti intestati a prestanome, sulla base di consolidate massime di esperienza sul comune corso degli eventi, è esplicabile, con elevato grado di credibilità razionale, solo come un articolato sistema di cautele per schermare la titolarità di somme di provenienza illecita delle somme e tale conclusione non è stata confutata da alcun elemento probatorio di segno contrario. L'accertamento del reato di riciclaggio, del resto, non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute (ex plurimis: Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433 - 02; Sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, Charanek, Rv. 263521 - 01). 4. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al punto della sentenza nella quale la Corte di appello ha ritenuto sussistente la consapevolezza in capo all'imputata delle condotte di reato asseritamente compiute in Russia dal EN, della provenienza illecita delle somme di denaro oggetto della contestata condotta dal riciclaggio e la volontà di compiere in relazione ad esse operazioni in grado di ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa. 5. Anche questo motivo si rivela inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte di legittimità ad un rinnovato esame del merito della presente regiudicanda. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessinnone, 7 Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La censura svolta dalla ricorrente, peraltro, non si confronta con le plurime e significative condizioni di contesto evidenziate nella motivazione della sentenza impugnata (il ricorso ad una società avente sede in un paese off-shore, l'apertura di conti correnti fittiziamente intestati a San IN per far confluire la provvista dalle isole Cayman all'Italia, l'acquisto a proprio nome dell'immobile con ingenti fondi integralmente forniti dal compagno, la scelta del EN, ad onta della propria relazione sentimentale con la MA, di contrarre un matrimonio fittizio con una cittadina italiana per evitare la scadenza del suo permesso di soggiorno). La Corte di appello di Firenze ha, peraltro, non certo incongruamente ritenuto dimostrato il dolo di entrambi gli imputati, in quanto non è possibile esplicare logicamente il loro attivarsi per aprire i conti correnti nella Repubblica di San IN e per l'acquisto della villa di Val di San AS Vai di pesa se non con una volontaria scelta di aiutare il EN ad occultare la provenienza illecita del suo danaro. La Corte di appello di Firenze, dunque, non ha invertito l'onere della prova, ma, a fronte del rilievo di plurime circostanze indizianti a conferma dell'ipotesi di accusa, ha non illogicamente rilevato come le stesse dimostrassero sinergicamente il dolo di entrambi gli imputati. Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di trasformazione della stessa per impedire l'identificazione della sua origine delittuosa (Sez. 2, n. 28687 del 17/06/2019, Alma, Rv. 276666 - 01). 6. Con il terzo motivo il difensore il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione dell'art. 648-bis cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità della condotta a disperdere le tracce del reato, nonché al punto della motivazione nel quale si esclude la riqualificazione della condotta accertata in ricettazione. 7. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine 8 delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (ex plurimis: Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Rappo, Rv. 273183 - 01). Per realizzare la condotta di riciclaggio, del resto, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369 - 01; Sez. 2, n. 52549 del 20/10/2017, Venuti, Rv. 271530 - 01). La Corte di appello ha, dunque, non illogicamente ritenuto sussistente l'idoneità della condotta contestata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme di denaro, in quanto gli imputati, aprendo i conti correnti a proprio nome, hanno simulato di essere i proprietari delle somme sugli stessi affluiti, creando un obiettivo ostacolo all'accertamento della reale provenienza del danaro. La Corte di appello ha, inoltre, non incongruamente rilevato che l'apertura dei conti correnti era stata operata presso un istituto bancario di San IN, come ammesso dallo LI, proprio al fine evitare i controlli imposti dalla disciplina italiana contro il riciclaggio. Parimenti la Corte di appello ha correttamente ritenuto idonea a ostacolare la provenienza delle somme di danaro anche l'intestazione della villa di San AS Val di pesa alla Metsneva, in quanto tale espediente era tale da renderne difficile l'attribuzione al reale proprietario (il EN), se non svolgendo approfondite indagini, come nella specie è risultato necessario. 8. Con il quarto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento al punto della sentenza impugnata che ritiene irrilevante l'esame testimoniale, prima ammesso dal Tribunale di Firenze e poi revocato, del dottor OS, direttore della banca sammarinese che ha preso parte all'operazione mediante la quale sarebbero state trasferite le somme di provenienza illecita. 9. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi «decisiva», secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (ex Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01; Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01). 9 La Corte di appello di Firenze non ammettendo la deposizione del dottor OS, direttore della banca sanmarinese cui erano affluiti i fondi bonificati dalla Progtune Advantage Ldt., non ha escluso l'assunzione di una prova decisiva, in quanto, nel caso di specie, il thema probandum non era costituito dalla provenienza formale delle somme confluite sui conti correnti sanmarinesi, ma dalla loro provenienza delittuosa o meno (nella parte finale di pag. 7); su questo tema il OS non avrebbe potuto riferire nulla di utile, se non indicarne la provenienza dal soggetto ordinante, peraltro > una società estera avente sede in uno stato offshore. 