Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
Il rifiuto di continuare una relazione sentimentale non integra un "fatto ingiusto" idoneo a legittimare, nel delitto di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, costituendo tale rifiuto espressione del diritto alla libertà sessuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2011, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 14/12/2011
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 2709
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 18340/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) C.S. , N. IL (omesso) ;
2) PARTE CIVILE;
avverso la sentenza n. 708/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 08/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
C.S. ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte d'appello di Palermo confermava quella del tribunale Sciacca che in data 8 febbraio 2010 lo aveva condannato alla pena di giustizia per i seguenti reati: a) art. 609 bis c.p., perché, in maniera improvvisa, nel corso di una discussione animata con l'ex fidanzata P.T. , ne palpava il sedere;
b) art. 582 c.p., perché a seguito di una discussione animata e dopo avere posto in essere le condotte di violenza sessuale di cui al capo a) colpiva con uno schiaffo P.T. cagionandole lesioni personali guaribili in cinque giorni (fatti commessi il (omesso) ); c) art. 582 c.p. perché durante i festeggiamenti per il carnevale XXXX colpiva con un calcio il polpaccio sinistro di P.P.
facendola cadere per terra e cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in quattro giorni (fatto commesso in data (omesso) ). Deduce in questa sede ricorrente:
1) la violazione di legge e l'illogicità della sentenza sulla ritenuta applicabilità delle disposizioni dell'art. 609 bis c.p. nonché l'erronea applicazione degli artt. 496, 500 e 503 c.p.p., rilevandosi che la veemenza accusatoria calunniatoria della parte offesa nei confronti dell'odierno ricorrente è corroborata da ragioni meramente patrimoniali correlate al rifiuto espresso dalla stessa dopo la rottura del fidanzamento alla restituzione dei regali di rilevante valore ricevuti in dono. Si fa rilevare al riguardo come la P. nel corso della sua deposizione del 24 gennaio 2008 abbia omesso di parlare della rottura del fidanzamento e della restituzione dei regali. Si aggiunge che nessun teste ha confermato la ricostruzione della P. sia con riferimento alla pacca sul sedere, che con riferimento allo schiaffo e si fa rilevare come difetti nella specie la prova che l'atto di palpeggiamento abbia avuto connotazione sessuale e non piuttosto di una reazione ad una provocazione all'interno di un alterco;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 582 c.p., e la manifesta illogicità della motivazione avendo ammesso la donna che fu lei a sferrare il primo schiaffo al ricorrente e che è falso che all'inizio la P. non avrebbe voluto denunciare l'imputato per lo schiaffo essendosi anzi recata all'indomani dell'episodio (il (omesso) ) al pronto soccorso al fine di farsi refertare. Si rileva inoltre l'assenza di qualsiasi riscontro all'episodio di cui al capo c);
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 660 c.p. e dell'art.133 c.p.; nonché la manifesta illogicità della motivazione assumendosi che la corte di appello non ha ritenuto di motivare in alcun modo sulla richiesta di derubricazione dei fatti all'ipotesi più lieve di cui all'art. 660 c.p.; che nemmeno risulta motivata la mancata concessione delle circostanze attenuanti della provocazione e dello stato d'ira determinato dalla condotta della P. . Si segnala come illogica, infine la mancata concessione del beneficio della non menzione e il non avere mantenuto la pena nei minimi edittali. Si contesta infine il risarcimento del danno in favore della costituita parte civile in quanto non provato nell'an e nel quantum, così come viene impugnata la condanna alle spese in favore della costituita parte civile.
Il ricorso è inammissibile.
Con il primo motivo il ricorrente ribadisce la tesi già sostenuta nei precedenti gradi secondo cui non vi sarebbe stato alcun comportamento improntato alla violenza sessuale.
Ciò posto giova in questa sede ribadire anzitutto i limiti del giudizio di legittimità.
Le Sezioni Unite, come noto, hanno affermato, infatti, che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (S.U. 1997 n. 6402, Rv 207944, Dessimone ed altri).
Ciò posto rileva il Collegio che la corte di merito offre adeguata risposta in merito alle doglianze del ricorrente.
Queste ultime sono infatti rivolte in modo specifico a contestare nella specie la connotazione sessuale del gesto e la sussistenza della volontà in capo all'agente di interferire con la sfera sessuale della denunciante.
Si insiste al riguardo in particolare sulla circostanza che il gesto contestato è avvenuto nell'ambito di un alterco tra l'imputato e la p.o. a seguito della rottura della relazione sentimentale, e che alla base della discussione vi era la pretesa della donna di non restituire i regali ricevuti.
La motivazione sul punto dei giudici di appello non appare tuttavia in alcun modo censurabile in questa sede.
Sul piano dei principi va anzitutto ricordato come la Corte si sia più volte pronunciata nel senso che la condotta vietata dall'art.609 bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale,
qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e neppure l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale (Sez. 3, n. 35625 del 11/07/2007 Rv. 237294). E sulla scia di tale orientamento si è anche affermato che l'integrazione della fattispecie criminosa di violenza sessuale non richiede che l'atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico, essendo necessario e sufficiente, a fronte del dolo generico del reato, che l'agente abbia la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del medesimo. (Sez. 3, n. 21336 del 15/04/2010 Rv. 247282).
