Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/2002, n. 10794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10794 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM 0 2 IN NOME DEL POI ITALIANO076 DECASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 6312/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Consigliere Cron. 20400 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI SALVAGO Consigliere Rep. Dott. Salvatore FITTIPALDI Rel. Consigliere Ud. 31/01/2002 Dott. Onofrio ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA DEL TRONTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato MINZI M., rappresentato e difeso dall'avvocato LUZI OSIRIDE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
LI ET;
intimato avverso la sentenza n. 34/98 del Giudice di pace di SAN 2002 BENEDETTO DEL TRONTO, depositata il 02/03/98; 243 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 31/01/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Luzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'assorbimento degli l'accoglimento del secondo motivo, altri motivi del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 1/8/97 il sig. LI Pietro conveniva, innanzi al Giudice di pace di S. Benedetto del Tronto, il Consorzio di Bonifica del Tronto, per sentire accertare e dichiarare illegittima la richiesta di pagamento di contributo di £ 20.000 (oltre interes- si ed accessori) portati dalla cartella esattoriale n. 6839463 notificatagli il 5/2/97. Il Consorzio, nel costituirsi, eccepiva il difetto giurisdizione del giudice adito, in favore della di giurisdizione del giudice amministrativo, e comunque l'incompetenza territoriale e comunque per materia del medesimo giudice adito, in favore della competenza del TRIBUNALE о del Pretore, stanti, rispettivamente, la natura tributaria della pretesa del Consorzio e comun- que la sua inerenza a bene immobile, ed in ogni caso, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda. 2 Il giudice di pace, con sentenza del 2/3/98, nel decidere la causa secondo equità in base al valore del- la controversia, dichiarata l'infondatezza delle ecce- zioni sollevate in ordine al difetto di giurisdizione ed alla incompetenza, accoglieva la domanda, dichiaran- do non dovuta la somma richiesta e condannava il Con- sorzio a restituire all'attore la somma eventualmente versata. Proponeva ricorso per cassazione il Consorzio, sulla base di 4 motivi. Non si costituiva l'intimato. Inerendo il I motivo ad una questione attinente al- la giurisdizione, per dedotta violazione dell'art. 2 della legge n. 1034 del 1971, per avere il giudice adi- to affermato la propria competenza anziché quella del giudice amministrativo al quale solo - a dire del Con- sarebbe spettato decidere sulla correttezza sorzio dell'esercizio del potere impositivo, il procedimento veniva assegnato alla Sezioni Unite le quali, affermata la natura tributaria dei contributi di bonifica, esclu- devano la giurisdizione del giudice amministrativo e delle stesse commissioni tributarie, e, dichiarata la F giurisdizione del giudice ordinario а conoscere della controversia, rimetteva la causa alla I sezione civile per la decisione degli altri motivi e per la pronuncia 3 sulle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE All'esito della pronuncia delle Sezioni Unite, re- stano da affrontare i residui profili di doglianza sviluppati in ricorso. Con i motivi II, III, IV, il Consorzio ricorrente deduce, rispettivamente: VIOLAZIONE E FALSA C.P.C.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E 8 C.P.C.- OMESSA PRONUNCIA CARENZA DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 860 C.C. E DI TUTTO IL SISTEMA DI NORME RELATIVO ALLA BONIFICA, IN SPECIE DELL'ART. 11 R.D. 13/2/1933 N. 215 NONCHE' DELL'ART. 1 E 8 DEL DPR 23/6/1962 N. 947 - VIOLAZIONE DI LEGGE IN ORDINE ALLA PROVA E FALSE AFFERMAZIONI SULLA MEDESIMA. Pregiudiziale ed assorbente si rivela l'esame del II motivo del ricorso, con il quale il con- S sorzio lamenta l'erroneità della statuizione, contenuta in sentenza, secondo la quale la controversia non rien- trerebbe nella competenza per materia del Tribunale ai sensi del capoverso dell'art. 9 c.p.c.. - di per sé del tutto ammissibile,La doglianza quand' anche si indirizzi avversO una sentenza resa dal 4 giudice di pace in una causa di valore inferiore a 2 milioni di lire, posto che essa investe la dedotta si rivela piena- violazione di una norma processuale - mente fondata. Ciò va affermato alla luce della (del resto già sottolineata, nel corso di questo stesso giudizio di legittimità, dalle stesse S.U., nel momento in cui hanno ritenuto infondato il I motivo) più volte ribadita natura tributaria delle controversie attinenti alla debenza e/ о al rimborso dei contributi pretesi dai Consorzi di bonifica. Più in particolare, la con- troversia oggetto del presente giudizio, non rientrando ancora, nel momento in cui è stata introdotta (si ren- de, infatti, inapplicabile, ad essa, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., lo ius superveniens rappresentato dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001, modificativo del- l'art. 2 del d lg. n. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in- troduttivo di una competenza generale dei giudici delle commissioni tributarie), tra quelle devolute, nel te- sto allora vigente dell' art. 2 del d.lg. n. 546 cit., alla giurisdizione delle medesime commissioni tributa- rie, andava e va ricondotta alla competenza per materia del Tribunale di Ascoli Piceno, ai sensi del capoverso dell'art. 9 del codice di rito (vedi in tal senso, per tutte, Cass. 26 ottobre 2000, n. 14099; Cass. 22/11/2001, n. 14789). 5 In accoglimento, pertanto del II motivo di ricor- la impugnata sentenza va in tal senso cassata, as- SO, sorbiti risultando tutti gli altri motivi. Segue la condanna dell'intimato alla refusione delle spese processuali dell'intero giudizio in favore del Consorzio ricorrente, che si liquidano come da di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il II motivo del ricorso, assor- biti gli altri. Cassa l'impugnata sentenza e dichiara la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno. Condanna l'intimato alle spese dell'intero giudizio, che li- quida in complessivi euro.524.98 di cui euro 300 (trecento) per onorari, per il presente grado di giu- dizio, ed in complessive £ 385.000 (di cui £ 200.000 per diritti, £ 150.000 per onorari, e £ 35.000 per spese generali) per il giudizio di merito. Così deciso nella camera di Consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 31 G gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente On Fittipaldi Giovanni Losavio Ilosaur E C N A C 2002 A T A IT S O Mane D P E E E D l C g N g A O C *