Sentenza 18 aprile 2008
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, in quanto il curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220 norme di coordinamento cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza.
Commentario • 1
- 1. Bancarotta per distrazione e vendite simulate: quando l’operazione lede la garanzia dei creditori (Cass. Pen. n. 12414/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, integra il reato l'alienazione di beni immobili della società fallita realizzata mediante operazioni simulate e interposizione di società intermedie, quando il valore dei beni (anche pari al prezzo di vendita) risulti eccedente il debito ipotecario e l'operazione sia idonea a sottrarre risorse alla garanzia dei creditori diversi da quello assistito da ipoteca. La bancarotta per distrazione è reato di pericolo, sicché non è necessaria la prova di un effettivo pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio sociale a fini estranei all'impresa e la potenziale lesione delle ragioni creditorie. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 36593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36593 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/04/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1825
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 11592/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NI, N. IL 09/08/1943;
2) GR CA, N. IL 29/10/1953;
avverso SENTENZA CORTE APPELLO del 27/10/2006 di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore dell'imputato AO CA avvocato Ferrara Ivo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
GA IO e AO CA venivano condannati alle pene, principale ed accessorie, ritenute di giustizia in entrambi i gradi di merito - sentenze del Tribunale di Palermo del 26 maggio 2004 e della Corte di Appello della stessa Città del 27 ottobre 2006 - per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nella loro qualità di amministratori di fatto della società Punto casa sas, della quale era socio accomandatario Di CA IU - che aveva concordato la pena in appello - dichiarata fallita il 12 ottobre 2004.
In effetti dalle relazioni del curatore, dalle dichiarazioni rese da Di CA IU al curatore, dalle deposizioni testimoniali di commercianti che avevano avuto rapporti con la fallita società, dall'esame dei tabulati telefonici delle utenze dell'AO e dalle indagini di polizia giudiziaria, che avevano consentito di individuare il GA nella persona che agiva a nome della società con il falso nome di Di CA IO, è emerso che gli imputati acquisivano alla società merce, che poi distraevano, mediante truffe, dichiarate tutte estinte per prescrizione. Con il ricorso per cassazione GA IO deduceva:
1) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 216 e 222, per carenza di motivazione in ordine agli elementi che avrebbero consentito di ritenere il GA, che soltanto in alcune occasioni si era accompagnato all'AO in occasione della conclusione di contratti per la società fallita, amministratore di fatto della fallita società;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p., perché gli indizi a carico del GA non possiedono i requisiti richiesti dalla legge sia perché non è motivata la identificazione del Di CA IO in GA IO, sia perché privo di significato probatorio appare la circostanza di contatti telefonici con l'AO, dal momento che i due si conoscevano perché il GA era titolare di una società avente sede nello stesso immobile ove aveva sede la fallita e privo di significato è anche il fatto che in alcune occasioni i due ricorrenti abbiano alloggiato negli stessi alberghi del Nord - Italia;
3) la violazione e falsa applicazione dell'art. 63 c.p.p. e art. 220 disp. att. c.p.p., dovendosi ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese da Di CA IU, socio accomandatario, al curatore del fallimento nel corso della procedura fallimentare;
4) la violazione e falsa applicazione dell'art. 157 c.p., così come modificato dalla L. n. 251 del 2005. AO CA ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
1) la violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 62, 191, 192, 197, 513 e 526 c.p.p., comma 1 bis e art. 111 Cost., non essendo utilizzabili le dichiarazioni rese da Di CA
IU al curatore fallimentare, essendosi il Di CA volontariamente sottratto al vaglio dibattimentale, ne' essendovi stato consenso alla lettura di siffatte dichiarazioni;
la relazione del curatore non rientrerebbe negli atti di cui all'art. 431 c.p.p., nè potrebbe essere acquisita ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; infine le dichiarazioni del Di CA IU non avrebbero potute essere utilizzate nei confronti degli altri due coimputati in virtù della disposizione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 bis;
2) la violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p., per erronea interpretazione delle dichiarazioni rese dai testi TO, CQ e IL, dalle quali emerge che l'AO era soltanto un dipendente della società.
I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da GA IO ed AO CA non sono fondati.
Il GA ha contestato la qualifica di amministratore di fatto della fallita società a lui attribuita dai giudici di merito. Il riconoscimento di tale qualifica costituisce certamente una quaestio facti che va risolta dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, spettando alla Corte di legittimità soltanto di verificare se la motivazione che sorregge tale decisione sia o meno immune da vizi logici.