Ciò posto e premesso anche che la sentenza si è confrontata con i dati fattuali indicati dal ricorrente (specificamente valutati per la motivazione sulla provocazione), rileva il Collegio che alla luce dei precedenti citati correttamente la corte di merito pone al centro della propria decisione la offensività del gesto contestato rilevando come il medesimo fosse connotato dalla invasione della sfera sessuale altrui e tale da stimolare l'istinto sessuale. L'iter argomentativo della decisione necessariamente postula, dunque, che il ricorrente a differenza di quanto sostenuto nel ricorso - avesse senz'altro coscienza della natura dell'atto posto in essere ed abbia comunque inteso prevaricare la sfera sessuale della donna. Nè valgono a scalfire tale dato le argomentazioni sviluppate nel ricorso che, in realtà, contestano il merito della valutazione e, quindi, non possono comunque trovare ingresso in questa sede. Nemmeno può trovare accoglimento il motivo di ricorso per quanto concerne l'attendibilità della denunciante.
Sul punto la sentenza impugnata correttamente si preoccupa, infatti, di individuare l'esistenza di riscontri al narrato della vittima evidenziando, con motivazione sicuramente congrua ed esente da censure in questa sede, che il teste F. ha soccorso la ragazza riversa sulla strada e che ha anche riferito di essersi accorto che lungo il percorso erano seguiti dall'imputato a bordo della sua vettura. Logicamente viene valorizzata poi l'esistenza di certificati medici a supporto obiettivo delle dichiarazioni della donna ed evidentemente alla luce dell'insieme dei riscontri non si ritengono decisive le iniziali omissioni nel racconto della donna sottolineate nel ricorso.
Quanto all'ipotesi del reato tentato - cui pure si accenna nel motivo di ricorso - occorre ricordare in questa sede che il tentativo è configurabile solo nel caso in cui gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, o quando il contatto sia stato superficiale e fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 3, n. 27762 del 06/06/2008 Rv. 240828). E dunque nella specie appare legittimamente esclusa anche l'ipotesi del reato tentato. Anche le censure sui reati di lesione personale - oggetto del secondo motivo di ricorso - sono contraddistinti da sostanziale inammissibilità in quanto attraverso le denuncia di illogicità della motivazione e di travisamento della prova il ricorrente intende in questa sede pervenire semplicemente ad una diversa valutazione delle prove.
Si contesta, infatti, la dinamica della ricostruzione degli episodi e si attribuisce alla p.o. la volontà di precostituire un quadro accusatorio, rilevando tra l'altro come alla donna non siano stati riscontrati al pronto soccorso ematomi o contusioni ma semplice algia mascellare e che solo dopo la denuncia sarebbero stati riscontrati una contusione ed un ematoma al polpaccio ed al ginocchio. Si sottolinea l'esistenza di provocazioni della persona offesa ed un generale atteggiamento tendente anche con i testimoni all'inquinamento del contesto probatorio.
Anche in questa occasione occorre tuttavia fare una premessa e, cioè, che ricorre il vizio della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza solo se la stessa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Sez. 6, n. 7651 del 14/01/2010 Rv. 246172) e che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 Rv. 243636). Posto dunque che notoriamente l'algia mascellare ben può essere la conseguenza di un'azione traumatica e che, dunque, è compatibile con forme di percosse, e che l'asserito contesto di inquinamento probatorio non può formare oggetto di deduzione iniziale in sede di legittimità, alla luce delle argomentazioni sviluppate nel motivo di ricorso, non si ravvisano nella motivazione elementi di illogicità di spessore tale da porre in discussione l'impianto motivazionale nel suo complesso, ne' elementi decisivi trascurati nella valutazione. Quanto al terzo motivo la decisione di merito si fa carico in realtà di indicare le ragioni per le quali non si è ritenuto ravvisabile nella fattispecie l'art. 660 c.p., escludendo con motivazione corretta sul piano dei principi, logica e congruente, e come tale incensurabile in questa sede, che l'offensività della condotta potesse essere circoscritta a motivi di semplice petulanza disturbo o turbamento. Ugualmente appare adeguata la motivazione sulle ragioni per cui si esclude la provocazione e si ritiene adeguato il trattamento sanzionatorio. In linea con la giurisprudenza costante della Corte i giudici di appello hanno correttamente escluso che il rifiuto di continuare una relazione sentimentale possa costituire fatto ingiusto, tale da legittimare il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, in quanto espressione del diritto di libertà sessuale.
Peraltro, come affermato costantemente da questa Corte, la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 c.p., n.2, non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d'ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima (ex plurimis Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010 Rv. 248375). E non è dubbio che nemmeno la mancata restituzione dei regali per effetto della rottura di una relazione sentimentale - su cui insiste in particolare il ricorrente -possa in astratto giustificare l'aggressione alla sfera sessuale della vittima.
Del tutto generici si appalesano i rilievi in merito al risarcimento del danno su cui, in ogni caso, è ravvisabile nell'esame congiunto delle decisioni di merito - conformi sul punto - congrua motivazione. Dall'esame del ricorso non risulta, infine, richiesto con i motivi di appello il beneficio della non menzione e, postulando la decisione sul punto una valutazione di merito, non può essere sollecitato per la prima volta in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012