Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., che prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito in qualità d'imputato, in quanto il curatore non rientra in queste categorie e la sua attività non può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 220, norme di coordinamento cod. proc. pen., che concerne le attività ispettive e di vigilanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2004, n. 46795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46795 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 04/10/2004
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 01387
Dott. MARINI Pier NC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 032587/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL FR, N. IL 09/10/1956;
avverso SENTENZA del 21/03/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rigetto nel resto. udito il difensore dell'imputato, avv. Benuccio Benucci. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
NC AC ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 21 marzo 2003 con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale della stessa città per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Secondo l'accertamento dei giudici di merito AC, quale liquidatore della società 3 Effe Pellami s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del 16 settembre 1992, aveva distratto la somma di lire 20.176.000, di cui non aveva saputo rendere conto, la "somma di lire 63.700.000, utilizzata per concedere un finanziamento alla sua convivente MI JA, la somma di lire 85.000.000, che risultava "versata sul c/c n. 602613/01 intrattenuto a nome dello stesso AC NC con la Banca commerciale italiana - Agenzia di Montecatini" e la somma di lire 130.000.000, prelevata dalla cassa sociale, depositata a nome di AC in una banca, in vista del rilascio di una fideiussione in favore della società 3 Effe Pellami, e poi non restituita alla società.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha enunciato quattro motivi. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 62, 63 e 191 c.p.p., ha sostenuto che illegittimamente "la Corte di Firenze ha disatteso il motivo di gravame col quale la difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti rese dal AC al curatore ben dopo l'inoltro di una prima relazione, da parte di quest'ultimo al giudice delegato nonché alla Procura di Firenze, ove si evidenziavano i medesimi fatti per i quali è stata poi esercitata l'azione penale".
Il motivo è privo di fondamento.
Con ragione la sentenza impugnata ha escluso l'eccepita inutilizzabilità rilevando che alle dichiarazioni rese al curatore non sono applicabili le regole dell'art. 63 c.p.p., dato che queste riguardano solo le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e il curatore non rientra in queste categorie. L'attività del curatore neppure può essere fatta rientrare nella previsione dell'art. 220 norme att. c.p.p., che concerne le attività ispettive e di vigilanza.
Giustamente la corte di appello ha richiamato la sentenza del 27 aprile 1995, n. 136 (in Cass. pen., 1995, p. 2094) con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto l'inapplicabiltà dell'art. 63 c.p.p. alle dichiarazioni rese al curatore e ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale di tale articolo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. Inoltre secondo la Corte costituzionale anche l'art. 62 c.p.p., "che preclude la testimonianza sulle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non può, certo, coinvolgere le dichiarazioni rese al curatore" perché "è sicuramente da escludere... che le dichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notizia criminis".
Più di recente anche la Corte di Cassazione ha affermato che non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate al curatore del fallito la disciplina dell'art. 63 comma 2 c.p.p. e che questa esclusione non può ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. (Sez. 5^, 15 ottobre 2001, Lottini, in Cass. pen., 2003, p. 1984). È da aggiungere, e il dato è assorbente, che, secondo quanto ha affermato la sentenza impugnata, le dichiarazioni rese dall'imputato al curatore "non sono rilevanti ai fini della penale responsabilità" e che questa affermazione nel ricorso è contestata solo genericamente, senza spiegare perché quelle dichiarazioni avrebbero invece costituito una prova decisiva.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione, ha criticato l'affermazione di responsabilità relativa ai fatti di distrazione sostenendo che nel caso in esame ci si trova "non dinanzi alla assoluta mancanza di giustificazioni, bensì dinanzi a giustificazioni effettivamente rese, sufficientemente specifiche, aventi ad oggetto impieghi compatibili con la destinazione vincolata agli interessi sociali, e solamente... asseritamene sfornite di una piena prova", perciò secondo il ricorrente, in mancanza di una prova contraria dell'accusa, egli avrebbe dovuto essere assolto a norma del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.. Il motivo è privo di fondamento.
La corte di appello ha accertato che la somma li lire 63.700.000 è stata data alla MI, che le altre somme di cui è stata contestata la distrazione sono entrate nella diretta disponibilità dell'imputato e che le giustificazioni di questo sono risultate del tutto inattendibili. Nessun dubbio emerge in proposito dalla sentenza e quindi è fuori luogo il riferimento fatto dal ricorrente all'art. 530 comma 2 c.p.p., così come rispetto ai fatti accertati è fuori luogo la tesi della mancanza del dolo. È da aggiungere che nella parte in cui pretende di contestare l'accertamento compiuto dalla sentenza impugnata il motivo ripropone argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata, svolge considerazioni di fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, e contiene critiche in chiave di illogicità volte in realtà a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri della Corte di Cassazione (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, in Cass. pen., 1997, p. 3327). Insomma le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano sorrette da una valutazione delle prove esente da incongruenze logiche e da contraddizioni, e tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede perché nel momento del controllo di legittimità la Corte di Cassazione non deve ripercorrere l'iter cognitivo e valutativo del giudice, allo scopo di condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro G, rv. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, rv. 196955). Con il terzo motivo il ricorrente ha denunciato la "erronea applicazione della legge penale in punto di mancata concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 219 u.c. l. fall.". Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscergli l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità dato che la procedura concorsuale si era "chiusa per mancanza di passivo, conseguente alla rinuncia di tutti i creditori alle insinuazioni al passivo, dopo che i medesimi avevano ricevuto fuori della procedura, da un terzo soggetto, una somma che i medesimi creditori avevano evidentemente ritenuto soddisfacente". Il motivo è privo di fondamento.
Lo stesso ricorrente ha ricordato "che il parametro di valutazione della circostanza in esame deve essere direttamente e strettamente collegato al danno emergente cagionato - nel caso di specie - dal fatto di distrazione" e non dal danno cagionato dal fallimento, e in base a questo principio non può considerarsi di speciale tenuità il danno di circa 300.000.000 cagionato dagli accertati fatti di distrazione. Nè è criticabile la sentenza impugnata perché ha fatto riferimento anche alle non rilevanti "dimensioni dell'impresa fallita", dato che ai fini della valutazione del danno il criterio oggettivo ben può essere integrato da quello soggettivo. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente, denunciando erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, ha censurato la sentenza impugnata nel punto relativo alla misura della pena. Il ricorrente aveva chiesto con un motivo di appello la diminuzione della pena di due anni e otto mesi applicata dal giudice di primo grado e ha sostenuto che è errata la motivazione con la quale la corte di appello gli ha negato raccoglimento della richiesta, dato che infondatamente la corte ha affermato che la pena inflitta non poteva essere ulteriormente diminuita.
Il motivo è fondato.
Secondo la sentenza impugnata "la pena, determinata dal tribunale nel minimo edittale e ridotta al massimo per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, non può essere diminuita", è vero però che - come ha rilevato il ricorrente - nel minimo edittale la pena per la bancarotta fraudolenta è di tre anni e con la diminuzione di un terzo per le attenuanti generiche diventa di due anni. Non può perciò dirsi che la pena di due anni e otto mesi inflitta al ricorrente è quella minima applicabile e che risulta quindi insuscettibile di una ulteriore diminuzione.
L'errore comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata solo nel punto relativo alla pena, che, ridotta nel massimo (secondo le valutazioni della sentenza impugnata), va determinata in due anni di reclusione, ferme rimanendo le pene accessorie.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in due anni di reclusione, ferme rimanendo le pene accessorie. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004