Sentenza 11 luglio 2007
Massime • 1
In tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609-bis cod. pen. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e neppure l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.
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La locuzione "molestie sessuali" la legislazione civilistica intende quei "comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo"; sotto il profilo penalistico, dette molestie sessuali possono concretizzare il reato di molestie di cui all'articolo 660 cod. pen., ovvero di atti persecutori (o stalking) di cui all'articolo 612-bis cod. pen. Il criterio distintivo tra i due reati non consiste tanto nella condotta dell'agente di reato, che può essere la medesima, bensì nel diverso …
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Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 maggio – 25 giugno 2021, n. 24872 Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano confermava la decisione emessa dal Tribunale di Milano e appellata dall'imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti ex art. 609 bis c.p., comma 3, e art. 62 bis c.p., e ritenuta la continuazione, aveva condannato D.R. alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di violenza sessuale e percosse in danno S.M., nella veste di capotreno in servizio. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 2.1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2007, n. 35625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35625 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/07/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02042
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 042951/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) P.S. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 10/05/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Camillo Rossi (Roma);
Udito il difensore Avv. Giuseppe Barbuto (Crotone). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Crotone, con sentenza in data 19/10/2004, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, condannava P.S., in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e con la riduzione per il rito, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, siccome riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 609 bis e ter c.p., u.c., per aver costretto il minore T.C. - all'epoca dei fatti di sei anni - a compiere atti sessuali. In particolare il P.S., approfittando del fatto che si trovava da solo con il bambino in una stanza, sedutosi a fianco dello stesso mentre era intento a guardare la televisione, si abbassava la cerniera dei pantaloni e, prendendogli una mano, la metteva sul proprio organo genitale, facendosi masturbare fino alla eiaculazione. In (OMISSIS) il (OMISSIS).
Il G.U.P. applicava al prevenuto le pene accessorie conseguenti per legge e lo condannava al risarcimento del danno in favore del minore T.C., costituitosi Parte Civile a mezzo della madre P. F. (quest'ultima costituitasi anche in proprio, oltre che quale esercente la potestà genitoriale), danno liquidato complessivamente in Euro 16.000,00.
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 10/5/2006, in parziale riforma del sentenza del G.U.P. di Crotone, rimetteva le parti dinanzi al competente Giudice Civile per la liquidazione del danno risarcibile anche in favore della madre del minore in proprio e confermava nel resto la sentenza impugnata.
In sintesi, la Corte territoriale: 1) ribadiva il giudizio di attendibilità già espresso in favore della parte offesa, le cui dichiarazioni avevano trovato riscontro in quelle della madre P.F., con la quale il bambino si era confidato, e negli accertamenti del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero, Dott. B., il quale aveva ritenuto il minore del tutto attendibile;
2) le modeste divergenze messe in luce nell'atto di gravame (con riferimento al fatto se l'attività masturbatoria fosse durata poco o tanto ovvero se l'organo genitale del prevenuto fosse già bagnato sin dal primo contatto con la mano del piccolo;
se il prevenuto stesso soffrisse o meno di disturbi di incontinenza) erano tutti elementi che non potevano inficiare il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'imputato, avuto riguardo alla fattispecie delittuosa correttamente contestata. La Corte dava altresì atto che il racconto della parte offesa era rimasto sostanzialmente invariato nell'arco processuale e definiva irrilevanti, nell'ottica valutativa della attendibilità del bambino, le lievi difformità riscontrate nel suo racconto (ad esempio, nella versione iniziale il T. aveva parlato di un'attività di masturbazione durata piuttosto a lungo, laddove, in sede di incidente probatorio, aveva descritto la vicenda in termini temporali assai più brevi).
Circa la censura mossa dal prevenuto alla eccessiva quantificazione risarcitoria operata dal Tribunale, la Corte di Appello argomentava che la sentenza di primo grado, nel dispositivo, non aveva escluso il risarcimento del danno morale anche in favore della madre del minore per danno proprio, danno, per contro, erroneamente circoscritto dal primo Giudice soltanto a quello subito dal bambino. Pertanto, poiché nel caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, doveva ritenersi prevalente il primo, la Corte territoriale rimetteva le parti dinanzi al competente Giudice civile per la valutazione del danno nella sua intierezza.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del P.S., deducendo: 1) nullità della sentenza;
difetto e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della parte offesa, malgrado le notevoli difformità registrate tra il suo racconto iniziale e quello reso in sede di incidente probatorio;
2) difetto di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come "atto sessuale", essendo mancata una disamina seria delle argomentazioni difensive tese ad evidenziare l'assenza di elementi decisivi ai fini della qualificazione della condotta posta in essere dal ricorrente, non essendosi, appunto, accertata la natura del liquido che aveva bagnato la mano del bambino (sperma o urina);
3) nullità della sentenza;
difetto e/o illogicità della motivazione in relazione al denegato riconoscimento del "caso di minore gravità";
4) difetto di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di operatività delle attenuanti generiche nella loro massima espansione;
5) erronea rimessione delle parti dinanzi al Giudice civile per la liquidazione del danno morale risarcibile anche nei confronti della madre del minore, non registrandosi, a tale proposito, alcun contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado (e, dunque, non avendo inteso il primo Giudice liquidare alcun danno alla madre del minore in proprio) e perché, comunque, ciò era avvenuto in difetto di impugnazione dell'unico soggetto legittimato a farlo, vale a dire proprio la Parte Civile.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e, come tali, vanno rigettati. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può, tuttavia, essere da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa.
