Sentenza 18 giugno 2004
Massime • 1
In tema di condizioni di procedibilità, la querela, per la sua funzione di impulso processuale, deve necessariamente essere inserita nel fascicolo per il dibattimento e nessuna disponibilità in proposito può essere riconosciuta alle parti, e in particolare al pubblico ministero, il quale, altrimenti, potrebbe sottrarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale: ne consegue che - nel caso in cui la querela non sia stata inserita nel fascicolo per il dibattimento al momento della sua formazione - deve ritenersi che tale inserimento non possa essere definitivamente eluso ove non venga proposta la questione nel termine stabilito dall'art. 491 cod. proc. pen., ma che, invece, l'inserimento possa essere disposto dal giudice anche di ufficio.
Commentario • 1
- 1. Basteranno le sedie? Preoccupazioni in tema di selezione del soggetto legittimato ad essere citato come responsabile civile e di indisponibilità della prova…Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 dicembre 2023
1. La vicenda, l'apparente scandalo processuale ed alcune considerazioni preliminari; 2. Il decreto di citazione del responsabile civile e l'ordinanza di rigetto della richiesta di esclusione; 3. Considerazioni in tema di concorso colposo nel delitto doloso e refluenze sulla necessaria identificazione di una condotta di reato ai fini della citazione del responsabile civile; 4. La prova indisponibile alla cui formazione il responsabile civile non ha partecipato. 1. La vicenda, l'apparente scandalo processuale ed alcune considerazioni preliminari È balzato agli onori delle cronache il recente contenuto di un verbale dell'udienza preliminare relativa al procedimento per la tristemente nota …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2004, n. 31741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31741 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 18/06/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1070
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 013110/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT PE OM, N. IL 15/10/1938;
avverso SENTENZA del 24/10/2003 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Procuratore generale nella persona della Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso chiedendo la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
IU PO AR ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 24 ottobre 2003 con la quale la Corte di appello di Bari, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha riconosciuto al ricorrente le attenuanti generiche e ha conseguentemente rideterminato la pena che gli era stata inflitta dal Tribunale di Lucera per il reato previsto dall'art. 595 c.p., del quale era imputato "perché comunicando con più persone offendeva la reputazione di UP MI TO, riferendo nel corso di un pubblico comizio in piazza San Domenico che lo stesso UP, vice sindaco del comune di Vico del Gargano, aveva creato una centrale affaristico-clientelare sfruttando la sua carica istituzionale... che era sporco e poco pulito, che per ottenere un posto di lavoro bisognava passare prima dal suo ufficio".
Il ricorrente con una memoria ha sostenuto che il reato è prescritto.
Effettivamente dal giorno in cui è stato commesso il fatto, il 4 agosto 1996, sono trascorsi più di sette anni e sei mesi, che costituiscono nella specie il tempo necessario a prescrivere, però nel giudizio di appello vi sono stati, dall'11 dicembre 2002 al 24 ottobre 2003 tre rinvii a richiesta del difensore (il quale aveva prospettato la possibilità della remissione della querela), che avendo determinato una sospensione del termine per oltre dieci mesi (ved. Sez. un., 28 novembre 2001, Cremonese, in Cass. pen., 2002, p. 1308) fanno escludere che sia verificata la prescrizione del reato. Ciò premesso devono essere esaminati i motivi del ricorso. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che avrebbe dovuto essere prosciolto per mancanza di querela in quanto erroneamente il tribunale, esaurita la discussione finale, aveva ammesso a richiesta del P.M., ex art. 507 c.p.p., la produzione dell'atto di querela e il suo inserimento nel fascicolo per il dibattimento. Il ricorrente ha rilevato che non poteva essere applicato l'art. 507 c.p.p. perché la querela non costituisce una prova e che la questione sul contenuto del fascicolo del dibattimento, nel quale mancava la querela, avrebbe dovuto essere proposta entro il termine stabilito dall'art. 491 c.p.p. Non essendo ciò avvenuto la querela non poteva più essere acquisita.
Il motivo è privo di fondamento perché è vero che la querela non costituisce una prova e quindi non rientra nella previsione dell'art. 507 c.p.p., ma è anche vero che - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare - la querela "ha funzione di impulso processuale e deve necessariamente confluire nel fascicolo di cui all'art. 431 c.p.p.", sicché "qualora ciò non sia avvenuto (per inerzia o per errore), la materiale allegazione di essa ben può essere disposta anche nel corso del dibattimento" o nel giudizio di appello (Sez. 3^, 17 giugno 1999, Antidormi, in Cass. pen., 2000, p. 1701; analogamente Sez. 5^, 12 gennaio 2000, Litterio, ivi, 2001, p. 2723).
In altre parole a norma dell'art. 431 comma 1 lett. a) c.p.p. la querela deve necessariamente essere inserita nel fascicolo per il dibattimento e nessuna disponibilità in proposito può essere riconosciuta alle parti e in particolare al Pubblico Ministero, il quale altrimenti potrebbe sottrarsi all'obbligo di esercitare l'azione penale. Perciò non può ritenersi che nel caso in cui la querela non sia stata inserita del fascicolo per il dibattimento al momento della sua formazione l'obbligo di inserirla possa poi essere definitivamente eluso, ove non venga proposta la questione nel termine stabilito dall'art. 491 c.p.p., e deve invece ritenersi che l'inserimento possa essere disposto dal giudice anche di ufficio. Del resto il giudice ai sensi dell'art. 129 comma 1 c.p.p. deve accertare di ufficio se manca una condizione di procedibilità e in caso affermativo pronunciare una sentenza di proscioglimento, ma deve escludersi che il giudice possa emettere una sentenza di proscioglimento se gli risulta che la querela è stata regolarmente proposta ma non è stata inserita nel fascicolo per il dibattimento. Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che l'atto presentato dalla persona offesa non costituiva una querela ma conteneva solo "una sorta di diffida".
Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'atto presentato da UP conteneva un'espressa dichiarazione di querela, formulata nella parte finale con le parole: "Per tutto quanto sopra sporgo querela nei confronti del signor AR IU". Con il terzo motivo il ricorrente ha sostenuto che "è stato ritenuto colpevole sulla base di dichiarazioni mai effettivamente fuoriuscite dalla sua bocca;
dichiarazioni, queste, delle quali è stato travisato il contenuto e ciò risulta dalla trascrizione del contenuto dell'audiocassetta". Inoltre la corte di appello avrebbe dovuto ritenere il fatto giustificato come espressione del diritto di critica, tenuto conto del contesto politico in cui lo stesso era avvenuto.
Il motivo contiene una censura alla motivazione per ragioni di merito che inoltre non risultano dal testo del provvedimento impugnato ma rinviano al contenuto di un'audiocassetta dalla quale secondo il ricorrente si dovrebbe desumere che le parole da lui pronunciate sono non del tutto corrispondenti a quelle considerate dai giudici di merito. Si tratta di una censura che a norma dell'art. 606 comma 1, lett. e) c.p.p. non può formare oggetto di ricorso per Cassazione.
È da aggiungere che con ragione i giudici di merito hanno ritenuto che le frasi considerate non avessero le caratteristiche di una critica politica ma costituissero solo una diretta aggressione alla reputazione della persona offesa.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004