Non è censurabile per vizio di legittimità la decisione sul punto perché i giudici di merito hanno chiarito che era stato il socio accomandatario Di CA IU a riferire al curatore fallimentare che della società si occupava l'AO, coadiuvato dal GA, che agiva sotto il falso nome di Di CA IO. Le successive indagini avevano consentito di identificare con certezza il sedicente Di CA IO nel GA, il quale era titolare di una società sita nello stesso immobile ove aveva sede la fallita, aveva frequenti contatti telefonici con la società e con l'AO ed insieme a quest'ultimo si era recato nel Nord Italia proprio in concomitanza con la stipula di importanti contratti con fornitori, come dagli stessi riferito.
Ebbene da tutti tali elementi, unitariamente valutati come doveroso, i giudici di merito hanno tratto la ragionevole convinzione che il GA fosse uno degli amministratori di fatto della fallita società e che, agendo per conto della stessa, aveva truffato numerosi fornitori, cosa che del resto aveva già fatto in precedenti occasioni come si deduce dal suo certificato penale. Le considerazioni svolte consentono di ritenere infondato anche il secondo motivo di impugnazione.
In effetti il ricorrente ha esaminato i singoli indizi cercando di dimostrarne la inconcludenza.
Pur volendo prescindere dalla considerazione che anche in questo caso si tratta di una valutazione di merito, va detto che il ricorrente commette l'errore metodologico di esaminare i singoli indizi soltanto in modo separato e non considerarli unitariamente, come la giurisprudenza di legittimità impone di fare. Ebbene, come si è già posto in evidenza, proprio la valutazione unitaria degli indizi ricordati legittima l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto della fallita società al GA e la conseguente affermazione di responsabilità per le distrazioni commesse. Infondati sono i rilievi del ricorrente concernenti la pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Di CA IU al curatore fallimentare.
Il Collegio ritiene di condividere perché fondato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto secondo il quale le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2, che prevede la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato, in quanto il curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220 norme coord. c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza (Cass., Sez. 5^ penale, 4 ottobre 2004 - 2 dicembre 2004, n. 46795 e Cass., Sez. 5^ penale n. 41134, 15 ottobre 2001-19 novembre 2001). È appena il caso di notare che il socio accomandatario Di CA IU rilasciò la sue dichiarazioni al curatore fallimentare, come dalla legge prescritto, quando non vi era alcun elemento preciso per ritenerlo indiziato delle distrazioni del patrimonio sociale. È, infine, infondato l'ultimo motivo di impugnazione del GA perché i nuovi termini prescrizionali di cui alla L. n. 251 del 2005, non si applicano al presente procedimento, che al momento della entrata in vigore della legge suddetta pendeva già in fase di appello.
È infondato il primo motivo di impugnazione dell'AO. Per quanto concerne le dichiarazioni rese dal Di CA IU al curatore fallimentare e la loro pretesa inutilizzabilità non si può che rinviare a quanto già detto in proposito confermando la piena utilizzabilità delle stesse.
Quanto alla relazione del curatore fallimentare il Collegio ritiene di condividere la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale essa costituisce documento a norma dell'art. 234 c.p.p. e può, come tale, essere acquisita ed utilizzata come prova;
detta relazione, infatti, è diretta al giudice delegato e non costituisce di per sè notizia di reato (ex multis vedi Cass., Sez. 5^ penale 3 febbraio 2004 - 27 febbraio 2004 n. 8857, CED 228756; Cass. Sez. 5^ penale, 18 marzo 2003 - 26 marzo 2003, n. 13767). I rilievi del ricorrente non sono tali da imporre una rivalutazione del costante indirizzo giurisprudenziale segnalato. Di merito è poi il secondo motivo di impugnazione dal momento che il ricorrente ha riportato stralci delle deposizioni di alcuni testimoni - TO, CQ e IL - al fine di dimostrare che l'AO era un dipendente della società, ma non l'amministratore di fatto della stessa.
Evidentemente non è consentito a questa Corte di rivalutare la portata delle dichiarazioni dei testi indicati, posto che la valutazione delle prove compete in via esclusiva ai giudici dei primi due gradi di giurisdizione.
Inoltre il ricorrente commette un errore quando ritiene che tali dichiarazioni debbano servire da riscontro alle dichiarazione rese al curatore fallimentare dal Di CA IU perché, per le ragioni già indicate, le dichiarazioni del Di CA non possono essere parificate a quelle rese da un coimputato che necessitano di riscontri obiettivi ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Infine va detto che i giudici del merito hanno ragionevolmente spiegato come l'attività dell'AO, che contrattava con i vari fornitori e svolgeva attività di gestione della società fallita, dovesse essere considerata come quella di un amministratore di fatto, tenuto anche conto della continuità della stessa.
Per tutte le ragioni indicate i ricorsi debbono essere rigettati ed i ricorrenti condannati in solido a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008