Sentenza 28 maggio 2009
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È legittima la sostituzione del difensore d'ufficio che non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2009, n. 24582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24582 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/05/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1831
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 009612/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ID AL, N. IL 22/10/1974;
avverso ORDINANZA del 05/02/2009 TRIB.SEZ.DIST. di LUGO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 5/2/09 il Tribunale monocratico di Ravenna - Sezione distaccata di Lugo, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente proposto ai sensi dell'art.670 c.p.p. dal cittadino marocchino UT KA in relazione all'ordine di esecuzione n. 501/2008 del locale Procuratore della Repubblica.
Tale ordine è stato emesso in forza di varie sentenze tra cui quella in data 22.1.01 con la quale il Tribunale di Bologna ha condannato il UT, in esito a giudizio contumaciale svoltosi nella latitanza del predetto, a 11 anni e 4 mesi di reclusione e Euro 160.000 di multa per violazione delle leggi sugli stupefacenti. Con l'incidente erano state eccepite l'illegittimità della dichiarazione di latitanza e la nullità della notifica dell'avviso di deposito della suddetta sentenza, con l'estratto di cui all'art.548 c.p.p., comma 3, in quanto avvenuta, ai sensi dell'art. 165 c.p.p., a mani del difensore di ufficio originariamente designato,
l'avv. Maria Grazia Rezzadore del foro di Bologna, e non a mani di quello, l'avv. Stefano Vezzadini, che, stante l'assenza dell'avv. Rezzadore nell'udienza di discussione, era stato nominato in sostituzione ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4. Contro la pronuncia del giudice dell'esecuzione l'attuale difensore del UT ha proposto ricorso per Cassazione ribadendo quanto dedotto a sostegno dell'incidente.
Il motivo di ricorso con cui si sostiene l'illegittimità della dichiarazione di latitanza è privo di fondamento avendo il Tribunale evidenziato che il relativo decreto, emesso l'8/3/04 dal GIP di Bologna, è stato preceduto da ricerche esaustive il cui esito negativo è spiegabile con il fatto che il UT, se anche come sostiene la difesa si era trattenuto nello Stato e aveva continuato ad accedere alle strutture sanitarie, è soggetto solito declinare false generalità.
È invece fondata la censura che attiene alla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza.
Il Tribunale, per affermarne la regolarità, ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 11/11/94, Nicoletti, secondo cui dall'immutabilità anche della difesa di ufficio sancita dall'art. 97 c.p.p., comma 5 discende che unico destinatario della notifica di atti rilevanti per la difesa, e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, debba essere il difensore a suo tempo designato dal giudice o dal pubblico ministero che va considerato titolare dell'ufficio di difesa anche al momento del deposito del provvedimento pur se, in costanza di una delle situazioni previste dall'art. 97 c.p.p., comma 4, sia stato momentaneamente sostituito.
Non ha però tenuto conto il giudice dell'esecuzione che secondo un consolidato orientamento formatosi dopo la citata decisione delle Sezioni unite (cfr. la successiva sentenza delle stesse Sezioni unite 9/7/03, Mainente, e inoltre Sez. 1, 17/3/05, Koseni, rv. 231.581;
Sez. 3, 7/6/05, Vitale, rv.231.816; Sez. 1, 13/1/06, P.M. in proc. Rejewski, rv.233.576) - orientamento che il Collegio ritiene pienamente condivisibile, in quanto volto a garantire che siano realizzate le condizioni per l'effettività della difesa di ufficio - il principio della immutabilità del difensore di ufficio va fatto operare, affinché non si determini un effetto opposto di quello perseguito, solamente quando la sostituzione di quello originariamente designato sia avvenuta per specifiche situazioni che siano poi cessate, e non quando vi sia stato da parte dello stesso totale disinteresse in quanto in tale ipotesi si viene a versare in una diversa situazione che rende legittimo il subentro di un nuovo difensore.
E poiché con l'incidente di cui si tratta si era sostenuto proprio che nel caso di specie si verserebbe in quest'ultima situazione, era necessario verificare, acquisendo i verbali di dibattimento come inutilmente era stato chiesto dalla difesa, se il difensore di ufficio originariamente nominato, non comparso nell'udienza destinata alla discussione finale e quindi assente nel momento più importante della fase del giudizio, avesse o meno in precedenza in concreto svolto qualche significativa attività di assistenza dell'imputato. Tale verifica non è stata fatta, e si impone dunque una soluzione di annullamento con rinvio per nuovo esame da compiersi tenendo presente i sopra enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ravenna - Sezione distaccata di Lugo.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2009