10. Con il quinto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge processuale, in quanto la Corte di appello di Firenze avrebbe illegittimamente escluso l'applicazione del ne bis in idem, ancorché l'imputata fosse stata già giudicata a San IN per i medesimi fatti già oggetto del presente procedimento, avendo quel procedimento avuto per oggetto anche la condotta di acquisto dell'immobile di San AS. 11. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio del ne bis idem sancito dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non può, infatti, essere invocato per le condanne emesse da uno Stato terzo, quale la Confederazione elvetica, in quanto il divieto di bis in idem non costituisce principio generale del diritto internazionale ex art. 10 Cost. (ex plurimis: Sez. 3, n. 34576 del 18/05/2021, C., Rv. 282796 - 01). Pienamente legittimo è, dunque, l'apprezzamento della Corte di appello relativamente all'insussistenza della violazione del divieto del ne bis in idem. Difetta, peraltro, nella specie l'idem factum, in quanto sono diverse le condotte per le quali la MA è stata processata a San IN (l'apertura in questo Stato dei conti correnti sui quali erano affluiti ì fondi di provenienza delittuosa) e le condotte, commesse in territorio italiano, per le quali si procede in questa sede (il reimpiego degli stessi nell'acquisto della Villa di San AS, fatti commessi in territorio italiano). 12. Con il primo motivo DA SI, nell'interesse di MI LI, censura la contraddittorietà e la mancanza della motivazione in ordine al reato presupposto e, segnatamente, alla dimostrazione della derivazione del danaro fatto transitare dalle isole Cayman con le truffe poste in essere dal EN in Russia. 10 yz) 13. Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, che hanno congruamente motivato in ordine alla provenienza illecita delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile di San AS Val di Pesa, come già rilevato in relazione all'analogo motivo di ricorso proposto dalla MA. La Corte di appello di Firenze, dunque, non ha operato un indebito sillogismo, ma ha ritenuto non certo illogicamente che il EN, che aveva abbondonato il proprio Paese per sottrarsi all'arresto, avesse allocato il provento delle truffe e appropriazioni indebite perpetrate nella società offshore Progtune, in quanto non era emersa alcuna diversa spiegazione della provenienza delle somme bonificate da tale società, peraltro in misura assai elevata, ma compatibile con l'ammontare del profitto illecito lucrato dal EN. 14. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., in quanto l'organizzatore e il beneficiario dell'attività di riciclaggio contestata allo LI era il EN e, dunque, tale condotta avrebbe dovuto essere qualificata come concorso in autoriciclaggio e non già come delitto di riciclaggio. Con il terzo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 648-bis cod. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata esclude la possibilità di ascrivere la condotta accertata nell'ambito applicativo degli artt. 110, 117, 648 ter.1 cod. pen. e, dunque, nel concorso in autoriciclaggio. 15. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione sono infondati. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integra il reato di riciclaggio la condotta di colui che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, contribuisca alla realizzazione del delitto di autoriciclaggio da parte dell'autore del delitto-presupposto, in quanto il reato di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. è configurabile solo nei confronti dell'intraneus (Sez. 2, n. 16519 del 22/12/2020, (dep. 30/04/2021), Grazzani, Rv. 281596 - 01, fattispecie in cui l'imputato, dopo la commissione, da parte di un terzo, del delitto di peculato di prodotti destinati alla distribuzione gratuita, secondo le norme dell'Unione europea, concorreva con il predetto ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa di tale merce che, dopo la sostituzione dei contrassegni identificativi, veniva reimmessa nei circuiti commerciali;
Sez. 6, n. 3608 del 07/06/2018, dep. 2019, Potenza, Rv. 275288 - 01, fattispecie in cui l'imputata 1 1 aveva versato su un libretto di deposito di una cooperativa di consumo, e poi prelevato mediante assegni, denaro provento dell'attività concussiva attuata dal marito;
Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652 - 01). L'autoriciclaggio può, infatti, costituire un illecito penale alla condizione esclusiva che sia commesso dall'autore del reato-presupposto, la cui qualifica "marca" il disvalore della fattispecie, tanto da richiedere una stretta connessione tra titolare della stessa ed esecutore del reato;
si è, dunque, in presenza, di un c.d., reato di mano propria, in cui, come evidenzia autorevole dottrina, «l'individuazione del soggetto qualificato (...) si presenta (...) come vettore insostituibile di tipicità e componente decisiva del nucleo di disvalore del fatto». Corretta è, dunque, la qualificazione adottata dalle sentenze di merito, in quanto lo LI e la MA non hanno concorso alla realizzazione dei reati presupposto, bensì solo al riciclaggio dei proventi degli stessi in territorio italiano. 16. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere rigettati. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/12/2022.