Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 36593
CASS
Sentenza 18 aprile 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, in quanto il curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220 norme di coordinamento cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza.

Commentario1

  • 1Bancarotta per distrazione e vendite simulate: quando l’operazione lede la garanzia dei creditori (Cass. Pen. n. 12414/16)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, integra il reato l'alienazione di beni immobili della società fallita realizzata mediante operazioni simulate e interposizione di società intermedie, quando il valore dei beni (anche pari al prezzo di vendita) risulti eccedente il debito ipotecario e l'operazione sia idonea a sottrarre risorse alla garanzia dei creditori diversi da quello assistito da ipoteca. La bancarotta per distrazione è reato di pericolo, sicché non è necessaria la prova di un effettivo pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole destinazione del patrimonio sociale a fini estranei all'impresa e la potenziale lesione delle ragioni creditorie. …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 36593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36593
Data del deposito : 18 aprile 2008

Testo completo