Un'indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poiché - contrariamente a quanto argomentato ex adverso - i Giudici di merito hanno sottoposto ad un controllo particolarmente penetrante e rigoroso le dichiarazioni provenienti dal piccolo T.C., prive di animosità o di astio nei confronti dell'accusato e non ricollegabili ad alcun intento calunnioso. Hanno altresì svolto un'indagine esauriente e razionale sulla capacità del bambino di riferire la sua triste esperienza ed hanno, del tutto condivisibilmente, ritenuto che il dato essenziale della versione accusatoria non potesse essere in alcun modo contrastato dalle lievi difformità riscontrate nel racconto del minore circa la durata più o meno lunga dell'attività masturbatoria o dalla ritenuta non approfondita indagine sulla natura del liquido che aveva bagnato la mano del piccolo T.C.. Come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, il fatto dell'imputato di prendere la mano del bambino e di porla a contatto con il proprio organo genitale è, comunque, atto idoneo ad integrare la fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p.. Invero, secondo il costante orientamento di questa
Corte, in tema di reati sessuali, la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p., comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale,
qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini della consumazione del reato, la finalità dell'agente e neppure il soddisfacimento del proprio piacere sessuale (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3^, 15/6/2006, n. 33464, rv. 234786, Beretta). Va disatteso anche il terzo motivo di ricorso, relativo al preteso difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento del "caso di minore gravità". Contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, la Corte territoriale ha fatto in proposito corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento della suddetta diminuente, il Giudice deve far riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui la parte offesa versava al momento del fatto, dovendosi, inoltre, tener conto del fatto che, molto spesso, atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale possono avere anche connotazioni di maggiore gravità rispetto alla congiunzione stessa. Conseguentemente, l'applicazione della speciale attenuante prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, deve avere riguardo all'effettiva valenza criminale degli specifici comportamenti, desunta con riferimento ai criteri direttivi indicati dall'art. 133 c.p.. Nel caso in disamina, la Corte territoriale non ha mancato di evidenziare, al fine di contrastare le richieste difensive, il "ripugnante contatto con l'organo genitale dell'imputato", la piccolissima età della vittima, la massiccia incidenza dell'atto nella sfera sessuale del bambino, la perversione insita nell'aver approfittato di particolari condizioni di tempo e di luogo per commettere il fatto nonché della fiducia che il minore nutriva nell'anziano conoscente.
Infondata deve ritenersi anche la censura relativa al mancato riconoscimento della riduzione nel massimo per le concesse attenuanti generiche. Anche in tal caso i Giudici di merito, con un percorso motivazionale logico e giuridicamente corretto, hanno dato atto della elevatissima intensità del dolo, della spregevolezza del movente, della biografia penale del ricorrente: elementi tutti che, opportunamente ed adeguatamente valutati, non consentivano di apportare ulteriori riduzioni sulla pena inflitta. Fondato è, per contro, il motivo di doglianza relativo alle statuizioni civili. A tale proposito, la Corte di Appello, pur in difetto di gravame da parte dell'unico soggetto legittimato a proporlo, vale a dire la P.F. in proprio, ha operato un'indebita rimessione delle parti dinanzi al Giudice civile per consentire la liquidazione del danno morale anche nei confronti di costei. Così facendo, tuttavia, la Corte di merito è andata innegabilmente ultra petita, giacché nessun gravame risulta in proposito proposto dalla Parte Civile a fronte della reiezione della domanda risarcitoria avanzata in proprio, ne' può correttamente parlarsi - come, per contro, fatto dalla Corte di Appello - di un preteso contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza di primo grado, avendo chiaramente inteso, il Giudice di prime cure, limitare le pretese risarcitorie della parte alla liquidazione del danno morale nei confronti del piccolo T.C.. In sostanza, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili in favore della P.F. in proprio,
dal momento che il Giudice di secondo grado non era legittimato ad esercitare nei suoi confronti, in via autonoma, una rivisitazione delle statuizioni civili che non avevano formato oggetto di specifica impugnazione. Vanno, per contro, mantenute ferme le statuizioni civili in favore del minore T.C., oggetto di gravame da parte dell'imputato relativamente all'entità della misura risarcitoria, che, per contro, la Corte territoriale ha inteso confermare, sul punto respingendo l'appello del prevenuto ed, anzi, come si è visto, rimettendo le parti dinanzi al Giudice civile per la liquidazione del danno nella sua intierezza.
Come si è detto, nel resto, il ricorso del P.S. va rigettato.
Esistono giusti motivi, in ragione della ripartita soccombenza, per compensare tra le parti le spese di parte civile del grado.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili in favore di P.F., in proprio, ferme restando quelle in favore di T.C.. Rigetta nel resto il ricorso e compensa fra le parti le spese di parte civile del grado.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2007